Introduzione nel codice penale dei delitti contro l’ambiente. Ricordi e una proposta….
di Luca RAMACCI

 



Sono passati un paio di anni da quando, nella mailing list riservata alla quale oggi aderiscono quasi 200 magistrati che si occupano di ambiente, lanciai un messaggio dall’inequivocabile oggetto: “Esercizio di follia. Inserimento delitti ambientali nel codice penale....” proponendo di mettere mano ad un testo di legge già presentato in parlamento per l’introduzione dei delitti contro l’ambiente nel codice penale.
Scrivevo ai colleghi: “senza alcuna speranza di riuscita (e senza vergogna) in un´oretta scarsa
di domenica 30 gennaio ho messo rapidamente mano al testo….
” Chiedevo loro di partecipare al gioco manifestando opinioni e contributi per poi mettere giù un articolato da porre a disposizione chi volesse farne uso. Concludevo dicendo “Io non ci credo più di tanto ma... non si sa mai. Alla peggio ci siamo divertiti!”. Coinvolgevo nel gioco anche una autorevole rappresentante del mondo accademico.
Il testo è stato fatto circolare e forse qualcuno lo ha già letto.
Si parla molto, anche di questi tempi, dell’introduzione dei delitti contro l’ambiente.
In effetti sarebbe un’operazione di rilevanza epocale e dimostrerebbe un’inversione di tendenza, del tutto inaspettata, del legislatore nazionale il cui atteggiamento è stato improntato prevalentemente alla difesa degli interessi della produzione e quasi mai alle esigenze di tutela dell’ambiente
E’ infatti frequente l’uso corrente del termine “legge ad personam” individuato come un neologismo nato da una prassi recente. Ma il legislatore ambientale da decenni opera attraverso leggi che, se non agevolano singoli individui, favoriscono determinati settori produttivi.
Tutte queste operazioni sono poi avvenute nonostante la natura contravvenzionale della quasi totalità dei reati ambientali costituisca una garanzia di impunità a causa dei tempi processuali
Tutto ciò offre il destro per un ricorso sempre più frequente alle sanzioni amministrative, gradite agli inquinatori perché, come osservato in dottrina, nessuno le paga (almeno quelle di una certa importanza) ed è forse per tale ragione che in una legge finanziaria, anni addietro, come è stato osservato da un brillante commentatore, venne previsto un aumento dei minimi delle sanzioni amministrative fino a 10 volte e dei massimi fino a 50, con la paradossale conseguenza che una irregolarità nella tenuta dei formulari dei rifiuti avrebbe potuto essere sanzionata con una pena di oltre 45.000 euro, mentre si sarebbe continuato ad evitare il processo per gestione illecita di rifiuti non pericolosi pagando una oblazione di 12.500 euro, quindi meno della metà.
Era ed è dunque indispensabile un intervento del legislatore.
La riforma arriverebbe comunque tardi, nonostante i risultati ottenuti dopo l’inserimento nel “Decreto Ronchi” dell’art. 53bis, nato male ma rivelatosi di un’efficacia micidiale per contrastare certe situazioni di illegalità
L’introduzione dei delitti contro l’ambiente ridurrebbe senz’altro i rischi di prescrizione anche se, per alcune ipotesi, gli stessi non si discosteranno molto da quelli previsti dalle contravvenzioni, considerate le nuove norme in tema di prescrizione.
La previsione di norme penali in bianco potrebbe inoltre consentire un ambito di operatività molto ampio e la possibilità di sanzionare anche ipotesi di pericolo
L’introduzione dei delitti restituirebbe in pieno alle contravvenzioni in materia ambientale le finalità di tutela anticipata completando il novero delle condotte sanzionabili peraltro con pene diverse secondo la gravità del fatto
Si eviterebbe il ricorso ad acrobazie interpretative finalizzate all’utilizzazione, in mancanza di meglio, di reati comuni già contemplati dal codice penale
Potrebbero essere utilizzati, come già avvenuto con il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, strumenti investigativi più efficaci (ad esempio le intercettazioni) e sarebbe possibile l’applicazione di misure cautelari personali.
Potrebbe cogliersi l’occasione per introdurre, finalmente, la responsabilità delle persone giuridiche dando un segnale di rottura con il passato, considerato che la legge delega 3002000 preveda questa responsabilità per le violazioni ambientali (ed anche per i reati di omicidio e lesioni conseguenti l’inosservanza di norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro) ma che, per le pressioni del mondo dell’industria (come osservarono molti commentatori, mai smentiti) non venne presa in considerazione nel D.Lv. 2312001.
Vista l’attualità dell’argomento ho pensato quindi di offrire alla riflessione di tutti i frequentatori del sito il risultato di quel passatempo di poche ore.
Naturalmente il gioco può riprendere. Lascerò aperta per qualche tempo, a questo scopo, una nuova sezione nel Forum.

Ecco l’articolato

Art. 1
(Introduzione nel codice penale dei delitti contro l’ambiente)

Dopo il Titolo VI del Libro Secondo del Codice Penale, è inserito il seguente

“TITOLO VI-bis

DEI DELITTI CONTRO L’AMBIENTE

Art. 452-bis (Inquinamento ambientale)

Chiunque, con un’azione o un omissione anche in violazione di disposizioni normative, cagiona l’immissione l’emissione o comunque l’introduzione nell’ambiente di sostanze, radiazioni o altre cose atte a determinare il pericolo concreto ed attuale di danno per l’aria, l’acqua, il suolo, la flora, la fauna, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da tremila a ventimila euro


Art. 452 - ter (Danneggiamento ambientale)

Chiunque, ponendo in essere le condotte descritte nell’articolo 452-bis, cagiona danno all’aria, all’acqua, al suolo, alla flora, alla fauna, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da ventimila a sessantamila euro


Art. 452 – quater (Disastro ambientale)

Chiunque, ponendo in essere le condotte descritte nell’articolo 452-bis, cagiona un disastro ambientale, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da trentamila a duecentomila euro


Art. 452 – quinquies (Circostanza aggravante)

Le pene previste per i delitti previsti nel presente titolo sono aumentati se il fatto è commesso da un associato per delinquere ai sensi degli articoli 416 e 416-bis quando la commissione del reato rientra tra le finalità dell’associazione o costituisca un mezzo per attuare i programmi dell'associazione


Art. 452 – sexies (Ravvedimento operoso)

Le pene previste per i delitti previsti dal presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi per chi impedisce che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nell’accertamento del fatto e nella individuazione dei soggetti responsabili


Art. 452 – septies (Delitti colposi contro l’ambiente)

Chiunque commette per colpa alcuno dei fatti previsti dagli articoli 452bis, 452ter e 452quater è punito con la pena stabilita per i delitti medesimi ridotta da un terzo alla metà

Art. 452 – octies (Pene accessorie ed altri effetti penali)

1. La condanna per i delitti previsti dagli articoli 452bis, 452ter e 452quater comporta:
la interdizione temporanea dai pubblici uffici
la interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
la pubblicazione della sentenza di condanna
2. Per i delitti di cui agli articoli 452bis e 452 ter con la sentenza di condanna e con quella prevista dall’articolo 444 del codice di procedura penale il giudice ordina il ripristino dello stato dei luoghi.

Art.2
(Modifiche al D.Lgs. 08-06-2001 n. 231)

Dopo l’art. 25-quinquies del D.Lgs. 08-06-2001 n. 231 è inserito il seguente:
“ 25-sexies. 1. La commissione dei delitti previsti dal Titolo bis “DEI DELITTI CONTRO L’AMBIENTE” del Libro Secondo del Codice Penale comporta l’applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni.”


Art. 3
(Estinzione delle contravvenzioni e delle violazioni amministrative)

Le disposizioni che seguono si applicano alle violazioni amministrative e contravvenzioni in materia ambientale che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.


Art. 4
(Prescrizione).

1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale ovvero la polizia giudiziaria impartiscono al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine e' prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi . Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che e' comunicato immediatamente al pubblico ministero.
2. Copia della prescrizione e' notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.
3. Con la prescrizione l'accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.
4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale .".

Art. 5
(Verifica dell'adempimento).

1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore verifica se la violazione e' stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.
2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.
3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo accertatore ne da' comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione .".


Art. 6
(Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore)

1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla Polizia Giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla Polizia Giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 2, 3 e 4.
2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza o la Polizia Giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.


Art. 7
(Sospensione del procedimento penale)

1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3.
2. Nel caso previsto dall'art. 6, comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal comma 1.
3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articolo 321 e seguenti delcodice di procedura penale.


Art. 8
(Estinzione del reato).
1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 4, comma 2.
2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione e' estinta ai sensi del comma 1.
3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'art. 3, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare e' ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa .".