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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003
Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.

Gazzetta Ufficiale N. 200 del 29 Agosto 2003

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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge del 22 febbraio 2001, n. 36, e, in particolare,
l'art. 4, comma 2, lettera a) che prevede che con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanita', siano
fissati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli
obiettivi di qualita' per la protezione dalla esposizione della
popolazione, nonche' le tecniche di misurazione e di rilevamento dei
livelli di emissioni elettromagnetiche;
Visto il proprio decreto, in data 23 aprile 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, recante i limiti massimi
di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza
industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente
esterno;
Visto il proprio decreto in data 28 settembre 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995, recante le norme
tecniche procedurali di attuazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 relativamente agli
elettrodotti;
Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del
12 luglio 1999, pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 199 del 30 luglio
1999, relativa alla limitazione dell'esposizioni della popolazione ai
campi elettromagnetici da 0Hz a 300 GHz;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella
seduta del 24 giugno 2002;
Preso atto della dichiarazione del Comitato internazionale di
valutazione per l'indagine sui rischi sanitari dell'esposizioni ai
campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici (CEM);
Preso atto che non e' stata acquisita l'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 febbraio 2003, con la quale e' stato deciso che debba
avere ulteriore corso il presente decreto;
Sentite le competenti commissioni parlamentari;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro della salute;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto fissano limiti di
esposizione e valori di attenzione, per la protezione della
popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla
frequenza di rete (50 Hz) connessi al funzionamento e all'esercizio
degli elettrodotti. Nel medesimo ambito, il presente decreto
stabilisce anche un obiettivo di qualita' per il campo magnetico, ai
fini della progressiva minimizzazione delle esposizioni.
2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi
di qualita' di cui al presente decreto non si applicano ai lavoratori
esposti per ragioni professionali.
3. A tutela delle esposizioni a campi a frequenze comprese tra 0 Hz
e 100 kHz, generati da sorgenti non riconducibili agli elettrodotti,
si applica l'insieme completo delle restrizioni stabilite nella
raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999,
pubblicata nella G.U.C.E. n. 199 del 30 luglio 1999.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n.
36, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano provvedono alle finalita' del presente decreto nell'ambito
delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle
relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi
ordinamenti.

 

Art. 2.
Definizioni
1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 3 della legge
22 febbraio 2001, n. 36, ai fini del presente decreto le definizioni
delle grandezze fisiche citate sono riportate nell'allegato A che
costituisce parte integrante del decreto stesso.

 

Art. 3.
Limiti di esposizione e valori di attenzione
1. Nel caso di esposizione a campi elettrici e magnetici alla
frequenza di 50 Hz generati da elettrodotti, non deve essere superato
il limite di esposizione di 100 &greco;mT per l'induzione magnetica e
5 kV/m per il campo elettrico, intesi come valori efficaci.
2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili
effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l'esposizione ai
campi magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz), nelle aree
gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e
nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore
giornaliere, si assume per l'induzione magnetica il valore di
attenzione di 10 &greco;mT, da intendersi come mediana dei valori
nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

 

Art. 4.
Obiettivi di qualita'
1. Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di
aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti
scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro
ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree
di cui sopra in prossimita' di linee ed installazioni elettriche gia'
presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione
dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli
elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, e' fissato l'obiettivo
di qualita' di 3 &greco;mT per il valore dell'induzione magnetica, da
intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle
normali condizioni di esercizio.

 

Art. 5.
Tecniche di misurazione e di determinazione
dei livelli d'esposizione
1. Le tecniche di misurazione da adottare sono quelle indicate
dalla norma CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01, classificazione
211-6 prima edizione, «Guida per la misura e per la valutazione dei
campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz-10 kHz,
con riferimento all'esposizione umana» e successivi aggiornamenti.
2. Per la determinazione del valore di induzione magnetica utile ai
fini della verifica del non superamento del valore di attenzione e
dell'obiettivo di qualita' il sistema agenziale APAT-ARPA dovra'
determinare le relative procedure di misura e valutazione, con
l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
3. Per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 3 e 4, oltre alle misurazioni e determinazioni di cui al
commi 1 e 2, il sistema agenziale APAT-ARPA puo' avvalersi di
metodologie di calcolo basate su dati tecnici e storici
dell'elettrodotto.
4. Per gli elettrodotti con tensione di esercizio non inferiore a
132 kV, gli esercenti devono fornire agli organi di controllo,
secondo modalita' fornite dagli stessi, con frequenza trimestrale, 12
valori per ciascun giorno, corrispondenti ai valori medi delle
correnti registrati ogni 2 ore nelle normali condizioni di esercizio.

 

Art. 6.
Parametri per la determinazione delle fasce
di rispetto per gli elettrodotti
1. Per la determinazione delle fasce di rispetto si dovra' fare
riferimento all'obiettivo di qualita' di cui all'art. 4 ed alla
portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto, come
definita dalla norma CEI 11-60, che deve essere dichiarata dal
gestore al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per
gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV e alle regioni, per
gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV. I gestori
provvedono a comunicare i dati per il calcolo e l'ampiezza delle
fasce di rispetto ai fini delle verifiche delle autorita' competenti.
2. L'APAT, sentite le ARPA, definira' la metodologia di calcolo per
la determinazione delle fasce di rispetto con l'approvazione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

 

Art. 7.
Aggiornamento delle conoscenze
1. Il Comitato interministeriale di cui all'art. 6 della legge
quadro n. 36/2001 procede, nei successivi tre anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, all'aggiornamento dello stato
delle conoscenze, conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a
livello nazionale ed internazionale, in materia dei possibili rischi
sulla salute originati dai campi elettromagnetici.

 

Art. 8.
Abrogazione di norme
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si
applicano, in quanto incompatibili, le disposizioni dei decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 e 28 settembre
1995.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 luglio 2003

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli

Il Ministro della salute
Sirchia

 

Allegato A
DEFINIZIONI
Campo elettrico: cosi' come definito nella norma CEI 211-6 data
pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6, prima edizione, guida
per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici
nell'intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con riferimento
all'esposizione umana.
Campo magnetico: cosi' come definito nella norma CEI 211-6 data
pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6, prima edizione, «Guida
per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici
nell'intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con riferimento
all'esposizione umana».
Campo di induzione magnetica: cosi' come definito nella norma CEI
211-6 data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6, prima
edizione «Guida per la misura e per la valutazione dei campi
elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con
riferimento all'esposizione umana».
Frequenza: cosi' come definita nella norma CEI 211-6 data
pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6, prima edizione, «Guida
per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici
nell'intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con riferimento
all'esposizione umana».
Elettrodotto: e' l'insieme delle linee elettriche delle
sottostazioni e delle cabine di trasformazione.