La nuova legge sui controlli ambientali: un primo sguardo

di Gianfranco AMENDOLA

E' stata appena approvata in via definitiva dalla Camera con 354 sì, nessun no e 15 astenuti, la legge che istituisce il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e introduce una nuova disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale .

Di questo Sistema fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali (ARPA) e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. In questo contesto, l'ISPRA ha un ruolo centrale e, oltre ai compiti di indirizzo, coordinamento e intervento nelle vicende più rilevanti, sarà competente anche per la realizzazione e la gestione del Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA) a cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) costituendo la rete informativa nazionale ambientale denominata SINANET.

 

Numerosi sono i compiti demandati al Sistema, come risulta dalla lettura dell'art. 3, comma 1:

Art. 3. (Funzioni del Sistema nazionale)

 

1. Nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Sistema nazionale svolge le seguenti funzioni:

 

a) monitoraggio dello stato dell’ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi, eseguito avvalendosi di reti di osservazione e strumenti modellistici;

 

b) controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull’ambiente derivanti da processi territoriali e da fenomeni di origine antropica o naturale, anche di carattere emergenziale, e dei relativi impatti, mediante attività di campionamento, analisi e misura, sopralluogo e ispezione, ivi inclusa la verifica delle forme di autocontrollo previste dalla normativa vigente;

 

c) attività di ricerca finalizzata all’espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al presente articolo, sviluppo delle conoscenze e produzione, promozione e pubblica diffusione dei dati tecnico-scientifici e delle conoscenze ufficiali sullo stato dell’ambiente e sulla sua evoluzione, sulle fonti e sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti e sui rischi naturali e ambientali, nonché trasmissione sistematica degli stessi ai diversi livelli istituzionali preposti al governo delle materie ambientali e diffusione al pubblico dell’informazione ambientale ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Gli elementi conoscitivi di cui alla presente lettera costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le attività di competenza delle pubbliche amministrazioni

 

d) attività di supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi ove siano necessarie l’individuazione, la descrizione e la quantificazione del danno ambientale mediante la redazione di consulenze tecniche di parte di supporto alla difesa degli interessi pubblici;

 

e) supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti per l’esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale espressamente previste dalla normativa vigente, mediante la redazione di istruttorie tecniche e l’elaborazione di proposte sulle modalità di attuazione nell’ambito di procedimenti autorizzativi e di valutazione, l’esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misurazione e la formulazione di pareri e valutazioni tecniche anche nell’ambito di conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

 

f) supporto tecnico alle amministrazioni e agli enti competenti, con particolare riferimento

alla caratterizzazione dei fattori ambientali causa di danni alla salute pubblica, anche ai fini di cui all’articolo 7-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

 

g) collaborazione con istituzioni scolastiche e universitarie per la predisposizione e per l’attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale, nonché di formazione e di aggiornamento del personale di amministrazioni e di enti pubblici operanti nella materia ambientale;

 

h) partecipazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi e di erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi

di protezione civile, sanitaria e ambientale, nonché collaborazione con gli organismi

aventi compiti di vigilanza e ispezione;

 

i) attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e di irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze di altri enti previste dalla normativa vigente;

 

l) attività di monitoraggio degli effetti sull’ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti;

 

m) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all’applicazione di procedure di certificazione della qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione;

 

n) funzioni di valutazione comparativa di modelli e strutture organizzative, di funzioni e servizi erogati, di sistemi di misurazione e valutazione delle prestazioni, quale attività di confronto finalizzato al raggiungimento di migliori livelli prestazionali mediante la definizione di idonei indicatori e il loro periodico aggiornamento, ivi inclusa la redazione di un rapporto annuale di valutazione comparativa dell’intero Sistema nazionale.

 

Va sottolineato in proposito che l'art. 9 introduce i LEPTA (Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali) che " costituiscono il livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale per le attività di cui all’articolo 3 che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria " .

 

Ci sarà tempo per analizzare compiutamente i 16 articoli della nuova legge . Tuttavia, alcune osservazioni meritano di essere evidenziate subito.

La prima è di plauso: finalmente ci si preoccupa di un fattore determinante per l'applicazione delle leggi e la rilevazione di illeciti ambientali, e cioè degli organi di controllo tecnici oggi in grande sofferenza non solo per mancanza di personale, di mezzi e, spesso, di professionalità, ma anche perchè oggetto di numerose disposizioni, spesso contraddittorie. Con la nuova legge, dovrebbe esserci un riordino totale ed un efficace coordinamento locale e nazionale. Il che è, oltre tutto, indispensabile se si vuole applicare la legge n. 68/2015 sugli "ecoreati", che richiede, per gli accertamenti sugli elementi costitutivi dei delitti principali, l'intervento di organi tecnici interdisciplinari ed altamente specializzati.

La seconda è di sollecito: la nuova legge, infatti, per gli obiettivi più rilevanti, non è immediatamente operativa ma abbisogna di regolamenti, decreti e disposizioni di attuazione. Se non si interviene subito, rischia di restare lettera morta con molte sigle non operative.

La terza è di critica. Non si possono fare le nozze con i fichi secchi, come quando si stabilisce che "l’ISPRA e le agenzie provvedono allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" (art. 15, comma 1); e che "ai fini dell’efficace svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge al Sistema nazionale, con particolare riferimento all’obbligo di garantire i LEPTA, l’ISPRA e le agenzie, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e dei vincoli normativi assunzionali, possono procedere all’assunzione del personale e all’acquisizione dei beni strumentali necessari" (art. 16, comma 1).

E' indispensabile, invece, provvedere subito ai finanziamenti ed alle assunzioni di personale necessari per far funzionare il nuovo Sistema, nella consapevolezza che un efficiente apparato di controllo porta anche ingenti risorse nelle casse pubbliche. Basta pensare alle sanzioni da reato per le imprese, il cui importo potrebbe essere devoluto direttamente al nuovo Sistema.

 

Infine, ma non per importanza, merita di essere evidenziato un punto della nuova legge che potrebbe risolvere, in tempi brevi, uno dei problemi più rilevanti emerso dalla prima applicazione della nuova causa di estinzione delle contravvenzioni del D. Lgs 152/06 introdotta dalla legge n. 68/2015; e cioè il problema della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria dei tecnici ARPA.

Leggiamo, infatti, l'art. 14, in particolare il comma 7:

 

Art. 14. (Disposizioni sul personale ispettivo)

 

1. L’ISPRA, con il contributo delle agenzie, predispone, basandosi sul principio del merito, uno schema di regolamento che stabilisce, nell’ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell’ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, ai sensi della vigente normativa ambientale dell’Unione europea, nazionale e regionale, il codice etico, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rota-zione del medesimo personale nell’esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell’intervento ispettivo.

 

2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuate le modalità per la segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti e di cittadini, singoli o associati.

 

3. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’econo-mia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

4. Lo schema del regolamento di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica che ne evidenzi la neutralità finanziaria, è trasmesso alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamen-tari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro venti giorni dall’assegnazione, decorsi i quali il regolamento può essere comunque adottato.

 

5. In attuazione del regolamento di cui al comma 1, il presidente dell’ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie, attraverso specifici regolamenti interni, individuano il rispettivo personale incaricato degli interventi ispettivi.

 

6. Il personale di cui al comma 5 può accedere agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento delle funzioni stesse; alle richieste non può essere opposto il segreto industriale.

 

7. Il presidente dell’ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare e nominare, tra il personale di cui al presente articolo, i dipendenti che, nell’esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. A tale personale sono garantite adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell’ente di appartenenza.

 

 

Certo, ci vorrà un altro regolamento con i tempi della burocrazia ma è certamente un passo avanti.

Specie se si considera che tra i nuovi delitti della legge n. 68 c'è quello di impedimento al controllo.