Cass. Sez. III n. 42598 del 21 novembre 2024 (UP 12 set 2024)
Pres. Ramacci Rel. Zunica Ric. Volponi
Rifiuti.Delega di funzioni e requisiti
In tema di gestione dei rifiuti, è consentita la delega di funzioni a condizione che risultino configurabili alcuni requisiti, rimasti non provati nel caso di specie, occorrendo cioè che la delega: a) sia puntuale ed espressa, con esclusione di poteri residuali in capo al delegante; b) riguardi, oltre alle funzioni, anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; c) la sua esistenza sia giudizialmente provata con certezza; d) il delegato sia tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato allo svolgimento dei compiti affidatigli; e) il trasferimento delle funzioni sia giustificato dalle dimensioni o dalle esigenze organizzative dell’impresa, ferma restando la persistenza di un obbligo di vigilanza del delegante in ordine al corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite, obbligo di vigilanza che, pur non comportando il controllo continuativo delle modalità di svolgimento delle funzioni trasferite, richiede comunque la verifica della correttezza della complessiva gestione del delegato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14 novembre 2022, il Tribunale di Castrovillari condannava Claudio Volponi alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 5, giorni 10 di arresto e 3.500 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 256, comma 1, lett. A) e B) del d. lgs. n. 152 del 2006, a lui contestato perché, quale amministratore giudiziario della ditta Eco Work e Trans, in carica dal 28 marzo 2018, all’interno dell’isola ecologica sita in località Macchiola di Calopezzati con superficie di circa 1.400 mq., effettuava attività di raccolta e gestione di rifiuti pericoli e non di varia natura, costituiti da rifiuti RAEE, plastica, carte e suppellettili, per un volume complessivo di circa 1.500 mc., in assenza della prescritta autorizzazione; fatti accertati in Calopezzati il 31 marzo 2021.
Con sentenza del 1° dicembre 2023, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava Volponi non punibile ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen., stante la sopravvenuta bonifica del sito.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello calabrese, Volponi, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.
Con il primo, la difesa deduce l’inosservanza dell’art. 256, comma 1, lett. A) e B) del d. lgs. n. 152 del 2006, evidenziando che alcuna delle condotte contestate è ascrivibile alla società di cui l’imputato è divenuto amministratore giudiziario dal 28 marzo 2018, atteso che l’isola ecologica di proprietà del Comune, rimasto peraltro sempre inerte, non è stata mai trasformata in deposito con carattere di definitività, né in discarica abusiva; a ciò si aggiunge che la società amministrata da Volponi ha sempre esercitato le attività di trasporto e raccolta rifiuti presso i Comuni della Regione Calabria in forza di regolare iscrizione nell’apposito Albo Nazionale Gestori Ambientali e che, nel caso di specie, non ha potuto smaltire con celerità i rifiuti dell’isola ecologica del Comune, a causa del pregresso stato di degrado della predetta isola e della mancanza di impianti cui avviare i rifiuti, situazione questa invano denunciata dalla società all’ente comunale e che ha comportato la sospensione dei servizi di raccolta nel territorio del Comune.
Con il secondo motivo, si contesta la violazione dell’art. 192 del d. lgs. n. 152 del 2006, rilevandosi che la responsabilità dell’amministratore giudiziario è stata dichiarata in base a inaccettabili criteri di mera responsabilità oggettiva, senza considerare che non è stato mai provato o anche solo ipotizzato che gli accumuli di rifiuti nell’isola ecologica di proprietà del Comune, committente del servizio di raccolta, fossero addebitabili alla società E.W.T.; del resto, l’imputato non solo non aveva alcun obbligo giuridico finalizzato a impedire l’evento, ma non aveva nemmeno la possibilità pratica di poterlo evitare, dovendo l’amministratore giudiziario osservare le norme sulla gestione dei beni sequestrati per la confisca, nel rispetto delle disposizioni speciali di cui al d. lgs. n. 159 del 2011.
Con il terzo motivo, è stato eccepito il vizio di motivazione della sentenza impugnata, nella misura in cui non sono stati valorizzati gli elementi documentali offerti dalla difesa, da cui è emerso chiaramente che l’accumulo di materiali nella isola ecologica era dovuto all’oggettiva difficoltà di rinvenire impianti di smaltimento che accettassero i rifiuti ingombranti, situazione questa che avrebbe dovuto giustificare l’inesigibilità di ogni altra condotta da parte degli amministratori giudiziari nominati dal G.I.P. il 30 dicembre 2017 e in carica dal 28 marzo 2018.
La circostanza che la bonifica della discarica sia avvenuta il 26 agosto 2021 è stata ritenuta dai giudici di appello la prova dell’inerzia degli amministratori giudiziari, mentre in realtà tale dato confermava che la bonifica era stata resa possibile solo grazie alle pressioni esercitate sul Comune e al rinvenimento di impianti non saturi.
2.1. Con memoria trasmessa il 4 settembre 2024, il difensore del ricorrente, nel replicare alle considerazioni del Procuratore generale, ha insistito nell’accoglimento del ricorso, ribadendone le argomentazioni e sottolineando altresì l’erroneità dell’affermazione della requisitoria secondo cui il coimputato Corasaniti era stato condannato per gli stessi fatti ascritti al dr. Volponi, posto che in realtà Corasaniti, la cui posizione fu stralciata, è stato assolto perché il fatto non sussiste con sentenza resa dal Tribunale di Castrovillari il 3 luglio 2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. In via preliminare, occorre rimarcare l’interesse a ricorrere di Volponi, avendo questa Corte precisato (cfr. Sez. 3, n. 18891 del 22/11/2017, dep. 2018, Rv. 272877), con affermazione condivisa dal Collegio, che sussiste l’interesse dell’imputato a impugnare la sentenza che esclude la punibilità del reato ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen., trattandosi di pronuncia che: 1) ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l'imputato lo ha commesso (art. 651 bis cod. proc. pen.), 2) è soggetta ad iscrizione nel casellario giudiziale (art. 3, lett. f, d.P.R. n. 313 del 2002), 3) può ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità ai sensi dell’art. 131 bis, comma terzo, cod. pen.
2. Tanto premesso, ritiene il Collegio, venendo al merito del ricorso, che le doglianze in esso sollevate, suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, non siano meritevoli di accoglimento.
Ed invero, i giudici di appello, all’esito di un’esauriente rassegna delle fonti dimostrative acquisite, hanno innanzitutto ritenuto provata sul piano oggettivo la condotta contestata, valorizzando in tal senso gli accertamenti compiuti il 31 gennaio 2021 dai Carabinieri Forestali della Stazione di Rossano, i quali, all’esito di un sopralluogo, hanno verificato che l’isola ecologica ubicata in località Macchiola del Comune di Calopezzati non presentava alcuna delle caratteristiche previste per i centri di raccolta, ma piuttosto si palesava come un deposito incontrollato di rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi, accumulati tra loro in maniera indiscriminata e in quantità tale da impedire agli operanti persino di verificare la presenza nel sito di un sistema di raccolta delle acque piovane.
Accertata la materialità del reato oggetto di contestazione, la Corte di appello, anche in ciò condividendo le considerazioni del primo giudice, ha ritenuto la condotta illecita ascrivibile all’imputato Claudio Volponi, il quale, a far data dal 28 marzo 2018, ha ricoperto la qualità di amministratore giudiziario della ditta Eco Work e Trans, cui era stata affidata, con contratto di appalto, la gestione del sito.
Le due sentenze di merito hanno infatti evidenziato che il ricorrente, in forza della carica rivestita, avrebbe dovuto attivarsi, con largo anticipo, per impedire che l’isola ecologica affidata all’impresa da lui amministrata diventasse una sorta di discarica abusiva, con conseguente e grave pericolo per la salubrità dell’ambiente.
Peraltro, la circostanza che, il successivo 26 agosto 2021, siano stati comunicati lo sgombero dell’area dai rifiuti ingombranti e la bonifica del sito, pur essendo stato valorizzata dalla Corte di appello ai fini dell’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., è stata allo stesso tempo ritenuta sintomatica del fatto che, pur con tutte le difficoltà amministrative rimarcate dalla difesa, un diverso comportamento nel senso di una più corretta gestione del sito sarebbe stato comunque possibile.
Del resto, proprio con riferimento alle inefficienze dell’ente comunale, che non aveva provveduto a recintare l’area e a installare i sistemi di videosorveglianza, la Corte di appello ha osservato, da un lato, che alla data del sopralluogo, la zona appariva perfettamente recintata e delimitata da un cancello chiuso con un lucchetto, e, dall’altro, che, una volta affidata la concreta gestione del sito a un’impresa, era sui legali rappresentanti di costei che incombeva l’onere di pianificare ed effettuare gli interventi ordinari e straordinari ritenuti necessari.
Alcuna efficacia scriminante è stata quindi attribuita alle carenze del Comune, in quanto le stesse non erano tali da impedire alla società che gestiva l’isola ecologica di apprestare le misure, anche minime, volte a impedire l’accumulo indiscriminato dei rifiuti che, all’epoca del sopralluogo, formavano un cumulo di circa 1.500 mc. posto a diretto contatto con il suolo, senza alcuna precauzione, essendosi altresì precisato (pag. 5 della sentenza impugnata) che è rimasto indimostrato l’asserito conferimento di una delega di funzioni in favore dell’ing. De Zaino, fermo restando che, ove pure fosse stata documentata, la predetta delega non avrebbe esonerato l’amministratore della società dal dovere di controllare l’operato del soggetto delegato e di scongiurare che si consolidasse e si protraesse nel tempo la situazione venutasi a creare nel sito, peraltro di immediata e agevole percezione.
2.1. In quest’ottica, l’impostazione dei giudici di merito risulta coerente con la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 15941 del 12/02/2020, Rv. 278879), secondo cui, in tema di gestione dei rifiuti, è consentita la delega di funzioni a condizione che risultino configurabili alcuni requisiti, rimasti non provati nel caso di specie, occorrendo cioè che la delega: a) sia puntuale ed espressa, con esclusione di poteri residuali in capo al delegante; b) riguardi, oltre alle funzioni, anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; c) la sua esistenza sia giudizialmente provata con certezza; d) il delegato sia tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato allo svolgimento dei compiti affidatigli; e) il trasferimento delle funzioni sia giustificato dalle dimensioni o dalle esigenze organizzative dell’impresa, ferma restando la persistenza di un obbligo di vigilanza del delegante in ordine al corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite, obbligo di vigilanza che, pur non comportando il controllo continuativo delle modalità di svolgimento delle funzioni trasferite, richiede comunque la verifica della correttezza della complessiva gestione del delegato.
3. In definitiva, in quanto sorretto da considerazioni razionali e coerenti con le fonti dimostrative acquisite, il giudizio sulla sussistenza del reato e sulla sua ascrivibilità all’imputato resiste alle censure difensive, con le quali si sollecita sostanzialmente una lettura alternativa del materiale probatorio, operazione che tuttavia non è consentita in questa sede, dovendosi richiamare la costante affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.
Resta solo da precisare che non giova all’imputato l’assoluzione, con formula dubitativa, del coimputato Corasaniti in altro giudizi, essendo rimaste ignote le ragioni di tale pronuncia assolutoria, di cui non è stata prodotta la motivazione.
4. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso presentato nell’interesse di Volponi deve essere pertanto rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12/09/2024