TAR Lazio (RM) Sez. III n. 11037 del 7 novembre 2016
Ambiente in genere.Infrastrutture per il collegamento alle reti nazionali di trasporto

L’art. 1-sexies del decreto legge 239 del 2003, convertito nelle legge 290 del 2003, come introdotto dalla legge n. 239 del 2004, prevede che “il procedimento di autorizzazione unica si applica anche alle opere connesse e alle infrastrutture per il collegamento alle reti nazionali di trasporto dell’energia delle centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, già autorizzate in conformità alla normativa vigente” e, pertanto, alla luce di tale normativa, non vi è dubbio che il procedimento di autorizzazione unica si applica anche alle opere connesse e alle infrastrutture per il collegamento alle reti nazionali di trasporto dell’energia

Pubblicato il 07/11/2016

N. 11037/2016 REG.PROV.COLL.

N. 03142/2013 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3142 del 2013, proposto da:
Comune di Lanciano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Carlini C.F. CRLGNN52C13E435S, Emanuele Laudadio C.F. LDDMNL71P21E435F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Lucio Valerio Moscarini in Roma, via Sesto Rufo, 23;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona deirispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, presso la sede della quale sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Abruzzo Energia SPA (ora A2A Gencogas spa), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Sanino C.F. SNNMRA38E03H501M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, v.le Parioli, 180;

e con l'intervento di

ad opponendum:
TERNA - Rete Elettrica Nazionale Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Sanino C.F. SNNMRA38E03H501M, Filomena Passeggio C.F. PSSFMN52H41F839X, Maurizio Carbone C.F. CRBMRZ55L30F839L, Giancarlo Bruno C.F. BRNGCR51D22F839L, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, v.le Parioli, 180;

per l'annullamento

- del decreto del MISE n. 239/el-195/180/2013 del 15.01.2013 (GU 10/2013) recante autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto in doppia terna "Villanova-Gissi" ed opere connesse nei comuni di Chieti, Casalincontrada, Bucchianico, Fara Filiorum Petri, Casacanditella, Filetto, Orsogna, Guardiagrele, Sant'Eusanio del Sangro, Castel Frentano, Lanciano, Paglieta, Atessa, Casalanguida, Gissi e Cepagatti;

- del decreto VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 510 del 13 settembre 2011, pubblicato sulla GURI n. 10 del 24 gennaio 2013, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, di compatibilità del progetto dell'elettrodotto in doppia terna "Villanova-Gissi";

- di tutti gli atti connessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Abruzzo Energia Spa(ora A2A Gencogas spa);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2016 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi, ai preliminari, l'Avv. Davide Majori, in sostituzione dell'Avv. Carlini, per la ricorrente, l'avvocato dello Stato A. Fedeli per le amministrazioni resistenti e l'Avv. M. Sanino per Terna spa e AbruzzoEnergiaSpa (ora A2A Gencogas spa);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in esame, il Comune di Lanciano ha impugnato per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, i provvedimenti pubblicati nella GURI n. 10 del 24 gennaio 2013 con cui Abruzzo Energia spa (ora A2A Gencogas spa)è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 1-sexies del decreto legge n. 239 del 2003, convertito nella legge n. 290 del 2003, alla costruzione e all’esercizio dell’elettrodotto in doppia terna “Villanova-Gissi” (si tratta, in particolare, del decreto di autorizzazione rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico del 15 gennaio 2013 e di quello di valutazione dell’impatto ambientale – VIA - adottato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 13 settembre 2011).

Al riguardo, il Comune di Lanciano dà conto dello svolgimento della procedura di autorizzazione avviata nel corso del 2009 attraverso la convocazione di apposita conferenza di servizi con gli enti locali interessati, all’esito della quale il Comune ricorrente, non avendo ricevuto alcuna risposta in ordine alla richiesta di introdurre una variante al progetto della società Abruzzo Energia di modifica del tracciato dell’elettrodotto o, in alternativa, di interramento dell’opera, ha espresso formalmente il proprio parere contrario alla realizzazione dell’elettrodotto in doppia terna “Villanova-Gissi”.

Avverso i predetti provvedimenti, il Comune di Lanciano ha quindi proposto i seguenti motivi:

1) eccesso di potere; illogicità manifesta; totale carenza dell’interesse pubblico.

L’autorizzazione impugnata è stata rilasciata non per perseguire un interesse pubblico bensì per soddisfare un interesse privato della società AbruzzoEnergia, impegnata a migliorare l’attività di dispacciamento dell’energia dalla stessa prodotta.

Ed invero, nello stesso territorio, è già presente un altro elettrodotto da 380Kv tanto che la realizzazione di un ulteriore impianto della specie, con i conseguenti vincoli di inedificabilità, provoca un danno per la salute, l’ambiente e l’economia della zona che non è giustificabile nella misura in cui mira a perseguire un interesse di natura privata;

2) eccesso di potere; illogicità; carenza di istruttoria; esame delle osservazioni e relative risposte rese da parte della ditta interessata.

Dai verbali delle riunioni della conferenza di servizi emerge che le osservazioni presentate dai vari enti pubblici coinvolti sono state valutate e rigettate dalla stessa società privata (odierna controinteressata) che aveva l’interesse diretto alla realizzazione del nuovo elettrodotto; ciò costituisce un evidente vulnus alle esigenze di garanzia ed imparzialità che devono caratterizzare la procedura di autorizzazione di che trattasi.

Peraltro, la risposta (negativa) alla richiesta di interramento dell’elettrodotto formulata da alcune parti è del tutto carente a fronte del fatto che l’attuale tracciato è destinato a deturpare notevolmente il paesaggio;

3) eccesso di potere; carenza di istruttoria; difetto di motivazione; errate attestazioni.

Nel parere della commissione tecnica di verifica per l’impatto ambientale – VIA e VAS – del 10 giugno 2011 si dà atto di un’attività di concertazione con gli enti locali interessati relativamente alla localizzazione del corridoio che, tuttavia, almeno con riferimento al Comune di Lanciano, non vi è stata né risultano svolti sopralluoghi per verificare lo stato dei luoghi.

Peraltro, posto che la realizzazione di tali opere può essere effettuata anche in difformità delle previsioni urbanistiche, è previsto che il rilascio dell’autorizzazione debba essere preceduto dalla ricerca di un’intesa con gli enti locali interessati, attività che nel caso di specie non vi è stata in quanto le amministrazioni sono state coinvolte quando le scelte sulla localizzazione erano già state effettuate.

È intervenuta ad opponendum la società Terna che, con memoria, ha dapprima eccepito svariati profili di inammissibilità del gravame (tardività del deposito; nullità della notifica; tardività nell’impugnazione del decreto VIA; mancata impugnazione dell’intesa tra Stato e Regione Abruzzo), e chiedendone, comunque, il rigetto per infondatezza nel merito.

Si sono costituiti in giudizio i Ministeri intimati (dello Sviluppo Economico e quello dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare) e la società Abruzzoenergia i quali, con memoria, hanno chiesto anch’essi il rigetto del ricorso per infondatezza nel merito; la società controinteressata ha altresì eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso sotto gli stessi profili sollevati dall’interveniente TERNA spa.

Con ordinanza n. 1874/2013, è stata respinta la domanda di sospensiva.

In prossimità della trattazione, le parti hanno depositato documentazione e memorie, insistendo nelle loro rispettive conclusioni; in particolare, la società controinteressata ha prodotto la comunicazione con cui rappresenta che il nuovo elettrodotto è entrato in esercizio in data 31 gennaio 2016.

Alla pubblica udienza del 19 ottobre 2016, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, va precisato che si intende prescindere, in questa sede, dall’esame delle eccezioni sollevate dalle controparti in quanto il ricorso risulta comunque infondato nel merito, come peraltro si è avuto modo di anticipare, seppure in sede di cognizione sommaria, con ordinanza n. 1874/2013.

2. Ciò premesso, il primo motivo proposto con il ricorso in esame si conferma infondato.

In effetti, la questione risulta affrontata dalla Sezione in altra occasione e gli argomenti ivi spesi per confutare l’analoga censura sono condivisi dal Collegio anche in questa sede (cfr, TAR Lazio, sez. Terza, 15 maggio 2014, n. 5115).

Nella predetta pronuncia, la Sezione ha avuto modo di osservare, in sintesi, quanto segue:

- la società Terna, in qualità di concessionaria del servizio pubblico di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica, è obbligata a connettere alla rete di trasmissione nazionale (R.T.N.) tutti i soggetti che ne facciano richiesta, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 79 del 1999;

- la società AbruzzoEnergia, autorizzata nel 2004 alla costruzione della centrale termoelettrica nel Comune di Gissi, dopo aver constatato che l’originaria “Soluzione di Connessione” fornita da Terna al momento del rilascio dell’autorizzazione comportava limitazioni al dispacciamento totale della produzione di energia elettrica della centrale di Gissi, con nota del 10.02.2009 GS/105/2009, ha chiesto a Terna la modifica della connessione alla R.T.N. della propria centrale termoelettrica, indicando, ai sensi dell’art. 3, comma 3.4., dell’allegato A della delibera AEEG 99/08 “un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi al quale il gestore di rete dovrà riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione” e chiedendo l’intervento in antenna della centrale di Gissi sulla stazione elettrica R.T.N. Terna di Villanova per il tramite di un nuovo elettrodotto a 380 kv;

- la società Terna, essendo obbligata a garantire la connessione alla rete nazionale, ha quindi definito la c.d. “Soluzione Tecnica Minima Generale” (S.T.M.G.), indicando la modifica della connessione preesistente alla RTN della centrale Abruzzoenergia di Gissi, prevedendo: a) il collegamento in antenna della centrale di Gissi a 380 kv alla esistente stazione di smistamento a 380 kv in doppia sbarra della R.T.N. denominata “Gissi”; b) la realizzazione di un nuovo elettrodotto a 380 kv di collegamento tra la citata stazione R.T.N. e la stazione elettrica 380 kv R.T.N. di Villanova;

- Abruzzoenergia ha accettato la “Soluzione tecnica minima generale” con lettera dell’8 maggio 2009, chiedendo di poter curare direttamente la procedura autorizzativa e Terna ha riscontrato tale nota in data 11.12.2009 consentendo alla società di procedere all’espletamento dell’iter autorizzativo, in linea con la deliberazione dell’AEEG n. 99/2008 (art. 20.7), modificata con le delibere n. 179/2008, 205/2008, 130/2009, e 51/200, che consente al soggetto produttore di energia di chiedere l’autorizzazione per le opere di connessione (in senso analogo dispone il Codice della Rete approvato dall’A.E.E.G.);

- l’art. 1-sexies del decreto legge 239 del 2003, convertito nelle legge 290 del 2003, come introdotto dalla legge n. 239 del 2004, prevede che “il procedimento di autorizzazione unica si applica anche alle opere connesse e alle infrastrutture per il collegamento alle reti nazionali di trasporto dell’energia delle centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, già autorizzate in conformità alla normativa vigente” e, pertanto, alla luce di tale normativa, non vi è dubbio che il procedimento di autorizzazione unica si applica anche alle opere connesse e alle infrastrutture per il collegamento alle reti nazionali di trasporto dell’energia e che l’elettrodotto contestato costituisce opera di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale della centrale termoelettrica di Gissi, necessaria per migliorare la rete ed il sistema elettrico;

- peraltro, l’opera di che trattasi era stata individuata da Terna nel proprio Piano di Sviluppo del 2005 quale infrastruttura necessaria per migliorare la rete e il sistema elettrico.

Da quanto sopra esposto, si evince che il nuovo elettrodotto risponde ad esigenze valutate di pubblica utilità e che la normativa di settore non esclude che tali finalità di carattere pubblico possano essere perseguite con l’iniziativa di un privato e che lo stesso possa gestire in via diretta la relativa procedura autorizzativa.

Da ciò deriva il giudizio di infondatezza della censura in esame.

2. Il secondo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente in quanto riguardano profili diversi di un’unica censura,avente ad oggetto le modalità e le scelte (anche localizzative) che hanno portato all’individuazione della soluzione tecnica di cui all’autorizzazione del 2013 impugnata.

Le doglianze sono anche in questo caso infondate.

Per quanto riguarda il profilo relativo alla gestione diretta della procedura autorizzativa da parte della società controinteressata, è sufficiente richiamare quanto esposto al precedente punto 1. relativamente al fatto che la normativa vigente di settore consente al privato di poter gestire direttamente il procedimento di che trattasi; a ciò si aggiunga che il citato art. 1-sexies del decreto legge n. 239 del 2003 (come successivamente convertito e modificato) disegna un procedimento, anche complesso, che richiede, tra l’altro, la previa valutazione di impatto ambientale (VIA) svolta dal Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo.

Nel caso di specie, la valutazione di impatto ambientale, cristallizzata nel decreto n. 510 del 13 settembre 2011, risulta essere stata condotta in modo approfondito e le modalità di realizzazione, come del resto la scelta localizzativa dell’impianto, sono state oggetto di una verifica che ha visto l’analisi di diverse ipotesi alternative e che, all’esito, ha fatto prevalere quella poi approvata con il provvedimento di autorizzazione qui impugnato; nelle premesse, peraltro, si dà atto di un’attività di concertazione con i vari comuni del territorio interessato dal passaggio dell’elettrodotto che ha condotto, in gran parte, ad esiti soddisfacenti, sintetizzati in apposite convenzioni.

Al riguardo, può richiamarsi, sul punto, recente giurisprudenza del TAR Lazio riguardante proprio l’elettrodotto di che trattasi (cfr, TAR Lazio, sez. Seconda, 5 maggio 2014, n. 4617) che, nell’affrontare i dedotti profili di illegittimità del decreto VIA del 2011, ne ha invece riconosciuto la validità, il tutto dopo averne ripercorso le molteplici fasi di verifica ed esaminato le valutazioni svolte con riferimento ai vari tracciati alternativi possibili che hanno portato infine a ritenere legittima la scelta di privilegiare la c.d. “Macroalternativa est” che sfruttava, per quanto possibile, il corridoio territoriale in affiancamento all’elettrodotto già esistente di 380 Kv “Villanova-Gissi”; a ciò si aggiunga che la predetta macroalternativa è stata seguita da un’attività di concertazione che ha portato ad una serie di varianti (c.d. “microalternative”) necessarie per ottimizzare al meglio il percorso e venire così incontro alle esigenze del territorio.

Con riferimento alla valutazione di impatto ambientale, va ribadito che, in questa attività, l'amministrazione esercita un'amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, con conseguenti limiti al sindacato giurisdizionale sulla determinazione finale emessa (Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2013, n. 1783).

Ora, nel caso di specie, alla luce delle esaustive valutazioni svolte e delle attività di concertazione che hanno preceduto la valutazione positiva di impatto ambientale e, poi,l’adozione del provvedimento di autorizzazione unica, può affermarsi che i provvedimenti impugnati non risultano inficiati dai vizi dedotti in quanto l’attività valutativa sia ambientale che localizzativa svolta è stata effettuata in maniera congrua ed approfondita.

Altrettanto infondata è l’ulteriore censura con cui il Comune ricorrente lamenta la mancata intesa con i Comuni interessati.

Ora, in disparte il fatto che, come riconosciuto nella citata sentenza del TAR Lazio, sez. Seconda, n. 4467/2014, è stata svolta una intensa attività di concertazione con i vari comuni del territorio interessati dal passaggio dell’elettrodotto che ha portato anche a variazioni del percorso, ciò che conta è che la normativa di settore (cfr, in particolare, art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004) non prevede affatto il raggiungimento di un’intesa con i comuni interessati bensì con la Regione in quanto i primi sono solo chiamati a formulare un parere motivato, ma non vincolante, in relazione alla verifica di compatibilità urbanistica dell’opera; da ciò deriva che il parere negativo formulato da uno dei comuni nell’ambito della conferenza di servizi convocata nel procedimento di che trattasi nonè in grado di bloccare di per sé solo l’iter procedurale di autorizzazione.

In ragione di quanto sopra, anche il secondo e terzo motivo vanno rigettati.

3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

4. Le spese di giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,lo respinge.

Condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre IVA e CPA come per legge, divisi in parti uguali (ovvero euro 1.000,00 ciascuno) tra la parte resistente, AbruzzoEnergia spa (ora A2A Gencogas spa) e Terna spa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore

Achille Sinatra, Consigliere

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Daniele Dongiovanni        Gabriella De Michele