TAR Basilicata Sez. I n. 425 del 1 luglio 2020
Rifiuti.Obbligo rimozione e pendenza processo penale
La violazione del divieto ex art. 192, comma 1, D.Lg.vo n. 152/2006 di abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo genera automaticamente l’obbligo del responsabile, se accertato e/o conosciuto, di rimuovere tali rifiuti, senza dover attendere l’esito del processo penale e/o dello svolgimento di particolari indagini, non potendo tale incontrovertibile obbligo giuridico essere equiparato ad una sanzione amministrativa di tipo reintegratorio.
Pubblicato il 01/07/2020
N. 00425/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00403/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 403 del 2012, proposto dal -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Lavatelli, Vincenzo Latorraca e Teresa Caggiano, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Comune di Melfi, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Marcello Lufrano, con domicilio eletto in Potenza Via Del Gallitello n. 177 presso lo studio dell’avv. Vincenzo Savino;
nei confronti
--OMISSIS-, non costituito in giudizio;
-Società agricola a responsabilità limitata -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dell’Ordinanza n. -OMISSIS-, con la quale il Sindaco di Melfi, ai sensi dell’art. 192, comma 3, D.Lg.vo n. 152/2006, ha ingiunto al -OMISSIS-. il ripristino ambientale del terreno foglio di mappa -OMISSIS-, particella n. -OMISSIS- sito nella Località -OMISSIS-del Comune di Melfi, di proprietà del sig. -OMISSIS-, “avviando allo smaltimento i rifiuti pericolosi traversine ferroviarie Codice-OMISSIS-nel rispetto dei dettami di cui al D.Lg.vo n. 152/2006”;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Melfi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 24 giugno 2020 il Cons. Pasquale Mastrantuono e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, D.L. n. 18/2020 conv. nella L. n. 27/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con nota prot. n.-OMISSIS-del -OMISSIS-, indirizzata anche al Comune di Melfi, la Stazione di Melfi del Corpo Forestale dello Stato denunciava alla Procura della Repubblica di Melfi il legale rappresentante del -OMISSIS-., in quanto aveva proceduto a smaltire in modo non autorizzato, 600 traversine ferroviarie, contenenti creosoto e classificate come rifiuti pericolosi Codice -OMISSIS-, sul terreno foglio di mappa -OMISSIS-, particella n. -OMISSIS- sito nella Località -OMISSIS-del Comune di Melfi, di proprietà della ditta boschiva del sig. -OMISSIS-, il quale aveva precisato che tali 600 traversine ferroviarie erano state vendute dal-OMISSIS- alla società agricola a responsabilità limitata -OMISSIS-: nella stessa data le predette traversine ferroviarie (ed il relativo terreno dove erano state collocate) venivano assoggettate a sequestro giudiziario penale, poiché non erano state sottoposte ad operazioni di recupero e/o trattamento finalizzato all’eliminazione del creosoto presso impianti appositamente autorizzati.
Con nota prot. -OMISSIS-il Sindaco di Melfi chiedeva al -OMISSIS-. “di far conoscere lo stato di pericolosità” delle predette traversine ferroviarie, “al fine di assumere i provvedimenti conseguenti”.
Con nota del 26.7.2011 il -OMISSIS-. descriveva la propria attività di recupero delle traversine ferroviarie da rifiuto pericoloso a materia prima secondaria, menzionando le relative autorizzazioni, rilasciate dalla Provincia di Como.
Con Ordinanza n. -OMISSIS-il Sindaco di Melfi ingiungeva il ripristino ambientale del predetto terreno foglio di mappa -OMISSIS-, particella n. -OMISSIS- al legale rappresentante della società agricola a responsabilità limitata -OMISSIS-, il quale però con nota del 9.1.2012 negava ogni addebito e faceva presente che per la vicenda in commento risultava indagato soltanto il legale rappresentante del -OMISSIS-., precisando che nel relativo processo si sarebbe costituito come parte civile “lesa e danneggiata” dal-OMISSIS-.
Con successiva raccomandata prot. n.-OMISSIS-il Sindaco di Melfi faceva presente al -OMISSIS-. che la Procura della Repubblica di Melfi con nota prot. n. -OMISSIS-aveva comunicato al Comune che erano stati disposti il dissequestro e la distruzione delle suddette traversine ferroviarie, delegando la Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Melfi per la rimozione dei sigilli, per cui veniva chiesto alla -OMISSIS- di specificare le “modalità con cui si svolgeranno le operazioni di smaltimento e la data precisa del loro inizio al fine di informare l’Autorità Giudiziaria ed il Corpo Forestale dello Stato per la rimozione dei sigilli”.
Con nota del -OMISSIS- il -OMISSIS-. precisava che il processo penale per il reato ex art. 256, comma 1, lett. b), D.Lg.vo n. 152/2006 sarebbe iniziato con l’udienza dibattimentale del -OMISSIS-e che non era a conoscenza del dissequestro.
Con Ordinanza n. -OMISSIS- il Sindaco di Melfi, ai sensi dell’art. 192, comma 3, D.Lg.vo n. 152/2006, ingiungeva al -OMISSIS-. il ripristino ambientale del suddetto terreno foglio di mappa -OMISSIS-, particella n. -OMISSIS- “avviando allo smaltimento i rifiuti pericolosi traversine ferroviarie Codice-OMISSIS-nel rispetto dei dettami di cui al D.Lg.vo n. 152/2006”, attesocchè con la citata nota prot. n. -OMISSIS-la Procura della Repubblica di Melfi aveva ordinato la distruzione delle 600 traversine ferroviarie di cui è causa, ponendo a carico degli inottemperanti le relative spese, dopo che dal referto delle analisi di laboratorio era risultato che tali traversine ferroviarie erano “altamente pericolose per la salute umana, in quanto contenenti sostanze cancerogene, classificate come rifiuti speciali pericolosi Codice -OMISSIS-”, con l’espressa avvertenza che, in caso di inerzia, si sarebbe provveduto all’esecuzione in danno ed al recupero delle somme anticipate, salvo ulteriori conguagli per la bonifica del sito inquinato, e pertanto il Sindaco trasmetteva al Dirigente dell’Area Territorio ed Ambiente del Comune la “copia della documentazione relativa, completa della documentazione fotografica”.
Tale Ordinanza n. -OMISSIS- è stata notificata al -OMISSIS-. con nota comunale prot. n. 16638 del 24.7.2012, unitamente al Decreto di dissequestro della Procura della Repubblica di Melfi, ed è stata impugnata dal -OMISSIS-. con il presente ricorso, notificato il 30.10/5/6.11.2012 e depositato il 15.11.2012, deducendo: 1) la violazione dell’art. 192, comma 3, D.Lg.vo n. 152/2006 e dell’art. 7 L. n. 241/1990 (1° motivo); 2) la violazione dell’art. 192, comma 3, D.Lg.vo n. 152/2006 e degli artt. 24 e 27, comma 2, della Costituzione, nonché l’eccesso di potere per carenza di motivazione, contraddittorietà intrinseca, difetto di istruttoria e dell’omessa armonizzazione del principio di precauzione ex art. 3 ter D.Lg.vo n. 152/2006 con il principio di proporzionalità (2° motivo); 3) violazione dei principi di legalità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione e dei principi di nominatività e tipicità degli atti amministrativi, nonché l’eccesso di potere per sviamento (3° motivo).
Si è costituito in giudizio il Comune di Melfi, il quale ha sostenuto l’infondatezza del ricorso, specificando che in data -OMISSIS-aveva affidato l’incarico di rimozione e smaltimento delle citate 600 traversine ferroviarie ad una ditta specializzata, la quale in data 24.10.2012 aveva svolto completamente tale incarico ed alla quale il Comune aveva già corrisposto la somma di 23.655,50 €, con la puntualizzazione che non era ancora stato chiesto alla società ricorrente il rimborso di tale somma.
Con Ordinanza n.-OMISSIS-questo Tribunale ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la sussistenza di dubbi in ordine alla procedibilità del ricorso, in quanto, tenuto conto dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., il provvedimento impugnato era già stato eseguito e la società ricorrente non aveva proposto la domanda risarcitoria.
Con memoria dell’8.1.2020 il -OMISSIS-. ha insistito per l’accogliento del ricorso, in quanto il Comune di Melfi non aveva escluso la ripetizione delle spese di smaltimento, sostenute d’ufficio, rilevando che non possono essere poste a suo carico le spese, derivanti dall’esecuzione di un’Ordinanza illegittima.
In data 24.6.2020 si è svolta l’Udienza ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, D.L. n. 18/2020 conv. nella L. n. 27/2020 mediante collegamento da remoto con la modalità simultanea Microsoft Teams, nell’ambito della quale il ricorso è passato in decisione.
Si prescinde dall’improcedibilità del ricorso, tenuto conto della sua infondatezza nel merito.
Infatti, l’art. 192 D.Lg.vo n. 152/2006 al primo comma sancisce il divieto di abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo ed al terzo comma statuisce che “chiunque” viola tale divieto “è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”, specificando che “il Sindaco dispone con Ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.
Da tale norma si evince che l’imputabilità a titolo di dolo o quantomeno di colpa e l’accertamento in contraddittorio risultano prescritti soltanto con riferimento alle persone, che rispondono in solido ai soggetti che hanno materialmente abbandonato e/o depositato senza autorizzazione i rifiuti, cioè il predetto presupposto dell’accertamento in contraddittorio è imposto soltanto nei confronti dei proprietari e dei titolari di altri diritti reali o personali di godimento dei terreni, dove sono stati abbandonati i rifiuti.
Infatti, per i soggetti che hanno materialmente abbandonato e/o depositato senza autorizzazione i rifiuti sui terreni di proprietà altrui sussiste sicuramente il dolo e/o la colpa, mentre lo scopo dell’accertamento in contraddittorio è quello di verificare se vi sia stato un comportamento quantomeno colposo anche da parte del proprietario del terreno, dove sono stati abbandonati i rifiuti, per cui risulta evidente che tale finalità non può essere attuata pure nei confronti dei responsabili dell’abbandono di rifiuti.
Al riguardo, pur ritenendo veritiera la circostanza che le 600 traversine ferroviarie di cui è causa sono state vendute dal -OMISSIS-. alla Società agricola a responsabilità limitata -OMISSIS-, va rilevato che la medesima ricorrente non ha contestato la circostanza di aver materialmente depositato tali traversine ferroviarie sul piazzale della ditta boschiva del sig. -OMISSIS- ed ha riconosciuto che le traversine ferroviarie di cui è causa erano impregnate di creosoto, cioè di una sostanza classificata come rifiuto pericoloso con Codice -OMISSIS-, che la prevalente dottrina scientifica ritiene cancerogena, per cui non vi era alcuna necessità da parte del Comune di Melfi di accertare tali circostanze, tenuto pure conto del referto delle analisi di laboratorio, fatte eseguire dalla Procura della Repubblica di Melfi e richiamate dal provvedimento impugnato.
Pertanto, il Comune di Melfi, dopo aver conosciuto il risultato di tali analisi, non poteva far altro che ingiungere alla ricorrente la rimozione di tale materiale, classificato come rifiuto pericoloso.
Né la ricorrente poteva pretendere che l’obbligo di rimozione e smaltimento delle predette traversine ferroviarie risultava sospeso fino alla definizione del processo penale, pendente dinanzi al Tribunale di Melfi.
Comunque, non può tenersi conto dell’assoluzione, disposta dal Tribunale di Potenza con Sentenza n. -OMISSIS-, attesochè è stata motivata per l’inutilizzabilità dell’esito delle analisi del Consulente Tecnico del Pubblico Ministero, in quanto effettuate ai sensi dell’art. 223 delle disp. di att. del c.p.p., il quale, nel regolare lo svolgimento delle attività tecniche della fase amministrativa delle indagini ispettive, prevede soltanto la partecipazione delle persone ancora non indagate, mentre, poiché, nella specie, il legale rappresentante della società ricorrente era già un soggetto indagato, doveva essere applicato l’art. 360 c.p.p., relativo alla fase delle indagini preliminari, il quale prescrive che l’avviso per l’esecuzione degli accertamenti tecnici irripetibili deve essere notificato, oltre che alla persona sottoposta alle indagini, anche al suo difensore.
Inoltre, va puntualizzato che la violazione del divieto ex art. 192, comma 1, D.Lg.vo n. 152/2006 di abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo genera automaticamente l’obbligo del responsabile, se accertato e/o conosciuto, di rimuovere tali rifiuti, senza dover attendere l’esito del processo penale e/o dello svolgimento di particolari indagini, non potendo tale incontrovertibile obbligo giuridico essere equiparato ad una sanzione amministrativa di tipo reintegratorio.
Comunque, pur prescindendo dalla circostanza che l’art. 181 bis D.Lg.vo 152/2006, aggiunto dall’art. 2, comma 18 bis, D.Lg.vo n. 8/2004, ai sensi del quale non rientravano nella definizione di rifiuto le materie prime secondarie, cioè i prodotti derivanti dal recupero dei rifiuti, è stato abrogato dall’art. 39, comma 3, D.Lg.vo n. 205/2010 e pur tenendo conto dell’Allegato al DPR n. 904 del 10.9.1982 e dell’Allegato XVII al Regolamento Comunitario n. 1907/2006, va rilevato che, nella specie, le 600 traversine ferroviarie di cui è causa non erano ancora state recuperate con riduzione del creosoto a 10 grammi per chilo di legno, per cui, oltre a poter essere trasportate soltanto da ditte iscritte all’Albo Nazionale di cui al D.M. n. 406 del 28.4.2008, il loro stoccaggio provvisorio e/o deposito preliminare o temporaneo (di minimo 3 mesi e massimo 1 anno e nel rispetto delle relative norme tecniche: cfr. art. 183, lett. bb, nn. 2 e 3, D.Lg.vo n. 152/2006) su aree, diverse dagli impianti dove dovevano essere recuperate, doveva essere autorizzato o quantomeno comunicato con Segnalazione Certificata di Inizio di Attività.
Infine, va precisato che l’istituto della comunicazione di avvio del procedimento non va interpretato in senso formalistico e/o meccanicistico, ma con riferimento alla sua concreta ratio di assicurare la partecipazione del soggetto interessato al procedimento amministrativo, per cui l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento non può determinare l’annullamento del provvedimento finale, quando il destinatario ha avuto comunque la conoscenza del procedimento in corso e perciò avuto la possibilità di parteciparvi, come nella specie, tenuto conto della precedente nota Sindaco di Melfi prot. n. -OMISSIS-, la quale assume sotto il profilo sostanziale anche la configurazione dell’atto di comunicazione di avvio del procedimento.
A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la società ricorrente al pagamento in favore del Comune di Melfi delle spese di giudizio, che vengono liquidate in € 2.000,00 (duemila), oltre IVA e CPA.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 2, D.Lg.vo n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità delle persone interessate, per procedere all’oscuramento della ragione sociale della società ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita ad opera dell’Autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020 con l'intervento in collegamento da remoto dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Primo Referendario