TAR Lazio (RM) Sez.IIbis n.8236 del 1 ottobre 2012
Ambiente in genere. Ricerca di idrocarburi nel sottofondo marino
La fascia di rispetto è stabilita per delimitare un’area entro la quale vige il divieto assoluto delle attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi; mentre le attività che si svolgono a distanza maggiore non sono vietate a priori, bensì assoggettate a una complessa valutazione, la quale non può non coinvolgere i prospicienti territori costieri (anche insulari) con le relative popolazioni, attesa l’unitarietà dell’ecosistema con le potenziali e attuali interrelazioni che esso presenta (cfr. la nozione di impatto ambientale di cui all’art. 5, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 152/2006)
N. 08236/2012 REG.PROV.COLL.
N. 05919/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5919 del 2011, proposto da:
Associazione Italiana Per il Word Wide Fund For Nature Wwf Onlus, Legambiente Nazionale Onlus, Lipu Lega Italiana Protezione Uccelli Onlus, Fai Fondo Ambientale Italiano, in persona dei loro rappresentanti legali, rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessio Petretti e Angelo P. Masucci, con domicilio eletto presso Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni, 268/A;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Colaianni e Maria Liberti, con domicilio eletto presso Delegazione della Regione Puglia in Roma, via Barberini,36;
Regione Molise, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Colalillo, Alberta De Lisio, con domicilio eletto presso Clementino Palmiero in Roma, via Albalonga, 7;
Petroceltic Italia s.r.l., in persona del suo rappresentante legale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Trotta e Maria Alessandra Sandulli, con domicilio eletto presso Andrea Trotta in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 349;
Regione Abruzzo, Provincia di Foggia, Provincia di Campobasso, Provincia di Chieti, Provincia di Pescara, Provincia di Teramo, Comune di Isole Tremiti, in persona dei loro legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del decreto 29.3.2011 n. 126 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con il quale è dichiarata la compatibilità ambientale del progetto di realizzazione della prima fase del programma di lavori collegato al permesso di ricerca idrocarburi d505 B.R.-E.L. al largo delle coste abruzzesi e molisane (40 km NO di Punta Penna), rilasciato alla Petroceltic Italia s.r.l. (già Petroceltic Elsa s.r.l.);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Puglia, della Regione Molise e di Petroceltic Italia s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2012 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 6.4.2009 la Petroceltic Elsa s.r.l. - denominata dal 16.9.2009 Petroceltic Italia s.r.l. – formulava istanza di compatibilità ambientale per la prima fase del programma dei lavori relativo a ricerca di idrocarburi nel sottofondo marino in un’area al largo delle coste abruzzesi e molisane (40 km NO di Punta Penna).
Previ pareri favorevoli acquisiti in fase interlocutoria, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha rilasciato giudizio positivo di compatibilità ambientale degli interventi, con decreto 29.3.2011 n. 126.
Ricorrono avverso l’atto le organizzazioni di.tutela ambientale indicate in epigrafe, formulando censure di inadeguata istruttoria.
Si sono costituiti in giudizio, chiamati in causa, le Amministrazioni statali resistenti e la Petroceltic Italia s.r.l., che nelle memorie prodotte affermano la correttezza ed esaustività della procedura seguita.
Le Regioni Puglia e Molise e la Provincia di Foggia hanno presentato memorie adesive.
La causa è passata in decisione all’udienza del 7 giugno 2012.
DIRITTO
La domanda di compatibilità ambientale avanzata da Petroceltic è stata pubblicata:
- in data 8 aprile 2009 sui quotidiani “Il Tempo” e “Il Riformista”;
- in data 14 aprile 2009 sul quotidiano “Il Tempo – Edizione Abruzzo”;
- in data 11 marzo 2010 sul quotidiano “Il Quotidiano di Termoli”.
Secondo l’art. 24 del D. Lgs. n. 152/2006 (nel testo vigente ratione temporis), la pubblicazione deve essere contestuale alla presentazione dell’istanza (comma 1) e, nel caso di progetti di competenza statale, deve essere eseguita “su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale per ciascuna regione direttamente interessata” (comma 2).
Le organizzazioni ricorrenti sostengono che la pubblicazione effettuata non è pienamente conforme a tale disposizione sotto vari profili, dei quali va anzitutto preso in esame quello concernente la totale omissione della pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale nel territorio della Puglia.
Secondo le ricorrenti la Regione Puglia avrebbe dovuto essere coinvolta nel procedimento di VIA, in applicazione dell’art. 25, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006, che nel testo modificato da ultimo con il D. Lgs. n. 128/2010 così dispone:
“L'autorità competente acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 24, nonché, nel caso dei progetti di competenza dello Stato, il parere delle regioni interessate, che dovrà essere reso entro novanta giorni dalla presentazione di cui all'articolo 23, comma 1. L'autorità competente comunica alla Regione interessata che il proponente ha apportato modifiche sostanziali al progetto e fissa il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione, entro il quale la Regione può esprimere un ulteriore parere”.
Ad avviso del Collegio la censura è fondata, giacché l’omessa pubblicazione della domanda su almeno un quotidiano pugliese e, soprattutto, l’omessa acquisizione del parere obbligatorio della Regione Puglia concretano una significativa violazione della normativa di riferimento.
La Regione Puglia, nella specie, va infatti considerata regione (direttamente) interessata ai sensi degli artt. 24, comma 2, e 25 , comma 2, del D. Lgs. n. 2006, anche se l’intervento si colloca al di fuori della fascia di rispetto di 12 miglia marine fissata dal nuovo testo dell’art. 6, comma 17 del D. Lgs. n. 152/2006.
In primo luogo va osservato che la fascia di rispetto è stabilita per delimitare un’area entro la quale vige il divieto assoluto delle attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi; mentre le attività che si svolgono a distanza maggiore non sono vietate a priori, bensì assoggettate a una complessa valutazione, la quale non può non coinvolgere i prospicienti territori costieri (anche insulari) con le relative popolazioni, attesa l’unitarietà dell’ecosistema con le potenziali e attuali interrelazioni che esso presenta (cfr. la nozione di impatto ambientale di cui all’art. 5, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 152/2006). E infatti la L. n. 9/91 fa riferimento anche alle attività di prospezione che si svolgono sulla piattaforma continentale; mentre la primaria responsabilità dello Stato a tale riguardo, rilevante per il diritto internazionale, non esclude che nell’ordinamento interno acquistino rilevanza anche le posizioni delle articolazioni territoriali della Repubblica, in considerazione del particolare rango costituzionale delle stesse.
Alla stregua di queste premesse, sarebbe formalistico ritenere che il prescritto coinvolgimento delle regioni nel procedimento di VIA, alla stregua degli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 152/2006, riguardi solamente le attività incluse nel territorio e nelle acque territoriali, ma non la piattaforma continentale destinata allo sfruttamento economico delle risorse.
Con riferimento al caso in esame è sufficiente considerare che, considerate le notorie caratteristiche del Mare Adriatico, una distanza della sede dell’intervento di poche decine di chilometri dalle Isole Tremiti (che rientrano nel territorio della Regione Puglia) non può con ogni evidenza non considerarsi significativa al fine di coinvolgere la medesima regione nel procedimento di VIA, in quanto l’impatto potenziale sull’ecosistema marino e sulle attività connesse alla pesca riguarda tutte le zone circostanti e non solamente quelle dell’Abruzzo e del Molise.
La giurisprudenza ha già avuto modo di evidenziare come l’utilizzo della tecnica dell’air gun sia foriero di conseguenze che si ripercuotono anche a distanza, attesa la natura delle onde acustiche e le modalità tecniche dell’operazione, quantomeno con riferimento alla possibile migrazione della fauna marina in luoghi diversi da quelli direttamente interessati dal passaggio della nave (cfr. TAR Puglia - Lecce, sez. I, 14 luglio 2011, n. 1341). E in questa sede è sufficiente rimarcare il riferimento al carattere potenziale dell’impatto ambientale, in quanto non si tratta - con riferimento alle censure a carattere procedimentale - di pervenire a una valutazione in concreto sull’assenza di pregiudizio ambientale, ma più semplicemente di prefigurare, alla stregua di una considerazione prima facie, quali siano i territori anche soltanto potenzialmente coinvolti dalle conseguenze dell’intervento.
Va poi presa in considerazione un'altra censura contenuta nel primo motivo di ricorso, la quale attiene all’omessa tempestiva informazione del pubblico.
Detta censura è fondata con riferimento alla pubblicazione sul “Quotidiano di Termoli”, per l’assorbente considerazione che essa è avvenuta non contestualmente alla presentazione della domanda, ma successivamente alla data (28.7.2009) in cui è stato reso il parere della Commissione VIA/VAS, con ciò compromettendo seriamente - con ogni evidenza - la funzione partecipativa della stessa, avuto anche riguardo a quanto sancito dalla Convenzione di Aahrus, ratificata dalla L. n. 108/2001, all’art. 6, comma 2, prima parte (“Lorsqu'un processus décisionnel touchant l'environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus”) e all’art. 6, comma 4 (“Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence”).
L’accoglimento delle predette censure comporta l’illegittimità dell’intera procedura e il conseguente annullamento degli atti impugnati, previo assorbimento delle censure non esaminate.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Francesco Arzillo, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)