TAR Campania (NA) Sez. VII n. 3019 del 6 giugno 2017
Ambiente in genere.VIA e conferneza di servizi

Ai sensi dell’art. 30 comma 2, D.Lgs. 152/06, nel caso di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale che possano avere impatti ambientali rilevanti su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati. La conferenza di servizi non costituisce solo un momento di semplificazione dell'azione amministrativa, ma anche e soprattutto un momento di migliore esercizio del potere discrezionale da parte della Pubblica amministrazione, attraverso una più completa e approfondita valutazione degli interessi pubblici (e privati) coinvolti, a tal fine giovandosi dell'esame dialogico e sincronico degli stessi; in sostanza la valutazione tipica dell'esercizio del potere discrezionale (e la scelta concreta ad essa conseguente) si giova proprio dell'esame approfondito e contestuale degli interessi pubblici, di modo che la stessa, ove avvenga in difetto di tutti gli apporti normativamente previsti, risulta illegittima perché viziata da eccesso di potere per difetto di istruttoria, che si riverbera sulla completezza ed esaustività della motivazione (segnalazione Avv. M. BALLETTA)


Pubblicato il 06/06/2017

N. 03019/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00113/2016 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 113 del 2016, proposto da:
Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro, in persona del legale rappresentante p.t., e Associazione WWF Sannio Onlus, in persona del legale rapp.te p.t., entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Balletta del Foro di Benevento, C.F. BLLMRZ68T09A783U, con il quale elettivamente domiciliano in Napoli, al Corso Vittorio Emanuele n. 142, presso il Sig. Bruno Cajano

contro

Regione Campania, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo Marzocchella, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81, presso l’Avvocatura Regionale.
Regione Molise, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Annamaria Macchiarola, domiciliata ope legis in Napoli, presso la Segreteria Tar.
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli alla via A. Diaz n. 11;
Provincia di Campobasso, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
Comune di Cercemaggiore, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
Comune di Gildone, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
Comune di Jelsi, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
Comune di Riccia, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
Comune di Tufara, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
Comune di Gambatesa, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
Comune di Castelpagano, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

nei confronti di

Cogein Energy S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Vergara, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Monte di Dio, 66;

per l'annullamento

a) del Decreto dirigenziale n. 252 dell’1.11.2015 della Regione Campania - Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale recante ad oggetto «VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA — PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. -V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "IMPIANTO EOLICO COMPOSTO DA 6 AEROGENERATORI DELLA POTENZA DI 3 MW CIASCUNO PER COMPLESSIVI 18 MW" DA REALIZZARSI IN LOC. SAMBUCHELLA, PIANO MASELLI E MORGIA MATAPISI NEL COMUNE DI CASTELPAGANO (BN) -PROPOSTO DALLA SOC. COGEIN ENERGY (EX COGEIN COMPAGNIA GENERALE INVESTIMENTI SRL) - CUP 3946», nella parte in cui esprime giudizio positivo di compatibilità ambientale per gli aerogeneratori CAo9, CAio CAo8 CAo2, CAo3 e CAo4, atto pubblicato in BURC n. 65 del 9.11.2015; b) dei pareri della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espressi nelle sedute del 30/10/2014 e del 18/06/2015, non conosciuti, ma richiamati nel provvedimento impugnato sub. a, nella parte in cui esprimono giudizio positivo di compatibilità ambientale per gli aerogeneratori CAo9, CAio CAo8 CAo2, CAo3 e CAo4; delle note della Soprintendenza per il Paesaggio prot. 0026330 del 6.12.2012 e 3981 del 20.2.2013, non conosciute, ma richiamati nel provvedimento impugnato sub. a, nella parte relativa agli aerogeneratori CAo9, CAio CAo8 CAo2, CAo3 e CAo4.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, di Cogein Energy S.r.l., del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Regione Molise;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2017 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso iscritto al n. 113 dell’anno 2016, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

che la Regione Campania, in parziale accoglimento dell'istanza presentata dalla COGEIN srl in data 28.7.2010, aveva sottoposto a favorevole giudizio di compatibilità ambientale (VIA) con valutazione di incidenza (VINCA) il progetto per la realizzazione di un parco eolico localizzato nel Comune di Castelpagano (BN), nel territorio della Comunità Montana ricorrente, a pochi metri dal confine con la Regione Molise, in aree paesisticamente contermini alle aree sottoposte a vincolo paesaggistico nel Molise;

che la VINCA è stata effettuata esclusivamente in relazione alla incidenza del parco eolico sul sito di interesse comunitario denominato Bosco di Castelpagano e Torrente Tammarecchia (codice IT8020014), direttamente interessato dalla localizzazione degli aerogeneratori;

che essa, tuttavia, non ha tenuto conto che l'impianto incide anche sui confinanti siti di interesse comunitario, localizzati in territorio campano, denominati Bosco Mazzocca Castelvetere ( cod. IT 7222102), ZPS Bosco di Castelvetere in Valfortore (cod. IT8o20006), nonché sui siti di interesse comunitario, localizzati nel territorio della Regione Molise, denominati Lago di Carcarelle (codice IT7222130), dal quale dista circa 300 m., e Monte Saraceno (IT7222109), dal quale dista circa 2.800 m e infine sul SIC, localizzato sia in territorio campano che molisano, denominato Bosco di Cercemaggiore-Castelpagano (cod. it 7222103);

che l'impugnato giudizio di compatibilità ambientale è stato inoltre adottato senza coinvolgere nel procedimento di VIA con VINCA la Regione Molise e gli enti locali molisani confinanti, né la Direzione Generale per il Paesaggio e le Belle Arti del Ministero per i Beni Culturali;

che, inoltre, il progetto di parco eolico oggetto della presente impugnazione è stato valutato autonomamente rispetto ad altri tre progetti di parco eolico confinanti, localizzati nei comuni di Circello, Santa Croce del Sannio e Morcone, presentati dalla medesima proponente, già sottoposti a VIA con VINCA ed in parte autorizzati ai sensi dell'art. 12 D. Legs. 387/12, ma non ancora realizzati;

che il progetto di parco eolico oggetto dell'impugnato giudizio di compatibilità ambientale costituisce in realtà una estensione e/o modifica dei tre citati confinanti parchi eolici già sottoposti a VIA con VINCA e ad autorizzazione unica in quanto tali progetti sono imputabili alla medesima società e/o comunque al medesimo centro di interessi proponente, sono localizzati in aree confinanti e sono allacciati al medesimo punto di connessione alla rete elettrica;

che il giudizio di compatibilità ambientale impugnato con il presente ricorso, quindi, avrebbe dovuto tenere conto anche delle frazioni di progetto già in precedenza sottoposte a valutazione e avrebbe dovuto rinnovare il procedimento VIA con VINCA considerando l'impianto complessivo risultante dalla sommatoria dei progetti richiamati. In ogni caso, anche laddove si ritenesse che i tre precedenti progetti valutati con i decreti regionali citati in nota fossero stati legittimamente considerati dall'amministrazione quali progetti autonomi e come tali separatamente valutati, dal decreto regionale impugnato non emerge, sia ai fini della valutazione di impatto ambientale, sia ai fini della valutazione di incidenza, la reale e complessiva rappresentazione degli effetti ambientali negativi cumulativi del parco eolico risultante dalla sommatoria delle richiamate progettazioni.

Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza del 09.05.2017, il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 24 co. 10 d.lgs. 152/2006, nel testo antecedente alla riforma del 2010, applicabile al caso di specie, attesa la mancata pubblicazione sul sito della Regione Campania sia della documentazione istruttoria, sia degli atti progettuali proposti dalla proponente con relative integrazioni; 2) violazione dell’art. 30 comma 2, D.Lgs. 152/06, ai sensi del quale, nel caso di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale che possano avere impatti ambientali rilevanti su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati; l'acquisizione del prescritto parere della Regione e degli enti locali molisani non può essere posticipata alla successiva conferenza dei servizi per l'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/03 ai sensi dei commi 2 e 2-bis dell'art. 30 D.Lgs. 152/06 nel testo vigente, richiamato nel dispositivo dell'atto impugnato. Infatti, tale norma, peraltro inapplicabile al procedimento de quo, avviato in data 28.7.2010, prevede, comunque, l'informazione e l'acquisizione obbligatoria di tale preventivo parere in sede di procedimento di valutazione di impatto ambientale e non, invece, nel procedimento autorizzatorio ex art. 12 D. Legs. 387/03; 3) eccesso di potere, atteso che la VINCA è stata effettuata esclusivamente in relazione alla incidenza del parco eolico sul sito di interesse comunitario denominato Bosco di Castelpagano e Torrente Tammarecchia, senza considerare che l'impianto incide anche sui confinanti siti di interesse comunitario localizzati in territorio campano denominati Bosco Mazzocca Castelvetere, ZPS Bosco di Castelvetere in Valfortore, nonché sui siti di interesse comunitario localizzati nel territorio della Regione Molise, denominati Lago di Carcarelle, dal quale dista circa 300 m., e Monte Saraceno, dal quale dista circa 2.800 m e infine sul SIC, localizzato sia in territorio campano che molisano, denominato Bosco di Cercemaggiore-Castelpagano; 4) violazione dell’art. 7, comma 2, lett. m) del DPR 233/07, ai sensi del quale la Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali istruisce, acquisite le valutazioni delle direzioni generali competenti, i procedimenti di valutazione di impatto ambientale ed esprime il parere per le successive determinazioni del Ministero, atteso che la Regione Campania, nell'ambito del procedimento di VIA con VINCA definito con l'impugnato decreto di valutazione di impatto ambientale, non ha acquisito il parere della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio che, in violazione della norma rubricata, non risulta essere stata coinvolta nel procedimento; 5) nel caso di specie ci troviamo di fronte ad un' unica centrale eolica risultante dalla sommatoria di più estensioni che, come tale, doveva essere assoggettata ad un unico giudizio di valutazione di impatto ambientale con valutazione di incidenza confluente in un unico procedimento autorizzatorio ex art. 12 D. LGS. 387/03; invece, come risulta dagli atti impugnati, l'unitario complessivo progetto è stato smembrato in quattro frazioni, sicché la valutazione di impatto ambientale e di incidenza risulta inidonea al suo scopo, non avendo valutato il complesso degli impatti ambientali cumulativi risultanti dalle singole frazioni nonché le loro interrelazioni; 6) essendo localizzati gli aerogeneratori a pochi metri dal confine molisano, gli atti impugnati sono parimenti illegittimi in quanto non è stata coinvolta la Regione Molise in violazione del punto 10.6 delle Linee guida per la realizzazione degli impianti eolici approvate con il D.M 10.09.2010; 7) violazione del punto 14.9 delle Linee Guida di cui al DM 10.09.2010, atteso che né la Direzione Generali Belle Arti e Paesaggio del Ministero, competente ex art. 7, comma 2, lett. m) del DPR 233/07, né le Soprintendenze per il Paesaggio molisane, sono state coinvolte nel procedimento definito con l'impugnato provvedimento.

In memoria depositata in data 20.01.2017 la Comunità Montana ribadiva che la Regione Campania confermava la fondatezza del primo motivo in quanto dava atto della avvenuta pubblicazione (peraltro non denunciata) dell'istanza di VIA sui quotidiani, ma nulla controdeduceva circa la denunciata omessa pubblicazione sul sito internet VIA-VAS dei documenti in violazione dell'art. 24, comma 10, D.Lgs. 152/06 nel testo vigente ratione temporis alla data dell'istanza (28.7.2010). Risultava altresì confermato che la Regione Campania non aveva coinvolto nella conferenza di servizi la Regione Molise, non essendo certo sufficiente che la Cogein avesse trasmesso il progetto agli enti molisani; piuttosto, la Regione Campania era obbligata a chiedere il parere di tali enti nella conferenza di servizi; non risponde al vero che l'art. 7, comma 2, lett. m) del DPR 233/2007 sia stato abrogato come sostenuto dalla Regione Campania. Infatti, tale norma regolamentare è stata integralmente riformulata nell'art. 15 del DPCONS 29.8.2014, n. 171 che, alla lett.m) conferma espressamente la competenza della Direzione Centrale per il paesaggio del MIBACT circa l'istruttoria dei procedimenti VIA e l'espressione dei pareri per le successive determinazioni dell'amministrazione dei beni culturali. Consegue, oltre alla fondatezza dell'omesso coinvolgimento di detto organo centrale, anche la denunciata incompetenza degli atti degli organi periferici impugnati in parte qua sub. 1.2 del ricorso introduttivo e derivatamente degli atti successivi. La Comunità Montana ribadiva infine la violazione del punto 14.9 delle Linee guida nazionali in materia di aree contermini a quelle sottoposte a tutela. Tale norma, considerata l'altezza delle torri e degli aerogeneratori, richiede, anche prescindere dalla sussistenza del vincolo paesaggistico, il parere obbligatorio del MIBACT su un raggio di 7.500 m. Orbene, nel caso in esame, in tale raggio, oltre ad essere localizzati, sia in territorio campano che molisano, molteplici beni paesaggistici tutelati per legge (ad es. ex art. 142 D. legs. 42/04 - lett. g- boschi e lett. c torrenti, tutti riportati in SITAP), sussiste senza dubbio anche il vincolo paesaggistico particolare ex art. 136 D. Legs. 42/04, come, ad es. quello imposto con dm 50/14 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali-Direzione Reg. Molise sull'intero territorio dei Comuni di Cercemaggiore ed altri.

In memoria depositata in data 20.01.2017 la Regione Molise si costituiva in giudizio aderendo al ricorso e chiedendone l’accoglimento.

In memoria depositata in data 31.01.2017 la Cogein eccepiva in primo luogo che il ricorso avverso il decreto VIA n. 252/2015 era inammissibile e comunque improcedibile in quanto, per effetto dei provvedimenti di codesto T.A.R. resi nel giudizio R.G. 662/2016 proposto da Cogein Energy Srl, tale decreto è stato superato ed assorbito dai lavori della Conferenza dei Servizi del 6/7/2016, che si è conclusa in pari data in senso favorevole, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis L. 241/1990; che, comunque, nella seduta del 6/7/2016 la Comunità Montana non ha espresso valido parere negativo — in quanto non congruamente motivato né formulato in senso costruttivo, come previsto a pena di inammissibilità dall'art. 14 quater, comma 1, L. 241/90 — e quindi deve ritenersi acquisito il suo parere favorevole al progetto e l’impugnativa in esame va giudicata inammissibile; che la Comunità Montana avrebbe ben potuto e dovuto manifestare i suoi dubbi relativamente alla fattibilità dell'impianto eolico già in fase di istruttoria della pratica e di procedimento VIA, e non già inammissibilmente proporre ex post ricorso in via giurisdizionale; che il ricorso era inammissibile anche in quanto proposto collettivamente con l'Associazione WWF Onlus pro Sannio, che tutela interessi completamente diversi. IL WWF, che dovrebbe essere interessato alla tutela della fauna, non ha lamentato alcunché in relazione ai possibili impatti dell'impianto sul punto, ma si è limitato insieme alla Comunità Montana a contestare la corretta procedura che ha portato al rilascio del decreto di VIA; la Cogein Energy ha provveduto ad inoltrare in data 23/01/2014 l'intera documentazione progettuale alla Regione Molise, alla Provincia di Campobasso, all'ARPA Molise e ai Comuni molisani il cui territorio rientra nelle aree contermini dell'impianto eolico di Castelpagano, ossia Cercemaggiore, Gildone, Jelsi, Riccia, Tufara e Gambatesa. Inoltre la pubblicazione sul quotidiano del 2014 riporta tutti tali Enti molisani presso i quali era possibile visionare il progetto, rispetto al quale però non è giunta nessuna osservazione nei tempi previsti dalla legge.

In memoria depositata in data 08.03.2017 la parte ricorrente ribadiva che tra gli enti ricorrenti non vi è alcun conflitto d’interessi, sicché il ricorso collettivo è ammissibile; che, ammesso pure che il ricorso sia inammissibile per la Comunità Montana, resterebbe comunque la legittimazione del WWF; che, comunque, anche la Comunità Montana era legittimata a proporre il ricorso, atteso che l'impugnato parere di compatibilità, al contrario di quanto eccepito dalla controinteressata, non è superato dal verbale della seduta conclusiva della conferenza dei servizi del 6.7.2016, svoltasi in esecuzione dell'ordinanza resa dal TAR nel giudizio RG n. 662/16. Infatti, nel verbale di tale seduta della Conferenza dei servizi del 6.7.2016, la Regione Campania non ha espresso alcun nuovo parere di compatibilità ambientale sul progetto dell'impianto; dunque, in assenza di tale manifestazione espressa del giudizio di compatibilità ambientale in sede di conferenza dei servizi non si è potuto formare alcun nuovo giudizio di compatibilità ambientale in grado di superare quello impugnato con il presente ricorso. Nel merito, il ricorso è fondato perché è incontestato il fatto che la Regione Campania non ha chiesto il parere della Regione Molise e degli enti locali molisani. Sul punto, oltre alla non contestazione del fatto, va anche rilevato che la denunciata carenza istruttoria è stata reiteratamente segnalata proprio nelle schede istruttorie della Commissione VIA-VAS della Regione Campania. Non vi è dubbio che, come rilevato dai funzionari campani e come denunciato con il secondo motivo, trattandosi di VIA interregionale, il parere della Regione Molise e degli altri enti locali molisani è obbligatorio e non poteva essere obliterato. Inoltre, alla necessità del parere della Regione Molise fa espresso riferimento anche la citata ordinanza cautelare dalla VII Sezione n. 353/2016.

In memoria depositata in data 11.04.2017 la Regione eccepiva che il procedimento in questione è sospeso ex lege, in forza dell’art. 15 l. reg. Campania n. 6/2016.

Preliminarmente, occorre rilevare l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva in capo alla Comunità Montana.

Infatti, come correttamente eccepito dalla controinteressata Cogein, la Comunità Montana ha partecipato alla conferenza di servizi senza esprimere un valido parere negativo, in quanto non congruamente motivato né formulato in senso costruttivo, come previsto a pena di inammissibilità dall'art. 14 quater, comma 1, L. 241/90. Pertanto, deve ritenersi acquisito il suo parere favorevole al progetto, il che comporta l’impossibilità di censurare poi, in sede giurisdizionale, l’atto in epigrafe. Infatti, la Comunità Montana avrebbe ben potuto e dovuto manifestare i suoi dubbi relativamente alla fattibilità dell'impianto eolico già in fase di istruttoria della pratica e di procedimento VIA.

Non è invece fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso anche per difetto di legittimazione attiva in capo alla Associazione WWF Onlus Pro Sannio. Secondo la controinteressata il ricorso sarebbe inammissibile anche da parte dell’Associazione WWF perché essa tutela interessi completamente diversi: il WWF, che dovrebbe essere interessato alla tutela della fauna, non ha lamentato alcunché in relazione ai possibili impatti dell'impianto sul punto, ma si è limitato insieme alla Comunità Montana a contestare la corretta procedura che ha portato al rilascio del decreto di VIA.

Tali osservazioni non risultano condivisibili. Infatti, come si evince dallo statuto dell’Associazione – depositato in giudizio in data 12.01.2017 – l’Associazione stessa non si prefigge la tutela della sola fauna ma, più in generale, dell’ambiente nel suo complesso; sicché non può dubitarsi della sua legittimazione ad impugnare atti che – come quello in questione – possono avere incidenza sull’ambiente.

Non può sostenersi che le due ricorrenti siano in conflitto di interessi; e, comunque, attesa l’inammissibilità del ricorso da parte della Comunità Montana, l’eventuale conflitto di interessi tra le due parti ricorrenti diverrebbe irrilevante.

Non può, infine, condividersi l’eccezione opposta dalla Regione Campania, secondo cui il procedimento in questione è sospeso ex lege, in forza dell’art. 15 l. reg. Campania n. 6/2016. Infatti, l’art. 15 della legge regionale in questione prevede, al comma 1, che la Giunta debba, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della leggere regionale stessa, stabilire i criteri ed individuare le aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 Kw (art. 16 comma 1); e che (comma 3) “In attesa dell'approvazione delle deliberazioni di cui al presente articolo è sospeso il rilascio di nuove autorizzazioni per impianti eolici nel territorio regionale”. La sospensione, tuttavia, non comporta necessariamente il venir meno della VIA già effettuata ed in questa sede impugnata; e ciò anche alla luce del nuovo comma 1 bis del predetto art. 15. Tale comma 1 bis, introdotto dalla legge reg. n. 10/2017, prevede che “I procedimenti amministrativi per il rilascio della autorizzazione unica di cui all'articolo 12, decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge e i procedimenti amministrativi avviati dopo tale data, si perfezionano nel rispetto delle previsioni dettate nella delibera di Giunta regionale di cui al comma 1”. Tale norma, che sostanzialmente impone l’adeguamento dei procedimenti sospesi ai criteri dettati dalla Giunta Regionale, non necessariamente fa venir meno la VIA impugnata in questa sede (nel senso che, allo stato, non è possibile sapere se tale VIA sarà confermata anche alla luce dei criteri dettati dalla Giunta oppure no). Allo stato, pertanto, sussiste l’interesse della ricorrente WWF all’annullamento della VIA impugnata.

Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito precisati.

Ai sensi dell’art. 30 comma 2, D.Lgs. 152/06, nel caso di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale che possano avere impatti ambientali rilevanti su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati. Nel caso di specie, è pacifico ed incontestato che la Regione Molise ed i comuni molisani limitrofi non siano stati invitati alla conferenza di servizi.

Né può condividersi l’osservazione della controinteressata Cogein, secondo cui la Cogein Energy stessa ha provveduto ad inoltrare in data 23/01/2014 l'intera documentazione progettuale alla Regione Molise, alla Provincia di Campobasso, all'ARPA Molise e ai Comuni molisani il cui territorio rientra nelle aree contermini dell'impianto eolico di Castelpagano, ossia Cercemaggiore, Gildone, Jelsi, Riccia, Tufara e Gambatesa. Il fatto che il privato interessato alla realizzazione dell’impianto abbia inviato alla Regione ed ai Comuni limitrofi la documentazione progettuale non può sostituire il mancato invito dell’autorità procedente alla conferenza di servizi, e la conseguente mancata partecipazione dei predetti enti confinanti alla conferenza di servizi stessa. Dal momento che è nella conferenza di servizi che il progetto viene esaminato e discusso, ed eventualmente approvato, la mancata partecipazione alla conferenza stessa non appare sanabile dal semplice invio della documentazione progettuale da parte del soggetto privato interessato. Infatti, la conferenza di servizi non costituisce solo un momento di semplificazione dell'azione amministrativa, ma anche e soprattutto un momento di migliore esercizio del potere discrezionale da parte della Pubblica amministrazione, attraverso una più completa e approfondita valutazione degli interessi pubblici (e privati) coinvolti, a tal fine giovandosi dell'esame dialogico e sincronico degli stessi; in sostanza la valutazione tipica dell'esercizio del potere discrezionale (e la scelta concreta ad essa conseguente) si giova proprio dell'esame approfondito e contestuale degli interessi pubblici, di modo che la stessa, ove avvenga in difetto di tutti gli apporti normativamente previsti, risulta illegittima perché viziata da eccesso di potere per difetto di istruttoria, che si riverbera sulla completezza ed esaustività della motivazione (così Tar Sicilia, Catania, Sez. I, n. 3521/2016). Nel caso di specie, è per l’appunto mancato l’esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti; con conseguente illegittimità dell’azione amministrativa.

Contrariamente a quanto affermato dalla parte ricorrente, non era invece necessario che la Regione Campania acquisisse il parere della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio, coinvolgendo nel procedimento anche la predetta Direzione. Ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. m) del DPR 233/07, la Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali istruisce, acquisite le valutazioni delle direzioni generali competenti, i procedimenti di valutazione di impatto ambientale ed esprime il parere per le successive determinazioni del Ministero. La norma sembra diretta a regolare il funzionamento interno del Ministero; ma non impone affatto alla Regione l’acquisizione del parere della Direzione nel procedimento di VIA. Se alla conferenza di servizi ha partecipato la Soprintendenza, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali è stato coinvolto nel procedimento e non appare necessaria la partecipazione anche della Direzione.

Le altre censure possono ritenersi assorbite, attesa la natura per l’appunto assorbente della censura accolta.

Sussistono giusti motivi, attesa la soccombenza parziale e reciproca, per compensare tra le parti le spese del giudizio per metà; per la restante metà esse vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Settima sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Dichiara inammissibile il ricorso n. 113 dell’anno 2016 per difetto di legittimazione attiva in capo alla Comunità Montana; lo accoglie quanto alla parte ricorrente Associazione WWF e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati;

2. Compensa per metà le spese tra le parti; condanna la Regione Campania a rifondere all’Associazione WWF le spese del presente giudizio per la restante metà, che liquida in complessivi € 2.500 (duemilacinquecento) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Rosalia Maria Rita Messina, Presidente

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore

Marina Perrelli, Consigliere

 
        

 
        

L'ESTENSORE
        

IL PRESIDENTE

Guglielmo Passarelli Di Napoli
        

Rosalia Maria Rita Messina