TAR Puglia, (LE), Sez. I, n. 467, del 5 marzo 2013
Rumore.Variante al piano di zonizzazione acustica e limiti alla discrezionalità pianificatoria

Il legislatore ha posto dei limiti precisi alla discrezionalità dell’attività di pianificazione, come quando ha previsto la necessità che la zonizzazione acustica del territorio tenga conto della destinazione d’uso esistente delle varie aree o ha stabilito la previsione di un divieto di contatto diretto tra aree aventi una classificazione acustica sensibilmente diversa.
In particolare, per quanto riguarda la centralità, in sede di classificazione acustica, delle destinazioni d’uso, trattandosi di intervenire su un tessuto socio-economico e urbanistico esistente, contrariamente a quanto potrebbe avvenire in sede di elaborazione del PRG per aree non edificate, l’operazione di classificazione non può essere condotta solo sul piano teorico-programmatico, ma, come impone la citata normativa (l. 447/1995), è necessario tenere in debita considerazione la preesistente destinazione d’uso territoriale, ossia la natura delle attività umane ed economiche concretamente insediate sul territorio quando la zona, come quella in esame, risulta completamente urbanizzata. Inoltre, un corretto procedimento di zonizzazione acustica deve necessariamente muovere dalla considerazione che la qualificazione e il dimensionamento delle zone in cui il territorio viene suddiviso sono condizionati in misura determinante dalla tipologia delle sorgenti sonore presenti nelle zone stesse, dai livelli di rumore prodotti da quelle e quindi anche dallo spazio occorrente per garantirne un adeguato abbattimento, in quanto la diminuzione dei livelli di rumore, pur se agevolata ed accentuata dall'eventuale installazione di strumenti idonei a tale scopo, interviene progressivamente in relazione alla distanza dalla fonte delle emissioni. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

 

N. 00467/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01035/2012 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1035 del 2012, proposto da: 
Edipower Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandra Canuti, Ernesto Sticchi Damiani, Eugenio Bruti Liberati, con domicilio eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;

contro

Provincia di Brindisi; Comune di Brindisi, rappresentato e difeso dagli avv. Emanuela Guarino, Francesco Trane, con domicilio eletto presso Antonio Astuto in Lecce, via Umberto I, 28;

per l'annullamento

della Deliberazione della Giunta della Provincia di Brindisi del 12 aprile 2012, n. 56, avente ad oggetto la "Approvazione della variante al piano di zonizzazione acustica del Comune di Brindisi L.R. 3/2002", nella parte in cui attribuisce la classe I dell'area denominata "Fiume Grande" e la classe III agli edifici in stato di abbandono ubicati all'altezza del bacino artificiale lungo via Fermi, nella fascia costiera, nonché di ogni altro atto precedente, successivo e comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi espressamente incluse le Deliberazioni della Giunta Comunale 17 giugno 2011, n.243, e 5 agosto 2011, n. 328, aventi rispettivamente ad oggetto la "Adozione di variante alla zonizzazione acustica comunale" e la "Modifica alla variante alla zonizzazione acustica comunale adottata con deliberazione G.C. n. 243 del 17.06.2011".



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Brindisi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2013 il dott. Claudia Lattanzi e uditi gli avv.ti. prof. Ernesto Sticchi Damiani e Simona Viola, in sostituzione dell’avv. prof. Eugenio Bruti Liberati Eugenio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La società ricorrente, proprietaria di una centrale termoelettrica ubicata nella zona industriale di Brindisi, ha impugnato la deliberazione della giunta provinciale di Brindisi, del 12 aprile 2012, avente a oggetto “Approvazione della variante al piano di zonizzazione acustica del Comune di Brindisi L.R. 3/002”, nella parte in cui attribuisce la classe 1 all’area denominata “Fiume Grande” e la classe 3 agli edifici in stato di abbandono ubicati all’altezza del bacino artificiale lungo via Fermi, nella fascia costiera.

La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, lett. a) della l. 447/1995, nonché del comma 1.1.1. e della parte 2 dell’Allegato tecnico alla l.r. 3/2002; violazione del principio del legittimo affidamento; violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà intrinseca; eccesso di potere per disparità di trattamento. 2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, lett. a) della l. 447/1995, nonché delle parti 1 e 2 della l.r. 3/2002 e dell’art. 2 del relativo Allegato tecnico; eccesso di potere per difetto di istruttoria; eccesso di potere per irragionevolezza; eccesso di potere per illogicità; insufficienza della motivazione.

Ritiene la ricorrente: che la classificazione deve essere contemperata con la destinazione d’uso delle aree; che non esiste alcuna interferenza significativa tra le emissioni acustiche e la permanenza dell’avifauna; che per altre aree del Parco il Comune ha attribuito la classe 3; che le zone cuscinetto sono state identificate senza un’adeguata istruttoria, che la zona del “Fiume Grande” non rientra tra le zone SIC e ZPS; che la zona degli edifici ubicati in via Fermi è a vocazione produttiva e quindi avrebbe dovuto essere classificata nelle classi 5 o 6, che per la restante fascia costiera lungo via Fermi è stata deliberata la zonizzazione in classe 5; che per la fascia costiera a nord e ovest della Centrale la variante prevede l’attribuzione della classe 6: che l’allegato tecnico limita l’eccessivo frazionamento del territorio e dispone di evitare il c.d. “salto di classe”.

Il Comune si è costituito con atto del 19 settembre 2012.

Nella pubblica udienza del 24 gennaio 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

L’art. 4, comma 1, l. 447/1995, demanda alle Regioni la definizione dei criteri in base ai quali i comuni “procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h)”, specificando che questa classificazione deve comunque tener conto “delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio” e stabilendo “il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991. Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni di uso, si prevede l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7”.

La Regione, in attuazione del disposto normativo, ha adottato la l.r. 3/2002 puntualizzando che “i Comuni provvedono alla zonizzazione acustica del proprio territorio secondo i criteri indicati nella presente legge e, in ogni caso, nel rispetto dell'assetto urbanistico del territorio”.

La giurisprudenza ha precisato che le scelte che l’amministrazione comunale può adottare in sede di pianificazione sono caratterizzate da ampia discrezionalità e che il sindacato giurisdizionale investe la manifesta irrazionalità, contraddittorietà e incongruenza. Tuttavia, è stato altresì precisato che lo stesso legislatore ha posto dei limiti precisi alla discrezionalità dell’attività di pianificazione, come quando ha previsto la necessità che la zonizzazione acustica del territorio tenga conto della destinazione d’uso esistente delle varie aree o ha stabilito la previsione di un divieto di contatto diretto tra aree aventi una classificazione acustica sensibilmente diversa (Cons. St., sez. IV, 3 dicembre 2009, n. 9301).

In particolare, per quanto riguarda la centralità, in sede di classificazione acustica, delle destinazioni d’uso, la giurisprudenza ha evidenziato che “trattandosi di intervenire su un tessuto socio-economico e urbanistico esistente, contrariamente a quanto potrebbe avvenire in sede di elaborazione del PRG per aree non edificate, l’operazione di classificazione non può essere condotta solo sul piano teorico-programmatico, ma, come impone la citata normativa (l. 447/1995), è necessario tenere in debita considerazione la preesistente destinazione d’uso territoriale, ossia la natura delle attività umane ed economiche concretamente insediate sul territorio quando la zona, come quella in esame, risulta completamente urbanizzata” (Tar Brescia, sez. I, 11 febbraio 2003, n. 134).

È stato poi precisato che, anche se la zonizzazione acustica si caratterizza per la sua sostanziale omogeneità con la zonizzazione degli strumenti urbanistici, con la conseguenza che il piano regolatore costituisce il termine di riferimento della classificazione del territorio, la corrispondenza non è perfettamente biunivoca. Il fatto che lo strumento urbanistico disciplini con criteri quantitativi per zone omogenee l’assetto del territorio a fini prettamente urbanistici ed edilizi, mentre invece la classificazione acustica, valendosi di indici qualitativi, riguarda l’effettiva fruibilità dei luoghi, determina un naturale scollamento fra i due strumenti di pianificazione (Tar Liguria, sez. I, 28 giugno 2005, n. 3969).

Inoltre, un corretto procedimento di zonizzazione acustica deve necessariamente muovere dalla considerazione che la qualificazione e il dimensionamento delle zone in cui il territorio viene suddiviso sono condizionati in misura determinante dalla tipologia delle sorgenti sonore presenti nelle zone stesse, dai livelli di rumore prodotti da quelle e quindi anche dallo spazio occorrente per garantirne un adeguato abbattimento, in quanto la diminuzione dei livelli di rumore, pur se agevolata ed accentuata dall'eventuale installazione di strumenti idonei a tale scopo, interviene progressivamente in relazione alla distanza dalla fonte delle emissioni.

“Non risulta, pertanto, ragionevole, perché non fondato su una realistica rappresentazione della situazione considerata, un azzonamento che preveda la contiguità di aree aventi classificazioni non progressive, quantomeno nel caso in cui le aree nelle quali sono consentiti più elevati livelli di rumorosità non sono dimensionate in modo da assicurare un effettivo e consistente abbattimento degli stessi al confine (vedi, sul punto, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 29.12.1997, n. 2235).” (Tar Brescia, sez. I, 27 maggio 2003, n. 751).

Posti questi principi, è da rilevare la fondatezza dei motivi di ricorso.

Per quanto riguarda l’attribuzione della classe 1 alla zona del “Fiume Grande”, è da rilevare che questa classificazione contrasta in primo luogo con le stesse premesse adottate dal Comune, laddove ha ritenuto di “confinare la classe I unicamente alle zone SIC e ZPS, ai parchi urbani, ai canali, alla zona di Punta Penne e Punta del Serrone …”, in quanto l’area in questione non rientra in alcuna delle zone indicate.

Del resto, la conferma della non inclusione della zona del Parco delle Saline, nel quale rientra il “Fiume Grande”, all’interno delle zone di massima protezione risulta dalle stesse determinazioni comunali, per le quali a un’altra area, sempre facente parte del Parco Saline di Punta della Contessa, è stata attribuita la classe 3.

Inoltre, l’area in questione è situata a breve distanza da due aree classificate come aree esclusivamente industriali, e più precisamente è incuneata proprio all’interno di una più ampia area industriale, inserita nella classe 6, e quindi costituente una delle sorgenti più sonore del sito. Tale situazione è contraria alle disposizioni di legge del settore, che prevedono la suddivisione del territorio per zone omogenee dal punto di vista acustico, tenendo conto delle destinazioni d’uso dello stesso, nonché il divieto di contatto diretto tra aree aventi una classificazione acustica sensibilmente diversa, per consentire una gradualità nel succedersi delle varie zone omogenee che garantisca un reale abbattimento delle emissioni sonore.

L’avere inserito in un ristretto spazio tra la zona del “Fiume Grande” e quella industriale zone cuscinetto di classe 3 e 5, con un notevole salto in termini di valori limite di rumorosità, non costituisce, di certo, una legittima procedura di zonizzazione acustica del territorio comunale, essendo la stessa assolutamente inadeguata a consentire un effettivo abbattimento del rumore.

Incongrua è anche l’attribuzione della classe 3 agli edifici ubicati in via Fermi.

Nel caso in esame, l’amministrazione comunale, inserendo gli edifici in questione nella classe 3, aree di tipo misto (nella quale, ai sensi della l.r. 3/2002, sono ricomprese le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali e assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici) ha indubbiamente travisato i presupposti fattuali, non riscontrandosi nell’area interessata alcuna presenza, neanche limitata, degli stessi, trattandosi di area comprendente strutture in stato di abbandono e circondata da stabilimenti industriali.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Patrizia Moro, Presidente FF

Giuseppe Esposito, Primo Referendario

Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)