TAR Abruzzo (PE) Sez. 1 n. 267 del 12 luglio 2023
Ambiente in genere.VIA e sanzioni

Stante la natura sanzionatoria del comma 4 dell’art. 29 del D.Lgs. 152/2006, che non consente operazioni ermeneutiche tese ad ampliare il portato semantico della disposizione, la sanzione pecuniaria va applicata solo nel caso di progetti realizzati “senza la previa VIA” e non nell’ipotesi di interventi a cui si ricollega una VIA inizialmente rilasciata, ma di seguito annullata ad opera dell’autorità giudiziaria.

Pubblicato il 12/07/2023

N. 00267/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00399/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 399 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Sile Costruzioni S.r.l. A Socio Unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giulio Cerceo, Stefano Corsi, Guido Alberto Inzaghi, Tommaso Fiorentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
Ccr-via - Comitato Coordinamento Regionale Valutazione Impatto Ambientale, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del Giudizio n. 3524 del 14.10.2021 del CCR-VIA – Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale;

- nonché di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o, comunque, connesso, anche laddove non conosciuto, con particolare riferimento, tra essi, al Giudizio n. 3478 del 29.07.2021 del CCR-VIA – Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sile Costruzioni S.r.l. A Socio Unico il 11/11/2022:

A) del Giudizio n. 3732 del 16/09/2022 con il quale il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale (CCR VIA) ha disposto

- il rigetto dell'istanza di VIA postuma presentata dall'odierna ricorrente ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 152/2006;

- “la demolizione delle opere realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, nei termini che verranno stabiliti dai comuni di Chieti e Cepagatti con apposito provvedimento”;

- “di nominare, con separato atto, una specifica competenza tecnica, ai fini della valutazione dell'ammontare della sanzione di cui all'art. 29 comma 4 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.”;

B) di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o connesso, anche ove non conosciuto nonché, se ed in quanto occorrer possa, dell'atto istruttorio n. 3706 del 28/07/2022 con il quale il CCR VIA ha espresso giudizio di rinvio con richiesta di integrazioni da produrre nel procedimento di VIA Postuma.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2023 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato la società SILE COSTRUZIONI S.r.l. a socio unico ha adito l’intestato Tribunale per l’annullamento, previa idonea misura cautelare, del Giudizio n. 3524 del 14.10.2021 e del Giudizio n. 3478 del 29.07.2021 del CCR-VIA – Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d’Impatto Ambientale della Regione Abruzzo.

In punto di fatto la società ricorrente premette di avere presentato in data 26.05.2021 alla Regione Abruzzo istanza per l’avvio del procedimento di VIA postuma, ai sensi dell’art. 29, comma 3 e dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006, integrata con ulteriore documentazione il 25.06.2021, relativa al complesso, costituito da edifici commerciali (NO FOOD), denominato “Mirò”, destinato a completare il PRUSST 7-93, nel quale già ricade il centro commerciale “Megalò” sito in località Santa Filomena di Chieti.

Nell’istanza di VIA postuma la ricorrente precisava che la medesima veniva presentata in conseguenza delle sentenze del T.A.R. Pescara n. 69/2019 e del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6044/2020 che si erano espresse sulla validità del Giudizio VIA n. 1925/2012 senza tuttavia interessare i titoli edilizi ed autorizzatori relativi all’esecuzione delle opere di urbanizzazione, né i titoli autorizzatori unici già emessi, rispettivamente, dal Comune di Cepagatti (permesso di costruire n. 54/2013 e provvedimento unico n. 6 del 05.08.2013) e dal Comune di Chieti (provvedimento unico autorizzativo n. 905/2013 e provvedimento unico autorizzativo n. 909/2013).

Il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (C.C.R.-V.I.A.) in data 29.7.2021 esprimeva il Giudizio n. 3478 di “Improcedibilità dell’istanza, stante la vigenza del Giudizio del CCR VIA n. 2775 del 23/03/2017 che ha dichiarato il Rigetto dell’istanza di proroga del Giudizio VIA n. 1925/2012”, considerando l’istanza priva dei requisiti di forma e pubblicità di cui alla D.G.R. Abruzzo n. 660/2017, atti a garantire il rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità della procedura. In buona sostanza, il Comitato dichiarava improcedibile la richiesta di modifica sostanziale del progetto limitatamente alle opere edili, trattandosi di un procedimento presupponente la vigenza del precedente giudizio 1925/2012.

Di talché in data 28.9.2021 la società ricorrente, al fine di ottemperare alle richieste ed alle condizioni di cui al Giudizio n. 3478 del 29.07.2021 del CCR VIA, proponeva una revisione dell’istanza originaria che, tuttavia, veniva rigettata con Giudizio n. 3524 del 14.10.2021, “meramente confermativo” del Giudizio n. 3478 del 29.07.2021.

In detto nuovo Giudizio il Comitato rilevava che la nuova istanza, contrariamente a quanto espressamente richiesto dal Giudizio n. 3478 del 29.7.2021, non era stata presentata ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006, recante “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale”, che al comma 1 chiarisce le modalità dei procedimenti di VIA di competenza regionale e che, comunque, l’eventuale presentazione dell’istanza ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 doveva essere prodotta secondo le linee guida di cui alla D.G.R. n. 660/2017.

Con l’odierno gravame la società ricorrente impugna i suddetti Giudizi del C.C.R.-V.I.A. in data 29.07.2021 e 14.10.2021 deducendo due distinte articolate doglianze così rubricate:

“I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 29, comma 3, e 25 del D.Lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto assoluto dei presupposti, illogicità manifesta.

II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 29, comma 3, e 25 del D.Lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, difetto assoluto dei presupposti, travisamento, ingiustizia manifesta”.

In data 11/11/2021 si è costituita in resistenza al ricorso la Regione Abruzzo instando per il suo rigetto in quanto improcedibile e/o inammissibile e, comunque, privo di merito di fondatezza.

All’esito dell’udienza camerale del 10 dicembre 2021, fissata per la discussione della misura cautelare, questo Tribunale con ordinanza n. 279/2021 del 18/12/2021 ha accolto l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati rilevando che “i motivi dedotti nel ricorso appaiono sorretti dal prescritto fumus boni iuris e che al danno prospettato dalla società ricorrente è possibile ovviare ordinando all'Amministrazione di riesaminare l’istanza di v.i.a. postuma ex art. 29 comma 3 del d.lgs. 152/2006 previa assegnazione all’istante di un termine per integrare la documentazione tramite la modulistica necessaria ai sensi della DGR 660/2017 per adempiere all’ineludibile fase della pubblicazione strumentale alla presentazione di osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse o possa subire effetti dalle pronunce decisionali, ai sensi e termini di cui agli artt. 23 e 24 del d.lgs. n. 152 cit.”.

Con la medesima ordinanza cautelare è stata fissata per la discussione del merito del ricorso la pubblica udienza del 24 giugno 2022.

In data 17.02.2022 il C.C.R.-V.I.A., a seguito della presentazione di apposita istanza della ricorrente volta a dare esecuzione all’ordinanza cautelare n. 279/2021, si esprimeva con Giudizio 3614 assegnando alla SILE Costruzioni S.r.l. il termine di 15 gg per integrare la documentazione presentata in data 28/09/2021 con la modulistica necessaria ai sensi della DGR 660/2017 al fine di dare impulso ad un provvedimento regionale unico di cui all’art. 27 bis D.Lgs. 152/06.

Nella riunione del 17.03.2022 il CCR VIA, esaminata la documentazione inviata dalla società ricorrente, con Giudizio n. 3623, dava mandato al Servizio Valutazioni Ambientali “di avviare il procedimento di VIA Postuma (art. 29 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii) per l’istanza in oggetto, secondo le disposizioni di cui agli artt. 23, 24 e 25 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. ii”.

Medio tempore, con memoria di costituzione depositata il 10.05.2022, interveniva in giudizio l’Associazione Italiana per il World Wide Fund Of Nature Wwf Italia Onlus concludendo per il rigetto del ricorso.

Il procedimento di cui innanzi si concludeva con il Giudizio n. 3732 del 15.09.2022, con cui il CCR VIA rigettava l’istanza di VIA postuma presentata dall’odierna ricorrente ai sensi dell’art. 29, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e disponeva la demolizione delle opere realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, nei termini che verranno stabiliti dai comuni di Chieti e Cepagatti con apposito provvedimento.

Avverso il suddetto Giudizio n. 3732 del 15.9.2022 la società ricorrente proponeva atto per motivi aggiunti chiedendone l’annullamento, previa sospensione degli effetti.

Il ricorso per motivi aggiunti è affidato alla denuncia delle seguenti articolate doglianze:

“I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 29, COMMA 3, DEL D.LGS. 152/2006 IN MATERIA DI VIA POSTUMA. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DI FATTO E DIRITTO. ILLEGITTIMITÀ MANIFESTA PER PERPLESSITÀ E TRAVISAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE TRA I PUBBLICI POTERI E IL PRIVATO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ E DELL’OBBLIGO DI CONTEMPERAMENTO DEGLI INTERESSI. FALSITÀ MANIFESTA E OMESSA VALUTAZIONE DI ATTI E COMUNICAZIONI DEL PRIVATO.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE, SOTTO UN ALTRO PROFILO, DELL’ART. 29, COMMA 3, DEL D.LGS. 152/2006 IN MATERIA DI VIA POSTUMA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE, DEL D.LGS. 152/2006 IN RELAZIONE ALLA RILEVANZA DEI SOLI “IMPATTI SIGNIFICATIVI” SULL’AMBIENTE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE “LINEE GUIDA V.I.A. PARTE GENERALE, ANPA MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, 18 GIUGNO 2001”. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL “PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLA QUALITÀ DELL’ARIA” (PRTQA). ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DI FATTO E DIRITTO; ILLEGITTIMITÀ MANIFESTA PER PERPLESSITÀ E TRAVISAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE TRA I PUBBLICI POTERI E IL PRIVATO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ E DELL’OBBLIGO DI CONTEMPERAMENTO DEGLI INTERESSI. ILLEGITTIMITÀ ED ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

III. Sotto altro profilo: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 29, COMMA 3, DEL D.LGS. 152/2006 IN MATERIA DI VIA POSTUMA. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DI FATTO E DIRITTO; ILLEGITTIMITÀ MANIFESTA PER TRAVISAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE TRA I PUBBLICI POTERI E IL PRIVATO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ E DELL’OBBLIGO DI CONTEMPERAMENTO DEGLI INTERESSI.

IV.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 29, COMMA 4, DEL D.LGS. 152/2006 IN MATERIA DI VIA POSTUMA.

ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DI FATTO E DIRITTO; ILLEGITTIMITÀ MANIFESTA PER PERPLESSITÀ E TRAVISAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE TRA I PUBBLICI POTERI E IL PRIVATO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ E DELL’OBBLIGO DI CONTEMPERAMENTO DEGLI INTERESSI”.

Con ordinanza cautelare n. 157/2023, adottata all’esito dell’udienza camerale del 16 dicembre 2022, questo Tribunale respingeva l’istanza cautelare formulata con l’atto per motivi aggiunti rilevando che “le questioni di cui al ricorso meritano una più approfondita delibazione nel merito e che le esigenze cautelari prospettate non consentono l’accoglimento della richiesta di sospensione cautelare dal momento che il bene della vita anelato dalla società ricorrente non può che essere perseguito se non tramite l’eventuale positiva riedizione del potere nel caso di favorevole delibazione del ricorso”.

Con la medesima ordinanza il giudizio veniva rinviato per la discussione all’udienza pubblica del 23 giugno 2023.

In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie e repliche riportandosi alle conclusioni rassegnate nei propri atti difensivi e chiedendone l’integrale accoglimento.

All’udienza pubblica del 23 giugno 2023, la causa è stata introitata per la decisione.

2. Il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti non sono meritevoli di positivo apprezzamento.

3. In via del tutto preliminare, in accoglimento della richiesta di parte ricorrente, va disposto lo stralcio della memoria della difesa regionale in data 24.05.2023 perché depositata tardivamente oltre il termine perentorio di trenta giorni liberi a ritroso dall’udienza di merito, prescritto dell’art. 73 del c.p.a., fissato al 23.05.2023.

3.1. Con il primo motivo del ricorso introduttivo la società il ricorrente lamenta l’illogicità ed il contrasto del Giudizio VIA n. 3524 del 14.10.2021 rispetto al precedente Giudizio n. 3478 del 29.07.2021.

Secondo le prospettazioni di parte ricorrente il Giudizio n. 3524 del 14.10.2021 non poteva qualificarsi come meramente confermativo del precedente, che aveva rilevato il mancato rispetto delle formalità di cui alla D.G.R. n. 660/2017, fondandosi invece su un elemento nuovo costituito dalla mancata presentazione dell’istanza ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006, recante “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale”.

Il motivo è privo di pregio giuridico atteso che già nel Giudizio n. 3478 del 29.07.2021 il Comitato aveva espressamente indicato di procedere all’attivazione di un procedimento di P.A.U.R. ex art. 27 bis D. Lgs. n. 152/2006 a cui la società ricorrente non ha tuttavia dato impulso.

3.2. Il secondo motivo del ricorso introduttivo ed il primo motivo dell’atto per motivi aggiunti impongono una trattazione unitaria per ragioni logiche e di connessione.

La ricorrente muove dall’assunto secondo cui i titoli abilitativi rilasciati alla precedente proprietaria dai Comuni di Chieti e Cepagatti sarebbero tuttora validi ed efficaci non essendo stati minimamente travolti dalle sentenze n. 106/2021 e n. 122/2021 del T.A.R. Pescara, che avrebbero invece affermato unicamente l’inefficacia e/o la mancata proroga del Giudizio VIA n. 1925/2012, e dalla sentenza del T.A.R. Pescara n. 69/2019, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6044/2020, di annullamento delle volture del 18.04.2018 in favore della ricorrente.

L’assunto non merita condivisione.

Questo Tribunale con la sentenza n. 69/2019 ha disposto l’annullamento della determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi sincrona del 18.04.2018 avente ad oggetto la richiesta di voltura dei titoli abilitativi in favore della ditta Sile Costruzioni per il progetto di Completamento del centro commerciale Megalò 2 per non essere stata assicurata la partecipazione del competente organo regionale al rilascio della v.i.a..

In detta pronuncia è stato rimarcato che “Nella specie con la Conferenza di Servizi oggetto di contestazione, il Comune di Cepagatti ed il Comune di Chieti non si sono limitati a verificare in capo alla controinteressata Sile s.r.l. la sola sussistenza delle condizioni soggettive per il subentro nel titolo, ma hanno rinnovato il procedimento onde verificare se i termini di conclusione dei lavori potevano o meno ritenersi scaduti, o se dovessero ritenersi sospesi per effetto della cessazione dei lavori intervenuta su iniziativa del genio Civile”. “L’atto impugnato non può quindi qualificarsi come una mera voltura di titoli edilizi, ma costituisce un vero e proprio riesame del procedimento di rilascio del permesso di costruire sia quanto al profilo strettamente attinente la decorrenza dei termini di fine lavori, sia quanto, come si vedrà di seguito, alla perdurante vigenza della valutazione di impatto ambientale. Pertanto, il provvedimento impugnato nel riconoscere la perdurante cogenza ed efficacia dei titoli edilizi a suo tempo rilasciati alla Sirecc s.r.l., dante causa dell’odierna controinteressata, ha effettuato delle valutazioni discrezionali, mascherando, sotto la veste di voltura, un provvedimento discrezionale da cui è conseguita la proroga del termine di ultimazione dei lavori”.

In buona sostanza, nella sentenza n. 69/2019 si è rilevato che la Conferenza di Servizi, la cui determinazione conclusiva è stata annullata, non si è limitata ad operare una modificazione soggettiva dei titoli edilizi a suo tempo rilasciati per la costruzione del complesso denominato “Megalò 2”, ma ha proceduto a “rivalutare l’efficacia” dei medesimi.

L’assunto di cui innanzi trova puntuale conferma nella sentenza del Consiglio di Stato n. 6044/2020 di rigetto dell’appello avverso la predetta pronuncia n. 69/2019, ove è stato rimarcato che “La determinazione conclusiva della Conferenza di servizi impugnata non concerne soltanto la voltura dei titoli edilizi, ma ha carattere provvedimentale, in quanto non ha riguardato il mero accertamento in capo alla Sile delle condizioni soggettive per il subentro nel titolo, ma ha avuto ad oggetto, in particolare, la perdurante vigenza della valutazione di impatto ambientale” (…) ed “ha dovuto assumere una decisione sulla efficacia e sulla validità dei provvedimenti posti in essere dai Comuni”. “Il procedimento, quindi, non è stato indirizzato solo alla verifica dei requisiti soggettivi per procedere alla voltura, quanto, piuttosto, all’accertamento della perdurante sussistenza della validità ed efficacia dei titoli e degli atti ad esso presupposti”.

Pertanto “Gli atti con cui l’Amministrazione comunale ha volturato i titoli a favore della Sile Costruzioni costituiscono atti meramente consequenziali alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi e meramente confermativi della stessa, in quanto hanno in essa il loro unico presupposto e ne reiterano il contenuto precettivo”. “L’annullamento della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, in altri termini, ha efficacia caducante degli atti di voltura della stessa meramente conseguenti e confermativi”.

Il Consiglio di Stato ha pertanto chiarito che l’atto di voltura ha assunto, nella sostanza, la connotazione di un atto di rinnovo dei titoli abilitativi in favore della Sile Costruzioni che sono stati quindi, inesorabilmente travolti dall’annullamento della determinazione conclusiva della conferenza di servizi essendo meramente consequenziali a quest’ultima.

Ne consegue pertanto che correttamente l’Amministrazione ha rilevato che <la proponente è priva dei titoli edilizi a costruire l’opera in esame ed, inoltre, è priva di positiva valutazione ambientale visto il rigetto, con Giudizio n. 2775/2017, dell’istanza di proroga del precedente Giudizio favorevole n. 1925/2012> rendendosi pertanto necessaria, nel caso di specie, l’attivazione del P.A.U.R. da parte del C.C.R.-V.I.A..

Appare quindi inconferente il richiamo operato dalla ricorrente alla giurisprudenza che esclude l’effetto caducante dei titoli abilitativi, laddove sia stato annullato il presupposto provvedimento di compatibilità ambientale atteso che, nel caso di specie, la caducazione dei titoli edilizi deriva dall’annullamento determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

3.3. Con il secondo motivo dell’atto per motivi aggiunti viene dedotto che il Giudizio n. 3732 del 16.09.2022 è motivato oltre che per le ragioni procedimentali indicate al precedente paragrafo, anche per violazione della vigente disciplina ambientale in quanto il progetto evidenzia un incremento delle emissioni e, pertanto, non risulterebbe conforme al Piano di Tutela della Qualità dell’aria che persegue gli obiettivi di: “Ridurre le emissioni nell’agglomerato Pescara-Chieti ai fini degli obiettivi di qualità dell’aria; Evitare evoluzioni negative della qualità dell’aria nell’agglomerato Pescara-Chieti”.

Ebbene, atteso che il provvedimento è plurimotivato, si rivela superfluo l’esame della predetta seconda doglianza, trovando applicazione il principio consolidato secondo cui, nell’ipotesi di atto amministrativo plurimotivato, ovvero fondato su una pluralità di autonomi motivi, l’accertata fondatezza e legittimità di una delle ragioni poste a base dell’atto lesivo determina la carenza d’interesse a prendere in esame e a decidere il motivo ulteriore diretto a contestare le altre ragioni giustificatrici del provvedimento sfavorevole essendo sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale (ex multis, Cons. Stato Sez. V, 14/04/2020, n. 2403; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, sentenza 3 novembre 2021, n. 495; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, sent. 4992 del 30.10.2020).

3.4. Con la terza e la quarta censura dedotte con l’atto per motivi aggiunti la ricorrente lamenta, rispettivamente, l’illegittimità della disposta “demolizione delle opere realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, nei termini che verranno stabiliti dai comuni di Chieti e Cepagatti con apposito provvedimento”, nonché dell’irrogazione – in aggiunta alla demolizione – della sanzione pecuniaria.

Entrambe le doglianze sono inammissibili per carenza di interesse atteso che non appare configurarsi alcuna lesione personale, immediata e concreta nel caso di specie sino a quando, da un lato, i Comuni di Chieti e di Cepagatti, sulla base dell’atto di indirizzo formulato, non avranno disposto con apposito provvedimento la misura demolitoria delle opere realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale, e, dall’altro, non verrà comminata la sanzione di cui all’art. 29 comma 4 del D.Lgs 152/06 previa valutazione dell’ammontare della medesima ad opera del tecnico, che dovrà essere all’uopo nominato con separato atto.

Il Collegio, peraltro, non può esimersi dal rilevare che, stante la natura sanzionatoria del comma 4 dell’art. 29 del D.Lgs. 152/2006, che non consente operazioni ermeneutiche tese ad ampliare il portato semantico della disposizione, la sanzione pecuniaria vada applicata solo nel caso di progetti realizzati “senza la previa VIA” e non nell’ipotesi di interventi, come nel caso di specie, a cui si ricollega una VIA inizialmente rilasciata, ma di seguito annullata ad opera dell’autorità giudiziaria.

4. Per le ragioni esposte il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti devono essere respinti.

Sussistono, comunque, i giusti motivi per compensare interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio, considerata anche la particolare complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Massimiliano Balloriani, Consigliere

Giovanni Giardino, Referendario, Estensore