TAR Veneto Sez.II n.1132 del 4 agosto 2014
Ambiente in genere.Via e cumulo progetti.

Sentenza riguardante la VIA e la questione legata all’omessa considerazione del principio del cumulo di Progetti connessi (segnalazione di F. Callea)

N. 01132/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01257/2013 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1257 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Giorgio Boldini, rappresentato e difeso dagli avv. Matteo Ceruti, Francesco Acerboni, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Francesco Acerboni in Mestre-Venezia, via Torino, 125;

contro

Comune di Mogliano, rappresentato e difeso dagli avv. Sebastiano Tonon, Franco Botteon, Mario Feltrin, con domicilio eletto presso lo stesso Avv.Sebastiano Tonon in Venezia, San Marco, 3901;
Provincia di Treviso, rappresentata e difesa dagli avv. Franco Botteon, Mario Feltrin, Sebastiano Tonon, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Sebastiano Tonon in Venezia, San Marco, 3901;
Regione Veneto, Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, parti non costituite in giudizio;

nei confronti di

Veneto Strade S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Alfredo Biagini, Andrea Giuman, con domicilio eletto presso Andrea Giuman in Venezia, Santa Croce N. 466/G;

per l'annullamento,

della delibera della Giunta Provinciale di Treviso 24/1/2013 n. 19/11986/2013 recante approvazione del progetto definitivo di completamento della Tangenziale Nord di Mogliano Veneto con dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento con allegato parere del Comitato Tecnico argomento n. 42 del 5/12/2012, comunicata al ricorrente con racc. a.r. del Settore Urbanistica e Nuova Viabilità della Provincia di Treviso 28/2/2013 prot. n. 26874;

dei verbali della Conferenza di Servizi ivi compresa la Conferenza Decisoria in data 20/12/2012 e tutti gli assensi espressi nell’occasione;

del provvedimento dirigenziale 23/1/2013 n. 133/10749/2013 con cui è stata approvata la determinazione conclusiva ed il relativo verbale;

della deliberazione di Giunta Provinciale di Treviso 16/4/2012 n. 141/43561/2012 di approvazione del progetto preliminare;

del verbale e le determinazioni della Conferenza di Servizi svoltasi in data 17/10/2011 sul progetto preliminare, nonché il parere della Soprintendenza dei BB.AA. espresso favorevolmente con nota prot. n. 29127 del 19/10/2011;

del verbale e le determinazioni della Conferenza di Servizi del 27/02/2012 indetta per la valutazione del progetto preliminare e finalizzata all’ottenimento sul progetto definitivo di autorizzazioni, pareri, nulla osta e quant’altro necessario alla sua approvazione; del parere favorevole espresso con nota prot. n. 5223 del 27/02/2012 dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso;

della deliberazione di Giunta della Provincia di Venezia 7/1/2013 n. 1 prot. n. 2320/2013 di approvazione dell’Accordo di Programma tra la Provincia di Treviso ed il Comune di Mogliano Veneto per la realizzazione della rotatoria all’intersezione tra la S.S. 13 e la S.P. 65 e Intervento 29 – Tangenziale Nord. Approvazione e dell’accordo stesso;

della delibera della Giunta Provinciale di Treviso 17/12/2012 n. 523 prot. n. 141725/2012 recante approvazione della Variante Parziale al P.R.G. del Comune di Mogliano Veneto;

della deliberazione del Consiglio Comunale di Mogliano Veneto 19/7/2012 n. 51 di adozione della Variante medesima e la deliberazione del Consiglio Comunale di Mogliano Veneto 23/10/2012 n. 75 recante controdeduzioni alle osservazioni sulla Variante Urbanistica;

della delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 791/2009; del parere della Commissione Regionale V.A.S. n. 84/2012;

della delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 1646/2012; del decreto del Responsabile della struttura competente per la V.I.A. della Provincia di Treviso in data 25/6/2012 reg. decr. 7/2012 prot. n. 25.06.2012 (mai pubblicato) recante esclusione dalla procedura di V.I.A. del progetto di completamento della Tangenziale Nord di Mogliano Veneto; del parere della Commissione Provinciale V.I.A. del 14/6/2012;

della deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Mogliano Veneto 23/10/2012 n. 75 con cui l’Ente Locale ha controdedotto alle osservazioni pervenute a seguito dell’avvio del procedimento espropriativo;

del parere favorevole alla realizzazione dell’intervento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto prot. n. 5223 del 27/2/2012;

del parere del Comitato Tecnico Provinciale (C.T.P.) reso in data 5/12/2012, fatto proprio dalla Valutazione Tecnica Provinciale (V.T.P.) del Dirigente del Settore Urbanistica e Nuova Viabilità.

Nonché con i motivi aggiunti depositati il 16/12/2013,

per l'annullamento previa sospensiva ed istanza di misura cautelare provvisoria,

del decreto di esproprio n. 97 del 29/10/2013, prot. n. 116145/2013 emesso dal Dirigente dal Settore Urbanistica e Nuova Viabilità - Ufficio Espropri, della Provincia di Treviso, avente ad oggetto: "Completamento Tangenziale Nord di Mogliano Veneto - Decreto di Esproprio art. 23 DPR 327/2001- Boldini Giorgio", con il quale in favore della Provincia di Treviso "è disposta l'espropriazione dell'immobile sottoindicato sito in Comune di Mogliano Veneto da occupare per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto: Ditta intestataria (scheda n. 6 P.P.E.) BOLDINI GIORGIO ……Immobile: C.T. Fg. 28 Mapp. 620 (ex 298/b) di mq. 1973; DESCRIZIONE: area verde di pertinenza di villa in zona non edificabile; Valore venale = Euro 15,00/mq. Indennità relativa all'area: Euro/mq. 15,00 x1.973 = 29.595,00. Indennità per deprezzamento fondo residuo Euro 62.328,00";

del provvedimento 28/10/2013 n. 5/115985 (mai notificato al ricorrente) con cui il Dirigente dal Settore Urbanistica e Nuova Viabilità - Ufficio Espropri della Provincia di Treviso ha provveduto alla determinazione urgente dell'indennità provvisoria di espropriazione delle aree da occupare per il progetto di completamento della Tangenziale Nord di Mogliano Veneto;

del provvedimento (non conosciuto) approvativo del "Piano Particellare degli Espropri aggiornato con frazionamenti" datato ottobre 2013; delle note prot. n. 116290 del 29/10/2013 e prot. n. 122366 del 14/11/2013 a firma del Responsabile Amministrativo dell'Area Tecnica - Ufficio Espropri della Provincia di Treviso recanti comunicazione del decreto di esproprio all’ing. Giorgio Boldini nonché per il risarcimento dei danni cagionati e cagionandi al ricorrente dagli atti e provvedimenti avversati.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Mogliano e di Provincia di Treviso e di Veneto Strade S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2014 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con il ricorso Straordinario notificato agli attuali resistenti in data 24/05/2013, l’attuale ricorrente chiedeva l’annullamento, tra l’altro, della delibera della Giunta provinciale di Treviso n.. 19/11986/2013 del 24/01/2013, con la quale si era approvato il progetto definitivo di completamento della tangenziale Nord di Mogliano Veneto con dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento.

Nello stesso ricorso veniva evidenziato come l’Ing, Giorgio Boldini risultava proprietario di un fabbricato e di terreni con parco nel Comune di Mogliano Veneto che, in quanto tali risulterebbero interessati e espropriati dalla realizzazione del progetto di completamento della tangenziale di Mogliano Veneto.

Venivano, altresì, impugnati tutti gli atti presupposti, unitamente alla deliberazione della Giunta provinciale di Venezia n.01 del 07/01/2013 (prot. 2320/2013) di approvazione dell’Accordo di Programma tra la Provincia di Treviso ed il Comune di Mogliano Veneto per la realizzazione della rotatoria all’intersezione tra la SS.13 e la SP 65 e Intervento 29 – tangenziale Nord.

La Provincia di Treviso proponeva opposizione al predetto ricorso straordinario, chiedendo che lo stesso venisse deciso in sede giurisdizionale.

Nell’atto di riassunzione, e preliminarmente nel ricorso Straordinario, si era evidenziato come l’opera in questione era risultata destinataria di un primo progetto preliminare che era stato poi modificato e sul quale si era pronunciata favorevolmente la Soprintendenza dei beni Architettonici e Paesaggistici (prot. n. 52223) del 27/02/2012.

Il progetto preliminare era stato escluso dall’assoggettamento a VIA con decreto n. 7/2012 del 25/06/2012 del Dirigente del Settore Ecologia ed Ambiente della Provincia emesso sulla base del parere espresso dalla Commissione VIA nella seduta del 14/06/2012 ed adottato con prescrizioni.

Seguiva la conferenza di servizi decisoria del 20 Dicembre 2012 e l’approvazione del progetto definitivo da parte della Provincia di Treviso con la deliberazione di Giunta n. 19 del 24/01/2013.

Nel ricorso si evidenziava come la realizzazione dell’opera sopra citata aveva l’effetto di tagliare in due il parco che insisteva sul mappale di proprietà del ricorrente con conseguente perdita di valore del relativo compendio immobiliare.

Avverso i provvedimenti sopra citati si sosteneva l’esistenza dei vizi rispettivamente dedicati all’esclusione del progetto dalla VIA (motivi sub A); l’esistenza di vizi avverso la variante parziale al PRG di Mogliano (motivi sub B) e, ancora, censure avverso l’approvazione del progetto (Sub C).

Per quanto concerne l’esclusione del progetto della VIA si rilevava la violazione dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/2005 in quanto le caratteristiche dell’opera avrebbero richiesto lo svolgimento del c.d. screening VIA riferito al complesso di opere insistenti nell’area; la violazione dello stesso art. 20 in quanto nello screening VIA non si sarebbe tenuto conto della sensibilità ambientale dell’area che la farebbe ritenere inidonea all’opera in questione; si evidenziava, inoltre, come la verifica di assoggettabilità a VIA si era svolta preliminarmente allo svolgimento della conferenza di servizi in violazione dell’art. 14 bis della L. n. 241/90.

Si costituiva il Comune di Mogliano Veneto e la Provincia di Treviso chiedendo che il ricorso venisse respinto.

Con decreto monocratico del 17 Dicembre 2013 questo Tribunale accoglieva l’istanza cautelare.

Alla successiva udienza del 15 Gennaio 2014 la parte ricorrente rinunciava all’istanza di sospensione al fine di verificare la possibilità di una transazione della controversia.

Nelle successive memorie la Provincia di Treviso e il Comune di Mogliano Veneto rilevavano l’inammissibilità dei motivi relativi alla variante urbanistica e l’inammissibilità dei motivi di cui alla lettera A), B), C)8 e C)10, nel momento in cui riguardavano la posizione dell’opera pubblica e la sua interferenza con la proprietà della parte ricorrente.

Si costituiva, altresì, la società Veneto Strade Spa, al fine di evidenziare il proprio difetto di legittimazione passiva.

All’udienza del 18 Giugno 2014, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. In primo luogo è possibile estromettere dal giudizio la società Veneto Strade Spa in presenza di un evidente difetto di legittimazione passiva.

1.1 La controversia concerne, infatti, la presunta illegittimità di provvedimenti nell’ambito dei quali la Provincia di Treviso aveva l’onere di precedere alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva dell’opera.

1.2 In virtù della Convenzione successivamente stipulata l’originario progetto preliminare, predisposto da Veneto Strade, veniva modificato e, poi, approvato con la Delibera n. 141/2012 del 16/04/2012.

1.3 Risulta, allora, evidente l’estraneità della società sopra citata al contenzioso in essere, risultando superato anche l’unico provvedimento redatto da quest’ultima.

1.4 E’ pertanto, possibile disporre l’estromissione della società Veneto Strade Spa in attuazione di un costante orientamento giurisprudenziale secondo cui "l'estromissione consegue al riscontro del difetto dei presupposti sui quali si fonda la presenza in giudizio della parte estromessa e il connesso difetto di qualsiasi domanda di essa o contro di essa" (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 8 giugno 2009, n. 5460).

2. Sempre in via preliminare va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per asserita e omessa impugnazione degli atti di localizzazione dell’opera viaria di cui si tratta, circostanza che, a parere delle parti resistenti, determinerebbe l’inammissibilità dell’impugnazione ora proposta.

2.1 Per quanto riguarda l’inammissibilità dei profili di censura di cui ai motivi sub A) va rilevato come non ha alcuna rilevanza la scelta localizzativa dell’opera viaria in quanto parte ricorrente non ha proposto censure relative a profili urbanistici, ma si è limitata a proporre motivi di impugnazione inerenti alla non corretta Valutazione di Impatto ambientale.

Analogamente da respingere è l’eccezione di inammissibilità rilevata ai motivi B) e C) e, ciò, considerando, rispettivamente, che il tracciato dell’opera oggetto di variante ha subito modifiche rispetto a quanto originariamente previsto con la delibera del 2002 e, ancora, che le due censure sub C) sono inerenti all’approvazione del progetto definitivo, circostanze queste ultime che fanno ritenere come si possa prescindere dal contenuto della scelta urbanistica posta in essere con l’approvazione della variante sopra citata.

2.2 Si consideri, altresì, che l’impugnata delibera della Giunta Provinciale n. 523/141725 del 17/12/2012 costituisce il risultato dello svolgimento di una nuova attività istruttoria che ha portato ad una nuova ponderazione degli interessi coinvolti, circostanza quest’ultima che non consente, di per sé, di circoscrivere detta delibera nell’ambito degli atti confermativi.

3. Ciò premesso esaurita la trattazione delle eccezioni preliminari va anticipato sin d’ora, per quanto concerne il merito del ricorso come sia possibile accoglierlo, ritenendo fondato il primo motivo con conseguente annullamento, in parte qua, degli atti impugnati.

3.1 Con la prima doglianza si eccepisce la violazione dell’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 in quanto all’opera di cui si tratta non sarebbe stata applicato il criterio del “cumulo degli impatti” dell’intervento e, ciò, con riferimento ad altri tracciati stradali connessi e collocati nel medesimo contesto programmatorio, disciplina quest’ultima prevista dall’art. 20 del D. Lgs. 152/2006.

3.2 A fronte di detta eccezione le Amministrazioni resistenti hanno osservato che il criterio del “cumulo degli impatti” si applicherebbe solo in presenza di opere allo stato della progettazione e, ancora, con riferimento ad interventi tutti circoscritti ad un medesimo arco temporale.

3.3 Detta ultima ricostruzione non può essere condivisa.

L’esame della giurisprudenza consente di evincere l’esistenza di un orientamento pressocchè consolidato (Consiglio di Stato n. 36/2014 e n. 3849/2009) diretto a rilevare che l’” autonoma realizzabilità” e la “discontinuità temporale” nella realizzazione di un intervento scindibile non può autorizzare la mancata presa in considerazione dell’effetto cumulativo dei progetti collegati.

3.4 Si è affermato, infatti, che "per valutare se occorra o meno la VIA è necessario avere riguardo non solo alle dimensioni del progettato ampliamento di un opera già esistente, bensì alle dimensioni dell'opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l'opera finale nel suo complesso che, incidendo sull'ambiente, deve essere sottoposta a valutazione" (Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163; Sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5760).

3.5 E’, infatti, noto che la valutazione di impatto ambientale (VIA) è preordinata alla salvaguardia dell’habitat nel quale insiste una determinata comunità, salvaguardia che assurge a valore primario ed assoluto, in quanto espressivo della personalità umana (Cons. St., sez. VI, 18 marzo 2008, n. 1109), “attribuendo ad ogni singolo un autentico diritto fondamentale, di derivazione comunitaria…..diritto che obbliga l’amministrazione a prendere in considerazione e a valutare l’impatto sul territorio dell’opera nel suo insieme, comprensivo di ogni profilo del territorio, e, quindi, con riferimento a quelle opere che pur realizzate in una fase immediatamente precedente vanno a completare la struttura nel suo complesso, avente una finalità unitaria, pur nella realizzazione frazionata delle singole opere..”.

3.6 Nel caso di specie il parere della Commissione provinciale VIA, allegato al decreto provinciale n. 7/2012 di esclusione del progetto in questione dall’assoggettamento alla procedura di VIA, ha riguardato solo alcuni “impatti”, conseguenti all’intervento di completamento della tangenziale Nord di Mogliano e, ciò, pur convenendo con le Amministrazioni costituite che la VIA ha comunque presente il contesto ambientale nell’ambito del quale si inserisce l’opera di cui si tratta.

3.7 Costituisce un dato, altresì, oggettivo come le opere siano strettamente correlate le une alle altre e si inseriscono in un “analogo” contesto temporale, circostanza quest’ultima che evidentemente ne rafforza il carattere unitario.

3.8 Sono le stesse parti resistenti che ad evidenziare come la Variante Ovest all’abitato di Mogliano era stata completata il 24/06/2009; che la variante alla S.P. 65 era stata consegnata in data 21/12/2005 e, che ancora, lo svincolo alla S.P. 64 era stato ultimato in data 29/05/2012.

3.9 Risulta, altresì, dirimente constatare che la delibera di Giunta Provinciale n. 141 del 16/04/2012 recante approvazione del progetto preliminare, unitamente agli atti progettuali, prevedono espressamente che …”il progetto in esame fa parte di un insieme di opere già eseguite o in fase di esecuzione più ad Ovest e più ad est dello stesso che hanno il compito di sgravare il centro di Mogliano Veneto dal traffico di attraversamento nonché migliorare i collegamenti alle infrastrutture di trasporto..; tali opere sono costituite dalla Variante Ovest dell’abitato di Mogliano Veneto, dalla Variante alla S.P. 65 per la soppressione del P.L.al Km. 11+485 della linea ferroviaria Mestre-Treviso e dallo svincolo sulla S.P.64 e il tratto liberalizzato dell’autostrada A27, opere riportate nell’elaborato progetto preliminare “Corografa”…”.

4. Si consideri, ancora, come l’opera di cui si tratta è espressamente qualificata negli atti progettuali come “complementare al passante di Mestre” e denominata “circonvallazione Nord di Mogliano Veneto”.

4.1 E’ allora evidente come si sia in presenza di un complesso unitario che avrebbe richiesto una verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ex art. 20 del D.Lgs. 152/2006 (c.d. screening) sulla base degli elementi di cui all’allegato V del presente decreto il quale al punto 1 prevede che “le caratteristiche dei progetti devono essere considerate tenendo conto in particolare del cumulo con altri progetti”.

4.2 La Valutazione di impatto ambientale avrebbe dovuto non solo aver a riferimento la situazione ambientale esistente, ma porre quest’ultima ad oggetto della stessa valutazione, facendo riferimento ad opere che, seppur realizzate, risultavano necessariamente funzionali e strumentali alla viabilità dell’area e al perseguimento delle finalità dell’opera da realizzare.

4.3 L’accoglimento della censura sopra citata, consente di disporre l’annullamento in parte qua degli atti impugnati.

5. Pur considerando dirimente quanto sopra disposto va rilevato come la complessità della fattispecie esaminata fa ritenere a questo Collegio come risulti, comunque, necessario esaminare gli ulteriori motivi di impugnazione, antipando sin d’ora l’infondatezza di questi ultimi e, ciò, anche ai fini della riedizione del procedimento amministrativo conseguente alla presente pronuncia.

5.1 E’, in particolare infondato il secondo motivo (motivo A2) nella parte in cui si rileva l’esistenza di un’ulteriore violazione dell’art. 20 del D. Lgs. 152/2006, sotto altro profilo, nella parte in cui non sarebbe stata considerata la sensibilità ambientale dell’area di proprietà della ricorrente in quanto interessata dalla presenza di un “Parco d’arte”.

5.2 Sul punto ha carattere dirimente constatare che, nel momento in cui gli atti ora impugnati venivano emanati, non sussisteva alcun provvedimento della Soprintendenza idoneo a dichiarare il carattere culturale del parco e, ciò, malgrado la presentazione di un’istanza (nel corso del 2011) diretta alla tutela dell’area di cui si tratta.

5.3 Anche la nota del 03 Giugno 2014 della Soprintendenza, depositata dalle Amministrazioni resistenti nell’imminenza dell’udienza di discussione, dimostra come ad oggi la stessa Soprintendenza stia semplicemente “valutando l’opportunità di inserire il complesso in argomento nella programmazione di tutela della scrivente Soprintendenza ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del D. Lgs. 42/2004” e, quindi, senza che risulti, ad oggi, adottato un provvedimento idoneo a disporre un vincolo o una misura di salvaguardia.

5.4 Detta nota, senza nulla incidere sulla legittimità degli atti impugnati, ha il solo effetto di obbligare l’Amministrazione competente a dare attuazione ad un eventuale provvedimento di apposizione del vincolo se, e nel momento, in cui verrà disposto.

5.5 Deve essere respinto anche il terzo motivo e, ciò, ritenendo che, contrariamente a quanto affermato, l’opera in questione è effettivamente conforme al PALAV, nell’ambito del quale era stata peraltro già prevista.

6. Va respinto anche il quarto motivo, diretto a rilevare l’esistenza di una presunta inversione procedimentale tra conferenza di servizi e Valutazione di Impatto Ambientale, in quanto si afferma che ai sensi del comma 3 dell’art. 14 bis della L. 241/90 la conferenza di servizi di approvazione del progetto dovrebbe seguire, e non essere precedente (come è avvenuto nel caso di specie), alla verifica di assoggettabilità a VIA .

6.1 La censura va rigettata considerando come l’Amministrazione si era limitata a svolgere, in una fase antecedente, solo lo “screening VIA”, a seguito del quale aveva ritenuto di non esperire il procedimento di valutazione di Impatto Ambientale.

L’assenza dello svolgimento del procedimento di VIA fa ritenere, infatti, del tutto infondata la censura diretta a rilevare l’inversione procedimentale sopra citata e, ciò, proprio considerando come il procedimento di Via non era stato compiutamente esperito.

6.2 Si consideri, ancora, che nell’ipotesi in cui all’approvazione del preliminare fosse sopraggiunta una valutazione di impatto ambientale negativa, l’Amministrazione avrebbe potuto comunque non approvare il progetto definitivo, circostanza quest’ultima che è suscettibile di far ritenere irrilevante l’eccezione di inversione procedimentale dedotta.

7. Sono infondati anche i motivi riferiti alla Variante Parziale al PRG di Mogliano Veneto (B) e all’approvazione del progetto (C).

7.1 Per quanto concerne i motivi riferiti alla Variante Parziale al PRG di Mogliano risultano non condivisibili le argomentazioni contenute nel quinto motivo, nella parte in cui rileva che l’opera avrebbe dovuto essere sottoposta a VAS e, ciò, considerando che la variante oggi impugnata ha ad oggetto una singola progetto, quest’ultimo espressamente escluso dalla disciplina della VAS ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 comma 12 del D. Lgs. 152/2006.

7.2 Al fine di rigettare il sesto e il settimo motivo è sufficiente ricordare come la scelta di realizzare l’opera, unitamente alla valutazione di non considerare ulteriori e differenti alternative favorevoli, attiene ad una valutazione di merito dell’Amministrazione, il cui sindacato è sottratto alla giurisdizione di questo Tribunale.

7.3 Con riferimento alle censure (C8 e C9), dirette a contestare l’approvazione del progetto, è possibile rinviare a quanto sopra affermato per l’insussistenza del vizio di inversione procedimentale (quarto motivo) e, ciò, anche considerando come la partecipazione del ricorrente era di fatto già avvenuta con l’osservazione dell’11 giugno 2012.

7.4 E’ infondato anche il decimo motivo nell’ambito del quale si sostiene che la Soprintendenza non si sarebbe pronunciata sull’intervento omnicomprensivo delle due rotatorie, ma avrebbe espresso parere favorevole solo sulla prima rotatoria.

7.5 Le argomentazioni di parte ricorrente non trovano un riscontro oggettivo dell’esame del parere del 27/02/2012 e, ciò, considerando come nello stesso atto si fa riferimento al progetto diretto a completare la circonvallazione all’abitato di Mogliano Veneto a nord dello stesso e, quindi, all’opera nel suo complesso.

7.6 E’ da considerare infondata anche la censura relativa all’undicesimo motivo.

Nell’ambito di detta censura non sono stati, infatti, dedotti veri e propri elementi di illegittimità, limitandosi parte ricorrente a evincere dalla nota del 09/10/2012 (prot. 111492) l’esistenza di una pregiudiziale, e presunta, volontà dell’Amministrazione di realizzare il progetto in esame.

8. Per quanto concerne l’impugnazione proposta avverso il decreto di esproprio n. 97 del 29/10/2013 (prot. 1161145/2013), con il quale si è disposta l’espropriazione dell’immobile di proprietà del ricorrente, va rilevato che l’annullamento in parte qua degli atti impugnati con il ricorso principale, ha l’effetto di determinare l’illegittimità derivata dei provvedimenti di cui agli attuali motivi aggiunti.

8.1 Pur considerando dirimente detta affermazione va comunque rilevato l’infondatezza delle ulteriori eccezioni proposte in via autonoma.

In assenza del vizio di illegittimità derivata sarebbe risultato infondato il primo motivo nella parte in cui parte ricorrente ha dedotto che nel provvedimento di esproprio, emanato ai sensi dell’art. 22 del dpr 327/2001, non sarebbe evincibile il motivo dell’urgenza idoneo a giustificare la procedura accelerata.

8.2 Sul punto va ricordato che nel caso di specie l’Amministrazione aveva rilevato l’esistenza dei caratteri dell’urgenza rinvenuti nella necessità di disporre la messa in sicurezza stradale, motivazione quest’ultima che è possibile considerare idonea a esaurire l’onere motivazionale previsto dall’art. 22 sopra citato.

8.3 Ma anche a prescindere dal rilievo sopra citato ha, comunque, carattere dirimente la constatazione in base alla quale il numero dei soggetti espropriandi superava i “venti”, circostanza quest’ultima che consente di applicare, in base all’art. 70 della L. Reg. n. 27/03, il procedimento accelerato di cui all’art. 22 del Dpr 327/2001.

8.5 Va rigettato anche il secondo motivo in quanto le Amministrazioni hanno dimostrato come l’indennità di esproprio sia superiore a quella precedentemente quantificata nel Piano Particellare di esproprio approvato con il progetto definitivo.

9. Va respinta, in ultimo, la richiesta di risarcimento dei danni riconducibile all’occupazione posta in essere e nell’ambito della quale si sarebbe verificato un danno da abbattimento delle siepi e, ciò, considerando come non risulti provata la responsabilità dell’Amministrazione provinciale.

E’ da rigettare anche la domanda di danno all’immagine in quanto non è stato provato né il venire in esistenza di un danno così dedotto né, ancora, il nesso causale con il comportamento delle Amministrazioni ora costituite.

Ciò premesso, ed in accoglimento del solo primo motivo del ricorso principale, è possibile annullare, in parte qua, gli atti impugnati.

L’accoglimento di una sola censura consente di compensare le spese e gli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati nei termini precisati in parte motiva.

Compensa le spese di giudizio, con rifusione del contributo unificato a carico del Comune di Mogliano e della Provincia di Treviso, in solido tra loro e nella misura di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore





L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE










DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)