Corte di Giustizia (Quinta Sezione) 15 gennaio 2026
« Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Convenzione di Aarhus – Direttiva 2003/4/CE – Accesso del pubblico all’informazione ambientale – Nozioni di “richiedente” e di “richiesta” – Richiedenti anonimi o che utilizzano pseudonimi – Diritto di accesso all’informazione ambientale – Modalità pratiche – Obbligo, per i richiedenti, di comunicare il loro nome reale e un indirizzo fisico attuale – Invalidità della richiesta »
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
15 gennaio 2026 (*)
« Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Convenzione di Aarhus – Direttiva 2003/4/CE – Accesso del pubblico all’informazione ambientale – Nozioni di “richiedente” e di “richiesta” – Richiedenti anonimi o che utilizzano pseudonimi – Diritto di accesso all’informazione ambientale – Modalità pratiche – Obbligo, per i richiedenti, di comunicare il loro nome reale e un indirizzo fisico attuale – Invalidità della richiesta »
Nella causa C‑129/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla High Court (Alta Corte, Irlanda), con decisione del 24 gennaio 2024, pervenuta in cancelleria il 16 febbraio 2024, nel procedimento
Coillte Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe
contro
Commissioner for Environmental Information,
con l’intervento di:
Doe, persona/e sconosciuta/e alias John e/o Jane Doe,
Ireland,
Attorney General,
Right to Know CLG,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da M.L. Arastey Sahún, presidente di sezione, J. Passer (relatore), E. Regan, D. Gratsias e B. Smulders, giudici,
avvocato generale: L. Medina
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Coillte Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe, da B. Kennedy, SC, J. Kenny, BL, C. McLoughlin e N. Michel, solicitors;
– per il Commissioner for Environmental Information, da D. Fennelly, BL, e G. Fitzgerald, solicitor;
– per la Right to Know CLG, da F. Logue, solicitor;
– per l’Irlanda e l’Attorney General, da M. Browne, Chief State Solicitor, A. Burke, A. Joyce e H. McGuire, in qualità di agenti, assistiti da C. Donnelly, SC, e da A. Carroll, BL;
– per il governo ceco, da L. Langrová, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;
– per il governo italiano, da S. Fiorentino, in qualità di agente, assistito da M. Di Benedetto, avvocato dello Stato;
– per la Commissione europea, da D. Milanowska e M. Noll-Ehlers, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 27 marzo 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, punto 5, dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’articolo 3, paragrafo 5, lettera c), dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU 2003, L 41, pag. 26), letti alla luce della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU 2005, L 124, pag. 1; in prosieguo: la «convenzione di Aarhus»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Coillte Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe (in prosieguo: la «Coillte»), un’impresa commerciale di gestione forestale che appartiene parzialmente allo Stato irlandese, e il Commissioner for Environmental Information (Commissario per l’informazione ambientale, Irlanda; in prosieguo: il «Commissario»), in merito a una decisione di quest’ultimo che constata il trattamento ingiustificato, da parte della Coillte, di diverse richieste di accesso a informazioni ambientali come invalide.
Contesto normativo
Diritto internazionale
3 L’articolo 2 della convenzione di Aarhus, intitolato «Definizioni», ai paragrafi 4 e 5 prevede quanto segue:
«4. [si intende per] “pubblico” (…) una o più persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone;
5. [si intende per] “pubblico interessato” (…) il pubblico che subisce o può subire gli effetti dei processi decisionali in materia ambientale o che ha un interesse da far valere al riguardo; ai fini della presente definizione si considerano titolari di tali interessi le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell’ambiente e che soddisfano i requisiti prescritti dal diritto nazionale».
4 L’articolo 3 di tale convenzione, intitolato «Disposizioni generali», al paragrafo 8 è così formulato:
«Ciascuna Parte provvede affinché coloro che esercitano i propri diritti in conformità della presente convenzione non siano penalizzati, perseguiti o soggetti in alcun modo a misure vessatorie a causa delle loro azioni. La presente disposizione lascia impregiudicato il potere dei giudici nazionali di esigere il pagamento di un importo ragionevole a titolo di spese processuali».
5 L’articolo 4 di detta convenzione, intitolato «Accesso alle informazioni ambientali», prevede quanto segue:
«1. Fatti salvi i paragrafi che seguono, ciascuna Parte provvede affinché, nel quadro della legislazione nazionale, le autorità pubbliche mettano a disposizione del pubblico le informazioni ambientali loro richieste, ivi compreso il rilascio, ove richiesto e ferma restando la lettera b), di copie dei documenti contenenti tali informazioni
a) senza che il pubblico debba far valere un interesse al riguardo;
b) nella forma richiesta, salvo qualora:
i) l’autorità abbia validi motivi per renderle accessibili in altra forma, nel qual caso tali motivi devono essere specificati; o
ii) le informazioni siano già pubblicamente disponibili in altra forma.
2. Le informazioni ambientali di cui al paragrafo 1 devono essere messe a disposizione del pubblico non appena possibile e comunque entro un mese dalla presentazione della richiesta, a meno che il loro volume e la loro complessità non giustifichi una proroga del termine, che in ogni caso non può essere superiore a due mesi dalla presentazione della richiesta. Il richiedente deve essere informato delle eventuali proroghe e dei motivi che le giustificano.
3. Una richiesta di informazioni ambientali può essere respinta:
(…)
b) se è manifestamente irragionevole o formulata in termini troppo generici; (…)
(…)».
6 L’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della convenzione di Aarhus definisce l’ambito di applicazione delle norme riguardanti la partecipazione del pubblico alle decisioni relative ad attività specifiche nonché il contenuto delle informazioni ambientali comunicate al pubblico nella fase iniziale del processo decisionale.
Diritto dell’Unione
7 I considerando 8 e 15 della direttiva 2003/4 sono così formulati:
«(8) È necessario garantire che qualsiasi persona fisica o giuridica abbia il diritto di accedere all’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse senza dover dichiarare il proprio interesse.
(…)
(15) È opportuno che gli Stati membri determinino le modalità pratiche di effettiva messa a disposizione di tale informazione. Tali modalità garantiscono che l’informazione sia accessibile di fatto e in modo agevole e sia messa progressivamente a disposizione del pubblico attraverso reti di telecomunicazioni pubbliche, inclusi elenchi, pubblicamente accessibili, delle autorità pubbliche nonché registri o elenchi dell’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse».
8 L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Obiettivi», enuncia quanto segue:
«Gli obiettivi della presente direttiva sono i seguenti:
a) garantire il diritto di accesso all’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse e stabilire i termini e le condizioni di base nonché modalità pratiche per il suo esercizio;
b) garantire che l’informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, in modo da ottenere la più ampia possibile sistematica disponibilità e diffusione al pubblico dell’informazione ambientale. A tal fine è promosso l’uso, in particolare, delle tecnologie di telecomunicazione e/o delle tecnologie elettroniche, se disponibili».
9 Ai sensi dell’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Definizioni»:
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:
(…)
5) “richiedente”: ogni persona fisica o giuridica che chiede l’informazione ambientale;
6) “pubblico”: una o più persone fisiche o giuridiche e, secondo la legislazione o la prassi nazionale, le loro associazioni, organizzazioni o gruppi».
10 L’articolo 3 della medesima direttiva, intitolato «Accesso all’informazione ambientale su richiesta», prevede quanto segue:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità pubbliche siano tenute, ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, a rendere disponibile l’informazione ambientale detenuta da ess[e] o per loro conto a chiunque ne faccia richiesta, senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesse.
(…)
5. Ai fini del presente articolo, gli Stati membri assicurano che:
(…)
c) siano stabilite le modalità pratiche per assicurare che il diritto di accesso all’informazione ambientale possa essere effettivamente esercitato, in particolare:
– la designazione di addetti all’informazione,
– l’istituzione e il mantenimento di uffici per la consultazione dell’informazione richiesta,
– registri o elenchi dell’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o dai punti di informazione, con indicazioni chiare per quanto riguarda il luogo dove tale informazione è disponibile.
(…)».
11 L’articolo 4 della direttiva 2003/4, intitolato «Eccezioni», è così formulato:
«1. Gli Stati membri possono disporre che una richiesta di informazione ambientale sia respinta nei seguenti casi:
(…)
b) se la richiesta è manifestamente infondata;
(…)
5. Il rifiuto di mettere a disposizione, in tutto o in parte, l’informazione richiesta è notificato al richiedente per iscritto o elettronicamente, se si tratta di una richiesta scritta o se il richiedente lo desidera, entro i termini di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), o, eventualmente, lettera b). La notifica precisa i motivi del rifiuto ed informa il richiedente della procedura di riesame di cui all’articolo 6».
12 L’articolo 6 di tale direttiva, intitolato «Accesso alla giustizia», al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente, allorché reputa che la sua richiesta di informazioni sia stata ignorata o infondatamente respinta (in tutto o in parte), non abbia ricevuto una risposta adeguata o non sia stata trattata ai sensi delle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, possa esperire una procedura mediante la quale gli atti o le omissioni della pubblica autorità interessata sono riesaminati dalla stessa o da un’altra autorità pubblica o in via amministrativa da un organo indipendente e imparziale istituito dalla legge. In entrambi i casi le procedure sono celeri e gratuite o non dispendiose».
Diritto irlandese
13 Gli European Communities (Access to Information on the Environment) Regulations 2007-2018 [regolamenti dal 2007 al 2018 – Comunità europee (accesso all’informazione ambientale); in prosieguo: la «normativa nazionale irlandese»] mirano a recepire la direttiva 2003/4 nel diritto irlandese.
14 L’articolo 6 della normativa nazionale irlandese, intitolato «Richiesta di informazione ambientale», prevede quanto segue:
«(1) Una richiesta di informazione ambientale deve:
(a) essere redatta per iscritto o in forma elettronica;
(b) indicare che la richiesta è presentata ai sensi della presente normativa;
(c) indicare il nome, l’indirizzo e qualsiasi altro recapito utile del richiedente;
(…)
(2) Il richiedente non è tenuto a dichiarare il proprio interesse a presentare la richiesta».
15 L’articolo 12 della normativa nazionale irlandese, intitolato «Ricorso dinanzi al [Commissario]», prevede, al suo paragrafo 3, in particolare che, qualora una decisione di un’autorità pubblica che respinge una richiesta di informazione ambientale sia stata confermata, in tutto o in parte, a seguito di un riesame interno di tale decisione di rigetto, il richiedente può proporre ricorso dinanzi al Commissario avverso detta decisione.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
16 Tra il 10 marzo 2022 e il 7 giugno 2022 la Coillte ha ricevuto 130 richieste di accesso a informazioni ambientali. 97 di tali richieste provenivano da richiedenti anonimi o che utilizzavano pseudonimi generalmente ispirati a personaggi cinematografici e si presentavano in un formato identico o quasi identico, senza che fosse fornito un indirizzo fisico (in prosieguo: le «richieste anonime o sotto pseudonimo»).
17 Ritenendo che le richieste anonime o sotto pseudonimo non fossero realmente finalizzate a ottenere informazioni ambientali, ma facessero parte di in una campagna organizzata, condotta per motivi discutibili come quello di perturbare il suo funzionamento, la Coillte ha chiesto ai richiedenti di cui trattasi di indicarle i loro indirizzi attuali e di confermare che, in tali richieste, essi avevano utilizzato i loro veri nomi legali.
18 Non avendo ricevuto alcuna risposta, la Coillte ha, in sostanza, respinto le richieste anonime o sotto pseudonimo in quanto invalide e, pertanto, non ha fornito l’informazione ambientale richiesta entro il termine stabilito dalla normativa nazionale.
19 I richiedenti di cui trattasi hanno quindi chiesto alla Coillte di procedere a un riesame interno di tali decisioni di rigetto. La Coillte ha nuovamente chiesto a tali richiedenti di confermarle o di indicarle i loro nomi legali e di comunicarle i loro indirizzi attuali, precisando al contempo che essa non imponeva loro di indicare la ragione delle loro richieste di informazione ambientale e che, in mancanza della conferma richiesta, le loro richieste di riesame interno sarebbero state respinte.
20 Poiché tali informazioni non sono state fornite, le richieste di riesame interno sono state respinte per invalidità.
21 Tra tali decisioni di rigetto, 81 sono state oggetto di ricorsi amministrativi dinanzi al Commissario, proposti tra il 13 giugno e il 4 luglio 2022. Pronunciandosi sui primi 58 casi di rigetto, il Commissario ha adottato, il 29 agosto 2022, una decisione che constatava che la Coillte non era legittimata a trattare le richieste di informazione ambientale di cui trattasi come invalide alla luce dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della normativa nazionale irlandese.
22 La Coillte ha impugnato quest’ultima decisione dinanzi alla High Court (Alta Corte, Irlanda), giudice del rinvio.
23 Tale giudice ritiene che le richieste anonime o sotto pseudonimo provenissero probabilmente da un’unica fonte o facessero parte di una campagna coordinata, dato che sono cessate bruscamente nello stesso momento. Pertanto, l’anonimato potrebbe essere stato utilizzato da taluni richiedenti per abusare intenzionalmente del procedimento di accesso a informazioni ambientali, al fine di perturbare il buon funzionamento delle autorità pubbliche. Detto giudice ritiene che la Coillte abbia agito ragionevolmente al fine di esaminare se le richieste di cui trattasi fossero manifestamente abusive alla luce del volume, della natura e della frequenza delle altre richieste formulate dallo stesso richiedente, e che nulla provi che la comunicazione del vero nome e/o dell’indirizzo fisico attuale di un richiedente possa indirettamente condurre a deduzioni o a speculazioni, da parte dell’autorità pubblica o di terzi, per quanto riguarda l’eventuale interesse del richiedente di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2003/4.
24 Il giudice del rinvio rileva che, secondo la normativa nazionale irlandese, i termini «nome» e «indirizzo» designano rispettivamente il nome reale del richiedente e un indirizzo fisico attuale al quale il richiedente può essere contattato. Pertanto, esso esprime dubbi per quanto riguarda, in sostanza, la conformità di tale normativa, come interpretata nel diritto interno, alla direttiva 2003/4, letta alla luce della convenzione di Aarhus.
25 In tali circostanze, la High Court (Alta Corte) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il termine “richiesta” di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva [2003/4], letto alla luce dell’articolo 4, paragrafo 1, della [convenzione di Aarhus], designi esclusivamente una richiesta che è valida ai sensi [di tale] direttiva e della legge nazionale di recepimento dello Stato membro interessato.
2) Se il termine “richiedente” di cui all’articolo 2, punto 5, della direttiva [2003/4], letto alla luce, in particolare, dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e/o dell’articolo 6, paragrafi 1 e/o 2, e/o dell’articolo 2, paragrafo 5, e dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, lettera b), della convenzione di Aarhus, designi una persona fisica o giuridica identificata con il proprio nome reale e/o con un indirizzo fisico attuale, e non una persona anonima o sotto pseudonimo e/o richiedente i cui recapiti siano costituiti solo da un’email.
3) In caso di risposta negativa alla seconda questione, se l’articolo 3, paragrafo 1, e/o paragrafo 5, lettera c), della direttiva [2003/4], letto alla luce dell’articolo 4, paragrafo 1, della convenzione di Aarhus, osti ad una normativa nazionale che imponga ad un richiedente di fornire il proprio nome reale e/o il suo indirizzo fisico attuale per potere presentare una richiesta.
4) In caso di risposta negativa alla seconda questione e di risposta in generale affermativa alla terza questione, se la direttiva [2003/4], letta alla luce dell’articolo 4 della convenzione di Aarhus, comporti che, nel caso in cui un’autorità pubblica ritenga ragionevolmente che sussista un dubbio prima facie sull’autenticità delle informazioni fornite da un richiedente in merito alla propria identità, sia precluso a tale autorità pubblica chiedere conferma del nome reale e/o dell’indirizzo fisico attuale del richiedente al fine di verificarne l’identità e non allo scopo di stabilire l’interesse del medesimo, sebbene la comunicazione del nome reale e/o dell’indirizzo fisico attuale di un richiedente possa indirettamente dare adito a deduzioni o speculazioni da parte dell’autorità pubblica o di altri in merito all’eventuale interesse del richiedente di cui all’articolo 3, paragrafo 1, [di tale] direttiva.
5) In caso di risposta negativa alla seconda questione e di risposta in generale affermativa alla terza questione, se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva [2003/4], letto alla luce dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), della convenzione di Aarhus, precluda ad un’autorità pubblica la possibilità di chiedere conferma del nome reale e/o dell’indirizzo fisico attuale del richiedente al fine di stabilire se una determinata richiesta sia manifestamente irragionevole in relazione al volume, alla natura e alla frequenza delle altre richieste presentate dallo stesso richiedente, e non allo scopo di stabilire l’interesse del medesimo, sebbene la comunicazione del nome reale e/o dell’indirizzo fisico attuale di un richiedente possa indirettamente dare adito a deduzioni o speculazioni da parte dell’autorità pubblica o di altri in merito all’eventuale interesse del richiedente di cui all’articolo 3, paragrafo 1, [di tale] direttiva».
Sulle questioni pregiudiziali
26 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nozione di «richiedente», ai sensi dell’articolo 2, punto 5, della direttiva 2003/4, letto alla luce della convenzione di Aarhus, debba essere interpretata nel senso che essa richiede l’identificazione di una persona fisica o giuridica mediante il suo nome reale e/o un indirizzo fisico attuale e se, in caso di risposta negativa, essa osti a una normativa nazionale che impone una tale identificazione del richiedente.
27 A tal riguardo, secondo una costante giurisprudenza, tanto dalla necessità di garantire l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto dal principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione europea, di un’interpretazione autonoma ed uniforme, da effettuarsi tenendo conto non soltanto della formulazione della medesima, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [v. sentenze del 18 gennaio 1984, Ekro, 327/82, EU:C:1984:11, punto 11, e dell’8 aprile 2025, Procura europea (Controllo giurisdizionale di atti procedurali), C‑292/23, EU:C:2025:255, punto 51].
28 Per quanto riguarda la formulazione dell’articolo 2, punto 5, della direttiva 2003/4, tale disposizione definisce la nozione di «richiedente» come «ogni persona fisica o giuridica che chiede l’informazione ambientale».
29 Tuttavia, detta disposizione non subordina la qualità di «richiedente» all’identificazione della persona fisica o giuridica che richiede informazioni ambientali mediante l’indicazione del suo nome reale e/o del suo indirizzo fisico attuale.
30 Un simile requisito non deriva neppure dal contesto in cui si inserisce l’articolo 2, punto 5, della direttiva 2003/4.
31 L’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva prevede che gli Stati membri provvedono affinché le autorità pubbliche siano tenute a rendere disponibile l’informazione ambientale detenuta da esse o per loro conto «a chiunque ne faccia richiesta, senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesse».
32 Indubbiamente, risulta da tale disposizione che la validità di una «richiesta» di accesso all’informazione ambientale rivolta a un’autorità pubblica che la detiene o per conto della quale tale informazione è detenuta è subordinata al requisito che tale domanda sia presentata da un «richiedente», nozione questa che include, come ricordato al punto 28 della presente sentenza, «ogni persona fisica o giuridica che chiede l’informazione ambientale». Tuttavia, detta disposizione non prevede l’obbligo, per il richiedente di cui trattasi, di fornire il suo nome reale e/o il suo indirizzo fisico attuale al momento della presentazione di una tale domanda né, di conseguenza, l’obbligo, per gli Stati membri, di richiedere simili informazioni.
33 Tale assenza di obbligo, per gli Stati membri, di richiedere, in base alla direttiva 2003/4, il nome reale e/o l’indirizzo fisico attuale del richiedente di cui trattasi non è inficiata dagli obiettivi perseguiti da tale direttiva e menzionati all’articolo 1 di quest’ultima, vale a dire, da un lato, garantire il diritto di accesso all’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse e stabilire i termini e le condizioni di base nonché le modalità pratiche per il suo esercizio, e, dall’altro, garantire che l’informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, in modo da ottenere la disponibilità e la diffusione sistematiche più ampie possibili dell’informazione ambientale nei confronti del pubblico.
34 L’assenza di un obbligo, per gli Stati membri, di richiedere il nome reale e/o l’indirizzo fisico attuale del richiedente di cui trattasi non rimette in discussione neppure l’obiettivo di detta direttiva di attuare la convenzione di Aarhus nel diritto dell’Unione, prevedendo un regime generale volto a garantire che ogni richiedente abbia un diritto di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche o per conto di queste ultime, senza che sia obbligato a far valere un interesse (v., in tal senso, sentenze del 19 dicembre 2013, Fish Legal e Shirley, C‑279/12, EU:C:2013:853, punto 37, e del 23 novembre 2023, Right to Know, C‑84/22, EU:C:2023:910, punto 33 e giurisprudenza citata).
35 Infatti, la realizzazione di tali obiettivi non richiede affatto di subordinare la qualità di «richiedente», ai sensi della medesima direttiva, all’identificazione della persona fisica o giuridica che richiede informazioni ambientali.
36 Per quanto riguarda, più in particolare, la convenzione di Aarhus, occorre osservare che, sebbene l’articolo 4 di tale convenzione, il quale è ripreso, in sostanza, all’articolo 3 della direttiva 2003/4, imponga alle autorità pubbliche di mettere una tale informazione a disposizione del «pubblico», definito, all’articolo 2, punto 4, di detta convenzione, come indicante «una o più persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone», da tale articolo 4 non risulta anche che le persone fisiche o giuridiche debbano identificarsi quando presentano una richiesta di accesso all’informazione ambientale.
37 Ciò posto, la direttiva 2003/4 non impone alle autorità pubbliche di mettere a disposizione di entità diverse dalle persone fisiche o giuridiche l’informazione ambientale detenuta da esse o per loro conto. La citata direttiva non impone neppure a tali autorità, dopo aver dato accesso a tale informazione a una persona fisica o giuridica, di ridare accesso a detta informazione, in un brevissimo lasso di tempo, a seguito di un numero considerevole di richieste identiche formulate da tale persona fisica o giuridica. Infatti, richieste del genere possono incidere sull’efficacia dell’accesso di altre persone fisiche o giuridiche all’informazione ambientale, tenuto conto dell’assenza di risorse illimitate da parte delle autorità pubbliche.
38 Pertanto, in assenza di una disposizione del diritto dell’Unione che definisca più precisamente le modalità pratiche di accesso all’informazione ambientale, spetta agli Stati membri definire, nei rispettivi ordinamenti giuridici, talune modalità che consentano di assicurarsi che le richieste di accesso all’informazione ambientale siano realmente effettuate da persone fisiche e giuridiche e non siano richieste del tipo menzionato al punto 37 della presente sentenza. Tuttavia, tali modalità non devono essere meno favorevoli di quelle applicabili a situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2015, East Sussex County Council, C‑71/14, EU:C:2015:656, punto 52 e giurisprudenza citata).
39 Nel caso di specie, la normativa nazionale irlandese richiede che ogni richiesta di accesso all’informazione ambientale indichi il nome reale e/o l’indirizzo fisico attuale del richiedente. Dalla decisione di rinvio risulta che un simile requisito mira, in particolare, a far sì che le autorità pubbliche nazionali siano in grado di verificare che una domanda del genere provenga effettivamente da una persona fisica o giuridica e di notificare a quest’ultima sia la decisione che sarà adottata in risposta a tale richiesta sia, se del caso, l’informazione richiesta.
40 Per quanto riguarda il principio di equivalenza, occorre osservare che la Corte non dispone di alcun elemento idoneo a sollevare un dubbio sulla conformità di tale normativa a detto principio.
41 Relativamente al principio di effettività, occorre rilevare che la comunicazione del nome reale e/o dell’indirizzo fisico attuale del richiedente di cui trattasi non è tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di accesso all’informazione ambientale conferito dall’ordinamento giuridico dell’Unione.
42 In tali circostanze, una normativa, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, può esigere che ogni «richiedente», ai sensi dell’articolo 2, punto 5, della direttiva 2003/4, sia identificabile dall’autorità pubblica alla quale è rivolta una richiesta di accesso a informazioni ambientali, mediante il suo nome, il suo indirizzo e qualsiasi altro recapito utile.
43 Tale conclusione non è rimessa in discussione dalle affermazioni di talune parti secondo cui una simile identificazione potrebbe condurre le autorità pubbliche di cui trattasi o terzi a speculare, se del caso, sulla base dell’identità oppure dell’indirizzo fisico dei richiedenti in questione, sul loro interesse a ottenere l’accesso a un’informazione ambientale. Infatti, anche a voler ammettere che simili dati siano indirettamente idonei a condurre una tale autorità o terzi a trarre conclusioni riguardanti un qualsivoglia interesse di tali richiedenti, risulta dal punto 31 della presente sentenza che una conclusione del genere non inciderebbe sull’esito delle loro richieste.
44 In considerazione di tutti i motivi che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che la nozione di «richiedente», ai sensi dell’articolo 2, punto 5, della direttiva 2003/4, letto alla luce della convenzione di Aarhus, deve essere interpretata nel senso che essa non richiede l’identificazione di una persona fisica o giuridica mediante il suo nome reale e/o un indirizzo fisico attuale, ma non osta a una normativa nazionale che impone una tale identificazione del richiedente, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.
Sulle spese
45 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
La nozione di «richiedente», ai sensi dell’articolo 2, punto 5, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, letto alla luce della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005,
deve essere interpretata nel senso che:
essa non richiede l’identificazione di una persona fisica o giuridica mediante il suo nome reale e/o un indirizzo fisico attuale, ma non osta a una normativa nazionale che impone una tale identificazione del richiedente, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.
Firme




