Corte di Giustizia (Grande Sezione) 12 novembre 2019
«Inadempimento di uno Stato – Sentenza della Corte che accerta un inadempimento – Mancata esecuzione – Direttiva 85/337/CEE – Autorizzazione e costruzione di una centrale eolica – Progetto per il quale si prevede un notevole impatto ambientale – Assenza di previa valutazione dell’impatto ambientale – Obbligo di regolarizzazione – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Domanda d’imposizione di una penalità e di una somma forfettaria»


SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

12 novembre 2019 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Sentenza della Corte che accerta un inadempimento – Mancata esecuzione – Direttiva 85/337/CEE – Autorizzazione e costruzione di una centrale eolica – Progetto per il quale si prevede un notevole impatto ambientale – Assenza di previa valutazione dell’impatto ambientale – Obbligo di regolarizzazione – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Domanda d’imposizione di una penalità e di una somma forfettaria»

Nella causa C‑261/18,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, proposto il 13 aprile 2018,

Commissione europea, rappresentata da M. Noll‑Ehlers e J. Tomkin, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Irlanda, rappresentata da M. Browne, G. Hodge e A. Joyce, in qualità di agenti, assistiti da G. Gilmore, BL, J. Connolly e G. Simons, SC,

convenuta,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, J.‑C. Bonichot (relatore), A. Arabadjiev, A. Prechal, M. Safjan e S. Rodin, presidenti di sezione, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, C. Toader, F. Biltgen, K. Jürimäe e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: R. Şereş, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1° aprile 2019,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 giugno 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede che la Corte voglia:

–        dichiarare che, non avendo preso le misure che l’esecuzione della sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda (C‑215/06, EU:C:2008:380) comporta, per quanto riguarda il secondo trattino del punto 1 del suo dispositivo, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 260 TFUE;

–        condannare l’Irlanda a versare alla Commissione una somma forfettaria di EUR 1 343,20 moltiplicata per il numero di giorni trascorsi tra la pronuncia della sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda (C‑215/06, EU:C:2008:380), e, o la data di esecuzione di tale sentenza da parte dell’Irlanda, o la data della sentenza pronunciata nella presente causa, se quest’ultima data è anteriore alla data di esecuzione della sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda (C‑215/06, EU:C:2008:380), con una somma forfettaria minima di EUR 1 685 000;

–        condannare l’Irlanda a versare alla Commissione una penalità di EUR 12 264 al giorno a decorrere dalla data della sentenza pronunciata nella presente causa e fino alla data di esecuzione da parte dell’Irlanda della sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda (C‑215/06, EU:C:2008:380), e

–        condannare l’Irlanda alle spese.

 Contesto normativo

 Direttiva 85/337/CEE prima della sua modifica da parte della direttiva 97/11

2        La direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 1985, L 175, pag. 40), al suo articolo 2, paragrafi 1, 2 e paragrafo 3, primo comma, prevedeva quanto segue:

«1.      Gli [S]tati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto.

Detti progetti sono definiti nell’articolo 4.

2.      La valutazione dell’impatto ambientale può essere integrata nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti negli Stati membri ovvero, in mancanza di queste, in altre procedure o nelle procedure da stabilire per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva.

3.      Gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva».

3        L’articolo 3 di tale direttiva così disponeva:

«La valutazione dell’impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e conformemente agli articoli da 4 a 11, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

–        l’uomo, la fauna e la flora;

–        il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio;

–        l’interazione tra i fattori di cui al primo e secondo trattino;

–        i beni materiali ed il patrimonio culturale».

4        L’articolo 4 della richiamata direttiva era così formulato:

«1.      Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 3, i progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato I formano oggetto di valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10.

2.      I progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato II formano oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10 quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano.

A tal fine, gli Stati membri possono, tra l’altro, specificare alcuni tipi di progetti da sottoporre ad una valutazione d’impatto o fissare criteri e/o soglie limite per determinare quali dei progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato II debbano formare oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10».

5        Ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 85/337:

«1.      Nel caso dei progetti che, a norma dell’articolo 4, devono formare oggetto di una valutazione dell’impatto ambientale ai sensi degli articoli da 5 a 10, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il committente fornisca, nella forma opportuna, le informazioni specificate nell’allegato III, qualora:

a)      gli Stati membri ritengano che le informazioni siano appropriate ad una determinata fase della procedura di autorizzazione ed alle caratteristiche peculiari d’un progetto specifico o d’un tipo di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio;

b)      gli Stati membri ritengano che si possa ragionevolmente esigere che un committente raccolga i dati, tenendo conto fra l’altro delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.

2.      Le informazioni che il committente deve fornire a norma del paragrafo 1 comprendono almeno:

–        una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, progettazione e dimensioni;

–        una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi;

–        i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente;

–        una sintesi non tecnica delle informazioni di cui al primo, secondo e terzo trattino.

3.      Gli Stati membri, qualora lo reputino necessario, provvedono affinché le autorità mettano a disposizione del committente le informazioni appropriate di cui dispongono».

6        L’articolo 6 della direttiva 85/337 era così formulato:

«1.      Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate al progetto per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulla domanda di autorizzazione. Gli Stati membri designano a tal fine le autorità da consultare, in generale o caso per caso, all’atto della presentazione delle domande di autorizzazione. Queste autorità ricevono le informazioni raccolte ai sensi dell’articolo 5. Le modalità della consultazione sono fissate dagli Stati membri.

2.      Gli Stati membri vigilano affinché:

–        qualsiasi domanda di autorizzazione nonché le informazioni raccolte ai sensi dell’articolo 5 siano messe a disposizione del pubblico;

–        al pubblico interessato sia data la possibilità di esprimere il parere prima dell’avvio del progetto.

–        (...)».

7        L’articolo 7 di tale direttiva disponeva:

«Qualora uno Stato membro constati che un progetto può avere un impatto importante sull’ambiente di un altro Stato membro, o qualora uno Stato membro che potrebbe essere considerevolmente danneggiato ne faccia richiesta, lo Stato membro nel cui territorio si intende realizzare il progetto trasmette le informazioni raccolte ai sensi dell’articolo 5 all’altro Stato membro e contemporaneamente le mette a disposizione dei propri cittadini. Dette informazioni costituiscono la base per qualsiasi consultazione che si renda necessaria nell’ambito delle relazioni bilaterali tra i due Stati membri su un piano di reciprocità e di parità».

8        Ai sensi dell’articolo 8 della richiamata direttiva:

«Le informazioni raccolte in conformità degli articoli 5, 6 e 7 debbono essere prese in considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione».

9        L’articolo 9 della medesima direttiva era redatto nei termini seguenti:

«In caso di decisione, la o le autorità competenti mettono a disposizione del pubblico interessato:

–        il tenore della decisione e le condizioni che eventualmente l’accompagnano;

–        i motivi e le considerazioni su cui la decisione si fonda, ove ciò sia previsto dalla legislazione degli Stati membri.

Le modalità di informazione sono definite dagli Stati membri.

Un altro Stato membro che sia stato informato conformemente all’articolo 7 è informato anche della decisione in causa».

10      L’articolo 10 della direttiva 85/337 prevedeva quanto segue:

«Le disposizioni della presente direttiva fanno salvo l’obbligo delle autorità competenti di rispettare le restrizioni imposte dalle disposizioni regolamentari ed amministrative nazionali e dalle prassi giuridiche esistenti in materia di segreto industriale e commerciale, nonché in materia di tutela dell’interesse pubblico.

In caso di applicazione dell’articolo 7, l’inoltro d’informazioni ad un altro Stato membro ed il ricevimento di informazioni da un altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni vigenti nello Stato membro in cui il progetto è proposto».

11      L’allegato II della direttiva 85/337 elencava i progetti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, ossia quelli per i quali la valutazione d’impatto ambientale era necessaria soltanto qualora gli Stati membri ritenessero che le caratteristiche dei progetti stessi lo richiedevano. Erano pertanto indicati, al punto 2, lettera a), di tale allegato, i progetti di estrazione di torba e, al medesimo punto 2, lettera c), i progetti di estrazione di minerali diversi da quelli metallici ed energetici, come marmo, sabbia, ghiaia, scisto, sale, fosfati e potassa.

 Direttiva 85/337 in seguito alle modifiche apportate dalla direttiva 97/11

12      La direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997 (GU 1997, L 73, pag. 5), all’articolo 2, paragrafi 1, 2 e paragrafo 3, primo comma, prevede quanto segue:

«1.      Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un’autorizzazione e una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti nell’articolo 4.

2.      La valutazione dell’impatto ambientale può essere integrata nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti negli Stati membri ovvero, in mancanza di queste, in altre procedure o nelle procedure da stabilire per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva.

(...)

3.      Fatto salvo l’articolo 7, gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva».

13      L’articolo 3 di tale direttiva così dispone:

«La valutazione dell’impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e conformemente agli articoli da 4 a 11, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

–        l’uomo, la fauna e la flora;

–        il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio;

–        i beni materiali ed il patrimonio culturale;

–        l’interazione tra i fattori di cui al primo, secondo e terzo trattino».

14      L’articolo 4 della suddetta direttiva così prevede:

«1.      Fatto salvo il paragrafo 3 dell’articolo 2 i progetti elencati nell’allegato I sono sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.

2.      Fatto salvo il paragrafo 3 dell’articolo 2 per i progetti elencati nell’allegato II gli Stati membri determinano, mediante

a)      un esame del progetto caso per caso;

o

b)      soglie o criteri fissati dagli Stati membri,

se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.

Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b).

3.      Nell’esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri ai fini del paragrafo 2 si tiene conto dei relativi criteri di selezione riportati nell’allegato III.

4.      Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate dall’autorità competente di cui al paragrafo 2 siano messe a disposizione del pubblico».

15      Al punto 3, lettera i), dell’allegato II della medesima direttiva sono menzionati gli impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche).

16      In forza del punto 13 di tale medesimo allegato, le modifiche o estensioni dei progetti di cui all’allegato I o all’allegato II già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente, devono essere considerate come progetti rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 85/337.

17      Nell’allegato III della direttiva 85/337, relativo ai criteri di selezione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva medesima, viene precisato che le caratteristiche dei progetti devono essere considerate tenendo conto, in particolare, dell’inquinamento e dei disturbi ambientali, nonché del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le tecnologie utilizzate. Lo stesso allegato indica che la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell’impatto dei progetti deve essere considerata tenendo conto, in particolare, della capacità di carico dell’ambiente naturale, con particolare attenzione a determinate zone, tra cui le zone montuose e forestali.

 Sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda (C‑215/06, EU:C:2008:380)

18      Nella sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda (C‑215/06, EU:C:2008:380), la Corte ha dichiarato che, non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie ad assicurare che:

–        prima di essere eseguiti in tutto in parte, i progetti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 85/337, nella sua versione precedente o successiva alle modifiche intervenute con la direttiva 97/11 (in prosieguo: la «direttiva 85/337»), vengano esaminati al fine di stabilire se occorra effettuare una valutazione d’impatto ambientale e, se per essi si prevede un notevole impatto ambientale per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, vengano sottoposti ad una valutazione del loro impatto conformemente agli articoli da 5 a 10 di tale direttiva, e

–        il rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione di una centrale eolica e alle attività connesse a Derrybrien, nella contea di Galway (Irlanda), nonché l’esecuzione dei lavori, fossero preceduti da una valutazione dell’impatto ambientale del progetto, in conformità agli articoli da 5 a 10 della predetta direttiva 85/337,

l’Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli articoli 2, 4 e da 5 a 10 della direttiva 85/337.

19      Per quanto riguarda la seconda censura relativa alla mancata valutazione dell’impatto ambientale della centrale eolica e delle attività connesse a Derrybrien (in prosieguo: la «centrale eolica»), la Corte ha concluso per l’esistenza di un inadempimento sulla base dei motivi di cui ai punti da 94 a 111 della sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda (C‑215/06, EU:C:2008:380).

20      In particolare, per quanto riguarda le prime due fasi di costruzione del progetto della centrale eolica, la Corte ha rilevato, al punto 98 di tale sentenza, che l’Irlanda era tenuta a sottoporre i progetti relativi a tale costruzione a uno studio sull’impatto se per tali progetti si prevedeva un impatto ambientale importante, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione.

21      A tale proposito, al punto 103 della medesima sentenza, essa ha statuito che l’ubicazione e la dimensione dei progetti di lavori di estrazione di torba e di minerali nonché di costruzione di strade e la prossimità del sito a un fiume rappresentavano caratteristiche concrete che dimostravano che tali progetti, inscindibili dall’installazione di 46 turbine eoliche, potevano esplicare un notevole impatto ambientale e dovevano di conseguenza essere sottoposti a una valutazione del loro impatto ambientale.

22      Inoltre, per quanto riguarda la domanda di autorizzazione relativa alla terza fase di costruzione della centrale eolica e la modifica delle prime due fasi di costruzione inizialmente autorizzate, al punto 110 della suddetta sentenza la Corte ha constatato che l’installazione di 25 nuove turbine, la costruzione di nuove corsie di servizio, nonché il cambiamento del tipo di turbine a vento autorizzate inizialmente e dirette ad aumentare la produzione di elettricità, in quanto progetti per i quali si prevedeva un notevole impatto ambientale, dovevano, per questo motivo e prima di essere autorizzati, formare oggetto di una domanda di autorizzazione ed essere sottoposti a una valutazione del loro impatto ambientale conformemente alle condizioni stabilite agli articoli da 5 a 10 della direttiva 85/337.

 Procedimento precontenzioso e procedimento dinanzi alla Corte

23      In seguito alla pronuncia della sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda (C‑215/06, EU:C:2008:380), la Commissione ha chiesto all’Irlanda, con lettera del 15 luglio 2008, di fornirle, entro il termine di due mesi a decorrere dalla data di tale sentenza, informazioni sulle misure adottate per l’esecuzione di quest’ultima. Con lettera del 3 settembre 2008, l’Irlanda ha in particolare confermato di accettare pienamente tale sentenza e che una valutazione aggiornata dell’impatto ambientale, conforme alla direttiva 85/337, era prevista prima della fine del 2008.

24      Con lettere del 10 marzo e del 17 aprile 2009, in seguito a una riunione con la Commissione, l’Irlanda ha informato quest’ultima che avrebbe preparato un progetto legislativo al fine di introdurre una procedura di regolarizzazione che consentisse, in casi eccezionali, di regolarizzare le autorizzazioni concesse in violazione della direttiva 85/337 mediante il rilascio di un’«autorizzazione di sostituzione» e che, in applicazione di tale procedura, il gestore della centrale eolica avrebbe richiesto siffatta autorizzazione.

25      Il 26 giugno 2009 la Commissione ha inviato una lettera di diffida a tale Stato membro, nella quale constatava, da un lato, di avere ricevuto solo un progetto preliminare della normativa che l’Irlanda doveva adottare al fine di garantire l’esecuzione della sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda (C‑215/06, EU:C:2008:380), e, dall’altro, di essere sempre in attesa di informazioni sulla prevista valutazione dell’impatto ambientale della centrale eolica. Il 9 settembre 2009, l’Irlanda ha risposto a tale lettera di diffida, confermando, da un lato, che la modifica legislativa che avrebbe istituito la procedura di sostituzione sarebbe stata adottata a breve termine e, dall’altro, che il gestore della centrale eolica aveva dato il proprio consenso in linea di principio in vista della presentazione di una domanda di autorizzazione di sostituzione.

26      Il 22 marzo 2010 la Commissione ha inviato all’Irlanda una nuova lettera di diffida, chiedendo a tale Stato membro di comunicarle le sue osservazioni nel termine di due mesi a decorrere dalla ricezione di tale lettera. Detto Stato membro ha risposto con lettere datate 18 maggio, 22 luglio e 13 settembre 2010. Nell’ultima lettera le autorità irlandesi informavano la Commissione dell’adozione, nel mese di luglio 2010, del Planning and Development (Amendment) Act 2010 [legge (di modifica) sulla pianificazione del territorio e lo sviluppo del 2010] (in prosieguo: il «PDAA»). La parte XA del PDAA, in particolare i suoi articoli 177B e 177C, prevede una procedura di regolarizzazione delle autorizzazioni concesse in violazione dell’obbligo di valutazione dell’impatto ambientale.

27      In seguito a nuovi scambi di corrispondenza tra le autorità irlandesi e la Commissione e alla notifica, da parte dell’Irlanda, di misure legislative supplementari adottate tra il 2010 e il 2012, con lettera del 19 settembre 2012 la Commissione ha in particolare chiesto a tale Stato membro di informarla se il committente della centrale eolica sarebbe stato soggetto a tale procedura di regolarizzazione.

28      Con lettera del 13 ottobre 2012, l’Irlanda ha comunicato che il gestore della centrale eolica, detenuto al 100% da un’impresa semipubblica, rifiutava di applicare la procedura di regolarizzazione prevista nella parte XA del PDAA e che né il diritto nazionale né il diritto dell’Unione consentivano di imporre la sua applicazione. In particolare, il diritto dell’Unione non imporrebbe di rimettere in discussione le autorizzazioni rilasciate ai fini della costruzione della centrale eolica, divenute definitive, e i principi di certezza del diritto e di irretroattività della legge nonché la giurisprudenza della Corte in materia di autonomia procedurale degli Stati membri si opporrebbero alla revoca di tali autorizzazioni.

29      Con lettera del 16 dicembre 2013, le autorità irlandesi hanno comunicato alla Commissione che il gestore della centrale eolica aveva affermato di essere disposto a realizzare una valutazione «non ufficiale» dell’impatto ambientale della suddetta centrale, valutazione che sarebbe stata comunque conforme ai requisiti della direttiva 85/337.

30      Nel corso del 2014, l’Irlanda ha trasmesso alla Commissione un «documento concettuale» che menzionava una «tabella di marcia» per la procedura di valutazione «non ufficiale» dell’impatto ambientale della centrale eolica. Tale Stato membro si è anche impegnato, in occasione di una riunione con la Commissione tenutasi il 13 maggio 2014, a comunicarle il progetto di un «protocollo d’intesa» che sarebbe stato concluso tra il gestore della centrale eolica e il ministro irlandese competente per l’ambiente che prevedeva un accordo sulla realizzazione di un’analisi ambientale non ufficiale. Tale progetto è stato comunicato alla Commissione l’11 marzo 2015, e le autorità irlandesi ne hanno trasmesso una nuova versione il 7 marzo 2016.

31      La Commissione ha affermato a più riprese che tali documenti non consentivano all’Irlanda di adempiere ai suoi obblighi. Facendo seguito a una riunione tenutasi il 29 novembre 2016, i servizi della Commissione hanno, per e-mail del 15 dicembre 2016, indicato alle autorità irlandesi che il testo definitivo del protocollo d’intesa firmato sarebbe dovuto pervenire alla Commissione entro fine 2016, e che, in caso contrario, quest’ultima avrebbe nuovamente adito la Corte ad inizio 2017.

32      Il 22 dicembre 2016 l’Irlanda ha inviato alla Commissione una nuova versione del «documento concettuale» e un «documento-quadro», datato 2 dicembre 2015. Nella lettera di accompagnamento le autorità irlandesi indicavano che la firma dei due documenti era prevista per fine gennaio 2017.

33      In seguito ad altri scambi di corrispondenza con le autorità irlandesi, con lettera del 26 gennaio 2018 la Commissione ha fatto presente all’Irlanda che, nonostante la firma del «documento concettuale», essa riteneva che persistesse l’inadempimento dell’obbligo a questa incombente di dare piena esecuzione alla sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda (C‑215/06, EU:C:2008:380). Nove anni dopo la pronuncia di tale sentenza non sarebbe stato realizzato alcun progresso sostanziale per quanto riguarda la valutazione dell’impatto ambientale della centrale eolica.

34      Con lettera del 1° febbraio 2018, l’Irlanda ha riconosciuto che le discussioni per la risoluzione della causa proseguivano già da diversi anni. Nella medesima lettera, tale Stato membro sosteneva tuttavia di avere preso in considerazione, prima di intraprendere le azioni necessarie a tale esecuzione, le osservazioni della Commissione in merito ai documenti che essa le aveva trasmesso con la lettera del 22 dicembre 2016.

35      Considerando che l’Irlanda non si era ancora conformata al secondo trattino del punto 1 del dispositivo della sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda (C‑215/06, EU:C:2008:380), la Commissione ha proposto il presente ricorso.

36      Successivamente alla chiusura della fase scritta del procedimento nella presente causa, la Commissione ha informato la Corte, con lettera depositata nella sua cancelleria il 1° aprile 2019, di una lettera delle autorità irlandesi da essa ricevuta il 29 marzo 2019 (in prosieguo: la «lettera del 29 marzo 2019»), dalla quale risulta che il gestore della centrale eolica ha accettato di cooperare per attuare la «procedura di sostituzione» prevista dal PDAA «nel più breve tempo possibile, al fine di garantire la realizzazione di una valutazione ex post dell’impatto ambientale». Il 1º aprile 2019 le autorità irlandesi hanno trasmesso anche tale lettera alla cancelleria della Corte.

 Sull’inadempimento

 Argomenti delle parti

37      La Commissione ricorda che, nella sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda (C‑215/06, EU:C:2008:380), la Corte ha dichiarato, in particolare, che l’Irlanda era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 85/337 in quanto non aveva adottato tutte le disposizioni necessarie ad assicurare che il rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione della centrale eolica e alle attività connesse nonché la realizzazione dei lavori fossero preceduti da una valutazione dell’impatto ambientale del progetto. Secondo la Commissione, l’Irlanda non contesterebbe il fatto che, al fine di porre rimedio a tale inadempimento, essa sia tenuta ad adottare misure concrete.

38      La Commissione ritiene che non incombesse alla Corte determinare, in tale sentenza, le misure specifiche atte a porre rimedio all’inadempimento accertato. Per contro, dalla giurisprudenza della Corte (sentenze del 7 gennaio 2004, Wells, C‑201/02, EU:C:2004:12, punti 64 e 65, e del 28 febbraio 2012, Inter-Environnement Wallonie e Terre wallonne, C‑41/11, EU:C:2012:103, punti 42, 43 e 46) risulterebbe che l’Irlanda è tenuta a eliminare le conseguenze illecite derivanti dall’omissione della valutazione dell’impatto ambientale della centrale eolica e ad adottare tutte le misure necessarie per rimediare a tale omissione. In ogni caso, semplici misure preparatorie, come quelle adottate nel caso di specie, non sarebbero sufficienti.

39      A sostegno del suo argomento, la Commissione fa altresì riferimento alle sentenze del 26 luglio 2017, Comune di Corridonia e a. (C‑196/16 e C‑197/16, EU:C:2017:589, punto 35), e del 28 febbraio 2018, Comune di Castelbellino (C‑117/17, EU:C:2018:129, punto 30), le quali confermerebbero che spetta alle autorità nazionali competenti adottare, nell’ambito delle loro competenze, tutte le misure necessarie al fine di rimediare all’omissione di una valutazione dell’impatto ambientale, ad esempio revocando o sospendendo un’autorizzazione già concessa, al fine di effettuare una siffatta valutazione. Il diritto dell’Unione non osterebbe a che una valutazione dell’impatto ambientale venga effettuata a fini di regolarizzazione, purché siano rispettate determinate condizioni.

40      Nel corso della fase precontenziosa del procedimento, l’Irlanda avrebbe presentato due proposte diverse, richiamate ai punti 24 e 29 della presente sentenza, al fine di rimediare all’omessa valutazione dell’impatto ambientale della centrale eolica, senza tuttavia darvi alcun seguito concreto.

41      Da un lato, tale Stato membro avrebbe menzionato la possibilità di effettuare una valutazione non ufficiale. Tuttavia, non sarebbe stata adottata alcuna misura concreta per la sua attuazione.

42      Dall’altro lato, la Commissione sostiene che l’Irlanda ha modificato la propria normativa al fine di predisporre una procedura per consentire di regolarizzare le autorizzazioni concesse in violazione dell’obbligo di valutazione dell’impatto ambientale derivante dal diritto dell’Unione. Orbene, tale Stato membro sosterrebbe ormai che tale procedura, che figura nella parte XA del PDAA, potrebbe essere applicata solo per il futuro e che, nonostante il fatto che il gestore della centrale eolica sia una controllata detenuta al 100% da un’impresa semipubblica, esso non potrebbe essere tenuto ad applicarla.

43      La Commissione ritiene, tuttavia, che l’Irlanda sia obbligata a revocare o a sospendere le autorizzazioni di cui trattasi e a procedere a una valutazione correttiva ex post, anche se tali misure pregiudicano diritti acquisiti del gestore della centrale eolica. Conformemente alla sentenza del 17 novembre 2016, Stadt Wiener Neustadt (C‑348/15, EU:C:2016:882, punto 40), la possibilità per uno Stato membro di invocare, a tale riguardo, il principio dell’autonomia procedurale sarebbe limitata dai principi di effettività e di equivalenza.

44      Inoltre, dalla sentenza del 14 giugno 2007, Medipazi-Kazantzidis (C‑6/05, EU:C:2007:337, punto 43), risulterebbe che il gestore della centrale eolica è soggetto agli obblighi derivanti dalle direttive dell’Unione, dal momento che quest’ultimo è una controllata detenuta al 100% da un ente soggetto al controllo dell’autorità pubblica.

45      Peraltro, la Commissione sostiene che il ritardo nell’esecuzione della sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda (C‑215/06, EU:C:2008:380), non può essere giustificato. Conformemente alla giurisprudenza della Corte (sentenza del 9 dicembre 2008, Commissione/Francia, C‑121/07, EU:C:2008:695, punto 21), sebbene l’articolo 260 TFUE non precisi il termine entro il quale una sentenza deve essere eseguita, tale esecuzione dovrebbe essere iniziata immediatamente e conclusa entro termini il più possibile ristretti. Nel caso di specie, né la complessità della problematica in questione, né l’asserita interruzione della comunicazione tra l’Irlanda e la Commissione alla fine del 2016 potrebbero giustificare l’inerzia prolungata di tale Stato membro. La Commissione ricorda, inoltre, di avere indicato che il mese di dicembre 2016 costituiva la data limite definitiva per l’esecuzione della sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda (C‑215/06, EU:C:2008:380).

46      Nella replica, la Commissione sostiene che l’Irlanda non ha tuttora proceduto, a titolo di regolarizzazione, a una valutazione dell’impatto ambientale della centrale eolica. Pertanto, tale Stato membro non avrebbe adottato le misure minime richieste per eseguire la sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda (C‑215/06, EU:C:2008:380).

47      L’Irlanda chiede che il ricorso della Commissione sia respinto.

48      Tale Stato membro asserisce che dalla sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda (C‑215/06, EU:C:2008:380), e dagli atti della causa che ha dato luogo a tale sentenza, risulta che i due trattini del punto 1 del dispositivo della suddetta sentenza riguardavano in realtà un solo ed unico inadempimento, ossia l’omessa trasposizione integrale della direttiva 85/337. Di conseguenza, a parte la trasposizione di tale direttiva, l’adozione di misure specifiche per quanto concerne la centrale eolica non sarebbe stata necessaria.

49      Inoltre, nel suo ricorso la Commissione avrebbe omesso di identificare le misure specifiche che l’Irlanda dovrebbe adottare al fine di dare esecuzione alla suddetta sentenza per quanto riguarda il secondo trattino del punto 1 del suo dispositivo.

50      Inoltre, questa stessa sentenza non avrebbe annullato né dichiarato invalide le autorizzazioni rilasciate tra il 1998 e il 2003 per la costruzione della centrale eolica. Un ricorso per inadempimento ai sensi dell’articolo 226 CE, divenuto articolo 258 TFUE, non può incidere sui diritti acquisiti da terzi, in particolare quando i suddetti terzi non siano stati sentiti in tale contesto.

51      Quanto alle modalità che consentono l’annullamento di una decisione amministrativa nazionale, queste rientrerebbero nell’autonomia procedurale degli Stati membri. La sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda (C‑215/06, EU:C:2008:380, punto 59), confermerebbe che l’obbligo di rimediare alla mancata valutazione d’impatto ambientale è limitato dal quadro procedurale applicabile all’interno di ciascuno Stato membro. Orbene, in Irlanda un’autorizzazione di costruzione potrebbe essere annullata solo dalla High Court (Alta Corte, Irlanda), nell’ambito di un ricorso volto a tal fine.

52      A tale proposito, dalla sentenza del 17 novembre 2016, Stadt Wiener Neustadt (C‑348/15, EU:C:2016:882), risulterebbe che, fatto salvo il rispetto di talune condizioni, gli Stati membri possono fissare termini applicabili ai ricorsi diretti contro decisioni adottate in materia urbanistica. Conformemente al diritto processuale irlandese in vigore prima dell’adozione del PDAA, sarebbe stato previsto un termine di due mesi per la presentazione di domande volte all’annullamento di un’autorizzazione urbanistica. Quanto al PDAA, questo avrebbe fissato tale termine in otto settimane. Di conseguenza, le autorizzazioni rilasciate per la costruzione della centrale eolica sarebbero divenute definitive.

53      L’Irlanda sostiene che, per questo motivo, la situazione della presente causa si distingue da quelle delle cause che hanno dato origine alle sentenze del 26 luglio 2017, Comune di Corridonia e a. (C‑196/16 e C‑197/16, EU:C:2017:589), e del 28 febbraio 2018, Comune di Castelbellino (C‑117/17, EU:C:2018:129), alle quali fa riferimento la Commissione. Dall’esposizione dei fatti in tali sentenze risulterebbe che le autorizzazioni controverse sono state effettivamente annullate da un giudice nazionale. È stato nel corso del procedimento successivo a tali annullamenti, diretto alla concessione di nuove autorizzazioni per i progetti in questione, che sarebbero state sollevate questioni relative all’obbligo di effettuare una valutazione dell’impatto ambientale.

54      La presente causa si distinguerebbe anche da quella all’origine della sentenza del 7 gennaio 2004, Wells (C‑201/02, EU:C:2004:12), pronunciata su rinvio pregiudiziale nell’ambito di una controversia riguardante un’autorizzazione nazionale che era stata impugnata entro i termini impartiti. In tale sentenza la Corte affermerebbe che spetta al giudice nazionale verificare se il diritto nazionale consenta di revocare o sospendere un’autorizzazione già rilasciata. Inoltre, nella sentenza del 12 febbraio 2008, Kempter (C‑2/06, EU:C:2008:78), la Corte avrebbe confermato che, in presenza di una decisione amministrativa definitiva, il diritto dell’Unione non impone che un’autorità nazionale sia per principio obbligata a ritornare su tale decisione.

55      Peraltro, in presenza di autorizzazioni urbanistiche che non possono più essere oggetto di controllo giurisdizionale, i principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto nonché il diritto di proprietà dei titolari di tali autorizzazioni dovrebbero essere rispettati.

56      Orbene, nella presente causa, la revoca delle autorizzazioni rilasciate, che sono divenute definitive, sarebbe contraria al principio della certezza del diritto. L’Irlanda non sarebbe quindi tenuta ad annullarle o a revocarle. A fortiori, essa non sarebbe neppure obbligata a realizzare, ex post, una valutazione dell’impatto ambientale sulla base delle pertinenti disposizioni del PDAA.

57      In subordine, l’Irlanda sostiene di essersi ormai conformata agli obblighi che discendono dalla sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda (C‑215/06, EU:C:2008:380), in quanto ha adottato misure affinché venga effettuata a Derrybrien una valutazione non ufficiale, realizzata al di fuori del contesto normativo esistente. L’evoluzione nel tempo della collaborazione tra l’Irlanda e la Commissione, come illustrata nel ricorso, dimostrerebbe la buona fede del governo irlandese in proposito.

58      A sostegno di tale argomento, l’Irlanda afferma in particolare che il governo irlandese ha redatto un «documento concettuale» di concerto con il committente della centrale eolica. Conformemente a tale documento, il committente dovrebbe preparare, nel rispetto di un documento d’inquadramento, una relazione ambientale, che dovrebbe contenere eventuali misure di mitigazione. Tale documento prevederebbe altresì che detta relazione sia oggetto di una forma di consultazione pubblica.

59      L’avvio di tale processo costituirebbe un’esecuzione sufficiente della sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda (C‑215/06, EU:C:2008:380), dal momento che, contrariamente alla completa trasposizione della direttiva 85/337, che rientrava interamente nella sfera di controllo delle autorità irlandesi, l’attuazione della valutazione dell’impatto ambientale di un progetto richiede effettivamente la partecipazione di terzi.

60      In ulteriore subordine, l’Irlanda sostiene che si sarà conformata agli obblighi ad essa incombenti al più tardi alla data di fissazione di un’eventuale udienza dinanzi alla Corte nella presente causa.

61      Inoltre, la durata della procedura necessaria per realizzare la valutazione dell’impatto ambientale della centrale eolica dipenderebbe dall’assenza di reazioni da parte della Commissione in seguito alla trasmissione, il 22 dicembre 2016, di una nuova versione del «documento concettuale» destinato a preparare la realizzazione della valutazione dell’impatto ambientale della centrale eolica. Le autorità irlandesi avrebbero atteso l’approvazione formale di tale documento. In ogni caso, uno Stato membro non potrebbe essere penalizzato per essersi preso il tempo necessario per identificare, in vista dell’esecuzione di una sentenza della Corte, le misure adeguate o per non essere riuscito a identificarle.

62      In udienza, l’Irlanda ha confermato che non intendeva più effettuare una valutazione non ufficiale dell’impatto ambientale della centrale eolica. Come risulta dalla lettera del 29 marzo 2019, essa sostiene ormai che il gestore della centrale eolica ha acconsentito a cooperare al fine di avviare, in applicazione della parte XA del PDAA, una procedura di regolarizzazione, nell’ambito della quale una valutazione dell’impatto ambientale conforme alla direttiva 85/337 sarà effettuata non appena possibile.

63      In risposta ai quesiti posti dalla Corte in udienza, l’Irlanda ha precisato che mancava ancora l’accordo formale del gestore della centrale eolica. Inoltre, non era stato deciso se quest’ultimo avrebbe chiesto egli stesso un’autorizzazione sostitutiva in applicazione dell’articolo 177 C del PDAA oppure se, in forza dell’articolo 177 B del PDAA, le autorità competenti avrebbero avviato esse stesse, d’ufficio, la procedura di regolarizzazione.

 Giudizio della Corte

 Osservazioni preliminari

64      Nell’ambito del presente ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, la Commissione sostiene che l’Irlanda non si è conformata alla sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda (C‑215/06, EU:C:2008:380), per quanto riguarda soltanto la seconda censura, contenuta nel secondo trattino del punto 1 del dispositivo di tale sentenza. La Corte ha dichiarato, a tale proposito, che, non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie ad assicurare che il rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione di tale centrale eolica e alle attività connesse, nonché l’esecuzione dei lavori, fossero preceduti da una valutazione dell’impatto ambientale del progetto, in conformità agli articoli da 5 a 10 della direttiva 85/337, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2, 4 e da 5 a 10 di tale direttiva.

 Sulla ricevibilità del ricorso

65      Quando l’Irlanda sostiene, in sostanza, che la Commissione ha omesso di definire l’oggetto del proprio ricorso e di identificare le misure necessarie al fine di dare esecuzione alla sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda (C‑215/06, EU:C:2008:380), per quanto riguarda il secondo trattino del punto 1 del dispositivo, si deve ritenere che essa censuri, in realtà, la ricevibilità del presente ricorso.

66      A tale proposito, nel suo ricorso la Commissione sostiene che, al fine di dare esecuzione alla sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda (C‑215/06, EU:C:2008:380), per quanto riguarda il secondo trattino del punto 1 del dispositivo, l’Irlanda dovrebbe eliminare le conseguenze illecite derivanti dalla violazione dell’obbligo di procedere a una previa valutazione dell’impatto ambientale della centrale eolica e avviare, a tal fine, una procedura di regolarizzazione del progetto di cui trattasi. Quest’ultima dovrebbe comprendere una valutazione dell’impatto ambientale di tale progetto conforme alle disposizioni della direttiva 85/337.

67      Pertanto, l’Irlanda addebita a torto alla Commissione di non avere definito le misure che l’esecuzione della sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda (C‑215/06, EU:C:2008:380) comporta, e, per tale ragione, di non avere sufficientemente precisato l’oggetto del suo ricorso.

68      Occorre di conseguenza concludere che le allegazioni dell’Irlanda non sono atte a inficiare la ricevibilità del presente ricorso.

 Nel merito

69      L’Irlanda contesta la fondatezza del presente ricorso sostenendo che, a parte la trasposizione della direttiva 85/337, l’adozione di misure specifiche per quanto riguarda la centrale eolica non è necessaria e che, in particolare, la revoca delle autorizzazioni concesse al gestore di tale centrale, divenute definitive, non è possibile secondo il suo diritto interno.

70      La Commissione ritiene, per contro, che l’Irlanda sia tenuta, come si è ricordato al punto 66 della presente sentenza, a eliminare le conseguenze illecite derivanti dall’inadempimento accertato e a procedere, nell’ambito di una procedura di regolarizzazione, a una valutazione dell’impatto ambientale della centrale eolica conforme alle disposizioni di tale direttiva.

71      In tale contesto occorre esaminare gli obblighi incombenti a uno Stato membro quando un progetto sia stato autorizzato in violazione dell’obbligo di previa valutazione del suo impatto ambientale previsto dalla direttiva 85/337, in particolare nel caso in cui l’autorizzazione non sia stata impugnata entro il termine previsto dalla normativa nazionale e sia quindi divenuta definitiva nell’ordinamento giuridico nazionale.

72      A tale proposito si deve ricordare che, in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 85/337, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, ai sensi dell’articolo 4 della stessa, letto in combinato disposto con gli allegati I e II di tale medesima direttiva, devono formare oggetto di una valutazione di tale impatto prima del rilascio dell’autorizzazione (sentenza del 7 gennaio 2004, Wells, C‑201/02, EU:C:2004:12, punto 42).

73      Il carattere preventivo di una tale valutazione è giustificato dalla necessità che, a livello di processo decisionale, l’autorità competente tenga conto il prima possibile delle ripercussioni sull’ambiente di tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione, al fine di evitare fin dall’inizio inquinamenti e altre perturbazioni piuttosto che combatterne successivamente gli effetti (sentenze del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda, C‑215/06, EU:C:2008:380, punto 58, e del 26 luglio 2017, Comune di Corridonia e a., C‑196/16 e C‑197/16, EU:C:2017:589, punto 33).

74      Al contrario, la direttiva 85/337 non prevede disposizioni relative alle conseguenze derivanti da una violazione di tale obbligo di previa valutazione (v., in tal senso, sentenza del 26 luglio 2017, Comune di Corridonia e a., C‑196/16 e C‑197/16, EU:C:2017:589, punto 34).

75      In virtù del principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, gli Stati membri sono nondimeno tenuti a eliminare le conseguenze illecite di tale violazione del diritto dell’Unione. Tale obbligo è imposto a ogni organo dello Stato membro interessato e, in particolare, alle autorità nazionali che, nell’ambito delle loro competenze, sono tenute ad adottare tutti i provvedimenti nazionali necessari per rimediare all’omissione di una valutazione di impatto ambientale, ad esempio revocando o sospendendo un’autorizzazione già rilasciata, al fine di effettuare una tale valutazione (v., in tal senso, sentenze del 7 gennaio 2004, Wells, C‑201/02, EU:C:2004:12, punto 64, e del 26 luglio 2017, Comune di Corridonia e a., C‑196/16 e C‑197/16, EU:C:2017:589, punto 35).

76      Per quanto riguarda la possibilità di regolarizzare a posteriori tale omissione, la direttiva 85/337 non osta a che le norme nazionali consentano, in taluni casi, di regolarizzare operazioni o atti irregolari rispetto al diritto dell’Unione, a condizione che tale possibilità non offra agli interessati l’occasione di eludere le norme di diritto dell’Unione o di disapplicarle e che rimanga eccezionale (sentenza del 26 luglio 2017, Comune di Corridonia e a., C‑196/16 e C‑197/16, EU:C:2017:589, punti 37 e 38).

77      Una valutazione effettuata nel contesto di tale procedura di regolarizzazione, dopo l’installazione e la messa in servizio di un impianto, non può limitarsi all’impatto futuro di quest’ultimo sull’ambiente, ma deve prendere in considerazione altresì l’impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione (v., in tal senso, sentenza del 26 luglio 2017, Comune di Corridonia e a., C‑196/16 e C‑197/16, EU:C:2017:589, punto 41).

78      Per contro, la direttiva 85/337 osta a una normativa nazionale che consenta alle autorità nazionali, anche al di fuori di qualsiasi circostanza eccezionale dimostrata, di rilasciare un permesso di regolarizzazione avente gli stessi effetti di quelli di una previa autorizzazione concessa in seguito a una valutazione dell’impatto ambientale effettuata conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva (v., in tal senso, sentenze del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda, C‑215/06, EU:C:2008:380, punto 61; del 17 novembre 2016, Stadt Wiener Neustadt, C‑348/15, EU:C:2016:882, punto 37, e del 26 luglio 2017, Comune di Corridonia e a., C‑196/16, EU:C:2017:589, punto 39).

79      La predetta direttiva osta inoltre a una misura legislativa che consenta, senza neanche imporre una valutazione ulteriore, e al di fuori di qualsiasi circostanza eccezionale particolare, che un progetto che avrebbe dovuto formare oggetto di una valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 85/337, sia considerato come se fosse stato oggetto di una valutazione siffatta (v., in tal senso, sentenza del 17 novembre 2016, Stadt Wiener Neustadt, C‑348/15, EU:C:2016:882, punto 38).

80      Parimenti, la direttiva 85/337 osta a che i progetti la cui autorizzazione non sia più esposta a un ricorso giurisdizionale diretto, data la scadenza del termine di ricorso previsto dalla normativa nazionale, siano puramente e semplicemente considerati giuridicamente autorizzati sotto il profilo dell’obbligo di valutazione dell’impatto ambientale (sentenza del 17 novembre 2016, Stadt Wiener Neustadt, C‑348/15, EU:C:2016:882, punto 43).

81      Nella presente causa è pacifico che, in occasione di una riforma legislativa intervenuta nel mese di luglio 2010, l’Irlanda ha introdotto nella sua normativa una procedura di regolarizzazione dei progetti autorizzati in violazione dell’obbligo di valutazione dell’impatto ambientale. Dal fascicolo a disposizione della Corte risulta che le modalità di tale procedura sono previste nella parte XA del PDAA, le cui disposizioni sono state adottate al fine di conformarsi a quanto prescritto dalla sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda (C‑215/06, EU:C:2008:380).

82      In tal senso, da un lato, in base all’articolo 177 B, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), della parte XA del PDAA, qualora l’autorizzazione relativa a un progetto per il quale una valutazione d’impatto ambientale era richiesta è stata ritenuta, in particolare con «sentenza definitiva della Corte di giustizia dell’Unione europea», come illegittimamente rilasciata, l’autorità competente notifica un avviso scritto al gestore del progetto, ingiungendo a quest’ultimo di introdurre una domanda al fine di ottenere un’autorizzazione di sostituzione. L’articolo 177 B della parte XA del PDAA precisa, al paragrafo 2, lettera c), che tale avviso ingiunge al gestore del progetto di produrre, contestualmente alla sua domanda, una dichiarazione d’impatto ambientale correttiva («remedial environmental impact statement»).

83      Dall’altro lato, l’articolo 177 C della parte XA del PDAA consente, nelle medesime circostanze, al gestore di un progetto autorizzato in violazione dell’obbligo di previa valutazione dell’impatto ambientale di chiedere l’avvio della procedura di regolarizzazione. Se la sua domanda è accolta, il gestore deve fornire, conformemente all’articolo 177 D, paragrafo 7, lettera b), della parte XA del PDAA, una dichiarazione d’impatto ambientale correttiva.

84      Resta il fatto che, alla data di riferimento per valutare la sussistenza di un inadempimento ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, ossia la scadenza del termine fissato nella lettera di diffida formulata ai sensi di tale disposizione (v., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2012, Commissione/Spagna, C‑610/10, EU:C:2012:781, punto 67), oppure, conformemente alla lettera di diffida del 22 marzo 2010 menzionata al punto 26 della presente sentenza, alla fine del mese di maggio 2010, l’Irlanda non ha proceduto a una nuova valutazione dell’impatto ambientale della centrale eolica nell’ambito della regolarizzazione delle autorizzazioni di cui trattasi, disconoscendo così l’autorità della sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda (C‑215/06, EU:C:2008:380), per quanto concerne il secondo trattino del punto 1 del dispositivo della stessa.

85      L’Irlanda ha tuttavia sostenuto, in udienza, che, per quanto riguarda le autorizzazioni concesse per la costruzione della centrale eolica, essa non sarebbe in grado, in definitiva, di applicare la procedura di regolarizzazione d’ufficio. Infatti, dopo avere avviato tale procedura in applicazione dell’articolo 177 B della parte XA del PDAA, le autorità comunali competenti in materia avrebbero posto termine a tale procedura. Benché tali autorità siano un’emanazione dello Stato, esse sarebbero indipendenti e sfuggirebbero così al controllo del governo irlandese.

86      Parimenti, l’Irlanda afferma che essa non potrebbe costringere il gestore della centrale eolica a chiedere un’autorizzazione di sostituzione in applicazione dell’articolo 177 C della parte XA del PDAA. È vero che tale gestore sarebbe una controllata detenuta al 100% da un’entità semipubblica della quale l’Irlanda detiene il 90% delle quote. Tuttavia, esso sarebbe indipendente per quanto riguarda la gestione quotidiana delle sue attività.

87      L’Irlanda sostiene altresì che i principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento ostano alla revoca di una decisione amministrativa del tipo delle autorizzazioni controverse nella presente causa, la quale, per via della scadenza del termine di ricorso, non può più essere oggetto di un ricorso diretto e che, di conseguenza, è divenuta definitiva.

88      Tali argomenti dell’Irlanda devono tuttavia essere respinti.

89      Anzitutto occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi risultanti dal diritto dell’Unione (sentenze del 2 dicembre 2014, Commissione/Grecia, C‑378/13, EU:C:2014:2405, punto 29, e del 24 gennaio 2018, Commissione/Italia, C‑433/15, EU:C:2018:31, punto 56 e giurisprudenza citata). Ne consegue che l’Irlanda, al fine di giustificare la mancata esecuzione degli obblighi derivanti dalla sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda (C‑215/06, EU:C:2008:380), non può avvalersi di disposizioni nazionali che limitino le possibilità di applicazione di una procedura di regolarizzazione, quali l’articolo 177 B e l’articolo 177 C della parte XA del PDAA, che essa ha introdotto nella sua normativa nazionale proprio al fine di garantire l’esecuzione di tale sentenza.

90      In ogni caso, per quanto riguarda l’asserita impossibilità per tale Stato membro di obbligare le autorità comunali competenti ad avviare la procedura di regolarizzazione prevista dalla normativa irlandese, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza citata al punto 75 della presente sentenza, ogni organo del suddetto Stato membro e, in particolare, tali autorità comunali sono tenute ad adottare, nell’ambito delle loro competenze, tutti i provvedimenti necessari per rimediare all’omissione della valutazione dell’impatto ambientale della centrale eolica.

91      Per quanto riguarda, poi, l’inerzia del gestore della centrale eolica, e persino il suo rifiuto di avviare la procedura di regolarizzazione in applicazione dell’articolo 177 C della parte XA del PDAA, è sufficiente rinviare, mutatis mutandis, alle considerazioni esposte al punto 89 della presente sentenza, dato che tale gestore è controllato dall’Irlanda. Pertanto, il suddetto gestore deve essere considerato un’emanazione di tale Stato membro alla quale, come ha giustamente sostenuto la Commissione, si impongono gli obblighi derivanti dalle direttive dell’Unione (sentenza del 14 giugno 2007, Medipa-Kazantzidis, C‑6/05, EU:C:2007:337, punto 43 e giurisprudenza citata).

92      Per quanto riguarda l’argomento dell’Irlanda relativo al fatto che i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento osterebbero alla revoca delle autorizzazioni illegittimamente concesse al gestore della centrale eolica, occorre ricordare, da un lato, che il procedimento di inadempimento si fonda sull’oggettiva constatazione del mancato rispetto, da parte di uno Stato membro, degli obblighi che gli impone il Trattato o un atto di diritto derivato e, dall’altro, che, sebbene la revoca di un atto illegittimo debba avvenire entro un termine ragionevole e occorra tenere conto della misura in cui l’interessato ha potuto eventualmente confidare nella legittimità dell’atto, nondimeno tale revoca è in linea di principio consentita (sentenza del 4 maggio 2006, Commissione/Regno Unito, C‑508/03, EU:C:2006:287, punti 67 e 68).

93      L’Irlanda non può dunque invocare la certezza del diritto e il legittimo affidamento dell’operatore interessato circa i diritti acquisiti per opporsi alle conseguenze derivanti dalla constatazione oggettiva del mancato rispetto, da parte di tale Stato, degli obblighi che la direttiva 85/337 gli impone in materia di valutazione dell’impatto ambientale di taluni progetti (v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2006, Commissione/Regno Unito, C‑508/03, EU:C:2006:287, punto 69).

94      In ogni caso, l’Irlanda si limita ad affermare che, dopo la scadenza del termine di due mesi o, rispettivamente, di otto settimane, fissato dal PDAA, le autorizzazioni di cui trattasi non potevano più essere oggetto di un ricorso diretto e non potevano essere rimesse in discussione dalle autorità nazionali.

95      Orbene, con tale argomento, l’Irlanda disconosce tuttavia la giurisprudenza della Corte richiamata al punto 80 della presente sentenza, secondo la quale i progetti la cui autorizzazione non è più esposta a un ricorso giurisdizionale diretto, data la scadenza del termine di ricorso previsto dalla normativa nazionale, non possono essere puramente e semplicemente considerati giuridicamente autorizzati sotto il profilo dell’obbligo di valutazione dell’impatto ambientale.

96      Occorre inoltre rilevare che, se certamente non è escluso che una valutazione effettuata dopo l’installazione e la messa in servizio dell’impianto interessato al fine di rimediare all’omessa valutazione dell’impatto ambientale prima che le autorizzazioni siano rilasciate possa comportare o il loro ritiro o la loro modifica, tale constatazione non pregiudica l’eventuale facoltà di un operatore economico che abbia agito conformemente alla normativa di uno Stato membro rivelatasi contraria al diritto dell’Unione, di rivolgere a tale Stato, in applicazione della normativa nazionale, una domanda di risarcimento del danno subito in conseguenza delle azioni e delle omissioni del suddetto Stato.

97      Alla luce di quanto precede, occorre dichiarare che, non avendo adottato tutte le misure che l’esecuzione della sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda (C‑215/06, EU:C:2008:380) comporta, per quanto riguarda il secondo trattino del punto 1 del suo dispositivo, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.

 Sulle sanzioni pecuniarie

 Argomenti delle parti

98      Ritenendo che l’Irlanda non si sia ancora conformata alla sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda (C‑215/06, EU:C:2008:380), la Commissione chiede di condannare tale Stato membro a pagare una somma forfettaria di EUR 1 343,20 moltiplicata per il numero di giorni trascorsi tra la data di tale sentenza e, o la data di esecuzione di detta sentenza da parte dell’Irlanda, o la data di esecuzione della sentenza pronunciata nella presente causa, se quest’ultima data è anteriore alla data di esecuzione della sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda (C‑215/06, EU:C:2008:380), fermo restando che la somma forfettaria minima dovrebbe essere di EUR 1 685 000.

99      Essa chiede inoltre la condanna dell’Irlanda al pagamento di una penalità di EUR 12 264 al giorno a decorrere dalla data della sentenza pronunciata nella presente causa e fino alla data di esecuzione da parte dell’Irlanda della sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda (C‑215/06, EU:C:2008:380).

100    Facendo rinvio alla comunicazione SEC (2005) 1658, del 12 dicembre 2005, intitolata «Applicazione dell’articolo [260 TFUE]», come aggiornata dalla comunicazione del 15 dicembre 2017, intitolata «Aggiornamento dei dati utilizzati per il calcolo delle somme forfettarie e delle penalità che la Commissione propone alla [Corte] nell’ambito dei procedimenti d’infrazione» (GU 2017, C 431, pag. 3), la Commissione propone che l’importo della penalità giornaliera sia determinato moltiplicando un importo forfettario di base uniforme di EUR 700 per un coefficiente di gravità di 2 su una scala da 1 a 20, nonché per un coefficiente di durata pari a 3, ossia il coefficiente massimo. Il risultato ottenuto sarebbe moltiplicato per un fattore «n», fissato a 2,92 per l’Irlanda. Per quanto concerne il calcolo della somma forfettaria, l’importo forfettario di base sarebbe fissato a EUR 230 al giorno e dovrebbe essere moltiplicato per il coefficiente di gravità di 2 e per il fattore «n» fissato a 2,92. Il totale ottenuto verrebbe moltiplicato per il numero di giorni di persistenza dell’inadempimento.

101    Per quanto riguarda la gravità dell’inadempimento, la Commissione ritiene che occorra tener conto degli obiettivi di una valutazione dell’impatto ambientale, quale prevista dalla direttiva 85/337, dei fatti accertati dalla Corte ai punti 102 e 104 della sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda (C‑215/06, EU:C:2008:380), nonché dello smottamento di terreno, connesso alla costruzione della centrale eolica, che ha provocato danni ambientali sostanziali.

102    Inoltre, la Commissione ritiene che talune cause introdotte dinanzi alla Corte mostrino che l’Irlanda ha già violato più volte la direttiva 85/337. Sebbene tale Stato membro abbia nel frattempo proceduto alla trasposizione di tale direttiva, resta il fatto che, secondo la Commissione, esso non ha effettuato alcun progresso atto a rimediare all’inadempimento in questione, il quale persiste da un periodo di tempo particolarmente lungo.

103    Quanto alla durata dell’infrazione, la Commissione sottolinea che l’adozione delle misure di regolarizzazione rientra esclusivamente nella responsabilità dell’Irlanda e non dipende dal parere della Commissione. L’Irlanda avrebbe dovuto adottare tali misure nei termini più brevi possibili.

104    L’Irlanda considera che, nella presente causa, essa si è già conformata alla sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda (C‑215/06, EU:C:2008:380), in quanto ha adottato le misure rientranti nella sua sfera di controllo predisponendo un «documento concettuale» che prevede una valutazione dell’impatto ambientale della centrale eolica effettuata dal gestore della centrale in parola.

105    Il fatto che sia stato necessario un certo lasso di tempo per l’elaborazione di tale documento non costituirebbe un inadempimento, dato che i contatti con la Commissione sarebbero stati indispensabili al fine di determinare il contenuto del documento suddetto.

106    Peraltro, il ricorso della Commissione non identificherebbe le misure di cui è richiesta l’adozione al fine di dare esecuzione alla sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda (C‑215/06, EU:C:2008:380), per quanto riguarda il secondo trattino del punto 1 del suo dispositivo. Orbene, la fissazione di una penalità avrebbe come obiettivo proprio l’esecuzione di tale sentenza.

107    In ogni caso, le circostanze della presente causa si distinguerebbero, per il motivo ricordato al punto 53 della presente sentenza, da quelle all’origine delle sentenze del 26 luglio 2017, Comune di Corridonia e a. (C‑196/16 e C‑197/16, EU:C:2017:589), e del 28 febbraio 2018, Comune di Castelbellino (C‑117/17, EU:C:2018:129). Se la Corte dovesse tuttavia ritenere che tali sentenze corroborino l’argomento della Commissione, esse segnerebbero una rottura con la giurisprudenza in materia. Pertanto, nessuna sanzione dovrebbe essere imposta a causa di un’eventuale infrazione commessa nel periodo precedente al mese di luglio 2017.

108    L’Irlanda ricorda, inoltre, che le comunicazioni della Commissione non vincolano la Corte e che quest’ultima è tenuta a fissare una sanzione adeguata e proporzionata. La presente causa sarebbe unica e anomala, circostanza di cui la Corte dovrebbe tenere conto nel determinare l’importo delle sanzioni pecuniarie.

109    Per quanto riguarda la gravità dell’infrazione, l’Irlanda reputa che dovrebbe essere applicato il coefficiente minimo, in particolare in considerazione della trasposizione completa della direttiva 85/337, della buona fede dell’Irlanda e delle difficoltà di fatto e di diritto della presente causa. Occorrerebbe altresì tenere conto dei progressi realizzati dall’Irlanda per quanto riguarda l’esecuzione dei suoi obblighi e del fatto che non sarebbe dimostrato che lo smottamento di terreno a Derrybrien sia riconducibile alla costruzione della centrale eolica. Inoltre, l’Irlanda avrebbe cooperato con la Commissione in maniera costruttiva e si sarebbe mostrata determinata a risolvere i problemi di cui trattasi. Il periodo intercorso tra il mese di dicembre 2016 e il mese di ottobre 2017 sarebbe dovuto a un semplice malinteso tra l’Irlanda e la Commissione e non dimostrerebbe una mancanza di cooperazione.

110    Tenuto conto delle peculiarità della presente causa e delle difficoltà di attuazione di un meccanismo di regolarizzazione conforme ai principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, nemmeno l’applicazione di un coefficiente di durata sarebbe opportuna.

 Giudizio della Corte

111    In via preliminare, occorre ricordare che spetta alla Corte, in ciascuna causa e in funzione delle circostanze del caso di specie sottoposto al suo esame, nonché del livello di persuasione e di dissuasione che le appaia necessario, stabilire le sanzioni pecuniarie appropriate, in particolare per prevenire il reiterarsi di analoghe infrazioni al diritto dell’Unione (sentenza del 14 novembre 2018, Commissione/Grecia, C‑93/17, EU:C:2018:903, punto 107 e giurisprudenza citata).

 Sulla somma forfettaria

112    In via preliminare, va ricordato che la Corte è legittimata, nell’esercizio del potere discrezionale che le è conferito nel settore interessato, ad imporre, cumulativamente, una penalità ed una somma forfettaria (sentenza del 14 novembre 2018, Commissione/Grecia, C‑93/17, EU:C:2018:903, punto 153).

113    La condanna al pagamento di una somma forfettaria e la fissazione dell’eventuale importo di detta somma devono restare correlati, in ciascun caso di specie, al complesso degli elementi rilevanti relativi tanto alle caratteristiche dell’inadempimento accertato quanto all’atteggiamento specifico dello Stato membro interessato dal procedimento avviato in base all’articolo 260 TFUE. A tal proposito, quest’ultimo attribuisce alla Corte un ampio potere discrezionale nel decidere in merito all’irrogazione o meno di una siffatta sanzione e nel determinarne eventualmente l’importo (sentenza del 14 novembre 2018, Commissione/Grecia, C‑93/17, EU:C:2018:903, punto 154).

114    Inoltre, spetta alla Corte, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, fissare l’importo di detta somma forfettaria in modo che la stessa sia, da un lato, adeguata alle circostanze e, dall’altro, proporzionata all’infrazione commessa. Tra i fattori rilevanti a tal fine si annoverano in particolare elementi quali la gravità dell’infrazione constatata, la sua durata dopo la pronuncia della sentenza che l’ha constatata e la capacità finanziario dello Stato membro di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del 2 dicembre 2014, Commissione/Italia, C‑196/13, EU:C:2014:2407, punti 117 e 118, e del 14 novembre 2018, Commissione/Grecia, C‑93/17, EU:C:2018:903, punti 156, 157 e 158).

115    In primo luogo, per quanto attiene alla gravità dell’infrazione, occorre ricordare che l’obiettivo di tutela dell’ambiente costituisce uno degli obiettivi essenziali dell’Unione e riveste carattere tanto trasversale quanto fondamentale (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2012, Inter-Environnement Wallonie e Terre wallonne, C‑41/11, EU:C:2012:103, punto 57 e giurisprudenza citata).

116    La valutazione dell’impatto ambientale, quale prevista dalla direttiva 85/337, è uno dei meccanismi fondamentali di tutela dell’ambiente in quanto consente, come è stato ricordato al punto 73 della presente sentenza, di evitare fin dall’inizio inquinamenti e altre perturbazioni piuttosto che combatterne successivamente gli effetti.

117    Conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 75 della presente sentenza, in caso di violazione dell’obbligo di valutazione dell’impatto ambientale, il diritto dell’Unione impone agli Stati membri di eliminare almeno le conseguenze illecite che ne derivano (v., in tal senso, sentenza del 26 luglio 2017, Comune di Corridonia e a., C‑196/16 e C‑197/16, EU:C:2017:589, punto 35).

118    Come emerge dai punti da 23 a 36 della presente sentenza, dalla constatazione dell’inadempimento nella sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda (C‑215/06, EU:C:2008:380), consistente nella violazione dell’obbligo di effettuare una valutazione dell’impatto ambientale prima dell’autorizzazione e della costruzione della centrale eolica, sono trascorsi più di undici anni senza che l’Irlanda abbia adottato le misure necessarie al fine di conformarsi a tale sentenza, per quanto riguarda il secondo trattino del punto 1 del dispositivo di quest’ultima.

119    Vero è che nel mese di luglio 2010 l’Irlanda ha adottato il PDAA, la cui parte XA prevede una procedura di regolarizzazione dei progetti autorizzati in violazione dell’obbligo di valutazione dell’impatto ambientale. Tuttavia, poco più di due anni più tardi, tale Stato membro ha informato la Commissione che non avrebbe applicato la procedura di regolarizzazione, mentre dal mese di aprile 2009 affermava il contrario. Per contro, l’Irlanda proponeva di effettuare una valutazione non ufficiale, che non si basava su alcun fondamento normativo. Con la lettera del 29 marzo 2019, e quindi due giorni prima dell’udienza dinanzi alla Corte nella presente causa, l’Irlanda ha cambiato nuovamente la sua posizione e afferma ora che il gestore della centrale eolica chiederà l’applicazione della procedura di regolarizzazione prevista nella parte XA del PDAA. All’udienza l’Irlanda si trovava tuttavia nell’impossibilità di indicare se tale procedura sarebbe stata avviata d’ufficio dalle autorità competenti, in applicazione dell’articolo 177 B della parte XA del PDAA, o su richiesta del suddetto gestore, in applicazione dell’articolo 177 C della parte XA del PDAA. Essa non era neppure in grado di indicare la data di inizio di tale procedura. Alla data odierna non è pervenuta alla Corte nessun’altra informazione al riguardo.

120    Occorre constatare che, in tali circostanze, il comportamento dell’Irlanda dimostra che tale Stato membro non ha agito conformemente al suo obbligo di leale cooperazione per porre fine all’inadempimento constatato al secondo trattino del punto 1 del dispositivo della sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda (C‑215/06, EU:C:2008:380), il che costituisce una circostanza aggravante.

121    Dal momento che l’esecuzione di tale sentenza non è ancora avvenuta, la Corte non può che constatare la durata particolarmente significativa di un’infrazione che, con riguardo all’obiettivo di tutela dell’ambiente perseguito dalla direttiva 85/337, riveste una sicura gravità (v., per analogia, sentenza del 22 febbraio 2018, Commissione/Grecia, C‑328/16, EU:C:2018:98, punto 94).

122    Per quanto concerne, in secondo luogo, la durata dell’infrazione, occorre ricordare che essa dev’essere valutata tenendo conto del momento in cui la Corte esamina i fatti e non di quello in cui la stessa è adita dalla Commissione. Orbene, nel caso di specie la durata dell’infrazione, vale a dire più di undici anni a partire dalla data della pronuncia della sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda (C‑215/06, EU:C:2008:380), è considerevole (v., per analogia, sentenza del 22 febbraio 2018, Commissione/Grecia, C‑328/16, EU:C:2018:98, punto 99).

123    Infatti, benché l’articolo 260, paragrafo 1, TFUE non precisi il termine entro il quale l’esecuzione di una sentenza deve avvenire, l’interesse collegato a un’applicazione immediata e uniforme del diritto dell’Unione impone, in base a una giurisprudenza consolidata, che quest’esecuzione sia avviata immediatamente e venga completata nel più breve termine possibile (sentenza del 22 febbraio 2018, Commissione/Grecia, C‑328/16, EU:C:2018:98, punto 100).

124    In terzo luogo, per quanto riguarda la capacità finanziaria dello Stato membro in parola, dalla giurisprudenza della Corte risulta che occorre tenere conto dell’evoluzione recente del prodotto interno lordo (PIL) di detto Stato membro quale essa si presenta alla data dell’esame dei fatti da parte della Corte (sentenza del 22 febbraio 2018, Commissione/Grecia, C‑328/16, EU:C:2018:98, punto 101).

125    Tenuto conto di tutte le circostanze della presente causa, è necessario constatare che la prevenzione effettiva della futura reiterazione di infrazioni analoghe al diritto dell’Unione è tale da richiedere l’imposizione di una somma forfettaria il cui importo deve essere fissato in EUR 5 000 000.

126    Di conseguenza, occorre condannare l’Irlanda a pagare alla Commissione una somma forfettaria di importo pari a EUR 5 000 000.

 Sulla penalità

127    Secondo costante giurisprudenza, l’irrogazione di una penalità è giustificata, in linea di principio, soltanto se l’inadempimento relativo alla mancata esecuzione di una precedente sentenza perdura fino all’esame dei fatti da parte della Corte (sentenza del 14 novembre 2018, Commissione/Grecia, C‑93/17, EU:C:2018:903, punto 108 e giurisprudenza citata).

128    Nel caso di specie è pacifico che, come è stato rilevato in particolare ai punti 118 e 119 della presente sentenza, l’Irlanda non ha ancora proceduto a una valutazione dell’impatto ambientale della centrale eolica nell’ambito di una procedura di regolarizzazione delle autorizzazioni in questione, concesse in violazione dell’obbligo di previa valutazione dell’impatto ambientale previsto dalla direttiva 85/337. Alla data dell’esame dei fatti da parte della Corte, quest’ultima non dispone di informazioni che attestino un eventuale mutamento di tale situazione.

129    Alla luce di quanto precede, si deve constatare che l’inadempimento addebitato all’Irlanda perdura al momento dell’esame dei fatti di causa da parte della Corte.

130    In tale contesto, la condanna dell’Irlanda al pagamento di una penalità costituisce un mezzo finanziario adeguato a sollecitare tale Stato membro ad adottare le misure necessarie per porre fine all’inadempimento constatato e per garantire la completa esecuzione della sentenza Commissione/Irlanda (C‑215/06, EU:C:2008:380).

131    Per quanto riguarda il calcolo dell’importo della penalità, secondo giurisprudenza costante essa deve essere decisa in funzione del grado di persuasione necessario affinché lo Stato membro che non attua una sentenza di condanna per inadempimento modifichi il suo comportamento e ponga fine all’infrazione addebitatagli. Nell’esercizio del suo potere discrezionale in materia, spetta alla Corte fissare la penalità in modo tale che essa sia, da una parte, adeguata alle circostanze e, dall’altra, proporzionata all’inadempimento accertato nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro interessato (sentenza del 14 novembre 2018, Commissione/Grecia, C‑93/17, EU:C:2018:903, punti 117 e 118).

132    Le proposte della Commissione relative all’importo della penalità non possono vincolare la Corte e costituiscono soltanto un utile punto di riferimento. La Corte deve restare libera di fissare la penalità inflitta nell’ammontare e nella forma che consideri adeguati per sollecitare lo Stato membro interessato a porre fine alla mancata esecuzione degli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 14 novembre 2018, Commissione/Grecia, C‑93/17, EU:C:2018:903, punto 119).

133    Per fissare l’importo della penalità, i criteri di base da prendere in considerazione per garantire la natura coercitiva di quest’ultima, ai fini di un’applicazione uniforme ed effettiva del diritto dell’Unione, sono, in linea di principio, la gravità dell’infrazione, la durata della stessa e la capacità finanziaria dello Stato membro in questione. Per l’applicazione di tali criteri occorre tenere conto, in particolare, delle conseguenze della mancata esecuzione sugli interessi privati e pubblici nonché dell’urgenza che lo Stato membro interessato si conformi ai propri obblighi (sentenza del 14 novembre 2018, Commissione/Grecia, C‑93/17, EU:C:2018:903, punto 120).

134    Nella presente causa, alla luce di tutti gli elementi di diritto e di fatto che hanno portato alla constatazione dell’inadempimento nonché delle considerazioni esposte ai punti da 115 a 124 della presente sentenza, la Corte considera adeguata l’imposizione di una penalità di un importo pari a EUR 15 000 al giorno.

135    Occorre quindi condannare l’Irlanda a pagare alla Commissione una penalità dell’importo di EUR 15 000 per ogni giorno di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda (C‑215/06, EU:C:2008:380), a decorrere dalla data della pronuncia della presente sentenza e fino alla completa esecuzione della prima sentenza.

 Sulle spese

136    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. L’Irlanda, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’Irlanda, non avendo adottato tutte le misure che l’esecuzione della sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda (C‑215/06, EU:C:2008:3807) comporta, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.

2)      L’Irlanda è condannata a pagare alla Commissione europea una somma forfettaria dell’importo di EUR 5 000 000.

3)      L’Irlanda è condannata a pagare alla Commissione una penalità dell’importo di EUR 15 000 al giorno a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza fino alla data di esecuzione della sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda (C‑215/06, EU:C:2008:380).

4)      L’Irlanda è condannata alle spese.