Corte di giustizia (Quinta Sezione) 7 novembre 2019
«Rinvio pregiudiziale – Principio “chi inquina paga” – Direttiva 2000/60/CE – Articolo 9, paragrafo 1 – Recupero dei costi relativi ai servizi idrici – Norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica – Direttiva 2009/72/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Principio di non discriminazione – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Aiuto di Stato – Canone per l’utilizzo delle acque interne ai fini della produzione di energia elettrica – Canone dovuto unicamente dai produttori di energia idroelettrica operanti nei bacini idrografici intercomunitari»

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

7 novembre 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Principio “chi inquina paga” – Direttiva 2000/60/CE – Articolo 9, paragrafo 1 – Recupero dei costi relativi ai servizi idrici – Norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica – Direttiva 2009/72/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Principio di non discriminazione – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Aiuto di Stato – Canone per l’utilizzo delle acque interne ai fini della produzione di energia elettrica – Canone dovuto unicamente dai produttori di energia idroelettrica operanti nei bacini idrografici intercomunitari»

Nelle cause riunite da C‑105/18 a C‑113/18,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Supremo (Corte Suprema, Spagna), con decisioni del 27 giugno 2017 (C-105/18, C‑106/18, C‑108/18, C‑110/18 e C‑111/18), del 18 luglio 2017 (C‑107/18 e C‑113/18), del 4 luglio 2018 (C‑109/18) e dell’11 luglio 2017 (C‑112/18) pervenute in cancelleria il 13 febbraio 2018, nei procedimenti

Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) (C‑105/18),

Energía de Galicia (Engasa) SA (C‑106/18),

Duerocanto SL (C‑107/18),

Corporación Acciona Hidráulica (Acciona) SLU (C‑108/18),

Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica (C‑109/18),

José Manuel Burgos Pérez,

María del Amor Guinea Bueno (C‑110/18),

Endesa Generación SA (C‑111/18),

Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) (C–112/18),

Parc del Segre SA,

Electra Irache SL,

Genhidro Generación Hidroeléctrica SL,

Hicenor SL,

Hidroeléctrica Carrascosa SL,

Hidroeléctrica del Carrión SL,

Hidroeléctrica del Pisuerga SL,

Hidroeléctrica Santa Marta SL,

Hyanor SL,

Promotora del Rec dels Quatre Pobles SA (C‑113/18),

contro

Administración General del Estado,

con l’intervento di:

Iberdrola Generación SAU,

Hidroeléctrica del Cantábrico SA,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič e C. Lycourgos (relatore), giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 febbraio 2019,

considerate le osservazioni presentate:

–        per l’Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA), da J.C. García Muñoz, abogado, assistito da M.C. Villaescusa Sanz, procuradora;

–        per Energía de Galicia (Engasa) SA, da F. Plasencia Sánchez e B. Ruiz Herrero, abogados, assistiti da P. Ortiz-Cañavate Levenfeld, procuradora;

–        per la Corporación Acciona Hidráulica (Acciona) SLU, da  F. Plasencia Sánchez, assistito da A. Lázaro Gogorza, procuradora;

–        per l’Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica, da J.C. Hernanz Junquero, abogado, e D. Martín Cantón, procuradora;

–        per Endesa Generación SA, da J.L. Buendía Sierra, F.J. López Villalta y Peinado, E. Gardeta González, J.M. Cobos Gómez e A. Lamadrid de Pablo, abogados;

–        per Parc del Segre SA e a., da P.M. Holtrop, abogado, assistito da F.S. Juanas Blanco, procurador;

–        per Iberdrola Generación SAU, da J. Ruiz Calzado e J. Domínguez Pérez, abogados, assistiti da J.L. Martín Jaureguibeitia, procurador;

–        per il governo spagnolo, da A. Rubio González e V. Ester Casas, in qualità di agenti;

–        per il governo tedesco, inizialmente da T. Henze e J. Möller, successivamente da J. Möller, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da O. Beynet, P. Němečková, G. Luengo e E. Manhaeve, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 maggio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Le presenti domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU 2000, L 327, pag. 1), dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55), nonché dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

2        Dette domande sono state presentate nell’ambito di una controversia che vede contrapposte, da un lato, l’Asociación española de la Industria Eléctrica (UNESA), nonché diversi altri produttori spagnoli di energia idroelettrica e, dall’altro, l’Administración General del Estado (Amministrazione generale dello Stato, Spagna) in merito alla legittimità del canone per l’utilizzo delle acque interne ai fini della produzione di energia elettrica.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 La direttiva 2000/60

3        Il considerando 13 della direttiva 2000/60 dispone quanto segue:

«Le diverse condizioni ed esigenze riscontrabili all’interno della Comunità richiedono l’adozione di soluzioni specifiche. È opportuno tener conto di tale diversità nella programmazione e nell’esecuzione di misure atte a garantire la protezione ed un utilizzo sostenibile delle acque nell’ambito del bacino idrografico. Le decisioni dovrebbero essere adottate al livello più vicino possibile ai luoghi di utilizzo effettivo o di degrado delle acque. Si dovrebbero privilegiare le azioni che rientrino fra le competenze degli Stati membri, attraverso programmi di misure adeguati alle condizioni regionali e locali».

4        L’articolo 4 della direttiva di cui trattasi così dispone:

«1. Nel rendere operativi i programmi di misure specificate nei piani di gestione dei bacini idrografici:

a)      Per le acque superficiali

i)      gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali, fatta salva l’applicazione dei paragrafi 6 e 7 e fermo restando il paragrafo 8;

ii)      gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano tutti i corpi idrici superficiali, salva l’applicazione del punto iii) per i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali in base alle disposizioni di cui all’allegato V entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l’applicazione dei paragrafi 5, 6 e 7, e salvo il paragrafo 8;

iii)      gli Stati membri proteggono e migliorano tutti i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali in base alle disposizioni di cui all’allegato V entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l’applicazione dei paragrafi 5, 6 e 7, e salvo il paragrafo 8;

iv)      gli Stati membri attuano le misure necessarie a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, e dell’articolo 16, paragrafo 8, al fine di ridurre progressivamente l’inquinamento causato dalla sostanze pericolose prioritarie e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie,

fermi restando, per le parti interessate, i pertinenti accordi internazionali di cui all’articolo 1.

(...)».

5        L’articolo 9 della direttiva in parola recita:

«1.      Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l’analisi economica effettuata in base all’allegato III e, in particolare, secondo il principio “chi inquina paga”.

Gli Stati membri provvedono entro il 2010:

–      a che le politiche dei prezzi dell’acqua incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e contribuiscano in tal modo agli obiettivi ambientali della presente direttiva,

–      a un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell’acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura, sulla base dell’analisi economica effettuata secondo l’allegato III e tenendo conto del principio “chi inquina paga”.

Al riguardo, gli Stati membri possono tener conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione».

2.      Nei piani di gestione dei bacini idrografici, gli Stati membri riferiscono circa i passi previsti per attuare il paragrafo 1 che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi ambientali della presente direttiva, nonché circa il contributo dei vari settori di impiego dell’acqua al recupero dei costi dei servizi idrici.

3.      Il presente articolo non osta al finanziamento di particolari misure di prevenzione o di risanamento volte al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva».

(...)».

6        L’articolo 11 della stessa direttiva prevede:

«1.      Per ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico internazionale compreso nel suo territorio, ciascuno Stato membro prepara un programma di misure, che tiene conto dei risultati delle analisi prescritte dall’articolo 5, allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 4. Tali programmi di misure possono fare riferimento a misure derivanti dalla legislazione adottata a livello nazionale e applicabili all’intero territorio di uno Stato membro. Lo Stato membro può eventualmente adottare misure applicabili a tutti i distretti idrografici e/o a tutte le parti di distretti idrografici internazionali compresi nel suo territorio.

2.      Ciascun programma annovera le “misure di base” indicate al paragrafo 3 e, ove necessario, “misure supplementari”.

3.      Con l’espressione “misure di base” si intendono i requisiti minimi del programma, in particolare:

(...)

b)      misure ritenute appropriate ai fini dell’articolo 9;

(...)».

7        L’allegato III della direttiva 2000/60, intitolato «Analisi economica», è formulato nei seguenti termini:

«L’analisi economica riporta informazioni sufficienti e adeguatamente dettagliate (tenuto conto dei costi connessi alla raccolta dei dati pertinenti) al fine di:

a)      effettuare i pertinenti calcoli necessari per prendere in considerazione il principio del recupero dei costi dei servizi idrici, di cui all’articolo 9, tenuto conto delle previsioni a lungo termine riguardo all’offerta e alla domanda di acqua nel distretto idrografico in questione e, se necessario:

–        stime del volume, dei prezzi e dei costi connessi ai servizi idrici,

–        stime dell’investimento corrispondente, con le relative previsioni;

b)      formarsi un’opinione circa la combinazione delle misure più redditizie, relativamente agli utilizzi idrici, da includere nel programma di misure di cui all’articolo 11 in base ad una stima dei potenziali costi di dette misure».

 La direttiva 2009/72

8        Sotto la rubrica «Oggetto e ambito di applicazione», l’articolo 1 della direttiva 2009/72 dispone quanto segue:

«La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell’energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori al fine di migliorare e integrare i mercati competitivi dell’energia elettrica nella Comunità europea. Essa definisce le norme relative all’organizzazione e al funzionamento del settore dell’energia elettrica, l’accesso aperto al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi. La presente direttiva definisce inoltre gli obblighi di servizio universale e i diritti dei consumatori di energia elettrica, chiarendo altresì i requisiti in materia di concorrenza».

9        L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/72 così prevede:

«1.      Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato dell’energia elettrica concorrenziale, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.

2.      Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell’articolo 86, gli Stati membri possono, nell’interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell’ambiente, compresa l’efficienza energetica, l’energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima. Questi obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle imprese della Comunità che operano nel settore dell’energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali. In materia di sicurezza dell’approvvigionamento, di efficienza energetica e di gestione della domanda e per il conseguimento degli obiettivi ambientali e degli obiettivi relativi all’energia da fonti rinnovabili di cui al presente paragrafo, gli Stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l’accesso al sistema».

 Diritto spagnolo

 La legge relativa alle imposte sull’energia

10      Il preambolo della Ley 15/2012,de medidas fiscales para la sostenibilidad energética (legge n. 105/2012, recante misure fiscali per la sostenibilità energetica), del 27 dicembre 2012 (BOE n. 312, del 28 dicembre 2012, pag. 88081, in prosieguo: la «legge relativa alle imposte sull’energia») così recita:

«[Detta] legge è volta ad adattare il nostro sistema tributario ai fini di un uso più efficiente e più rispettoso dell’ambiente e della sostenibilità, valori ai quali è ispirata la presente riforma tributaria e, come tale, in linea con i principi fondamentali che disciplinano la politica fiscale, energetica e, ovviamente, ambientale dell’Unione europea (…).

(…)

(…) Pertanto, uno degli assi di questa riforma fiscale è l’internalizzazione dei costi ambientali risultanti dalla produzione di energia elettrica (…). La presente legge deve fungere da stimolo per migliorare i nostri livelli di efficienza energetica, garantendo nel contempo una migliore gestione delle risorse naturali e continuando a rafforzare il nuovo modello di sviluppo sostenibile, sia dal punto di vista economico e sociale sia dal punto di vista ambientale.

La presente riforma contribuisce inoltre all’integrazione delle politiche ambientali nel nostro sistema fiscale (…).

A tal fine, con la presente legge vengono disciplinate tre nuove imposte: (...); si introduce il canone per l’utilizzo delle acque interne ai fini della produzione di energia elettrica (...)

Infine, il titolo IV della presente legge modifica il testo consolidato della legge sulle acque, approvato con Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio (regio decreto legislativo n. 1/2001, del 20 luglio, in prosieguo: la “legge sulle acque”).

In particolare, il presente titolo disciplina il regime economico-finanziario dell’utilizzo del demanio idrico. Esso prevede che le amministrazioni pubbliche competenti, in virtù del principio del recupero dei costi e tenendo conto delle proiezioni economiche di lungo periodo, devono definire opportuni meccanismi per traslare sui vari utenti finali i costi dei servizi di gestione dell’acqua, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse.

Gli articoli 112 e 114 [della legge sulle acque] prevedono quattro diverse imposte connesse con l’acqua: il canone sull’uso dei beni demaniali, il canone sui rifiuti, che grava sui rifiuti nel demanio idrico, il canone di regolamentazione, che grava sul beneficio conseguito privatamente a seguito di lavori [di regolamentazione realizzati dallo Stato], e i diritti di uso sull’acqua, che gravano sui benefici ottenuti a titolo privato a seguito di lavori realizzati dallo Stato che non siano lavori di regolamentazione.

(...)

Attualmente, la qualità generale delle acque interne spagnole rende necessaria la loro protezione al fine di salvaguardare una delle risorse naturali essenziali per la società. Al riguardo, occorre rafforzare la politica di tutela del demanio idrico. A tal fine è necessario raccogliere risorse da coloro che traggono vantaggio dal suo uso privato o dallo sfruttamento specificamente finalizzato alla produzione di energia elettrica.

L’oggetto della presente modifica è quindi l’introduzione di un nuovo canone relativo ai beni demaniali indicati all’articolo 2, lettera a), [della legge sulle acque], vale a dire, all’utilizzo o allo sfruttamento delle acque interne a fini della produzione di energia elettrica».

11      L’articolo 29 della legge relativa alle imposte sull’energia modifica la legge sulle acque aggiungendo ad essa un articolo 112 bis ed è così redatto:

«Articolo 112 bis Canone per l’utilizzo delle acque interne ai fini della produzione di energia elettrica

1.      All’uso e allo sfruttamento del demanio pubblico di cui all’articolo 2, lettera a), della presente legge per la produzione di energia elettrica al netto dei consumi di centrale è applicata una tassa denominata canone per l’utilizzo delle acque interne ai fini della produzione di energia elettrica, destinata alla tutela e al miglioramento delle risorse idriche pubbliche.

2.      Il canone è esigibile all’atto del primo rilascio e di ogni rinnovo annuale della concessione idroelettrica ed è dovuto nell’importo corrispondente ed entro i termini indicati nelle condizioni di detta concessione o autorizzazione.

3.      Sono soggetti passivi del canone i concessionari o, eventualmente, i loro aventi causa.

4.      La base imponibile del prelievo è determinata dall’organismo di gestione e corrisponde al valore economico dell’energia idroelettrica prodotta dal concessionario, misurata all’entrata della rete elettrica, al netto dei consumi di centrale, in ogni esercizio annuale d’imposta mediante l’utilizzo e lo sfruttamento di risorse idriche pubbliche.

5.      L’aliquota del canone annuo è pari al 22% del valore della base imponibile e l’ammontare lordo dovuto è l’importo risultante dall’applicazione dell’aliquota alla base imponibile.

6.      Sono esenti dal canone gli impianti idroelettrici gestiti direttamente dall’ente pubblico preposto all’amministrazione delle risorse idriche pubbliche.

7.      Il canone è ridotto del 90% per gli impianti idroelettrici di potenza pari o inferiore a 50 MW e per gli impianti di produzione di energia elettrica con sistema di pompaggio idraulico e potenza superiore a 50 MW, secondo le modalità definite mediante regolamento per le produzioni o gli impianti che devono essere incentivati per motivi di politica energetica generale.

8.      La gestione e la riscossione del canone spettano all’organismo di gestione competente o all’amministrazione tributaria dello Stato, in virtù di convenzione con detto organismo.

Qualora venga conclusa una convenzione con la Agencia Estatal de Administración Tributaria [amministrazione tributaria spagnola], questa riceve dall’organismo di bacino i dati e i censimenti pertinenti ai fini della sua gestione e informa periodicamente detto organismo con modalità da definirsi mediante regolamento. A tal fine, la Comisión Nacional de Energía [commissione nazionale dell’energia, Spagna] e l’Operador del Sistema eléctrico [gestore del sistema elettrico, Spagna] devono fornire all’organismo di gestione o all’amministrazione tributaria i dati e i rapporti necessari ai sensi dell’articolo 94 della Ley 58/2003, de 17 de diciembre [legge n. 58/2003, del 17 dicembre].

Il 2% del canone riscosso è considerato un’entrata dell’organismo di gestione e il restante 98% è versato all’erario dall’ente di riscossione».

12      La seconda disposizione aggiuntiva della legge relativa alle imposte sull’energia, sui costi del sistema dell’energia elettrica, dispone quanto segue:

«Nelle leggi di bilancio annuale dello Stato viene destinato al finanziamento dei costi del sistema elettrico di cui all’articolo 16 della Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico [legge n. 54/1997, del 27 novembre 1997, sul settore elettrico], un importo pari alla somma dei seguenti elementi:

a)       l’importo stimato del gettito annuo spettante allo Stato delle imposte e dei canoni previsti dalla presente legge;

b)      gli introiti stimati derivanti dalla vendita all’asta delle quote di emissioni di gas a effetto serra, fino a un massimo di EUR 500 milioni».

 Il regio decreto198/2015

13      L’articolo 12 del Real Decreto 198/2015, por el que se desarrolla el artículo 112 bis del Texto Refundido de la Ley de Aguas y se regula el canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias (regio decreto n. 198/2015, recante attuazione dell’articolo 112 bis del testo consolidato della legge sulle acque e che disciplina il canone per l’utilizzo delle acque interne ai fini della produzione di energia elettrica nei distretti idrografici intercomunitari), del 23 marzo 2015 (BOE n. 72, del 25 marzo 2015, pag. 25674, in prosieguo: il «regio decreto 198/2015»), dispone quanto segue:

«Gettito del canone

1.      Il gettito del canone è devoluto all’organismo di gestione ai sensi dell’articolo 112 bis, paragrafo 8, della legge sulle acque (…).

(...)

3.      Il 2% del gettito netto è considerato un introito dell’organismo di gestione.

4.      Il 98% del gettito netto è devoluto all’erario. Nel bilancio generale dello Stato è destinata ad azioni di tutela e miglioramento delle risorse idriche pubbliche, conformemente all’articolo 14, una somma non inferiore al suddetto importo previsto. A tal fine, la legge generale di bilancio dello Stato determina ogni anno i progetti di investimento che consentano di garantire la tutela e il miglioramento del demanio idrico.

5.      Nel mese che segue quello della percezione del canone, l’organismo di gestione calcola il saldo finale e ne versa l’importo all’Erario, rendendo conto delle entrate e dei costi che giustificano il saldo presso l’Agencia Estatal de Administración Tributaria [amministrazione tributaria spagnola]».

14      L’articolo 13 di tale regio decreto dispone come segue:

«Garanzia di tutela del demanio

«Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi ambientali stabiliti nella direttiva [2000/60] e previsti negli articoli 98 e seguenti del testo consolidato della legge sulle acque, e in conformità con il principio del recupero dei costi di cui all’articolo 111 bis del testo consolidato della legge sulle acque, nel bilancio generale dello Stato è destinato ad azioni di tutela e miglioramento del demanio idrico e dei corpi idrici interessati da attività per la produzione di energia idroelettrica un importo non inferiore a quello di cui al precedente articolo 12, paragrafo 4, secondo il disposto dell’articolo 14».

15      L’articolo 14 di detto regio decreto stabilisce:

«Tutela e miglioramento del demanio idrico

1.      Ai fini del presente regio decreto, si intende per tutela e miglioramento del demanio idrico l’attività che l’amministrazione generale dello Stato competente per la gestione dei bacini che si estendono su più di una comunità autonoma deve realizzare per un triplo obiettivo: determinare i limiti risultanti dall’attività umana che ricadono sui corpi idrici, correggere lo stato dei corpi idrici e il degrado del demanio idrico, e attuare adeguatamente le missioni di controllo e di sorveglianza del demanio idrico e di polizia delle risorse idriche.

2.      Le attività che consentono una gestione più efficace e sostenibile delle risorse razionalizzando l’uso del demanio idrico ricadono tra le attività di cui al paragrafo 1.

3.      Tra le attività intese a realizzare gli obiettivi indicati ai paragrafi 1 e 2 ricadono, segnatamente:

a)      La misura, l’analisi e il controllo dei consumi di acqua accordati alle concessioni e iscritte presso il registro delle acque o presso il Catálogo de Aguas Privadas [registro degli impianti di acque private].

b)      Le attività di gestione destinate a consentire l’uso del demanio idrico da parte dei privati nel contesto del regime di autorizzazioni e di dichiarazioni di conformità sull’onore.

c)      La modernizzazione, il mantenimento e l’attualizzazione del registro delle acque.

d)      L’installazione e lo sviluppo di programmi che consentono di realizzare l’attualizzazione e la revisione delle autorizzazioni e concessioni relative all’acqua.

e)      La sorveglianza e il controllo del livello di rispetto del regime di concessioni e di autorizzazioni relative al demanio idrico, in particolare delle condizioni imposte in ogni caso, che si attuano con missioni di sostegno alla polizia delle risorse idriche.

f)      Il controllo e la sorveglianza dello stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici. Tale controllo è realizzato mediante programmi di controllo e di valutazione delle acque sotterranee e di superficie, del mantenimento e dello sfruttamento delle reti di controllo e del controllo dello stato dei corpi idrici, nonché del controllo dei diversi piani e programmi di trattamento delle acque usate.

g)      Le attività tecniche che consentono di determinare e di delimitare il letto del corso d’acqua e del demanio idrico, le zone ad esse associate e la cartografia delle zone soggette a inondazioni, nonché l’attuazione delle misure di gestione dei rischi di inondazione che ricadono nella competenza degli organismi di gestione.

h)      Gli atti di conservazione e miglioramento del letto dei corsi d’acqua del demanio idrico con attività di miglioramento della continuità fluviale, di adattamento delle strutture alla migrazione della fauna ittica e al trasporto di sedimenti, di recupero del letto dei corsi d’acqua dello spazio fluviale e delle gallerie riparie, e di lotta contro le specie invasive che implicano un degrado dello stato del demanio idrico.

i)      I lavori di attualizzazione e di revisione della pianificazione idrica del distretto, in tutte le sue fasi, in quanto costituiscono un elemento fondamentale per la protezione e il miglioramento del demanio idrico, ove perseguono la realizzazione degli obiettivi in materia ambientale descritti dall’articolo 92 bis del testo consolidato della legge sulle acque».

 Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

16      I ricorrenti nei procedimenti principali hanno proposto taluni ricorsi dinanzi al Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) chiedendo l’annullamento del regio decreto 198/2015, recante attuazione dell’articolo 112 bis del testo consolidato della legge sulle acque e che disciplina il canone sull’uso delle acque interne per la produzione di energia elettrica nei distretti idrografici intercomunitari, vale a dire nei distretti idrografici che si estendono sul territorio di più di una comunità autonoma.

17      Detto articolo 112 bis, che instaura tale canone, è stato introdotto in esito alla modifica della legge sulle acque da parte dell’articolo 29 della legge relativa alle imposte sull’energia.

18      Il giudice del rinvio nutre dubbi in ordine alla compatibilità di detto articolo 29 con il principio del chi inquina paga, sancito dall’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con la direttiva 2000/60, con il principio di non discriminazione sancito dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/72, nonché con il diritto della concorrenza, chiedendosi al riguardo se detto canone possa essere considerato un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

19      Il giudice del rinvio rileva che, se la legge relativa alle imposte sull’energia dovesse essere considerata incompatibile con il diritto dell’Unione, il regio decreto 198/2015, che attua il canone per l’utilizzo delle acque interne ai fini della produzione di energia elettrica, oggetto dei ricorsi nei procedimenti principali, sarebbe privo di fondamento normativo e dovrebbe essere conseguentemente annullato.

20      Per quanto riguarda, in primo luogo, la conformità di detto canone con il principio del chi inquina paga, ai sensi dell’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, e con la direttiva 2000/60, detto giudice sottolinea che, se è pur vero che dall’esposizione dei motivi della legge relativa alle imposte sull’energia risulta che l’instaurazione del canone sulla produzione di energia idrica risponde a motivi ambientali, vale a dire la tutela e il miglioramento del demanio idrico, le caratteristiche essenziali di detto onere nonché la sua stessa struttura indicano che esso perseguirebbe, in realtà, un obiettivo meramente economico in quanto sarebbe inteso a far conseguire allo Stato entrate per affrontare il deficit tariffario del sistema elettrico, ove detto deficit corrisponde alla differenza tra le entrate che le imprese elettriche spagnole percepiscono dai consumatori e i costi della fornitura di elettricità riconosciuti dalla normativa nazionale.

21      Infatti, secondo il giudice del rinvio, da una parte, la base imponibile di tale canone dipende dal valore dell’energia prodotta, che è calcolato in funzione della retribuzione totale percepita per l’energia immessa nella rete elettrica. L’aliquota di detto canone alla data dei fatti ammontava al 22%, mentre l’articolo 112 bis del testo consolidato della legge sulle acque avrebbe previsto solo un’aliquota pari al 5% per l’occupazione, l’utilizzo e lo sfruttamento dei corsi di acqua naturali, permanenti o meno, e del letto principale dei laghi, delle lagune e delle dighe di superficie sui corsi di acqua pubblici per cui occorre una concessione o un’autorizzazione amministrativa. D’altra parte, solo il 2% dell’importo del canone percepito sarebbe destinato agli interventi dell’Organismo de cuenca (organismo pubblico incaricato della gestione delle acque nei distretti idrografici, Spagna), mentre il restante 98% è versato all’Erario e costituisce pertanto un’entrata supplementare del sistema elettrico. Il giudice del rinvio precisa che l’importo di questo canone avrebbe dovuto essere integralmente destinato alla tutela e al miglioramento del demanio e che il regio decreto 198/2015 ha tentato di correggere questa incoerenza prevedendo che il bilancio generale dello Stato destinasse ad azioni di tutela e di miglioramento del demanio idrico un importo almeno pari a quello corrispondente al 98% delle entrate ottenute con detto canone. Il giudice del rinvio indica, tuttavia, che una siffatta destinazione non è stata rispettata nel bilancio generale dello Stato per il 2016, che destinava le entrate provenienti da questo stesso canone al finanziamento del disavanzo del sistema elettrico.

22      In tal modo, contrariamente a quanto previsto dalla direttiva 2000/60, il canone per l’utilizzo delle acque interne ai fini della produzione di energia elettrica violerebbe il principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici, ivi compresi i costi ambientali, non determinerebbe quali siano i danni ambientali e verterebbe unicamente su un tipo di utilizzo delle acque interne, vale a dire quello destinato alla produzione di energia elettrica, nonostante il carattere rinnovabile di quest’ultima e il fatto che l’acqua utilizzata non sia consumata. Il giudice del rinvio rileva che questo canone costituisce in realtà un prelievo che non presenta alcun nesso con l’occupazione del demanio né con le conseguenze ambientali dell’attività legata a tale occupazione.

23      In secondo luogo, per quanto riguarda la compatibilità del canone per l’utilizzo delle acque interne ai fini della produzione di energia elettrica con il principio di non discriminazione sancito dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/72, il giudice del rinvio indica che tale canone si applica solo ai produttori di energia idroelettrica, ad esclusione di qualsivoglia altro produttore di energia che utilizza una tecnologia diversa, che sono titolari di concessioni amministrative relative a bacini idrografici intercomunitari e non intracomunitari, vale a dire su bacini idrografici situati sul territorio di più di una comunità autonoma e non su quello di una sola comunità autonoma.

24      In terzo luogo, il giudice del rinvio considera che, data la natura asimmetrica della tassa de qua, le disparità di trattamento che ne derivano incidono sulla concorrenza sul mercato dell’elettricità e devono essere considerate costitutive di aiuti di Stato a favore dei produttori di elettricità che non sono tenuti a versarla.

25      In tale contesto il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, identiche nelle cause da C‑105/18 a C‑108/18 e da C‑110/18 a C‑113/18:

«1)      Se il principio ambientale “chi inquina paga” di cui all’articolo 191, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/60, che sancisce il principio del recupero dei costi dei servizi idrici e dell’adeguata ponderazione economica degli usi dell’acqua, debbano essere interpretati nel senso che ostino all’introduzione di un canone per l’utilizzo delle acque interne ai fini della produzione di energia, come quello controverso nel presente procedimento, che non incentiva l’uso efficiente dell’acqua e non prevede meccanismi per la conservazione e la protezione delle risorse idriche pubbliche, e la cui quantificazione risulta totalmente slegata dalla idoneità a recare pregiudizio alle risorse idriche pubbliche, essendo basata solo ed esclusivamente sulla capacità dei produttori di generare entrate.

2)      Se sia compatibile con il principio di non discriminazione tra gli operatori di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/72, una tassa quale il canone sull’energia idroelettrica oggetto del presente procedimento, gravante esclusivamente sui produttori di energia idroelettrica operanti nei bacini intercomunitari, in contrapposizione ai produttori titolari di concessioni relative a bacini intracomunitari, e sui produttori che utilizzano tecnologie idroelettriche, in contrapposizione ai produttori che utilizzano altre tecnologie.

3)      Se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che il prelievo di un canone sull’energia idroelettrica come quello controverso configuri un aiuto di Stato vietato a detrimento dei produttori di energia idroelettrica operanti nell’ambito di bacini intercomunitari, in quanto istitutivo di un regime di imposizione asimmetrica nell’ambito della medesima tecnologia, in funzione dell’ubicazione della centrale [elettrica], e non applicabile ai produttori di energia da altre fonti».

26      Nella causa C‑109/18, le prime due questioni pregiudiziali sono sostanzialmente identiche alle prime due questioni nelle cause menzionate nel paragrafo precedente. La terza questione, invece, è così formulata:

«3)      Se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che costituisca un aiuto di Stato vietato la mancata applicazione del canone sull’energia idroelettrica, gravante unicamente sull’uso finalizzato alla produzione di energia elettrica, alle produzioni di energia idroelettrica realizzate nell’ambito dei bacini intracomunitari e agli altri usi [consuntivi] delle acque».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

27      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/60 vadano interpretati nel senso che ostano a un canone per l’utilizzo delle acque interne ai fini della produzione di energia elettrica, come quello oggetto dei procedimenti principali, che non incita a un utilizzo efficace dell’acqua, non stabilisce meccanismi per la conservazione e la tutela del demanio idrico, la cui aliquota non ha un rapporto con l’attitudine a causare un danno a detto demanio idrico, e che è unicamente ed esclusivamente in funzione della capacità dei produttori di energia idroelettrica di generare entrate.

28      Occorre ricordare che l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE afferma che la politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela e si basa, segnatamente, sul principio del chi inquina paga. Tale disposizione si limita pertanto a definire gli obiettivi generali dell’Unione in materia ambientale, mentre l’articolo 192 TFUE affida al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria, il compito di decidere le azioni da intraprendere per raggiungere detti obiettivi (sentenza del 4 marzo 2015, Fipa Group e a., C‑534/13, EU:C:2015:140, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

29      Di conseguenza, dal momento che l’articolo 191. paragrafo 2, TFUE, che contiene il principio del chi inquina paga, è rivolto all’azione dell’Unione, detta disposizione non può essere invocata in quanto tale dai privati al fine di escludere l’applicazione di una normativa nazionale emanata in una materia rientrante nella politica ambientale, quando non sia applicabile nessuna normativa dell’Unione adottata in base all’articolo 192 TFUE, che disciplini specificamente l’ipotesi di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 4 marzo 2015, Fipa Group e a., C‑534/13, EU:C:2015:140, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

30      Ne consegue che, in quanto detto principio del chi inquina paga è espressamente considerato dall’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/60, e ove tale direttiva è stata adottata sul fondamento dell’articolo 175, paragrafo 1, CE (divenuto articolo 192 TFUE), è sul fondamento di detto articolo 9, paragrafo 1, che occorre esaminare se detto principio sia applicabile ai procedimenti principali.

31      A questo proposito, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 16 maggio 2019, Conti 11. Container Schiffahrt, C‑689/17, EU:C:2019:420, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

32      In primo luogo, risulta dal disposto dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/60 che gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l’analisi economica effettuata in base all’allegato III della direttiva medesima e, in particolare, secondo il principio del chi inquina paga.

33      Dato che questo primo comma non precisa il contesto nel quale gli Stati membri devono tener conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, questa disposizione è intesa all’adozione, da parte degli Stati membri, di una politica generale di recupero di detti costi, alla luce, in particolare, del principio del chi inquina paga.

34      Inoltre, risulta dal secondo comma dello stesso articolo 9, paragrafo 1, che gli Stati membri dovevano provvedere, dalla data di adozione della direttiva 2000/60 fino al 2010 a che, da una parte, le politiche dei prezzi dell’acqua incentivassero gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e contribuissero in tal modo agli obiettivi ambientali della direttiva stessa e, dall’altra, i vari settori economici, suddivisi distinguendo almeno i settori industria, famiglie e agricoltura, apportassero un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici, sulla base dell’analisi economica effettuata secondo l’allegato III della direttiva in oggetto e tenendo conto del principio del chi inquina paga.

35      A tal riguardo, il fatto che il secondo trattino del secondo comma del paragrafo 1 di detto articolo 9 riguardi i vari settori economici che devono contribuire in modo adeguato a tale principio del recupero dei costi dei servizi idrici conferma che l’obbligo relativo alla considerazione di detto principio si impone nel contesto della politica generale degli Stati membri relativa a tali servizi. Una siffatta interpretazione trova peraltro conferma nel disposto del terzo comma del paragrafo 1 dello stesso articolo 9, secondo il quale gli Stati membri possono tener conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero di tali costi, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione, lasciando in tal modo un margine discrezionale agli Stati membri per quanto riguarda l’attuazione di detto principio del recupero di tali costi.

36      Risulta pertanto dal disposto dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/60 che è solo con riguardo all’insieme delle norme nazionali pertinenti che attuano programmi di misure che disciplinano i servizi connessi all’utilizzo delle acque che si può verificare se uno Stato membro ha tenuto conto del principio del recupero dei costi di detti servizi. Ne consegue che il rispetto di tale articolo 9, paragrafo 1, non può essere valutato alla luce di una misura nazionale, isolatamente presa, che si impone agli utenti della risorsa idrica.

37      In secondo luogo, occorre rilevare che il contesto nel quale si inserisce questa disposizione conferma l’interpretazione del suo disposto. Si deve ricordare, infatti, che la direttiva 2000/60 è una direttiva quadro adottata sulla base dell’articolo 175, paragrafo 1, CE (divenuto articolo 192 TFUE). Essa stabilisce dei principi comuni e un quadro globale di azione per la protezione delle acque e assicura il coordinamento, l’integrazione e, nel lungo periodo, lo sviluppo ulteriore dei principi generali e delle strutture idonei a garantire la protezione e un utilizzo sostenibile delle acque nell’Unione europea. Tali principi e tale quadro devono essere ulteriormente sviluppati dagli Stati membri mediante l’adozione di misure specifiche (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2014, Commissione/Germania, C‑525/12, EU:C:2014:2202, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

38      Inoltre, l’articolo 11, paragrafo 1, di detta direttiva impone a ciascuno Stato membro l’obbligo di controllare che sia preparato, per ogni distretto idrografico o parte di distretto idrografico internazionale compreso nel suo territorio, un programma di misure allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 4 della direttiva stessa. L’articolo 11, paragrafo 3, della stessa direttiva precisa che le misure di base di detto programma comprendono le misure ritenute appropriate ai fini dell’articolo 9, il che conferma che l’obbligo imposto da quest’ultimo attiene alla predisposizione di una serie di misure che, complessivamente considerate, devono essere «adeguate» per garantire il rispetto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici.

39      In terzo luogo, si deve rilevare che detta interpretazione è conforme all’obiettivo perseguito dalla direttiva 2000/60. Detta direttiva, infatti, non persegue un’armonizzazione complessiva della normativa degli Stati membri nel settore dell’acqua (v., in tal senso, sentenze dell’11 settembre 2014, Commissione/Germania, C‑525/12, EU:C:2014:2202, punto 50, e del 1º luglio 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, C‑461/13, EU:C:2015:433, punto 34).

40      Ai sensi dell’articolo 1, lettera a), della direttiva 2000/60, scopo di detta direttiva è quello di istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee che impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri che ne sono direttamente dipendenti.

41      La direttiva 2000/60 è fondata essenzialmente sui principi di una gestione per bacino idrografico, della fissazione di obiettivi per corpo idrico, di una pianificazione e una programmazione, di un’analisi economica delle modalità di tariffazione dell’acqua, della presa in considerazione delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero dei costi, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni interessate (sentenza dell’11 settembre 2014, Commissione/Germania, C‑525/12, EU:C:2014:2202, punto 53).

42      Risulta dalle disposizioni di questa direttiva che le misure relative al recupero dei costi dei servizi idrici costituiscono uno degli strumenti, a disposizione degli Stati membri, di gestione qualitativa delle acque destinata a un utilizzo razionale delle risorse (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2014, Commissione/Germania, C‑525/12, EU:C:2014:2202, punto 55).

43      Come indicato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 32 delle sue conclusioni, ove, come nel contesto dei procedimenti principali, uno Stato membro imponga il pagamento di canoni agli utenti del demanio idrico, il principio del recupero dei costi dei servizi idrici, di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/60, non impone che l’importo di ciascuno di questi canoni, singolarmente presi, sia proporzionale a tali costi.

44      In tale contesto, risulta inconferente che, nei procedimenti principali, come indicato dal giudice del rinvio, che è l’unico competente quanto all’interpretazione del diritto nazionale applicabile a tali procedimenti, il canone per l’utilizzo delle acque interne ai fini della produzione di energia elettrica, alla luce sia delle sue caratteristiche essenziali sia della sua struttura, abbia una finalità non ambientale, bensì esclusivamente economica e che costituisca pertanto un’entrata del sistema elettrico spagnolo intesa a ridurre il deficit tariffario di cui soffre tale sistema, in assenza di connessione con l’occupazione del demanio idrico e con le conseguenze ambientali dell’attività legata a detta occupazione.

45      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/60 vanno interpretati nel senso che non ostano a un canone per l’utilizzo delle acque interne ai fini della produzione di energia elettrica, come quello oggetto dei procedimenti principali, che non incita a un utilizzo efficace dell’acqua, non stabilisce meccanismi per la conservazione e la tutela del demanio idrico, la cui aliquota non ha un rapporto con l’attitudine a causare un danno a detto demanio idrico, e che è unicamente ed esclusivamente in funzione della capacità dei produttori di energia idroelettrica di generare entrate.

 Sulla seconda questione

46      Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il principio di non discriminazione, quale previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/72, vada interpretato nel senso che osta a un canone, quale il canone per l’utilizzo delle acque interne ai fini della produzione di energia elettrica oggetto dei procedimenti principali, al quale sono assoggettati solo i produttori di energia idroelettrica operanti nell’ambito di bacini idrografici che si estendono sul territorio di più di una comunità autonoma.

47      Per rispondere alla questione posta, occorre quindi esaminare la sfera di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/72.

48      A termini di detta disposizione, gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche, fatto salvo il paragrafo 2 dell’articolo stesso, siano gestite secondo i principi della direttiva medesima, al fine di realizzare un mercato dell’energia elettrica concorrenziale, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale, e si astengano da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai diritti o agli obblighi di dette imprese.

49      Occorre rilevare che detto articolo 3, paragrafo 1, consacra, nel settore del mercato interno dell’elettricità, il principio generale di non discriminazione, che costituisce parte integrante dei principi generali di diritto dell’Unione. Orbene, la Corte ha già statuito che detto principio vincola gli Stati membri allorché la situazione nazionale di cui trattasi nella causa principale rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze dell’11 luglio 2006, Chacón Navas, C‑13/05, EU:C:2006:456, punto 56, nonché del 19 gennaio 2010, Kücükdeveci, C‑555/07, EU:C:2010:21, punti 21 e 23).

50      Nella specie, occorre sottolineare che, nella misura in cui dagli elementi di cui dispone la Corte risulta, da una parte, che le situazioni oggetto del procedimento principale sono meramente interne, nel senso che sono prive di qualsivoglia elemento transfrontaliero, e, dall’altra, che il canone per l’utilizzo delle acque interne ai fini della produzione di energia elettrica in oggetto costituisce una misura di natura fiscale, il principio di non discriminazione, quale previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/72, è applicabile a detto canone solo se tale direttiva è intesa al ravvicinamento delle disposizioni fiscali degli Stati membri.

51      Dal momento che l’obiettivo della direttiva 2009/72 consiste nella realizzazione di un mercato interno dell’elettricità, il legislatore dell’Unione ha fatto ricorso alla procedura legislativa ordinaria prevista dall’articolo 95, paragrafo 1, CE (divenuto articolo 114, paragrafo 1, TFUE), per l’adozione di misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri nella costituzione e nel funzionamento del mercato interno.

52      Tuttavia, conformemente all’articolo 95, paragrafo 2, CE (divenuto articolo 114, paragrafo 2, TFUE), detto articolo 95, paragrafo 1, (divenuto articolo 114, paragrafo 1, TFUE) non si applica alle disposizioni fiscali.

53      Nella misura in cui la direttiva 2009/72 non costituisce una misura relativa al ravvicinamento delle disposizioni fiscali degli Stati membri, si deve considerare che il principio di non discriminazione previsto dal suo articolo 3, paragrafo 1, non si applica a un canone come il canone per l’utilizzo delle acque interne ai fini della produzione di energia elettrica oggetto dei procedimenti principali.

54      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che il principio di non discriminazione, quale previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/72, dev’essere interpretato nel senso che non osta a un canone, quale il canone per l’utilizzo delle acque interne ai fini della produzione di energia elettrica oggetto dei procedimenti principali, al quale sono assoggettati solo i produttori di energia idroelettrica operanti nell’ambito di bacini idrografici che si estendono sul territorio di più di una comunità autonoma.

 Sulla terza questione nelle cause riunite da C‑105/18 a C‑108/18 e da C‑110/18 a C‑113/18 nonché nella causa C‑109/18

55      Con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che il fatto che il canone per l’utilizzo delle acque interne ai fini della produzione di energia elettrica oggetto dei procedimenti principali non sia dovuto, in primo luogo, dai produttori di energia idroelettrica che operano su bacini idrografici situati sul territorio di una sola comunità autonoma, in secondo luogo, dai produttori di energia elettrica proveniente da fonti diverse da quella idrica e, in terzo luogo, nel contesto di altri usi che comportano un consumo di acqua, costituisca un aiuto di Stato, ai sensi di detta disposizione.

56      In limine, si deve rilevare che la decisione di rinvio nella causa C‑109/18 non contiene alcun elemento di informazione che consenta alla Corte di fornire una risposta utile al giudice del rinvio per quanto riguarda l’eventuale qualifica come aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, del canone per l’utilizzo delle acque interne ai fini della produzione di energia elettrica, che risulterebbe dal fatto che detto canone non è dovuto per gli impianti che utilizzano acqua a fini diversi dalla produzione di energia idroelettrica.

57      Questa parte della terza questione nella causa C‑109/18, ove verte su tali impianti, deve pertanto essere dichiarata irricevibile.

58      Quanto alla risposta nel merito delle parti ricevibili delle terze questioni poste nelle cause riunite, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, la qualifica di una misura nazionale quale «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, richiede che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni. Innanzi tutto, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri. In terzo luogo, deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario. In quarto luogo, la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (v., segnatamente, sentenza del 29 luglio 2019, Azienda Napoletana Mobilità, C‑659/17, EU:C:2019:633, punto 20).

59      Nella misura in cui la qualificazione di una misura quale «aiuto di Stato», ai sensi di detta disposizione, richiede che ciascuna di queste quattro condizioni sia soddisfatta, dato che sono cumulative, e dal momento che il giudice del rinvio si limita a interrogare la Corte sulla condizione relativa alla selettività del canone per l’utilizzo delle acque interne ai fini della produzione di energia elettrica, occorre esaminare, anzitutto, quest’ultima condizione.

60      Risulta da costante giurisprudenza che la valutazione della selettività del vantaggio concesso ai beneficiari da una misura nazionale richiede di stabilire se, nell’ambito di un dato regime giuridico, la misura nazionale in discussione sia tale da favorire «talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre che si trovino in una situazione fattuale e giuridica comparabile, tenuto conto dell’obiettivo perseguito da detto regime e che sono quindi oggetto di un trattamento differenziato idoneo, in sostanza, ad essere qualificato come «discriminatorio» (sentenza del 26 aprile 2018, ANGED, C‑233/16, EU:C:2018:280, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

61      La qualificazione di una misura fiscale come «selettiva» presuppone, in un primo tempo, l’individuazione del regime fiscale comune o «normale» applicabile nello Stato membro interessato, e, in un secondo tempo, la dimostrazione che la misura fiscale considerata vi deroga, in quanto introduce differenziazioni tra operatori che si trovano, sotto il profilo dell’obiettivo perseguito da detto regime comune, in una situazione fattuale e giuridica comparabile (sentenza del 26 aprile 2018, ANGED, C‑233/16, EU:C:2018:280, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

62      A tal riguardo, la determinazione dell’ambito di riferimento assume un’importanza maggiore nel caso di misure fiscali, dal momento che l’esistenza stessa di un vantaggio può essere accertata solo con riferimento a un livello di tassazione definito «normale» (v., in tal senso, sentenze del 6 settembre 2006, Portogallo/Commissione, C‑88/03, EU:C:2006:511, punto 56, e del 21 dicembre 2016, Commissione/Hansestadt Lübeck, C‑524/14 P, EU:C:2016:971, punto 55).

63      Per quanto riguarda, in primo luogo, l’esame della selettività della misura oggetto dei procedimenti principali, che potrebbe risultare dal fatto che il canone per l’utilizzo delle acque interne ai fini della produzione di energia elettrica non è dovuto dai produttori di energia elettrica la cui fonte di produzione di elettricità non è idrica, occorre rilevare che, se il criterio impositivo relativo a detto canone, che si fonda sulla fonte di produzione dell’energia elettrica, non si presenta come formalmente derogatorio a un quadro giuridico di riferimento dato, esso tuttavia non ha l’effetto di escludere tali produttori di energia elettrica dalla sfera di applicazione di questo canone.

64      In quanto l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE definisce le misure statali in funzione dei loro effetti, indipendentemente dalle tecniche impiegate, non può quindi escludersi a priori che il criterio impositivo del canone per l’utilizzo delle acque interne ai fini della produzione di energia idroelettrica consenta di favorire, in pratica, «talune imprese o talune produzioni» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, riducendo i loro oneri rispetto a quelle che sono assoggettate a tale canone (v., in tal senso, sentenza del 26 aprile 2018, ANGED, C‑233/16, EU:C:2018:280, punti 47 e 48 e giurisprudenza ivi citata).

65      Pertanto, occorre determinare se i produttori di energia idroelettrica assoggettati al canone oggetto dei procedimenti principali e i produttori di energia elettrica la cui fonte di produzione di elettricità non è idrica si trovino in una situazione comparabile con riguardo all’obiettivo perseguito dal canone in oggetto nei procedimenti principali.

66      A tal riguardo, risulta dalla presentazione del diritto nazionale che si evince dalla decisione di rinvio e, in particolare, dall’articolo 112 bis, paragrafo 1, della legge sulle acque nonché dagli articoli da 12 a 14 del regio decreto 198/2015, che il canone per l’utilizzo delle acque interne ai fini della produzione di energia elettrica è destinato alla tutela e al miglioramento del demanio idrico. Orbene, è pacifico che solo i produttori di energia idroelettrica utilizzano il demanio idrico come fonte di produzione di elettricità, circostanza questa che può avere un impatto ambientale su questo demanio idrico.

67      Pertanto, si deve rilevare che produttori di energia elettrica che non utilizzino la fonte idrica, che non sono assoggettati al canone per l’utilizzo delle acque interne ai fini della produzione di energia elettrica, non si trovano, con riguardo all’obiettivo considerato da tale canone, in una situazione di fatto e di diritto comparabile a quella dei produttori di elettricità che utilizzano la fonte idrica.

68      Se il giudice del rinvio, unico competente a interpretare il diritto nazionale, attesta che questo canone, nonostante il disposto dell’articolo 112 bis della legge sulle acque nonché delle disposizioni del regio decreto 198/2015, che ha attuato detto canone, persegue, alla luce delle sue caratteristiche essenziali nonché della sua struttura, un obiettivo meramente economico, occorre tenere conto del fatto che, data l’assenza di regolamentazione dell’Unione in materia, rientra nella competenza fiscale degli Stati membri determinare i criteri d’imposizione e la ripartizione della pressione fiscale sui diversi fattori di produzione e settori economici (v., in tal senso, sentenza del 26 aprile 2018, ANGED, C‑233/16, EU:C:2018:280, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

69      Pertanto, un criterio di assoggettamento attinente alla fonte di produzione dell’energia elettrica consente, in linea di principio, a uno Stato membro di istituire un canone, quale il canone oggetto dei procedimenti principali, che grava sui soli produttori di energia elettrica che utilizzano la fonte idrica come fonte di produzione di elettricità.

70      Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’esame della selettività della misura oggetto dei procedimenti principali, che potrebbe risultare dal fatto che il canone per l’utilizzo delle acque interne ai fini della produzione di energia elettrica non è dovuto dai produttori di energia idroelettrica che operano su bacini idrografici situati sul territorio di una sola comunità autonoma, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il contesto giuridico di riferimento per valutare la selettività di una misura non deve essere necessariamente definito entro i limiti del territorio dello Stato membro interessato, ma può essere quello del territorio nel quale un’autorità regionale o locale esercita la competenza che le deriva dalla costituzione o dalla legge. Ciò avviene quando tale entità sia dotata di uno statuto di diritto e di fatto che la renda sufficientemente autonoma rispetto al governo centrale di uno Stato membro affinché, grazie alle misure adottate, sia la detta entità, e non il governo centrale, a rivestire un ruolo fondamentale nella definizione dell’ambiente politico ed economico in cui operano le imprese (v., in tal senso, sentenza del 26 aprile 2018, ANGED, C‑233/16, EU:C:2018:280, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

71      Si evince da questa giurisprudenza che il contesto di riferimento dipende dal margine di competenza dell’autorità pubblica che ha adottato la misura in questione.

72      Nello stesso senso, risulta dalla sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/Hansestadt Lübeck (C‑524/14 P, EU:C:2016:971, punti 61 e 62), che l’ambito di riferimento pertinente per verificare la selettività di una misura può essere circoscritto al regime giuridico che è stato adottato da un’entità nei limiti della sua competenza.

73      Infatti, la selettività di una misura non può essere esaminata senza tener conto dei limiti giuridici che definiscono la competenza dell’autorità pubblica che ha adottato la misura stessa.

74      Nella specie, il governo spagnolo ha esposto, sia nelle sue osservazioni scritte sia all’udienza dinanzi alla Corte, che il fatto che il canone per l’utilizzo delle acque interne ai fini della produzione di energia elettrica sia dovuto solo dai produttori di energia idroelettrica operanti nell’ambito di bacini idrografici che si estendono sul territorio di più di una comunità autonoma era giustificato dalla struttura territoriale dello Stato spagnolo e delle competenze di ogni amministrazione nonché dalle competenze rispettive del governo centrale e delle comunità autonome, che, con riguardo al demanio idrico, elaborano il proprio regime giuridico.

75      Il legislatore nazionale avrebbe pertanto adottato la normativa nazionale che istituisce tale canone, che è posto a carico solo dei titolari di concessioni amministrative su bacini idrografici situati sul territorio di più di una comunità autonoma, esercitando una competenza che è limitata a detti bacini.

76      In tale contesto, e con riserva di verifica della ripartizione delle competenze, che spetta al giudice del rinvio effettuare, risulta che l’ambito di riferimento pertinente per esaminare il carattere selettivo di una eventuale misura di aiuto è costituito dall’imposta che colpisce la produzione di energia idroelettrica su bacini idrografici che si estendono su più di una comunità autonoma.

77      Alla luce dell’ambito di riferimento in tal modo circoscritto, occorre rilevare che i produttori di energia idroelettrica che operano su un bacino idrografico situato all’interno di una sola comunità autonoma non si trovano in una situazione comparabile a quella dei produttori di energia che operano su bacini idrografici che si estendono sul territorio di più di una comunità.

78      Ne consegue che la condizione attinente alla selettività della misura in oggetto non è soddisfatta e che, di conseguenza, non occorre esaminare le altre condizioni di cui al precedente punto 58 della presente sentenza.

79      Risulta dalle suesposte considerazioni che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che il fatto che il canone per l’utilizzo delle acque interne ai fini della produzione di energia elettrica oggetto dei procedimenti principali non sia dovuto, da una parte, dai produttori di energia idroelettrica che operano su bacini idrografici situati sul territorio di una sola comunità autonoma e, dall’altra, dai produttori di energia elettrica proveniente da fonti diverse da quella idrica, non costituisce, ai sensi di detta disposizione, un aiuto di Stato a favore di tali produttori, dal momento che questi ultimi non si trovano, alla luce dell’ambito di riferimento pertinente nonché dell’obiettivo perseguito da detto canone, in una situazione comparabile a quella dei produttori di energia idroelettrica che operano su bacini idrografici che si estendono sul territorio di più di una comunità autonoma assoggettati a detto canone, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

 Sulle spese

80      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, vanno interpretati nel senso che non ostano a un canone per l’utilizzo delle acque interne ai fini della produzione di energia elettrica, come quello oggetto dei procedimenti principali, che non incita a un utilizzo efficace dell’acqua, non stabilisce meccanismi per la conservazione e la tutela del demanio idrico, la cui aliquota non ha un rapporto con l’attitudine a causare un danno a detto demanio idrico, e che è unicamente ed esclusivamente in funzione della capacità dei produttori di energia idroelettrica di generare entrate.

2)      Il principio di non discriminazione, quale previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, dev’essere interpretato nel senso che non osta a un canone, quale il canone per l’utilizzo delle acque interne ai fini della produzione di energia elettrica oggetto dei procedimenti principali, al quale sono assoggettati solo i produttori di energia idroelettrica operanti nell’ambito di bacini idrografici che si estendono sul territorio di più di una comunità autonoma.

3)      L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE dev’essere interpretato nel senso che il fatto che il canone per l’utilizzo delle acque interne ai fini della produzione di energia elettrica oggetto dei procedimenti principali non sia dovuto, da una parte, dai produttori di energia idroelettrica che operano su bacini idrografici situati sul territorio di una sola comunità autonoma e, dall’altra, dai produttori di energia elettrica proveniente da fonti diverse da quella idrica, non costituisce, ai sensi di detta disposizione, un aiuto di Stato a favore di tali produttori, dal momento che questi ultimi non si trovano, alla luce dell’ambito di riferimento pertinente nonché dell’obiettivo perseguito da detto canone, in una situazione comparabile a quella dei produttori di energia idroelettrica che operano su bacini idrografici che si estendono sul territorio di più di una comunità autonoma assoggettati a detto canone, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Firme