GIP S. Maria C.V. ord. 18 maggio 2007
Est. Pepe
Ambiente in genere. Costituzione di parte civile nel processo penale

Sulla legittimazione o meno di talune associazioni alla costituzione di parte civile nel processo penale per violazioni ambientali

Tribunale Civile e Penale di S. Maria C. V.

SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

IL GIUDICE

Dott. Antonio Pepe

sciogliendo la riserva sulle richieste – avanzate dai difensori degli imputati - di esclusione di tutte le parti civili costituitesi nel presente procedimento penale alle udienze del 12 gennaio e 9 marzo 2007 ( con la sola esclusione del Ministero dell’Ambiente );

rilevato che le richieste di esclusione si fondano:

a) per ciò che concerne l’Adiconsum e tutte le parti assistite e rappresentate dall’Avv. Luigi Adinolfi, sulla dedotta irritualità della costituzione, in quanto operata da difensore delegato dal titolare del potere di rappresentanza, non intervenuto in udienza;

b) per tutte le parti civili diverse dal Ministero dell’Ambiente, sul difetto di legitimatio ad causam dei soggetti diversi da tale Ministero, al quale soltanto sarebbe riconosciuta – ex art. 311 D. Lvo. 152/06 - la legittimazione a far valere in giudizio pretese risarcitorie connesse a danno ambientale derivato da fatti illeciti;

c) per gli enti e le associazioni ambientaliste, sulla mancata titolarità in capo ai medesimi di un autonomo diritto risarcitorio, essendo gli stessi portatori di un mero interesse diffuso, ovvero sull’assenza di collegamento tra l’attività svolta dalle suddette associazioni e il territorio interessato ai fatti di causa;

d) per gli enti territoriali ( Regione Campania, Provincia e Comune di Caserta ), sulla mancata specificazione dell’oggetto della domanda;

e) per i privati costituitisi, sulla mancata deduzione di un danno diretto e immediato;

udite le repliche del P.M. e delle parti civili interessate;

OSSERVA

Va preliminarmente esaminata la censura processuale enunciata sub A, sollevata dalla Difesa dell’imputato Fortunato Manlio.

La stessa appare infondata e deve essere perciò disattesa.

Invero, una volta soddisfatti i requisiti di cui all’art. 78 lett. c) ed e) c.p.p. ( nella specie, non si contesta che gli atti di costituzione contengano il nome e il cognome del difensore, la sua sottoscrizione e l’indicazione della procura ), non si rinviene nell’ordito normativo una specifica disposizione che vieti, per il materiale deposito in udienza dell’atto di costituzione ( e si ricordi che la costituzione può essere operata anche prima dell’udienza, mediante deposito dell’atto nella cancelleria del Giudice che procede ), la possibilità per il difensore investito della procura speciale di farsi rappresentare da un sostituto designato a norma dell’art. 102 c.p.p.

Non a caso, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il sostituto del difensore di parte civile è abilitato al compimento di qualsiasi attività d’udienza ( Cass. 7-3-95, Prati ), e che non è dunque richiesto il conferimento di apposita procura speciale al sostituto, trovando l’art. 102 c.p.p. piena applicazione anche nei confronti del difensore di parte civile ( Cass. 4-11-99, Crepaldi ).

Venendo alle obiezioni di merito formulate dalle Difese, giova premettere che i poteri riconosciuti al Giudice dell'Udienza Preliminare investito della richiesta di esclusione della parte civile ex art. 80 cit. non comprendono alcuna delibazione di fondatezza dell'azione civile in sé considerata, ma unicamente una statuizione sull'ammissibilità della sua insinuazione nella sede penale.

Esclusa qualsiasi valutazione sull'azione in senso sostanziale, il sindacato del Giudice deve concentrarsi - oltre che sulla tempestività dell'atto di costituzione e sul rispetto del catalogo di requisiti formali dettato dall'art. 78 c.p.p. - sulle precondizioni processuali enucleabili dalla prospettazione delle parti.

Tanto chiarito, reputa questo Giudice, in ordine all’argomento sub b), che la disposizione normativa invocata dalla Difesa dell’imputato Fenucciu non può essere interpretata nel senso di ricavarvi una sorta di riserva del diritto alla costituzione di parte civile in capo al solo Ministero dell’Ambiente, pur dovendosi atto dell’esistenza di alcune prime letture giurisprudenziali di divergente avviso ( Cass. 8-9-06 n. 29855, Pezzotti ) .

Se è vero, infatti, che l’art. 311 D. L.vo 3 aprile 2006 n. 152 attribuisce allo Stato - per il tramite del Ministro dell'Ambiente - la legittimazione all'azione risarcitoria, e omette di menzionare gli Enti territoriali minori e ogni altro soggetto, ciò non può far trascurare il carattere complesso del bene ambiente e delle lesioni che questo può subire.

La tutela di questo bene giuridico non trova la sua fonte genetica nel ricordato art. 311 D. L.vo n. 152/06, ma direttamente nella Costituzione, attraverso il combinato disposto degli artt. 2, 3, 9, 41, 42 e il loro collegamento con la norma fondativa della tutela aquiliana (art. 2043 c.c.).

In questo senso si sono più volte espresse tanto la Corte Costituzionale, quanto la Corte di Cassazione Civile e Penale (ex plurimis, v. Cass., III sezione civile, n. 5650 del 19.6.96; Cass., III sezione penale, n. 33887 del 7.4 - 9.10.06).

E' proprio la complessità del bene giuridico a comportare la possibilità che la sua lesione involga interessi individuali, collettivi e/o pubblici facenti capo a soggetti diversi.

La concreta possibilità che un fatto illecito lesivo dell'ambiente produca plurimi profili di danno in capo a soggetti diversi è stata resa icasticamente dalla S.C. nella sentenza n. 577/06, che testualmente afferma:

E' evidente, ad esempio, che quando il danno ambientale consista nella contaminazione del terreno, solo l'ente territoriale potrà pretendere un risarcimento rapportato alle operazioni di decontaminazione e di ripristino che istituzionalmente competono all'ente territoriale medesimo; solo i privati proprietari dei terreni contaminati potranno pretendere il risarcimento dei danni subiti per il mancato godimento delle risorse naturali del terreno; mentre i danni alla salute conseguenti alla contaminazione potranno essere richiesti solo dalle persone fisiche concretamente danneggiate nella loro integrità fisica o psichica “.

Tale orientamento appare del resto ripreso anche nelle più recenti pronunzie della Suprema Corte, emesse anche dopo l’entrata in vigore del D. l. vo. 152/06.

Nella ricordata sentenza n. 33887/06, si è affermato che “ le associazioni ambientaliste, ancorchè non riconosciute dal Ministero dell’Ambiente, sono legittimate in via autonoma e principale all’azione di risarcimento per danno ambientale … quando siano statutariamente portatrici di interessi ambientali territorialmente determinati, concretamente lesi da un’attività illecita. In tal caso, infatti, tali associazioni non sono portatrici solo di interessi diffusi e astratti….comuni a tutti gli individui di una formazione sociale o addirittura della comunità nazionale “, ma sono invece titolari “ di interessi collettivi legittimi, che sono comuni a più soggetti che si associano come categoria o gruppo omogeneo per realizzare i fini del gruppo stesso e sono quindi suscettibili di tutela giurisdizionale “.

Analogamente, nella sentenza della III Sez. Pen, 3-11-06 n. 36514, richiamando proprio l’art. 311 del D. Lgs. 152/06, si afferma che in materia ambientale la legittimazione a costituirsi parte civile spetta non soltanto ai soggetti pubblici, in nome dell’ambiente come interesse pubblico, ma altresì alla persona singola o associata, in nome dell’ambiente come diritto fondamentale di ogni uomo e valore di rilevanza costituzionale.

Il problema allora non può essere posto in via generale ed astratta – il che impone di disattendere l’impostazione difensiva che sta alla base delle deduzioni riassunte sub b) e c), prima parte – bensì va affrontato sul piano delle singole posizioni giuridiche che si assumono lese; diventa cioè dirimente stabilire se soggetti privati, Enti e associazioni costituitisi parte civile abbiano articolato le loro prospettazioni di danno in termini tali da far emergere un interesse che, per essere sufficientemente soggettivizzato e differenziato, meriti di essere etichettato come interesse collettivo ( e tale sembra essere lo spirito dei rilievi sub c), seconda parte, ed e).

Nessun dubbio, al riguardo, può sussistere circa il potere di Regione Campania, Provincia di Caserta, Comune di Caserta di agire in giudizio a tutela dell’interesse dei loro cittadini all’integrità dell’ambiente in cui vivono, dovendosi in particolare sottolineare la specifica competenza regionale in materia di cave; né può accogliersi la deduzione ( vedi lettera d ) inerente la presunta mancata specificazione dell’oggetto della domanda, essendo pacifico in giurisprudenza che l’oggetto possa essere anche implicitamente desunto dalla qualità del soggetto che opera la costituzione e dal tenore delle imputazioni; così, nella fattispecie, il collegamento tra l’attività istituzionale dei tre enti pubblici e la tipologia di condotta illecita descritta nelle contestazioni è di per sé sufficiente a comprovare la sussistenza della legittimazione all’azione civile.

Quanto alla posizione delle associazioni ambientaliste, in forza delle argomentazioni innanzi sviluppate occorre appunto adottare come parametro valutativo le linee guida dettate dalla giurisprudenza prima ricordata, e quindi soffermarsi sul collegamento territoriale tra l'ambito operativo dell'associazione e l'area interessata dalla lesione, sul collegamento con scopi statutari di tutela che l'ente alleghi di avere concretamente perseguito e che i fatti criminosi abbiano frustrato, sulla lesione dell'immagine dell'ente associativo e sulla demoralizzazione dei suoi membri che può conseguire al reato ambientale, sulla vanificazione degli sforzi economici già profusi dall'associazione per la salvaguardia o il recupero di aree poi devastate dal crimine.

Alla stregua di tali principi, deve ritenersi ammissibile la costituzione di parte civile di Legambiente Campania, WWF Italia, LIPU Campania e Adiconsum, i cui statuti attestano il perseguimento di scopi di protezione, difesa del bene ambientale, diffusione della cultura ambientale, scopi peraltro direttamente collegati all'ambito territoriale ove hanno avuto luogo i fatti illeciti contestati nel processo.

A conclusioni analoghe deve addivenirsi anche per le associazioni e i comitati aventi come principale finalità la tutela dell’ambiente nella città e nei quartieri più direttamente interessati dall’attività estrattiva di cui si contesta l’illegittimità: va pertanto ammessa la costituzione di parte civile del comitato Parco Cerasole – Parco degli Aranci, del comitato San Clemente, del comitato Ma.Cri. Co. Verde.

Non soddisfano invece gli enunciati requisiti le costituzioni di parte civile di:

associazione Coldiretti Campania e Consorzio per la Tutela del Formaggio, non essendo stato adeguatamente specificato il legame tra la principale finalità sociale ( promozione e tutela del prodotto alimentare italiano in generale per la Coldiretti Campania, della mozzarella di bufala per il Consorzio ) e i fatti di causa, né essendo tale nesso evincibile aliunde;

dell’associazione Terra Nostra con sede in Caserta, valutata negativamente l’estrema genericità dell’oggetto sociale e l’assenza di ogni indicazione in merito alla pregressa attività svolta a tutela dell’ambiente;

dell’associazione Italia Nostra, per la mancata allegazione dello statuto sociale all’atto di costituzione;

delle associazioni Ambiente e Vita con sede in Roma, Gruppi Ricerca Ecologica con sede in Palermo e Fare Verde, con sede in Roma, difettando qualsiasi allegazione in ordine al rapporto tra scopi ed attività statutari da un lato, territorio concretamente inciso dai fatti di causa dall’altro.

Venendo infine alle costituzioni in giudizio di soggetti privati, certamente inammissibile è la costituzione ( operata con unico atto ) di Murgia Giovanni, Murgia Francesco e Battimieri Maria, non riscontrandosi nell’atto di costituzione il minimo chiarimento sulla natura del danno che gli stessi avrebbero subito e sulla relativa causa petendi.

Allo stesso modo, non sono ammissibili le costituzioni di Ferraiuolo Michele, Gentile Francesco, Fiorino Giovanni, Di Lauro Rosaria, Smarra Domenico, Leone Domenico, Ricciardi Vincenzo, Malatesta Ciro, Corbo Carmela, Casapulla Francesco e Di Nuzzo Clara, posto che le stesse non sono sorrette dall’enunciazione di un danno personale, immediato e diretto connesso ai reati per cui si procede; non basta, a tal scopo, la deduzione circa il luogo di residenza e la contiguità fra lo stesso e le zone dove si svolge l’attività di cava, poiché tale dato geografico al più comprova la sussistenza di un mero interesse diffuso alla salubrità dell’ambiente, azionabile solo secondo i parametri innanzi precisati.

P.Q.M.

Esclude dal processo le seguenti parti civili: associazioni Coldiretti Campania, Consorzio per la Tutela del Formaggio, Terra Nostra, Italia Nostra, Ambiente e Vita, Gruppi Ricerca Ecologica, Fare Verde; esclude inoltre Murgia Giovanni, Murgia Francesco, Battimieri Maria, Ferraiuolo Michele, Gentile Francesco, Fiorino Giovanni, Di Lauro Rosaria, Smarra Domenico, Leone Domenico, Ricciardi Vincenzo, Malatesta Ciro, Corbo Carmela, Casapulla Francesco e Di Nuzzo Clara.

Rigetta le richieste di esclusione delle restanti parti civili.

S. Maria Capua Vetere, 18 maggio 2007

IL GIUDICE