DECRETO-LEGGE  20 maggio 2010, n. 72        
Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonche' per l'assegnazione di quote di emissione di CO2 .
(GU n. 117 del 21-5-2010 )

 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, considerata la
scadenza del 30 aprile 2010 per la presentazione della dichiarazione
ambientale con riferimento all'anno 2009, di consentire la
presentazione delle dichiarazioni medesime nel termine del 30 giugno
2010, facendo comunque salve le dichiarazioni presentate avvalendosi
del modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2008;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di differire il
termine per il versamento dei premi assicurativi da parte delle
imprese di autotrasporto di merci in conto terzi al 16 giugno 2010,
al fine di dare attuazione agli interventi a sostegno del settore
gia' previsti dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria
2010);
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di
adottare misure per l'assegnazione di quote di emissione di CO2 a
operatori energetici ed industriali per impianti entrati in funzione
dopo l'adozione del Piano nazionale di assegnazione (PNA) di quote
CO2 per il periodo 2008-2012, approvato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
dello sviluppo economico in data 18 dicembre 2006, ed in relazione
alla Decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008
- 2012 adottata con decreto dei medesimi Ministri in data 28 febbraio
2008;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 aprile 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad
interim, Ministro dello sviluppo economico, del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;

E m a n a


il seguente decreto-legge:

Art. 1


Differimento di termini

1. Le dichiarazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, per
le quali i soggetti tenuti, con riferimento all'anno 2009, si
avvalgano del modello unico di dichiarazione ambientale aggiornato ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della medesima legge con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2010, possono
essere presentate fino al 30 giugno 2010. Sono fatte salve le
dichiarazioni presentate, con riferimento all'anno 2009, avvalendosi
del modello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 2 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 294 del 17 dicembre 2008.
2. Per l'anno 2010, il termine di cui all'articolo 55 della legge
17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il versamento
dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di
merci in conto terzi, e' fissato al 16 giugno. Non si applicano
sanzioni a carico delle imprese che, nelle more dell'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, non hanno
provveduto al pagamento dei premi assicurativi di cui al primo
periodo entro il termine del 16 giugno 2010, ovvero hanno corrisposto
somme inferiori a quelle dovute e, pertanto, sono considerate in
regola ai fini degli obblighi assicurativi.


                               Art. 2 


Misure urgenti in materia di emissioni di CO2

1. Per le installazioni sottoposte alla direttiva 2003/87/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che non
hanno ricevuto quote di emissione di CO2 a titolo gratuito a causa
dell'esaurimento della riserva per i nuovi entranti, il Comitato di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e
successive modificazioni, determina il numero di quote di CO2
spettanti a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di
impianto, riconosciuti come «nuovi entranti» ai sensi dell'articolo
3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
216, e ne da' comunicazione agli aventi diritto e all'Autorita' per
l'energia elettrica ed il gas.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas definisce i
crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantita' di
quote comunicatale ai sensi del comma 1 e con riferimento
all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei. Le partite
economiche da rimborsare sono determinate entro il 31 marzo di
ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza degli aventi
diritto per l'anno solare precedente. Per le quote spettanti ai nuovi
entranti per il 2009, le partite economiche devono essere determinate
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I crediti di cui al comma 2, comprensivi degli interessi
maturati nella misura del tasso legale, sono liquidati agli aventi
diritto nei limiti dei proventi della vendita all'asta delle quote di
CO2 di cui all'articolo 10 della citata direttiva 2003/87/CE, come
modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, entro 90 giorni dal versamento dei
suddetti proventi senza aggravi per l'utenza elettrica e senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. In attuazione del principio
di invarianza degli oneri a carico dell'utenza elettrica, sono
abrogati i commi 18 e 19 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009,
n. 99.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le procedure
di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi della
vendita all'asta delle quote di emissione di CO2 e la successiva
riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa.
5. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalita'
di rimborso dei crediti di cui al comma 2, anche in relazione alle
effettive entrate.


                               Art. 3 


Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 20 maggio 2010

NAPOLITANO


Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri ed, ad interim, Ministro dello
sviluppo economico

Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare

Matteoli, Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti

Tremonti, Ministro dell'economia e delle
finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano