Il controllo delle emissioni delle discariche

di Mauro SANNA

pubblicato su unaltroambiente.it. Si ringraziano Autore ed Editore

Allo stato attuale la normativa non prevede specifici limiti per le emissioni delle discariche né per esse esistono conclusioni sulle BAT, in particolare per le emissioni di metano, ma tale situazione è destinata a mutare dopo il 1° luglio 2026.

Da questa data infatti gli Stati membri dell’Unione devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali) (c.d. Direttiva IED) e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti.

La Direttiva, pubblicata il 15 luglio 2024, è entrata in vigore l’8 agosto 2024 e costituisce il secondo aggiornamento alla Direttiva Emissioni che la Commissione si è proposta di riesaminare nel 2028 e successivamente ogni 5 anni.

Numerose sono le modifiche introdotte dalla Direttiva (UE) a partire da quelle apportate alle definizioni:

  • “inquinamento”, l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore, rumore o odore nell’aria, nell’acqua o nel terreno, che possono nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
  • “valore limite di prestazione ambientale”, un valore di prestazione incluso in un’autorizzazione, espresso per determinate condizioni in rapporto a determinati parametri specifici; (articolo 15);
  • “profonda trasformazione industriale”, attuazione, da parte degli operatori industriali, di tecniche emergenti o delle migliori tecniche disponibili che comportano un cambiamento importante nella progettazione o nella tecnologia di un’installazione, in tutto o in parte, o la sostituzione di un’installazione esistente con una nuova installazione, che consenta una riduzione estremamente sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra in linea con l’obiettivo della neutralità climatica e ottimizzi i vantaggi collaterali per l’ambiente, almeno ai livelli che possono essere conseguiti con le tecniche individuate nelle conclusioni sulle BAT applicabili, tenendo conto degli effetti incrociati; (articolo 27-sexies);
  • “tecnica emergente”, una tecnica innovativa per un’attività industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe assicurare un più elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente o almeno lo stesso livello di protezione della salute umana e dell’ambiente e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti; (articolo 15)

La Direttiva prevede la semplificazione e lo snellimento delle procedure di autorizzazione istituendo un sistema di autorizzazione elettronica entro il 2035 e prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per la sua inosservanza e introduce anche il diritto per le persone che abbiano subito danni alla salute di chiedere un indennizzo ai responsabili di violazioni della direttiva.

Viene anche stabilito che ogni Stato nazionale predisponga un “Sistema di gestione ambientale” conforme alle conclusioni sulle BAT del settore, coerente con la natura, le dimensioni e la complessità dell’installazione, e con i possibili effetti sull’ambiente, prevedendo l’obbligo per i gestori di stabilimento di attuarlo entro il 1° luglio 2027 (fatta eccezione per le installazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2024/1785 medesima) stabilendo che siano sottoposte ad audit per la prima volta e poi, almeno ogni tre anni, da un organismo accreditato per la valutazione della conformità a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 oppure da un verificatore ambientale accreditato o dotato di licenza.

Viene introdotta la “Valutazione della conformità” mediante l’adozione di un metodo che permetta di valutare la conformità, in condizioni di esercizio normali, ai valori limite di emissione stabiliti nell’autorizzazione in relazione alle emissioni nell’atmosfera e nell’acqua.

La direttiva infine, amplia la sua applicazione alle emissioni di nuove tipologie di stabilimenti industriali, includendo rispetto alle precedenti:

  • le attività minerarie;
  • gli allevamenti intensivi quali quelli di suini e pollame (nuovo capo VI-bis); entro il 2026 la Commissione dovrà valutare le modalità per contrastare al meglio le emissioni generate dall’allevamento di bovini e dai prodotti agricoli immessi sul mercato dell’UE;
  • la fabbricazione di batterie su vasta scala; che potrà estendersi successivamente anche alla lavorazione dei minerali industriali;
  • le discariche di rifiuti.

Si deve anche ricordare che la Direttiva in esame affianca il Regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento UE e del Consiglio sulla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali, che prevede la creazione di un portale europeo sulle emissioni industriali e stabilisce le norme per la raccolta e la comunicazione dei dati ambientali relativi alle installazioni industriali.

Questi due atti sono stati previsti entrambi dal Green Deal europeo che aveva sollecitato una rivisitazione delle norme europee sulle emissioni finalizzata a regolamentare e monitorare l’impatto ambientale delle attività industriali, per una migliore protezione della salute umana e dell’ambiente riducendo le emissioni nocive.1

Le emissioni delle discariche

La Direttiva 2024/1785 nel 57° considerando evidenzia che: Non esistono conclusioni sulle BAT per le discariche, sebbene queste rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE, in quanto tale attività rientra nell’ambito della direttiva 1999/31/CE del Consiglio (28) e i requisiti di quest’ultima direttiva sono considerati BAT. Grazie all’evoluzione tecnica e all’innovazione intervenute dopo l’adozione della direttiva 1999/31/CE, sono ora disponibili tecniche più efficaci a tutela della salute umana e dell’ambiente. L’adozione di conclusioni sulle BAT nell’ambito della direttiva 2010/75/UE consentirebbe di affrontare le principali questioni ambientali connesse al funzionamento delle discariche di rifiuti, tra cui le significative emissioni di metano. La direttiva 1999/31/CE dovrebbe pertanto consentire l’adozione di conclusioni sulle BAT relative alle discariche ai sensi della direttiva 2010/75/UE.

La particolare considerazione data dalla direttiva alle emissioni di metano prodotte dalle discariche è determinata anche da quanto previsto dal protocollo di Kyoto e dalla direttiva europea EPER (European Pollutant Emission Register). Infatti fin dal 2000 la Commissione europea ha adottato una decisione relativa all’attuazione di un registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER) a norma dell’articolo 15 della direttiva 96/61/CE del Consiglio relativa alla prevenzione e alla riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC).

I governi nazionali di tutti gli Stati membri dell’Unione sono tenuti a mantenere gli inventari dei dati sulle emissioni provenienti dalle principali attività industriali e a comunicare le emissioni dei singoli impianti alla Commissione europea. La valutazione delle emissioni di gas serra nelle discariche è diventata una questione molto importante e tra gli impianti rilevanti sono stati considerati anche le discariche che ricevono oltre 10 t di rifiuti al giorno, o che abbiano una capacità totale di oltre 25 000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.

Le emissioni di metano

Il metano è considerato il secondo gas serra più importante dopo l’anidride carbonica, esso infatti ha la capacità di intrappolare nell’atmosfera una quantità di calore 86 volte maggiore rispetto all’anidride carbonica ed il suo contributo al riscaldamento globale (“positive climate forcing”) negli ultimi 150 anni è stato pari al 40% di quello dell’anidride carbonica, favorendo ancora di più l’innalzamento della temperatura del pianeta.

Varie sono le cause che contribuiscono ad incrementare la quantità di metano immessa nell’atmosfera, tra queste, le principali sono le zone umide naturali e le fonti antropiche, come gli allevamenti intensivi di ruminanti, la produzione di riso, la combustione di biomassa, le perdite di combustibile fossile e le discariche di rifiuti solidi, che emettono metano quando i rifiuti organici — come scarti alimentari, legno, cartone, carta e rifiuti di potatura — si decompongono in assenza di ossigeno.

Le discariche sono state perciò identificate come una delle maggiori fonti di emissione di metano nell’atmosfera, valutata pari a circa l’11% del totale del metano prodotto da fonti antropiche. Per questo motivo, molti paesi sviluppati, tra le strategie di mitigazione dei gas serra, hanno preso in considerazione il recupero di metano delle discariche, mediante sistemi ingegnerizzati tali da fornire benefici ambientali con la riduzione delle emissioni di superficie e la produzione di energia.

La Direttiva 2024/1785 definendo le norme riguardanti la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente da attività industriali stabilisce anche quelle intese a evitare oppure, qualora ciò non sia possibile, a ridurre progressivamente le emissioni delle suddette attività nell’aria, nell’acqua e nel terreno, a impedire la produzione di rifiuti, a migliorare l’efficienza delle risorse e a promuovere l’economia circolare e la decarbonizzazione, per conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente nel complesso.

L’autorità competente, applicando le BAT nell’installazione, è chiamata a fissare i valori limite di emissione più rigorosi ottenibili, tenuto conto dell’intera gamma dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT) e i corrispondenti valori limite di emissione (associated emission levels BAT-AEL), basati su una valutazione del gestore che stabilisca se sia realisticamente possibile raggiungere il limite più rigoroso e illustri le migliori prestazioni complessive che l’installazione può raggiungere grazie all’applicazione delle BAT.

La normativa vigente delle emissioni delle discariche

Il D.Lgs. 36/2003 prevede da parte del richiedente l’autorizzazione di una discarica la presentazione, sotto forma di piani, di dettagliate informazioni:

  • il piano di gestione operativa;
  • il piano di gestione post-operativa;
  • il piano di sorveglianza e controllo;
  • il piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica.

Il D.Lgs. detta specifiche disposizioni per la procedura di chiusura della discarica che è considerata tale solo dopo che l’ente territoriale competente ha approvato la chiusura, ma di essa, il gestore resta responsabile per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l’ambiente.

Regole rilevanti per la gestione di una discarica sono quelle previste per le emissioni prodotte, infatti a questo fine la direttiva 31/1999/CE considera prioritaria la graduale riduzione dei flussi di rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica al fine di ridurre le emissioni di metano unita alla cattura e al trattamento dei gas prodotti.

In particolare, al punto 4 dell’allegato I la direttiva prevede:

– devono essere adottate misure adeguate per controllare l’accumulo e la migrazione dei gas della discarica.

Il gas delle discariche che raccolgono rifiuti biodegradabili deve essere raccolto, trattato e utilizzato e qualora non possa essere utilizzato deve essere combusto.

La raccolta, il trattamento e l’utilizzazione del gas deve essere effettuata in modo tale da ridurre al minimo il danneggiamento o il degrado dell’ambiente e il rischio per la salute delle persone.

In attuazione della direttiva, il D.L.vo 36 del 2003 al punto 2.5 dell’Allegato 1 prevede che “Le discariche che accettano rifiuti biodegradabili devono essere dotate di impianti per l’estrazione dei gas che garantiscano la massima efficienza di captazione e il conseguente utilizzo energetico.

La gestione del biogas deve essere condotta in modo tale da ridurre al minimo il rischio per l’ambiente e per la salute umana; l’obiettivo è quello di non far percepire la presenza della discarica al di fuori di una ristretta fascia di rispetto.”

Per la gestione del biogas prodotto è poi previsto:

“Poiché il naturale assestamento della massa dei rifiuti depositati può danneggiare il sistema di estrazione del biogas, è indispensabile un piano di mantenimento dello stesso, che preveda anche l’eventuale sostituzione dei sistemi di captazione deformati in modo irreparabile.

È inoltre indispensabile mantenere al minimo il livello del percolato all’interno dei pozzi di captazione del biogas, per consentirne la continua funzionalità, anche con sistemi di estrazione del percolato eventualmente formatosi; tali sistemi devono essere compatibili con la natura di gas esplosivo, e rimanere efficienti anche nella fase post-operativa.

Il sistema di estrazione del biogas deve essere dotato di sistemi per l’eliminazione della condensa; l’acqua di condensa può essere eccezionalmente reimmessa nel corpo della discarica.

Il gas deve essere di norma utilizzato per la produzione di energia, anche a seguito di un eventuale trattamento, senza che questo pregiudichi le condizioni di sicurezza per la salute dell’uomo e per l’ambiente.

Nel caso di impraticabilità del recupero energetico la termodistruzione del gas di discarica deve avvenire in idonea camera di combustione a temperatura T > 850°, concentrazione di ossigeno ≥ 3% in volume e tempo di ritenzione ≥ 0,3 s.

Il sistema di estrazione e trattamento del gas deve essere mantenuto in esercizio per tutto il tempo in cui nella discarica è presente la formazione del gas e comunque per il periodo necessario, come indicato all’articolo 13, comma 2”.”

Il piano di sorveglianza e controllo della discarica (punto 5.4 dell’allegato II), prevede poi che: “Per le discariche dove sono smaltiti rifiuti biodegradabili e rifiuti contenenti sostanze che possono sviluppare gas o vapori deve esser previsto un monitoraggio delle emissioni gassose, convogliate e diffuse, della discarica stessa, in grado di individuare anche eventuali fughe di gas esterne al corpo della discarica stessa.

A tal proposito il Piano deve definire livelli di guardia relativamente alla presenza del gas di discarica all’esterno della discarica, anche nel suolo e nel sottosuolo, nonché contenere un piano d’intervento da realizzare ed attivare in caso di superamento degli stessi.

I parametri di monitoraggio sul gas di discarica devono comprendere almeno CH4, CO2, O2, con regolarità mensile, altri parametri quali: H2, H2S, polveri totali, NH3, mercaptani e composti volatili in relazione alla composizione dei rifiuti. Si deve provvedere, inoltre, a caratterizzare quantitativamente il gas di discarica.”

È stabilita la frequenza per tali misure, salvo diversa prescrizione dell’autorità di controllo che definisce anche eventuali misure per l’identificazione di migrazioni del gas nel suolo e nel sottosuolo.

“La valutazione dell’impatto provocato dalle emissioni diffuse della discarica deve essere effettuata con modalità e periodicità da definirsi in sede di autorizzazione. Il numero e l’ubicazione dei siti di prelievo dipendono dalla topografia dell’area da monitorare. Di norma è opportuno prevedere almeno due punti di prelievo lungo la direttrice principale del vento dominante nel momento del campionamento, a monte e a valle della discarica.

Da quanto sopra è evidente che alla previsione generica del punto 5.4 dell’allegato II, che “il Piano deve definire livelli di guardia relativamente alla presenza del gas di discarica all’esterno della discarica, anche nel suolo e nel sottosuolo, nonché contenere un piano d’intervento da realizzare ed attivare in caso di superamento degli stessi”, non ha fatto seguito alcuna indicazione relativa ai limiti a cui sono soggette le emissioni diffuse e, in particolare, quelle di metano: tale condizione comporta che allo stato attuale la previsione di eventuali limiti è affidata esclusivamente al gestore e alla approvazione dell’ente che autorizza la discarica, che operano però in assenza di qualsiasi soglia di riferimento.

A riguardo si deve anche evidenziare che le prescrizioni sopra riportate riguardano di fatto esclusivamente le emissioni diffuse cioè quelle di effluenti gassosi non convogliati attraverso uno o più appositi punti, mentre non vi è alcuna prescrizione per quanto riguardo le emissioni convogliate.

Questo tipo di emissioni, come già evidenziato, sono invece quelle prese in considerazione dalla direttiva IPPC, almeno relativamente alle discariche che ricevono più di 10 tonnellate di rifiuti al giorno o con capacità superiore a 25.000 tonnellate, per le quali è previsto un valore soglia per le emissioni di metano pari a 100 t/anno.

Anche il Decreto Legislativo n.121/2020,2 in vari articoli, fa riferimento alle emissioni delle discariche, distinguendole a tale scopo in sottocategorie e prevedendo le misure da adottare al fine di evitare le emissioni fuggitive e diffuse di biogas anche nel periodo di gestione post-operativa.

Le misure da adottare dovranno essere tali da far ritenere trascurabili gli assestamenti della massa di rifiuti e l’impatto ambientale (anche olfattivo) delle stesse e dovranno dimostrare che non esistono pericoli per l’ambiente in base alla valutazione dei rischi, prevedendo, al fine di garantire l’isolamento del corpo dei rifiuti dalle matrici ambientali, l’impianto di captazione e gestione del gas e dei vapori di discarica per le discariche nelle quali sono smaltiti rifiuti che possono generare emissioni gassose.

Questa normativa prevede anche che l’analisi di rischio non si limiti alla mera applicazione di modelli e formule per la stima delle emissioni e di valutazione dei potenziali impatti sui recettori, ma consista in un insieme di valutazioni tecniche che, a partire dalle caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche dei rifiuti da ammettere allo smaltimento in discarica, consentano di stabilire i possibili effetti sulle emissioni in termini di produzione di biogas e percolato e la idoneità dei presidi ambientali.

La valutazione della qualità/quantità delle principali possibili emissioni deve essere basata sulle specifiche caratteristiche dei rifiuti smaltiti, attraverso test specifici condotti su un numero di campioni rappresentativo dell’intero corpo rifiuti, utilizzando a tal fine i dati ricavati dalle misure eseguite nell’ambito del Piano di monitoraggio e controllo o, per le nuove discariche, i dati di letteratura, prendendo prioritariamente come riferimento i parametri oggetto delle deroghe ai limiti di ammissibilità contenute nell’atto autorizzativo e quelli ad essi correlati nella valutazione di rischio.

Tuttavia, come è evidente da quanto sinteticamente sopra riportato, anche il D.Lgs, n.121/2020 non ha previsto in concreto specifici vincoli e soglie da non superare per le emissioni, limitandosi a svolgere delle considerazioni astratte sui possibili rischi ad esse correlate proponendo solo dei criteri ed eventuali generiche misure di contenimento ed il controllo delle caratteristiche dei rifiuti smaltiti, senza però prevedere specifici limiti per gli inquinanti presenti nelle emissioni, né soglie massime per la presenza dei medesimi nel suolo e sottosuolo e nell’aria circostante la discarica o comunque da essa influenzata.

Questi vincoli però, sulla base della direttiva entrata in vigore dall’8 agosto 2024, dovranno comunque essere imposti entro il 1° luglio 2026 quando, tutti gli Stati membri dovranno adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa.

Pertanto anche l’Italia dovrà emanare una specifica normativa di attuazione della direttiva, adempiendo così, anche se tardivamente, a quanto stabilito al punto 5.4 dell’Allegato II del D.L.vo 36/2003 che fin dal 2003 ha previsto che con la predisposizione dei piani di sorveglianza e controllo, “deve essere previsto un monitoraggio delle emissioni gassose, convogliate e diffuse, della discarica stessa, in grado di individuare anche eventuali fughe di gas esterne al corpo della discarica”.

In conformità a quanto stabilito dall’articolo 1 della Direttiva 2024/1785, dovranno essere emanate norme per la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente da attività industriali, finalizzate ad evitare oppure a ridurre progressivamente le emissioni da esse originate nell’aria, nell’acqua e nel terreno per conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente.

Tali norme, per soddisfare le suddette esigenze, per garantire la gestione ed il controllo delle emissioni convogliate e di quelle diffuse che esalano dalla copertura della discarica all’atmosfera e dalle superfici di interfaccia con il sottosuolo, dovranno prevedere almeno i seguenti criteri:

  • modalità di controllo dei composti prioritari presenti nelle emissioni convogliate prodotte dai sistemi utilizzati per la gestione del biogas sia mediante recupero energetico o termodistruzione mediante torcia;
  • modalità di controllo delle emissioni diffuse all’interno della discarica che esalano dalla copertura verso l’atmosfera e dalle superfici di interfaccia con il sottosuolo;
  • modalità di controllo delle emissioni diffuse all’esterno della discarica definendo i sistemi da utilizzare per individuare eventuali migrazioni di gas nel suolo e nel sottosuolo, definizione del numero, ubicazione e caratteristiche dei medesimi in funzione al tipo e dimensione della discarica ed alla geologia del sito, definizione dei livelli di guardia idonei a rilevare fughe di gas dal corpo della discarica almeno per i seguenti parametri CH4., H2S NH3, mercaptani e polveri;
  • -individuazione dei composti prioritari da determinare, nelle emissioni diffuse sia all’interno che all’esterno della discarica, stabilendo le modalità di caratterizzazione e le relative frequenze;
  • definizione delle modalità di gestione del biogas: sistemi di estrazione da adottare sia per la riduzione dell’impatto ambientale prodotto che per la sua valorizzazione energetica individuando le tecnologie di trattamento e le modalità di combustione in torcia;
  • definizione delle metodiche di campionamento e di analisi: per la individuazione e caratterizzazione del gas di discarica e la determinazione dei composti prioritari contenuti, metodi standard da utilizzare per la raccolta dei dati di monitoraggio;
  • definizione dei criteri per valutare: le emissioni prodotte ed in particolare quelle di biogas ed il rischio sito-specifico dovuto alle medesime, i modelli concettuale/di screening del rischio derivante dal gas di discariche non più attive, i programmi di miglioramento delle emissioni basato sulle BAT, i sistemi da impiegare per la redazione la revisione e l’aggiornamento dell’inventario delle sostanze rilasciate da un sito di discarica, gli interventi correttivi possibili per impedire o ridurre le emissioni diffuse e le fughe di biogas.

  1. Relativamente a questo ultimo punto la Corte di Giustizia UE recentemente ha richiamato l’Italia al rispetto degli aspetti sanitari della direttiva emissioni in un ricorso pregiudiziale sul caso ILVA, in merito alla continuazione dell’attività dell’acciaieria dopo il ricorso collettivo contro l’azienda ed i processi civili ancora in corso.↩︎
  2. Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti↩︎