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Corte di Giustizia (Quinta Sezione) sen. 18 maggio 2006
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Mancata trasposizione entro il termine prescritto»

Nuova condanna dell'Italia

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Nella causa C-122/05,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 14 marzo 2005,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. U. Wölker e dalla sig.ra D. Recchia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Aiello, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dal sig. J. Makarczyk, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. G. Arestis (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32; in prosieguo: la «direttiva»), o, in ogni caso, non avendole comunicato le dette disposizioni, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 31, n. 1, della detta direttiva.

2 Conformemente all’art. 31, n. 1, primo comma, della direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a quest’ultima entro il 31 dicembre 2003 e informarne immediatamente la Commissione.

3 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione relativa alle disposizioni adottate per provvedere alla trasposizione della direttiva nell’ordinamento giuridico italiano, la Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento previsto dall’art. 226 CE. Dopo aver diffidato la Repubblica italiana ingiungendole di presentare le proprie osservazioni, il 9 luglio 2004 essa ha emesso un parere motivato invitando tale Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a quest’ultimo entro un termine di due mesi dalla sua notifica. Poiché dalla risposta delle autorità italiane è risultato che l’iter di trasposizione della direttiva non era compiuto e che queste ultime non erano in grado di prevedere a quale data il progetto di legge relativo a tale trasposizione sarebbe stato approvato, la Commissione ha deciso di proporre il ricorso in esame.

4 Il governo italiano fa valere che il diritto interno è stato conformato al diritto comunitario con l’adozione del decreto legge 12 novembre 2004, n. 273, entrato in vigore il 16 novembre 2004 e convertito in legge 30 dicembre 2004, n. 316 (GURI n. 2 del 4 gennaio 2005). Al riguardo, esso menziona anche l’adozione di una serie di provvedimenti di esecuzione del detto decreto legge, e cioè i decreti nn. 1715 del 16 novembre 2004, 1877 del 29 novembre 2004, 2179 del 28 dicembre 2004, 2215 del 31 dicembre 2004 e 13 del 3 gennaio 2005. Il detto governo considera che i tratti salienti della disciplina comunitaria in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra sono ormai trasposti nell’ordinamento giuridico italiano.

5 A questo proposito occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenze 30 maggio 2002, causa C-323/01, Commissione/Italia, Racc. pag. I-4711, punto 8, e 21 aprile 2005, causa C-140/03, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-3177, punto 21).

6 Nella fattispecie, è pacifico che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, i provvedimenti necessari per procedere alla trasposizione completa della direttiva nell’ordinamento giuridico italiano non erano stati ancora adottati.

7 Di conseguenza, il ricorso proposto dalla Commissione deve considerarsi fondato.

8 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve dichiarare che, non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.

Sulle spese

9 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

1) Non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Firme