Cass. Sez. III Sent. 1817 del 14 gennaio 2008 (Ud. 20 nov. 2007)
Pres. De Maio Est. Squassoni Ric. Altobelli
Acque. Scarico da frantoi oleari

Lo scarico di liquami derivante dalla molitura delle olive necessita dell\'autorizzazione della competente autorità atteso che i frantoi oleari costituiscono installazioni in cui si svolgono attività di produzione di beni e le relative acque di scarico sono da considerarsi industriali. Solo nel caso in cui l\'attività del frantoio sia inserita con carattere di normalità e complementarietà in una impresa dedita alla coltivazione del fondo ed alla silvicoltura (ed in presenza delle condizioni richieste dall\'art.28 c.7 DLvo 152-1999 ora art.101 c.7 DLvo 152-2006) le acque sono assimilabili a quelle reflue domestiche

Motivi della decisione

Con sentenza 13 febbraio 2007, il Tribunale di Latina ha ritenuto Altobelli Angelo responsabile del reato previsto dall’art. 59 c. 1 D.L.vo 152/1999 (per avere, nella qualità di titolare di un frantoio oleario, scaricato acque reflue industriali in un canale senza autorizzazione) e lo ha condannato alla pena di giustizia.

Per l’annullamento della sentenza, Altobelli ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, osservando:

- che vi sono stati due accertamenti: l’uno del 29 dicembre 2002 (che nulla ha rilevato perché il frantoio non era in funzione) e l’altro del 25 gennaio 2003 (in relazione al quale non è stato redatto alcun verbale, ma solo sono state scattate foto);

- che, in tale situazione, manca una verifica diretta sulla esistenza di una immissione di acque reflue nel corpo ricettore;

- che, comunque, trattasi di una condotta occasionale che non necessitava di autorizzazione.

Le deduzioni del ricorrente non sono meritevoli di accoglimento. Dal testo della sentenza in esame, non si rileva confusione alcuna in merito alla epoca di constatazione del commesso reato; sul punto, il Pubblico Ministero al dibattimento ha modificato il capo di imputazione puntualizzando che la contravvenzione è stata accertata in data 25 gennaio 2003.

Neppure è condivisibile la censura sulla mancanza di emergenze in ordine alla condotta antidoverosa per cui è processo. Il Giudice ha avuto cura di indicare la prova testimoniale (escussione dello agente di Polizia che ha svolto gli accertamenti) e documentale (foto agli atti) dalle quali ha tratto la conclusione in merito alla ricostruzione storica dei fatti; le acque di dilavamento della sansa proveniente dallo insediamento dell’imputato confluivano in un fossato ed, indi, tramite tubature in un torrente. Avendo come riferimento tale condotta materiale (sulla quale il ricorrente non ha formulato censure), si deve ritenere che il fatto sia stato correttamente sussunto nella contestata ipotesi di reato. Lo scarico di liquami derivante dalla molitura delle olive necessitava dell’autorizzazione della competente autorità atteso che i frantoi oleari costituiscono installazioni in cui si svolgono attività di produzione di beni e le relative acque di scarico sono da considerarsi industriali.

Solo nel caso in cui l’attività del frantoio sia inserita con carattere di normalità e complementarietà in una impresa dedita alla coltivazione del fondo ed alla silvicoltura (ed in presenza delle condizioni richieste dall’art. 28 c. 7 D.L.vo 152/1999 ora art. 10l c. 7 D.L.vo 152/2006) le acque sono assimilabili a quelle reflue domestiche (ex plurimis Cassazione sezione terza sentenza 13754/2007); tale situazione è da escludersi dal momento che il ricorrente nulla ha argomentato in proposito.

La deduzione difensiva (peraltro, non sottoposta al vaglio del Giudice di merito e sostenuta con un motivo privo della necessaria concretezza) circa la estemporaneità ed occasionalità dello scarico si pone in contrasto con l’esistenza di uno stabile sistema di canalizzazione per il deflusso delle acque nel torrente.

Per le esposte considerazioni, la Corte rigetta il ricorso con le conseguenze di legge.