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DIRETTIVA 2003/76/CE DELLA COMMISSIONE dell'11 agosto 2003 che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore
(Testo rilevante ai fini del SEE - GUCE L206 del 15 agosto 2003)
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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dal regolamento (CE)n. 807/2003 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,
vista la direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore (3), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/80/CE della Commissione (4), in particolare l'articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 70/220/CEE è una delle direttive particolari ai fini della procedura di omologazione CE stabilita dalla direttiva 70/156/CEE.
(2) La direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 2002/80/CE, ha introdotto prescrizioni specifiche riguardanti l'omologazione di veicoli monocarburante e bicarburante a gas per quanto attiene ai sistemi diagnostici di bordo (OBD). Essa ha inoltre previsto l'omologazione, per un limitato periodo di tempo, dei sistemi OBD per veicoli alimentati a gas che presentino anomalie di secondaria importanza. È necessario integrare queste disposizioni con misure tecniche complementari relative alla trasmissione dei segnali diagnostici per evitare ostacoli al libero scambio causati da alcune tecnologie OBD per veicoli alimentati a gas, recentemente sviluppate e conformi, per tutti gli altri aspetti, alle prescrizioni della direttiva 70/220/CEE.
(3) La direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 2002/80/CE, ha altresì introdotto prescrizioni specifiche riguardanti l'omologazione CE dei convertitori catalitici di ricambio. Dette prescrizioni devono essere adeguate in modo che un convertitore catalitico di ricambio possa essere omologato come unità tecnica separata in quanto dello stesso tipo di un convertitore catalitico d'origine o di un convertitore catalitico di ricambio d'origine già omologato.
(4) Occorre pertanto modificare la direttiva 70/220/CEE.
(5) Le disposizioni di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli allegati XI e XIII della direttiva 70/220/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 4 settembre 2004, le disposizioni legislative, regolamentari eamministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest'ultime e la presente direttiva. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 4 settembre 2004. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2003.
(1) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.
(2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.
(3) GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1.
(4) GU L 291 del 28.10.2002, pag. 20.
ALLEGATO
Gli allegati XI e XIII della direttiva 70/220/CEE sono modificati come segue:
A) L'allegato XI è modificato come segue:
1) Il punto 3.3.3.4. è sostituito dal seguente:
«3.3.3.4. se attivi sul combustibile prescelto, altri sistemi o componenti del sistema di controllo delle emissioni o sistemi o componenti del gruppo propulsore che interessano le emissioni, collegati a un computer che, se guasto, può causare emissioni di scarico superiori ai limiti di cui al punto 3.3.2;».
2) Il punto 4.5.2. è sostituito dal seguente:
«4.5.2. In deroga alle prescrizioni del punto 6.6 dell'appendice 1 del presente allegato, e qualora il fabbricante ne faccia richiesta, l'autorità di omologazione accetta le anomalie seguenti come conformi alle prescrizioni del presente allegato ai fini della valutazione e della trasmissione dei segnali diagnostici:
— trasmissione dei segnali diagnostici per il carburante utilizzato con un unico indirizzo di partenza,
— valutazione di una serie di segnali diagnostici per entrambi i tipi di carburante (corrispondente alla valutazione dei veicoli a gas monocarburante e indipendentemente dal carburante utilizzato),
— selezione di una serie di segnali diagnostici (associati a uno dei due tipi di carburante) mediante laposizione dell'interruttore del carburante,
— valutazione e trasmissione di una serie di segnali diagnostici per entrambi i combustibili nel computer d'alimentazione indipendentemente dal combustibile in uso. Il computer del sistema di erogazione del gas valuterà e trasmetterà i segnali diagnostici riferiti al sistema di combustibile gassoso e memorizzerà i dati storici pertinenti alla disponibilità di combustibile.
A richiesta del costruttore l'autorità competente per l'omologazione può autorizzare altre opzioni.»
3) Nell'appendice 1 il punto 6.6 è sostituito dal seguente:
«6.6. Requisiti specifici per quanto riguarda la trasmissione di segnali diagnostici da veicoli bicarburante a gas
6.6.1. Per i veicoli bicarburante a gas in cui i segnali specifici dei diversi sistemi di alimentazione sono memorizzati nello stesso computer i segnali diagnostici per il funzionamento a benzina e per il funzionamento a gas sono valutati e trasmessi indipendentemente gli uni dagli altri.
6.6.2. Per i veicoli bicarburante a gas in cui i segnali specifici dei diversi sistemi di alimentazione sono memorizzati in computer diversi i segnali diagnostici per il funzionamento a benzina e per il funzionamento a gas sono valutati e trasmessi dal computer specifico del combustibile.
6.6.3. Su impulso di uno strumento di diagnosi i segnali diagnostici per il veicolo funzionante a benzina sono trasmessi con un indirizzo di partenza e i segnali diagnostici per il veicolo funzionante a gas sono trasmessi con un altro indirizzo di partenza. L'uso degli indirizzi di partenza è descritto nella norma ISO DIS 15031-5 "Veicoli stradali — Comunicazione tra il veicolo e l'apparecchiatura di prova esterna per la diagnosi relativa alle emissioni — Parte 5: Servizi di diagnosi relativi alle emissioni", datata 1o novembre 2001.»
B) Nell'allegato XIII è aggiunto il seguente punto 4.4:
«4.4. Quando chi richiede l'omologazione è in grado di dimostrare all'autorità od al servizio tecnico competenti per l'omologazione che il convertitore catalitico di ricambio è di un tipo che figura nel punto 1.10 dell'appendice 1 dell'allegato X della presente direttiva, non occorre verificare l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al punto 6 ai fini del rilascio del certificato di omologazione.»