Cass. Sez. III n. 49911 del 30 dicembre 2009 (Cc.10 nov. 2009)
Pres. Lupo Est. Squassoni Ric. Manni
Rifiuti. Deposito temporaneo

Il deposito controllato o temporaneo è libero, non disciplinato dalla normativa sui rifiuti, ( ad eccezione degli adempimenti in tema di registri di carico e scarico e del divieto di miscelazione) anche se sempre soggetto ai principi di precauzione ed azione preventiva che, in base alle direttive comunitarie, devono presiedere alla gestione dei rifiuti. In difetto di anche uno dei menzionati requisiti, il deposito non può ritenersi temporaneo, ma deve essere considerato: deposito preliminare, se il collocamento di rifiuti è prodromico ad una operazione di smaltimento che , in assenza di autorizzazione o comunicazione, è sanzionata penalmente dall’art.256 c.1 DLvo 152/2006); messa in riserva, se il materiale è in attesa di una operazione di recupero che, essendo una forma di gestione, richiede il titolo autorizzativo la cui carenza integra gli estremi del reato previsto dall’art. 256 c.l DLvo 152/2006); deposito incontrollato o abbandono quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero. Tale condotta è sanzionata come illecito amministrativo se posta in essere da un privato e come reato contravvenzionale se tenuta da un responsabile di enti o titolare di impresa (artt.255 ci, 256 c.2 DLvo 152/2006). Quando l’abbandono dei rifiuti è reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi, il fenomeno può essere qualificato come discarica abusiva.
Motivi della decisione
Con sentenza 21 maggio 2008, il Tribunale di Firenze s.d. Empoli ha ritenuto Manni Mario responsabile del reato previsto dall\'art. 51 D.Lvo 22/1997 e lo ha condannato alla pena di giustizia. Per l\'annullamento della sentenza, l\'imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che il capo di imputazione è nullo perché non precisa la natura dei rifiuti (pericolosi o non pericolosi) impedendo la difesa dello imputato anche in relazione alla scelta di un rito alternativo: inoltre, contiene il riferimento ad una norma che è stata abrogata;
- - che il Giudice non ha considerato se i materiali avessero la qualifica di rifiuti: in caso positivo-poiché gli stessi erano collocati sul luogo della produzione, sotto il controllo dello imprenditore e recuperabili - avrebbe dovuto ritenere il deposito controllato;
- - che la fattispecie è punita con sanzione amministrativa. Le censure non sono fondate. E\' appena il caso di ricordare come il Pubblico Ministero debba formulare il capo di incolpazione in modo chiaro , preciso, circostanziato per dare la possibilità all\' interessato di fattivamente difendersi su ogni elemento della accusa.
In tale modo, era articolato il capo di imputazione in esame che conteneva una specifica enunciazione del fatto, collocato nel tempo e nello spazio, e della norma applicabile. La mancata precisazione sulla natura dei rifiuti è ininfluente dal momento che la circostanza era facilmente desumibile dalla elencazione degli stessi (tutti costituiti da materiale metallico) ed il Giudice ha ritenuto-e correttamente-i rifiuti non pericolosi ; la critica difensiva avrebbe consistenza nel caso contrario, cioè, se il Tribunale, in assenza di precisa contestazione, avesse reputato i rifiuti pericolosi. In merito al nomen juris, si osserva che, per l\'epoca di accertamento del reato (17 maggio 2005), è esatto il riferimento nel capo di imputazione all\'art. 51 D.Lvo 22/ 1997; la nuova fattispecie di reato è stata introdotta dall\'art. 256 D.Lvo 152/2006 e, stante la continuità normativa tra i due tipi di illecito, non si pongono problemi di successione di leggi nel tempo.
Il dubbio del ricorrente sulla natura dei materiali è del tutto inconsistente dal momento che gli stessi -rientranti nelle categorie riportate nell\'allegato A al D.Lvo 22/1997 erano da anni allocati su di un terreno, coperti da vegetazione e destinati definitivamente allo abbandono; tali circostanze emergono dalla ricostruzione dei fatti posta in essere dal Giudice di merito che, in quanto sorretta da congrua motivazione, sfugge al sindacato di legittimità. Anche la prospettazione della difesa, che sostiene come il deposito fosse temporaneo non è meritevole di accoglimento perché non in sintonia con le emergenze processuali. Per deposito controllato o temporaneo si intende ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, quando siano presenti precise condizioni relative alla quantità e qualità dei rifiuti, al tempo di giacenza, alla organizzazione tipologica del materiale ed al rispetto delle norme tecniche elencate nella lettera M dell\'art.6 D.Lvo 22/1997 (la stessa definizione è contenuta nel vigente art.183, lettera M, D.Lvo 152/2006).
Tale deposito è libero, non disciplinato dalla normativa sui rifiuti, ( ad eccezione degli adempimenti in tema di registri di carico e scarico e del divieto di miscelazione) anche se sempre soggetto ai principi di precauzione ed azione preventiva che, in base alle direttive comunitarie, devono presiedere alla gestione dei rifiuti. In difetto di anche uno dei menzionati requisiti, il deposito non può ritenersi temporaneo, ma deve essere considerato:
- - deposito preliminare, se il collocamento di rifiuti è prodromico ad una operazione di smaltimento che , in assenza di autorizzazione o comunicazione, è sanzionata penalmente dall\'art.51, c.1 D.Lvo 22/ 1997 (ora art. 256 c. 1 D.Lvo 152/2006);
- - messa in riserva, se il materiale è in attesa di una operazione di recupero che, essendo una forma di gestione, richiede il titolo autorizzativo la cui carenza integra gli estremi del reato previsto dall\'art.51 c.1 D.Lvo 2211997 ( ora art.256 c.1 D.Lvo 152/2006);
- - deposito incontrollato o abbandono quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero. Tale condotta è sanzionata come illecito amministrativo se posta in essere da un privato e come reato contravvenzionale se tenuta da un responsabile di enti o titolare di impresa quale è l\'attuale imputato (artt.50 c. l, 51 c. 2 D.Lvo 22/ 1997 ora artt. 255 c. l, 256 c.2 D.Lvo 152/2006).
Quando l\'abbandono dei rifiuti è reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi, il fenomeno può essere qualificato come discarica abusiva. Nel caso concreto, erano carenti le condizioni indefettibili perché il deposito potesse qualificarsi temporaneo e controllato perché dm lo stesso, non finalizzato allo smaltimento o al recupero dei materiali, non era rispettoso dei limiti quantitativi e temporali dalla legge richiesti; sul punto, anche il ricorrente ammette che il materiale fosse connesso alla sua attività di esercizio di una cava cessata nell\'ottobre 2002. Poiché il deposito di rifiuti durava da più di un anno, la fattispecie in esame avrebbe dovuto, più correttamente, essere sussunta nella ipotesi più grave di discarica abusiva, a sensi dell\'art. 2 D.Lvo 36/2003, peraltro non contestata. Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato con le conseguenze di legge.