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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 ottobre 2004
Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, recante: «Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonche' delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione».

Gazzetta Ufficiale N. 295 del 17 Dicembre 2004

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IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
su proposta
DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e sentito
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
8 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio
2002, recante disciplina delle caratteristiche merceologiche dei
combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico
nonche' delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di
combustione;
Considerati gli impegni di riduzione delle emissioni di gas ad
effetto serra concordati nell'ambito del Protocollo di Kyoto assunti
dall'Italia e dall'UE;
Visto il Programma nazionale energia rinnovabile da biomasse,
predisposto dal Ministero per le politiche agricole e forestali
d'intesa con i Ministeri dell'ambiente, dell'industria, dei
trasporti, delle finanze e della ricerca scientifica e tecnologica ai
sensi della delibera CIPE n. 197 del 19 novembre 1998, con
l'obiettivo di promuovere l'uso di biomasse
agro-zootecniche-forestali per la produzione di energia rinnovabile
in coerenza con gli obiettivi individuati nel Protocollo di Kyoto e,
in particolare, considerata l'intenzione espressa nello stesso
Programma di valorizzare adeguatamente il «contenuto ambientale»
delle biomasse agricole e forestali, anche tramite la ridefinizione
dei vincoli connessi con il loro impiego termico;
Vista la delibera CIPE 21 dicembre 1999, n. 217, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2000, che approva il Programma
nazionale per la valorizzazione delle biomasse agricole e forestali,
predisposto sulla base del Programma nazionale energia rinnovabile da
biomasse;
Vista-la delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 126, che approva il
Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti
rinnovabili;
Visto l'aggiornamento della norma tecnica europea EN 14213 (2003)
concernente le caratteristiche e i metodi di prova del biodiesel per
riscaldamento;
Ritenuta l'opportunita' di qualificare talune biomasse vergini
come combustibili indipendentemente dalla previsione di
caratteristiche inerenti la commercializzazione e l'impiego, fino
alla definizione di tali caratteristiche in sede di successiva
modifica del decreto;
Espletata la proceduta di informazione di cui alla direttiva
98/34/CE, che codifica la procedura istituita con la direttiva
83/189/CEE;
Sentito il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, unificata con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai
sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espresso nella seduta del 29 aprile 2004;

Decreta:

Art. 1.
Modifica degli allegati I e III al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002

1. All'allegato I del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 marzo 2002 la tabella di cui al punto 3 e' sostituita
dalla tabella di cui all'allegato 1, sezione A, del presente decreto.
2. All'allegato I del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 marzo 2002 la tabella di cui al punto 4 e' sostituita
dalla tabella di cui all'allegato 1, sezione B, del presente decreto.
3. All'allegato III, punto 1, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 le lettere d) ed e) sono
sostituite dalle seguenti:

«d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione
esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce,
segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine,
granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero
vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;
e) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente
meccanica di prodotti agricoli.».
4. All'allegato III, punto 1, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e' aggiunta la seguente lettera:
«f) Sansa di oliva disoleata avente le caratteristiche
riportate nella tabella seguente, ottenuta dal trattamento delle
sanse vergini con n-esano per l'estrazione dell'olio di sansa
destinato all'alimentazione umana, e da successivo trattamento
termico, purche' i predetti trattamenti siano effettuati all'interno
del medesimo impianto; tali requisiti, nel caso di impiego del
prodotto al di fuori dell'impianto stesso di produzione, devono,
anche agli effetti dell'art. 26 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 203/1988, risultare da un sistema di identificazione
conforme a quanto stabilito al punto 3:

Tabella

* pag. 5

(*) Nel certificato di analisi deve essere indicato il metodo
impiegato per la rilevazione dei solventi organici clorurati.».
5. All'allegato III del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 marzo 2002 e' aggiunto il seguente punto 3:
«3. Norme per l'identificazione delle biomasse di cui al punto 1,
lettera f).
1. La denominazione «sansa di oliva disoleata», la denominazione
e l'ubicazione dell'impianto di produzione, l'anno di produzione,
nonche' il possesso delle caratteristiche di cui alla tabella
riportata al punto 1 devono figurare:
a) in caso di imballaggio, su apposite etichette o direttamente
sugli imballaggi;
b) in caso di prodotto sfuso, nei documenti di accompagnamento.
Nel caso di imballaggi che contengano quantitativi superiori a
100 kg e' ammessa la sola iscrizione dei dati nei documenti di
accompagnamento.
Un esemplare dei documenti di accompagnamento, contenente le
informazioni prescritte, deve essere unito al prodotto e deve essere
accessibile agli organi di controllo.
2. Le etichette o i dati stampati sull'imballaggio, contenenti
tutte le informazioni prescritte, devono essere bene in vista. Le
etichette devono essere inoltre fissate al sistema di chiusura
dell'imballaggio. Le informazioni devono essere redatte almeno in
lingua italiana, indelebili e chiaramente leggibili e devono essere
nettamente separate da altre eventuali informazioni concernenti il
prodotto.
3. In caso di prodotto imballato, l'imballaggio deve essere
chiuso con un dispositivo o con un sistema tale che, all'atto
dell'apertura il dispositivo o il sigillo di chiusura o l'imballaggio
stesso risultino irreparabilmente danneggiati.

Art. 2.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 ottobre 2004
p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Letta
Il Ministro dell'ambiente
e la tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro della salute
Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 11, foglio n. 69

Allegato 1

Sezione A
TABELLA

omissis


Sezione B
TABELLA

4. Caratteristiche e metodi di prova per i combustibili solidi
(articolo 3, comma 1, lettere o), p) e q), comma 2 lettere c) ed e),
comma 5 lettere d); articolo 4, comma 3 e articolo 6, comma 1,
lettere l), o), p)e q)).

Tabella

omissis