Sez. III n. 8172 del 2 marzo 2010 (Ud. 27 gen. 2010)
Pres. Fiale Est. Marini Ric.Vitali
Urbanistica. Ultimazione dei lavori

Il momento consumativo del reato di costruzione abusiva si realizza con l'ultimazione dei lavori, coincidente con la realizzazione delle rifiniture, anche per le parti che costituiscono annessi dell'abitazione. (Nella specie il ricorrente sosteneva che ciò non fosse necessario trattandosi di locali destinati a magazzino e garage, in quanto tali non necessitanti di rifiniture).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 27/01/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - est. Consigliere - N. 176
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 29936/2009
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VITALI Salvatore, nato a Castrignano del Capo il 13 Novembre 1951;
Avverso la sentenza emessa in data 13 Febbraio 2009 dalla Corte di Appello di Lecce, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Tricase, in data 10 Luglio 2007 con la quale era stato condannato alla pena di due mesi di arresto e 8.000,00 Euro di ammenda in relazione al reato previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b), pena sospesa subordinatamente alla demolizione delle opere abusive. Fatto accertato il 24 Ottobre 2005;
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dott. MARINI Luigi;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. IZZO Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RILEVA
Con sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Tricase, in data 10 Luglio 2007 il Sig.Vitali è stato condannato alla pena di due mesi di arresto e 8.000,00 Euro di ammenda in relazione al reato previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b), pena sospesa subordinatamente alla demolizione delle opere abusive. La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Lecce che, con la sentenza oggi impugnata, ha condiviso le considerazioni del primo giudice circa il concetto di ultimazione dei lavori e la cessazione della permanenza del reato, così escludendo il decorso dei termini massimi di prescrizione. Afferma la Corte territoriale che i due locali si trovavano allo stato di "rustico" e, come tali, non ancora ultimati essendo assenti l'intonaco, compreso quello esterno, e gli infissi.
Ricorre il Sig.Vitali lamentando la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per essere state le opere abusive considerate erroneamente non completate alla data dell'accertamento, mentre risulta provato che esse furono concluse precedentemente alla realizzazione della tettoia (costruita sopra i locali abusivi) e dunque terminate in epoca oramai coperta dalla prescrizione. Errano i giudici di merito nel ritenere che il completamento delle opere ai fini della commissione del reato richieda la posa in opera degli infissi e richieda le rifiniture, non considerando a tele proposito che si è in presenza di locali destinati a magazzino e garage e, come tali, non necessitanti di rifiniture.
OSSERVA
Il ricorso deve essere respinto nei termini che seguono. Il tema centrale dell'impugnazione è costituito dalla richiesta del Sig.Vitali di vedere riconosciuto che le opere per cui vi è stata condanna risultano giuridicamente ultimate molto prima che si giungesse all'accertamento operato dai verbalizzanti, essendo provato in atti che i due locali furono completati prima della realizzazione della tettoia.
Osserva sul punto la Corte che, come affermato in modo costante dalla giurisprudenza, il concetto di ultimazione dei lavori ai fini della individuazione del momento consumativo del reato è diverso da quello che la legge in tema di condono ha fissato. Mentre in questo secondo caso la L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 31 ritiene sufficiente che l'edificio sì a portato "a rustico", e cioè dotato di copertura e di tamponatura (si veda Sezione Terza Penale, sentenza an. 10082 del 2008, Triscari, rv 244018), per ritenere che l'opera sia completata in relazione al disposto del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44 (e prima della L. n. 47 del 1985, art. 20) occorre che essa sia realizzata nelle parti essenziali ai fini della destinazione che le è propria, ivi compresi l'intonacatura, i servizi e gli infissi, tanto che la giurisprudenza richiede che siano state realizzate le "rifiniture". Non vi è dubbio che tali caratteristiche sono richieste anche per le parti che costituiscono annessi all'abitazione.
Per tali principi interpretativi si rinvia, tra le altre, alle sentenze di questa Sezione n. 11808 del 1999, Farad, rv 215035; 16063 del 2001, Tavella, rv 219382; 33013 del 2003, Sorrentino e altro, rv 225553).
Sulla base di tali considerazioni il ricorso deve essere respinto e il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2010