Cass. Sez. III sent.. 41675 del 21-11-2005 (ud. 23 settembre 2005)
Pres. Lupo Est. Postiglione Ric. P.M. in proc. Bigi
Alimenti – Modalità di campionamento
Le modalità di campionamento di prodotti alimentari deteriorabili, una volta assicurata la suddivisione tra soggetto interessato ed organo di controllo, devono assumere la rappresentatività come principio generale, mentre è lasciata alla discrezionalità tecnica della P.A. stabilire il numero di confezioni da suddividere nelle due aliquote di base
Svolgimento del
processo
Il
giudice di Tempio Pausania, Sezione Distaccata di Olbia, con sentenza del 3
marzo 2005 assolveva Bigi Fabrizio, titolare di una ditta esercente vendita di
molluschi, perché [in relazione ad una partita di
Contro
questa sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione, sia il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania, sia il Procuratore Generale
presso la Corte di Appello di Sassari.
Il
primo ricorrente lamenta violazione di legge, posto che l'art. 4 del D.L.vo
123/93 non prescrive la suddivisione del campione in quattro aliquote, ma solo
in tre (di cui la prima è destinata alla pre-analisi ed è dettata da motivi di
mera opportunità, onde evitare la convocazione dell'interessato se il
campione risulta subito conforme a legge).
Sostiene
il ricorrente che il D.M. 16 dicembre 1993 costituisce atto amministrativo e,
come tale, non è idoneo a modificare la legge. In ogni caso tale Decreto è
stato superato dal D.P.R. 14 luglio 1995, contenente l'atto di indirizzo alle
Regioni sui criteri uniformi per l'elaborazione dei programmi di controllo
ufficiale degli alimenti e delle bevande. Sui molluschi bivalvi vivi
Il
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Sassari,
senza entrare nel merito della regolarità o meno del prelievo e delle
analisi, deduce che la questione relativa alle formalità delle analisi ex
art. 223 Disp. Artt. c.p.p. non fu sollevata dalla difesa tempestivamente, con
conseguente decadenza ex art. 182 cpp della eventuale nullità a regime
intermedio.
Il
ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania
è fondato.
Dal
verbale di prelevamento in atti della Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1 di
Sassari del 27 marzo 2001 risulta che vigili sanitari si recarono presso
l'esercizio di vendita di molluschi bivalvi vivi, appartenente alla ditta Bigi
Fabrizio, per un controllo sanitario e alla presenza del direttore e del capo
reparto della ditta prelevarono, da una partita di
La
stessa legge n. 123 del 1993, di attuazione della direttiva 89/387/CEE
relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, richiama l'art. 223
delle norme di attuazione del cpp (vedi art. 4, 2° comma) per le analisi dei
campioni e le garanzie dell'interessato, nel senso che tali garanzie non
riguardano l'attività amministrativa del campionamento, ma quello di
eventuale verifica del risultato attraverso le analisi.
Le
modalità di campionamento, una volta assicurata la suddivisione tra soggetto
interessato e organo di controllo, devono assumere la rappresentatività come
principio generale (ad esempio nel trasporto al laboratorio ad una data
temperatura), mentre è lasciata alla discrezionalità tecnica della P.A.
stabilire il numero di confezioni da suddividere nelle due aliquote di base (una
all'interessato, una all'organo pubblico). Nel caso in esame trattavasi di 6
confezioni suddivise nelle due aliquote, sufficienti ad assicurare una eventuale
ripetizione immediata delle analisi (concetto diverso dalla revisione ex art.
Il
ricorso del Procuratore Generale della C.A. di Sassari, [pur richiamando
correttamente la mancata
deduzione
tempestiva della dedotta nullità dalle analisi] è da ritenere assorbito.
Da
quanto sopra esposto risulta che il diritto di difesa, nella forma riconosciuta
dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza 28 luglio 1983 n. 248, è stato
garantito, perché l'interessato è stato messo in condizione di partecipare,
presenziando con l'assistenza di un tecnico di fiducia, alla fase di apertura
del campione.
Questa
Corte ha già avuto occasione di precisare che in materia di controlli
microbiologici sui prodotti alimentari deteriorabili, previsti dal D.L.vo 123
del 1993, nessuna violazione può ravvisarsi, quando l'interessato abbia
ricevuto copia del verbale di prelevamento e rituale avviso della data di inizio
delle operazioni di analisi, che abbiano rilevato la non conformità del
prodotto, pur in carenza della c.d. pre-analisi di carattere esclusivamente
amministrativo, essendo questa finalizzata ad evitare inutili incombenze
processuali nel caso in cui non sia evidenziata alcuna irregolarità del
prodotto, sicché questa pre-analisi non costituisce presupposto giuridico per
la successiva fase dell'analisi garantita (Cass. Sez. III n. 13881 del 11 aprile
2002, Mimma Danesi; Cass. Sez. III, n. 8152 del 23 giugno 1999, Murciano).
La Corte ha anche precisato che per i prodotti alimentari deteriorabili
non è prevista la revisione delle analisi stabilita in via generale dell'art. 1
legge 30 aprile 1962 n. 283, (tipica di prodotti che possono essere esaminati
dopo un certo lasso di tempo [Cass. Sez. III, n. 10237 del 27 settembre 2000,
Vizzotto].
In conclusione le considerazioni che sono state sopraindicate, impongono
l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo esame.