MINISTERO DELL\'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DELIBERAZIONE 10 aprile 2009
Disposizioni di attuazione della decisione della Commissione europea 2007/589/CE istitutiva delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (Deliberazione n. 14/2009).
GU n. 127 del 4-6-2009
                  IL COMITATO NAZIONALE DI GESTIONE
E ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE

Nella riunione del 10 aprile 2009;
Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo
scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunita\'
e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (di seguito: la
direttiva 2003/87/CE);
Visto l\'allegato V della direttiva 2003/87/CE che stabilisce i
criteri applicabili alla verifica delle emissioni comunicate dai
gestori degli impianti;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive
modifiche e integrazioni e, in particolare, l\'art. 13 che stabilisce
che il gestore e\' tenuto alle prescrizioni inerenti il monitoraggio
delle emissioni e l\'art. 16 sulla verifica delle comunicazioni delle
emissioni;
Vista la legge n. 129/2008 recante conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante
disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei
meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonche\' in materia
fiscale e di proroga di termini ed in particolare l\'art. 4, comma
9-sexies, che stabilisce che questo Comitato, fino alla costituzione
nella forma prevista dal decreto legislativo n. 51/2008, continua ad
operare nella composizione e con i compiti previsti dall\'art. 8 del
decreto legislativo n. 216/2006;
Visto l\'art. 15 della direttiva 2003/87/CE che stabilisce che gli
Stati membri provvedono affinche\' le comunicazioni delle emissioni
effettuate dai gestori degli impianti siano verificate secondo i
criteri definiti all\'allegato V della direttiva medesima;
Visto il DEC/RAS/854/2005 del 1° luglio 2005 emanato ai sensi del
decreto-legge del 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, recanti
disposizioni di attuazione della decisione della Commissione
2004/156/CE che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la
comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la decisione della Commissione europea 2007/589/CE del 18
luglio 2007 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la
comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed in
particolare l\'art. 2 che abroga la decisione 2004/156/CE della
Commissione;
Visto l\'art. 14 della direttiva 2003/87/CE che stabilisce che gli
Stati membri provvedono affinche\' ogni gestore di un impianto
comunichi all\'autorita\' competente le emissioni rilasciate da tale
impianto in conformita\' con le linee guida emanate dalla Commissione
europea;
Visto l\'art. 3 della deliberazione n. 001/2008 del Comitato
nazionale di gestione ed attuazione della direttiva 2003/87/CE che
stabilisce disposizioni transitorie per il monitoraggio delle
emissioni per il periodo 2008/2012;
Delibera:


Art. 1.


Attuazione della decisione della Commissione europea 2007/589/CE


1. Sono approvate le disposizioni di attuazione della decisione
della Commissione europea 2007/589/CE del 18 luglio 2007 che
istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione
delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, contenute in
allegato alla presente deliberazione di cui costituiscono parte
integrante e sostanziale.
2. I gestori degli impianti in possesso dell\'autorizzazione a
emettere gas serra effettuano il monitoraggio delle emissioni di gas
a effetto serra secondo le disposizioni di cui alla decisione della
Commissione 2007/589/CE del 18 luglio 2007 integrate dalle
disposizioni di attuazione di cui al precedente comma 1 a seguito
dell\'approvazione del piano di monitoraggio di cui al comma 7, art.
2. I gestori hanno facolta\' di applicare le disposizioni della
decisione della Commissione europea 2007/589/CE a partire dal 1°
gennaio 2009.


                               Art. 2.


Piano di monitoraggio


1. Il piano di monitoraggio di cui al paragrafo 4.3 della decisione
della Commissione 2007/589/CE, predisposto secondo il formato
elettronico disponibile nella sezione dedicata all\'attuazione della
direttiva 2003/87/CE del sito www.minambiente.it, e\' redatto
conformemente alla decisione 2007/589/CE e alle relative disposizioni
di attuazione di cui all\'art. 1 e contiene tra l\'altro informazioni
sulla metodologia di monitoraggio applicata dal 1° gennaio 2009 alla
data di invio del piano di monitoraggio.
2. I gestori degli impianti in possesso dell\'autorizzazione a
emettere gas serra o che, alla data di pubblicazione della presente
deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non
sono in possesso dell\'autorizzazione ad emettere gas ad effetto
serra, ma hanno presentato relativa domanda, trasmettono a questo
Comitato il piano di monitoraggio di cui al precedente comma 1, entro
novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente
deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. I gestori degli impianti ricadenti nel campo di applicazione del
decreto legislativo n. 216/2006 e successive modifiche e integrazioni
e che, alla data di pubblicazione della presente deliberazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, non sono in possesso
dell\'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e che non hanno
presentato relativa domanda, trasmettono a questo Comitato il piano
di monitoraggio di cui al precedente comma 1, entro novanta giorni
dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oppure all\'atto della
presentazione della domanda di autorizzazione.
4. I gestori degli impianti che, al novantesimo giorno dalla
pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, hanno presentato domanda di chiusura
totale dell\'impianto non sono tenuti a trasmettere il piano di
monitoraggio di cui al precedente comma 1.
5. Il piano di monitoraggio di cui al precedente comma 1 deve
essere sottoscritto dal gestore dell\'impianto autorizzato con firma
digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un
certificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 82 del
7 marzo 2005 e trasmesso a questo Comitato secondo le modalita\'
indicate nella sezione dedicata all\'attuazione della direttiva
2003/87/CE del sito www.minambiente.it
6. Il Comitato valuta la completezza e la correttezza della
documentazione pervenuta e, se del caso, provvede a richiedere le
necessarie integrazioni, altresi\' ad effettuare sopralluoghi in
impianto, ai fini dell\'approvazione del piano di monitoraggio. Le
comunicazioni con il gestore sono effettuate sulla base delle
modalita\' indicate nella sezione dedicata all\'attuazione della
direttiva 2003/87/CE del sito www.minambiente.it
7. Il Comitato provvede all\'approvazione del piano di monitoraggio
secondo le modalita\' indicate nella sezione dedicata all\'attuazione
della direttiva 2003/87/CE del sito www.minambiente.it, e valuta la
necessita\' di procedere all\'aggiornamento dell\'autorizzazione ad
emettere gas ad effetto serra, nonche\' fornire eventuali prescrizioni
sulle modalita\' di rendicontazione e comunicazione delle emissioni di
gas ad effetto serra per il periodo antecedente all\'approvazione del
piano di monitoraggio stesso.
8. A seguito dell\'approvazione di cui al precedente comma 7, il
gestore effettua il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto
serra secondo il piano di monitoraggio come approvato da questo
Comitato.


                               Art. 3.


Aggiornamento del piano di monitoraggio


1. Il piano di monitoraggio approvato ai sensi dell\'art. 2, comma
8, e\' aggiornato in caso di qualsiasi modifica del sistema di
monitoraggio, ad eccezione dei casi esplicitamente indicati nella
sezione dedicata all\'attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito
www.minambiente.it
2. I gestori trasmettono a questo Comitato, il piano di
monitoraggio aggiornato ai sensi del precedente comma 1 secondo le
modalita\' indicate nella sezione dedicata all\'attuazione della
direttiva 2003/87/CE del sito www.minambiente.it almeno sessanta
giorni prima dell\'avvenuta modifica. Nei casi in cui il rispetto di
tale scadenza non sia tecnicamente possibile, la trasmissione del
piano di monitoraggio aggiornato ai sensi del comma 1, e\' effettuata
non oltre i trenta giorni dall\'avvenuta modifica.
3. Il Comitato valuta la completezza e la correttezza della
documentazione pervenuta e, se del caso, provvede a richiedere le
necessarie integrazioni, altresi\' ad effettuare sopralluoghi in
impianto, ai fini dell\'approvazione dell\'aggiornamento del piano di
monitoraggio. Le comunicazioni con il gestore sono effettuate sulla
base delle modalita\' indicate nella sezione dedicata all\'attuazione
della direttiva 2003/87/CE del sito www.minambiente.it
4. Il Comitato provvede all\'approvazione dell\'aggiornamento del
piano di monitoraggio e valuta la necessita\' di procedere
all\'aggiornamento dell\'autorizzazione ad emettere gas ad effetto
serra. L\'autorizzazione e\' comunque sempre aggiornata nei casi di
modifica significativa del piano di monitoraggio medesimo, ovvero:
i) modifica della classificazione dell\'impianto di cui alla
lettera a) delle disposizioni di attuazione;
ii) modifica della metodologia (calcolo o misura) di calcolo delle
emissioni;
iii) aumento dell\'incertezza riguardo ai dati relativi
all\'attivita\' o ad eventuali altri parametri che comporti un
cambiamento di livello di approccio di cui ai paragrafi 5.2 e 5.3
della decisione 2007/589/CE.
5. A seguito dell\'approvazione di cui al precedente comma 4, il
gestore effettua il monitoraggio secondo il piano di monitoraggio
come approvato da questo Comitato.


                               Art. 4.


Disposizioni finali


1. La presente deliberazione e\' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 10 aprile 2009

Il presidente: Clini


                                                             Allegato

----> Vedere Allegato da pag. 64 a pag. 88 <----