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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 8 maggio 2003
Recepimento della direttiva 2002/80/CE della Commissione del 3 ottobre 2002 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore.

Gazzetta Ufficiale N. 206 del 05 Settembre 2003

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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le
materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della
navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a
decretare di concerto con il Ministro dell'ambiente, ora con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e con il
Ministro della sanita', ora con il Ministro della salute, in materia
di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi che interessino la protezione dell'ambiente ispirandosi al
diritto comunitario;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del
23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi
di equipaggiamento, di attuazione della direttiva 70/156/CEE;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE
che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
20 giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che
modifica da ultimo la direttiva 70/156/CEE, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio
2002;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101
del 16 aprile 1975, di recepimento della direttiva 70/220/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative all'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a
motore;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
13 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del
10 giugno 1999, di recepimento della direttiva 98/77/CE che adegua al
progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE relativa all'inquinamento
atmosferico da emissioni dei veicoli a motore;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
21 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000, di attuazione della direttiva
98/69/CE relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento
atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazioni
alla direttiva 70/220/CEE;
Visto il decreto del Ministro delle intrastrutture e dei trasporti
5 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del
30 novembre 2002, di recepimento della direttiva 2001/100/CE che
modifica da ultimo la direttiva 70/220/CEE;
Vista la direttiva 2002/80/CE della Commissione del 3 ottobre 2002,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 291
del 28 ottobre 2002, che adegua al progresso tecnico la direttiva
70/220/CEE del Consiglio relativa alle misure da adottare contro
l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore;

Adotta

il seguente decreto:

Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo

Art. 1.
1. L'art. 1 del decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975,
come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2002, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 1. - Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) "veicolo", ogni veicolo quale definito nell'allegato II, parte
A, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
8 maggio 1995 e successive modificazioni;
b) "veicolo alimentato a GPL o a gas naturale", un veicolo munito
d'un dispositivo speciale che permette l'uso del GPL o del gas
naturale nel suo sistema di propulsione. I veicoli di questo tipo
possono essere concepiti e costruiti come veicoli monocarburante o
bicarburante;
c) "veicolo monocarburante", un veicolo concepito essenzialmente
per funzionare in permanenza a GPL o a gas naturale, ma che puo'
anche essere munito d'un sistema a benzina utilizzato solo in caso di
emergenza o per l'avviamento, con un serbatoio della capacita'
massima di 15 litri;
d) "veicolo bicarburante", un veicolo che puo' funzionare a
benzina o in alternativa a GPL o a gas naturale.».
2. Gli allegati I, II, III, VII, IX, IXa, X, XI e XIII al decreto
del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come da ultimo modificato
dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
5 novembre 2002, sono modificati conformemente all'allegato al
presente decreto che fa parte integrante dello stesso.

 

Art. 2.
1. A decorrere dal 1° luglio 2003, non e' consentito:
a) rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'art. 4, comma 1, del
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995
e successive modificazioni, o
b) rifiutare l'omologazione nazionale, o
c) vietare l'immatricolazione, la vendita o l'immissione in
circolazione di veicoli ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive
modificazioni, se i veicoli sono conformi alle prescrizioni del
decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975 come da ultimo
modificato dal presente decreto.
2. A decorrere dal 1° luglio 2003, non e' consentito:
a) rilasciare l'omologazione CE ai sensi dell'art. 4, comma 1,
del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio
1995 e successive modificazioni, o
b) rilasciare l'omologazione nazionale, se un nuovo tipo di
veicolo non e' conforme alle prescrizioni del decreto del Ministro
per i trasporti 7 marzo 1975 come da ultimo modificato dal presente
decreto; tuttavia, e' consentito continuare a rilasciare, su
richiesta dei soggetti interessati, le omologazioni di cui all'art.
8, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni.
3. Se i veicoli non sono conformi alle prescrizioni del decreto del
Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come da ultimo modificato dal
presente decreto:
a) i certificati di conformita' di cui sono muniti i veicoli
nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, non sono piu'
considerati validi ai fini dell'art. 7, comma 1, del decreto
medesimo, e
b) non e' consentita l'immatricolazione, la vendita e
l'immissione in circolazione dei veicoli nuovi che non sono muniti di
un certificato di conformita' valido a norma del decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive
modificazioni, a meno che non siano invocate le disposizioni
dell'art. 8, comma 2, del decreto stesso.
4. Il comma 3, si applica:
a) a decorrere dal 1° gennaio 2006, ai veicoli della categoria M,
ad eccezione dei veicoli la cui massa massima e' superiore a 2500 kg,
ed ai veicoli di categoria N1, classe I, ed
b) a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai veicoli della categoria
N1, classi II e III, come definiti nella tabella del punto 5.3.1.4
dell'allegato al decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975,
come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 21 dicembre 1999, ed ai veicoli della categoria M la cui
massa massima e' superiore a 2500 kg.

 

Art. 3.
1. A decorrere dal 1° luglio 2003, non e' consentito:
a) rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'art. 4, comma 1, del
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995,
e successive modificazioni, o
b) vietare la vendita o l'installazione su un veicolo, di
convertitori catalitici di ricambio nuovi destinati ad essere montati
su veicoli che sono stati omologati conformemente al decreto del
Ministro per i trasporti 7 marzo 1975 come modificato dal presente
decreto.
2. A decorrere dal 1° luglio 2003, non e' piu' consentito
rilasciare l'omologazione CE a norma dell'art. 4, comma 1, del
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995,
e successive modificazioni, per i convertitori catalitici di ricambio
nuovi se non sono omologati in conformita' del decreto del Ministro
per i trasporti 7 marzo 1975 come modificato dal presente decreto.
3. E' consentito continuare ad autorizzare la vendita ed il
montaggio di convertitori catalitici nuovi, per i quali e' stata
rilasciata un'omologazione in quanto entita' tecnica prima
dell'entrata in vigore del presente decreto, per i veicoli in
circolazione.

 

Art. 4.
1. Entro il 1° luglio 2005 i costruttori adottano disposizioni per
fornire informazioni supplementari, o direttamente al punto di
vendita o ad ogni distributore, riguardanti tutti i convertitori
catalitici di ricambio nuovi immessi in commercio nell'Unione europea
prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che non
sono conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 13 maggio 1999.
2. Le informazioni supplementari del comma 1, sono conformi alle
disposizioni dell'allegato XIII, punto 7, del decreto del Ministro
per i trasporti 7 marzo 1975 come da ultimo modificato dal presente
decreto.

 

Art. 5.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le disposizioni dettagliate dell'allegato I, punto 7, del
decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come modificato
dal presente decreto, relative alla conformita' dei veicoli in
circolazione, si applicano a tutti i veicoli omologati a norma del
decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975 come modificato dal
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 dicembre
1999 o dai successivi decreti di modifica.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 maggio 2003

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli

Il Ministro della salute
Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2003
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 3, foglio n. 167

 

Allegato

MODIFICHE DEGLI ALLEGATI I, II, III, VII, IX, IXa, X, XI e XIII AL
DECRETO DEL MINISTRO PER I TRASPORTI 7 MARZO 1975 COME DA ULTIMO
MODIFICATO DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI 5 NOVEMBRE 2002.

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