Cass. Sez. III n.42102 del 21 dicembre 2006 (cc. 25 ott. 2006)
Pres. De Maio Est. Onorato Ric. Ferraccioli ed altro
beni ambientali. Competenze al rilascio delle autorizzazioni

1. Deve ritenersi caducata, o più esattamente modificata, per effetto del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato col D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, il quale, a mente dell'art. 117 Cost. allora vigente, ha dettato norme e principi in materia di esclusiva competenza statale la legge regionale che subdelega ai comuni le funzioni di competenza regionale relative alle autorizzazioni ambientali rilasciate previo parere di una commsisione comunale integrata da soggetti esperti. Sebbene al predetto TU sia subentrata la legge 5.6.2003 n. 131 in sede di attuazione del nuovo testo dell'art. 117 Cost. questo resterà applicabile in mancanza di disposioni legislative di comptenza regionale e dei Decreti legilsativi delegati al governo.
2. Per rispettare l'ordine istituzionale delle competenze, dopo la soppressione ope legis della commissione comunale integrata, le funzioni edilizie, prima esercitate a titolo consultivo dalla originaria commissione, sono trasferite all'ufficio comunale appositamente addetto (nel quale vengono cosi a concentrarsi i profili consultivi e quelli decisionali), mentre le funzioni di tutela ambientale (prima esercitate dagli esperti ambientali che integravano la commissione) ritornano all'organo regionale al quale originariamente compete la gestione del vincolo ambientale.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 25/10/2006
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1052
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 28340/2006
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FERRACCIOLI Giovanni, nato ad Adria (RO) il 13.5.1942;
2) EBERRINI Luca, nato a Padova il 6.5.1964;
avverso la ordinanza resa il 2.5.2006 dal tribunale per il riesame di Venezia;
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere Dott. ONORATO Pierluigi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'indagato FERRACCIOLI Giovanni, avv. MOROSIN Alessio, che ha insistito nel ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1 - Con ordinanza del 2.5.2006 il tribunale di Venezia, in sede di riesame, ha confermato il decreto del 3.4.2006 con cui il G.I.P. dello stesso tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di un'area in località Monsole del comune di Cona, oggetto di un piano di lottizzazione in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Il Pubblico Ministero procedeva contro Giovanni Ferraccioli, nella qualità di amministratore unico della Plurinvest s.r.l., e Eberrini Luca, nella qualità di responsabile del settore edilizia privata del comune di Cona, per lottizzazione abusiva (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), e contro lo stesso Eberrini per falso ideologico (art. 480 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).
Il giudice del riesame ha osservato quanto segue:
- contrariamente alla tesi sostenuta dal Pubblico Ministero, a norma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 96 (testo unico delle leggi sull'amministrazione degli enti locali), legge posteriore derogatoria della L.R. Veneto 31 ottobre 1994, n. 63, art. 6, doveva ritenersi soppressa la commissione edilizia integrata, incaricata di rilasciare i pareri per le autorizzazioni sindacali in materia di protezione delle bellezze naturali;
- contrariamente alla tesi dei difensori, detta circostanza non faceva venir meno il fumus commissi delicti per i reati contestati, giacché l'Eberrini aveva comunque attestato falsamente il rilascio del parere da parte della citata commissione, e aveva stipulato una convenzione lottizzatoria con uno solo dei proprietari dell'area Ferraccioli, nonostante sapesse che gli altri proprietari avevano manifestato il loro dissenso;
- era inoltre illegittimo lo stralcio funzionale dell'area interessata dalla lottizzazione, disposto in base all'art. 28.8 delle N.T.A., giacché questa norma lo consentiva soltanto in presenza di elementi morfologici diversi rispetto a quelli inizialmente individuati a seguito del sopralluogo del tecnico comunale, presupposto che non ricorreva nel caso di specie;
- quanto al periculum in mora dovevano richiamarsi integralmente le motivazioni del primo giudice e la notoria giurisprudenza sulla quale s'era diffuso con dovizia il provvedimento impugnato. 2 - Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'Eberrini, deducendo tre motivi.
In particolare lamenta:
2.1 - erronea applicazione della L.R. Veneto n. 63 del 1994, art. 6, giacché la C.E.C., era stata soppressa dal comune di Cona con delibera 15/2002 ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 96, sicché l'Eberrini, nella sua qualità di responsabile del settore edilizia privata del comune, non doveva acquisire il parere della commissione, posto che le funzioni della commissione soppressa erano attribuite per legge al suo ufficio;
2.2 - erronea applicazione della L.R. n. 61 del 1985, art. 18, e dell'art. 28.8 N.T.A. del PRG. Sostiene che il citato art. 18 non vieta che il perimetro (o ambito) di un piano di lottizzazione previsto in PRG sia modificato dopo l'approvazione dello stesso PRG, attraverso lo stralcio; e che tale stralcio era consentito dal predetto art. 28.8, come interpretato con delibera del consiglio comunale n. 5 del 23.1.2003, prodotta alla udienza camerale di riesame. Per conseguenza era legittima la suddivisione in due stralci attuativi dell'originario ambito del p.d.l. Monsole, deliberata con provvedimento del consiglio comunale n. 31 del 17.4.2004, pure prodotta alla citata udienza camerale;
2.3 - mancanza o apparenza di motivazione (e quindi violazione dell'art. 125 c.p.p.) in ordine:
a) alla disapplicazione degli atti amministrativi (p.d.l. e permesso di costruire); b) al fumus dei reati contestati e alla pertinenzialità delle cose sequestrate; c) alla sussistenza degli elementi costitutivi dei delitti di falso ideologico e di abuso in atti di ufficio, nonché alla incidenza di questi reati sui provvedimenti amministrativi.
3 - Anche il difensore del Ferraccioli ha presentato ricorso, deducendo i seguenti motivi:
3.1 - erronea interpretazione e applicazione della disciplina urbanistica e della normativa di piano.
Sostiene che era legittima la sottoscrizione della convenzione lottizzatoria con un solo proprietario, sia perché gli altri proprietari avevano sottoscritto un accordo di diritto privato col quale consentivano alla Plurinvest s.r.l. (rappresentata dal Ferraccioli) di realizzare le opere di urbanizzazione anche sulle porzioni di loro proprietà, sia perché nella convenzione la stessa Plurinvest si era assunta l'onere di tutte le opere di urbanizzazione.
Sostiene inoltre che era legittimo lo stralcio funzionale dell'originario ambito di piano perché l'art. 18 N.T.A. (contestato nel capo di imputazione) doveva essere letto alla luce dell'art. 28.8 delle stesse N.T.A., il quale consentiva modifiche di adeguamento, che non costituiscono variante al P.R.G., anche agli ambiti dei piani attuativi, prescindendo dal presupposto della diversità degli elementi morfologici rispetto a quelli inizialmente individuati (presupposto che vale logicamente solo per le modifiche di adeguamento ai gradi di protezione);
3.2 - violazione di legge in ordine alla astratta configurabilità del reato di lottizzazione abusiva contestato al Ferraccioli, posto che questi aveva semplicemente utilizzato atti amministrativi senza minimamente partecipare agli abusi e ai falsi contestati al funzionario comunale; e in ordine al periculum in mora, giacché la lottizzazione de qua non comporta alcuna lesione del bene giuridico protetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 - Ritiene il collegio che entrambi i ricorsi debbano essere respinti.
Va anzitutto disattesa l'argomentazione secondo cui l'ente comunale, e per esso l'Eberrini, aveva legittimamente sottoscritto la convenzione lottizzatoria de qua con un solo proprietario interessato (il Ferraccioli per conto della Plurinvest), dal momento che gli altri proprietari avevano prestato il loro consenso con accordo privato separato (v. sopra n. 3.1). Si tratta infatti di una mera asserzione fattuale che non risulta dal provvedimento impugnato o da altri atti specificamente indicati, ed è - come tale - sottratta alla cognizione del giudice di legittimità.
In punto di diritto, l'ordinanza del tribunale del riesame, legittimamente integrata col decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P., non merita censure, nei limiti appresso precisati. A questo riguardo va ricordato che il giudice penale ha il potere - dovere di disapplicare un atto amministrativo - come un permesso di costruire o un'autorizzazione a lottizzare - quando l'atto sia giuridicamente "assente"; e che si verte nella ipotesi di assenza giuridica non solo quando l'atto sia stato emesso da un organo assolutamente privo di del potere di provvedere, ma anche quando sia frutto di attività criminosa del soggetto pubblico che lo rilascia, e quindi non sia oggettivamente riferibile alla sfera del lecito giuridico (Cass. Sez. Un. n. 3 del 17.2.1987, Giordano, rv. 175115). Nel caso di specie, entro i limiti cognitivi del giudizio cautelare, si può affermare che sia la delibera consiliare del 25.6.2003, che approvò il piano di lottizzazione di cui trattasi, sia la successiva delibera del 17.4.2004, che ne approvò il cd. stralcio funzionale, erano frutto dell'attività criminosa posta in essere dal responsabile del settore edilizia privata del comune, Eberrini Luca. Costui, infatti, prima delle suddette delibere:
a) con riferimento al vincolo paesaggistico gravante sulla zona interessata, attestò falsamente che la commissione edilizia comunale, integrata dagli esperti in materia ambientale, aveva rilasciato il prescritto nulla osta;
b) rilasciò un parere di regolarità tecnica del piano lottizzatorio nonostante che esso fosse in contrasto con l'art. 18 N.T.A. del comune;
c) rilasciò il predetto parere di regolarità nonostante che lo schema di convenzione lottizzatoria allegato al piano non fosse stato sottoscritto da tutti i proprietari dell'area interessata. Successivamente alla delibera di approvazione del piano, poi, l'Eberrini stipulò effettivamente la convenzione lottizzatoria con uno solo dei suddetti proprietari (la s.r.l. Plurinvest, in persona del suo amministratore unico Giovanni Ferraccioli), nonostante sapesse che gli altri proprietari erano dissenzienti, tanto che uno di loro aveva proposto ricorso al TAR Veneto.
5 - In ordine al profilo sub a), va osservato che, secondo la L.R. Veneto 31 ottobre 1994, n. 63, artt. 1, 2, 4 e 6 le funzioni di competenza regionale relative alle autorizzazioni ambientali sono subdelegate ai comuni, che le esercitano attraverso il sindaco, previo parere obbligatorio di una commissione edilizia comunale (CEC) integrata da due esperti in materia di bellezze naturali e di tutela dell'ambiente.
Tuttavia, questa norma deve ritenersi caducata, o più esattamente modificata, per effetto del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato col D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale, a mente dell'art. 117 Cost. allora vigente, ha dettato norme e principi in materia di esclusiva competenza statale. In seguito, com'è noto, il testo dell'art. 117 Cost. è stato sostituito della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 3, che ha modificato il riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni a statuto ordinario, attribuendo alla esclusiva competenza del primo determinate materie (tra le quali la tutela dell'ambiente, nonché gli organi di governo e le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane) e alla competenza concorrente (in ordine alla quale le regioni esercitano la potestà legislativa e lo Stato determina i principi fondamentali) altre materie specifiche (tra le quali il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali).
Tuttavia, in sede di attuazione del nuovo testo dell'art. 117 Cost., la L. 5 giugno 2003, n. 131, ha stabilito che:
- "le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali" (art. 1, comma 2);
- "Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2005 (...) uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'art. 117 Cost. , comma 2, lett. p), essenziali per il funzionamento di comuni, province e città metropolitane, nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento" (art. 2, comma 1). Poiché non risulta che ad oggi nella soggetta materia ne' la regione Veneto ha emanato le disposizioni legislative di sua competenza, ne' il Governo ha adottato i decreti legislativi delegatigli, si deve ritenere comunque che restano applicabili nel territorio veneto le norme del citato testo unico sull'ordinamento degli enti locali. 5.1 - Questo testo unico, da una parte, ha sostituito al sindaco il dirigente dell'ufficio tecnico edilizio per il rilascio di permessi e autorizzazioni nel settore urbanistico (art. 107); dall'altra ha disposto una riduzione degli organismi collegiali degli enti locali, attraverso il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 96, il quale - conformandosi alla norma della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 41, comma 1, - così recita:"Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, i consigli e le giunte, secondo le rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli e ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia".
In forza di questa norma, è pacifico che il consiglio comunale di Cona ha soppresso la commissione edilizia integrata sin dal 2002, giacché - come asserisce il ricorso Eberrini - non l'ha inserita tra gli organi collegiali "indispensabili".
Deve ritenersi però che la conseguenza di questa soppressione non sia il trasferimento di tutte le funzioni della commissione comunale integrata al funzionario comunale responsabile del settore edilizia privata, giacché questi non riveste alcuna competenza originaria in materia di tutela ambientale, com'è invece richiesto dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 96. La conseguenza è piuttosto che l'attribuzione del parere obbligatorio in ordine alla protezione delle bellezze naturali (cioè del nulla osta paesaggistico) ritorni all'organo regionale istituzionalmente competente prima della subdelega a favore dei comuni, mentre solo le funzioni in materia strettamente edilizia spettanti alla stessa commissione (non integrata con gli esperti ambientali) si trasferiscono al responsabile comunale per l'edilizia privata. In altri termini, per rispettare l'ordine istituzionale delle competenze, dopo la soppressione ope legis della commissione comunale integrata, le funzioni edilizie, prima esercitate a titolo consultivo dalla originaria commissione, sono trasferite all'ufficio comunale appositamente addetto (nel quale vengono così a concentrarsi i profili consultivi e quelli decisionali), mentre le funzioni di tutela ambientale (prima esercitate dagli esperti ambientali che integravano la commissione) ritornano all'organo regionale al quale originariamente compete la gestione del vincolo ambientale. Se così non fosse, nel funzionario comunale verrebbero a concentrarsi, oltre alla competenze edilizie, anche competenze ambientali che esulano dalle sue attribuzioni legittime, in spregio sia al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 96 (testo unico sugli enti locali) (che ha voluto sostituire gli organi collegiali con organi monocratici senza sconvolgere l'assetto istituzionale delle competenze), sia alla L.R. n. 63 del 1994, art. 6 (che ha subdelegato alla commissione comunale le funzioni amministrative spettanti alla regione, a condizione che detta commissione fosse integrata con esperti nella materia subdelegata).
In conclusione, nel caso di specie, allo stato degli atti non può dubitarsi che Luca Eberrini da una parte abbia commesso un falso ideologico, quando ha attestato che la commissione edilizia integrata avesse espresso parere favorevole al piano di lottizzazione (che invece non era stato mai espresso), e dall'altra ha commesso abuso d'ufficio quando ha sostanzialmente rilasciato il nulla osta paesaggistico per lo stesso piano, arrogandosi una competenza in materia di tutela ambientale che non gli spettava, neppure dopo la soppressione della commissione edilizia comunale integrata, conseguente ope legis alla disposizione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 96.
6 - Per quanto riguarda il profilo sub b), occorre tener presente che l'art. 18 delle N.T.A. del piano regolatore vigente prevede che "l'estensione dei piani di lottizzazione dovrà essere tale da interessare organicamente una intera area del P.R.G.". Peraltro l'art. 28.8 delle stesse N.T.A. così recita: "Modifiche di adeguamento:
a) ai gradi di protezione (con esclusione dei gradi 1, 2 e 3) purché riguardanti il medesimo tipo di intervento come definito dalla L. n. 457 del 1978, art. 31;
b) alle unità minime di intervento;
c) agli ambiti dei piani attuativi;
non costituiscono variante al P.R.G. e diventano esecutive con il voto di legittimità di cui alla L. 10 febbraio 1953, n. 62, della delibera consiliare di cui alla L.R. n. 61 del 1985, secondo comma degli artt. 15, 16 e 18.
La proposta di modifica di adeguamento deve essere documentata con indagine architettonico - scientifica, oppure è conseguenza dell'accertata presenza di elementi morfologici e/o caratteri tipologici diversi da quelli inizialmente individuati e rilevati a seguito di sopralluogo del tecnico comunale, obbligatorio per gli interventi con le modalità indicate sopra".
Nonostante la formulazione scarsamente perspicua, è innegabile che quest'ultima norma riguarda non solo i piani di lottizzazione (di cui alla L.R. 27 giugno 1985, n. 61, art. 16, vigente all'epoca della redazione delle N.T.A.), ma anche i piani di recupero del patrimonio edilizio esistente (L.R. cit., art. 15) e i comparti edificatori (L.R. cit., art. 18); e stabilisce che le modifiche al progetto originario non costituiscono variante al P.R.G., ma devono essere approvate con delibere comunali che diventano esecutive solo dopo aver superato positivamente il controllo di legittimità che la L. 10 febbraio 1953, n. 62, assegna agli appositi comitati. La norma però prevede anche che la modifica del progetto originario può essere approvata solo se è supportata da una relazione architettonico - scientifica, prodotta dal proponente, o se viene accertato che gli elementi morfologici e/o i caratteri tipologici delle aree o degli edifici che interessano l'intervento sono diversi da quelli originariamente accertati dal tecnico comunale. In ordine a quest'ultima disposizione il difensore del Ferraccioli, censurando sul punto la interpretazione datane dal tribunale del riesame, sostiene in sostanza che essa si riferisce solo alle modifiche relative agli interventi edilizi sul patrimonio immobiliare esistente (per adeguarli ai gradi di protezione), ma non riguarda le modifiche relative ai piani di lottizzazione.
Questa esegesi, però, non può essere accolta, anche se condivisa dal consiglio comunale, perché contrasta oggettivamente con il significato letterale e sistematico della disposizione in parola. Se può concedersi che una indagine di carattere architettonico sembra riferirsi solo al patrimonio edilizio, non può però negarsi: a) che gli aspetti "architettonici" possono venire in rilievo non solo per gli interventi di recupero edilizio (come più o meno esplicitamente sostiene il ricorrente), ma anche per i comparti edificatori e i piani di lottizzazione; b) che gli "elementi morfologici" e i "caratteri tipologici" sono riferibili a tutti gli interventi considerati nella disposizione (piani di recupero, di lottizzazione, comparti), giacché concetti generici come "morfologia" o "tipologia" si attagliano non soltanto agli edifici (che sono l'oggetto materiale dei piani di recupero, e in certi casi dei comparti edificatori), ma anche alle aree edificabili (che sono l'oggetto materiale dei piani di lottizzazione, e in certi casi dei comparti). Se ne deve concludere che - come correttamente ha ritenuto la impugnata ordinanza - anche le modifiche ai piani di lottizzazione presuppongono o una giustificazione architettonico - scientifica o una diversità delle condizioni morfologiche o tipologiche rispetto a quelle originariamente accertate.
In relazione al caso di specie, ne deriva che il cd. stralcio funzionale dell'originario piano di lottizzazione, che derogava all'ambito territoriale minimo imposto dal predetto art. 18 N.T.A., non poteva essere giustificato in base all'art. 28.8 per mancanza dei presupposti ivi previsti. Anche sotto questo profilo, quindi, l'approvazione dello stralcio funzionale del piano lottizzatorio era illecita (e deve essere disapplicata dal giudice penale), perché fondata sul comportamento criminoso del funzionario tecnico del comune, il quale - abusando del suo ufficio - aveva rilasciato un parere di regolarità (dello stralcio) del piano, nonostante che questo fosse in contrasto con l'art. 18 N.T.A. in quanto non interessava organicamente una intera area del P.R.G.. 7 - Più semplice è il discorso da farsi per il profilo sub c). È indubbio, infatti, che l'Eberrini - con ulteriore abuso del suo ufficio - stipulò (lo schema del) la convenzione di lottizzazione senza il consenso di tutti i proprietari dell'area da lottizzare, acquisendo la sottoscrizione del solo Ferraccioli, il quale, non avendo la disponibilità di tutta l'area, non poteva validamente impegnarsi verso il comune anche per conto degli altri proprietari dissenzienti (e ciò pure nella ipotesi, meramente asserita dal ricorrente, di un accordo privato intercorso tra questi ultimi e il Ferraccioli, giacché il comune non poteva opporre ai proprietari non firmatari un accordo privato di tal fatta, privo della forma e della pubblicità necessarie).
8 - Per le suddette ragioni, in conclusione, non meritano censure i giudici di merito laddove hanno ritenuto di disapplicare le delibere di approvazione del piano di lottizzazione e del cd. stralcio funzionale, in quanto penalmente illecite, ed hanno per conseguenza ritenuto il fumus del reato di lottizzazione abusiva, stante la inesistenza giuridica delle delibere autorizzatorie alla luce della citata sentenza Giordano.
Al riguardo, non ha alcun rilievo che il privato beneficiario abbia o meno concorso nel reato commesso dal pubblico ufficiale (nel caso di specie, che il Ferraccioli abbia o meno concorso nel falso ideologico e nell'abuso d'ufficio commessi dall'Eberrini), posto che l'illiceità penale, e quindi l'inesistenza giuridica, dell'atto amministrativo ha carattere oggettivo e prescinde dalla consapevolezza del destinatario.
Anche il periculum in mora è stato accertato dai giudici di merito con motivazione ineccepibile, soprattutto laddove hanno sottolineato che le opere de quibus erano in corso di realizzazione (v. decreto di sequestro). Nè si vede come possa sostenersi che manchi nella specie una lesione del bene (urbanistico e ambientale) protetto, se solo si consideri che la lottizzazione contrastava con gli strumenti urbanistici vigenti ed era priva di un nulla osta paesaggistico rilasciato da un organo competente.
Sono quindi infondati anche i motivi di ricorso di cui ai precedenti nn. 2.3 e 3.2.
9 - Al rigetto dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto delle impugnazioni, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria che detta norma consente. P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2006