La nuova direttiva ecoreati: un primo sguardo generale

di Gianfranco AMENDOLA

pubblicato su osservatorioagromafie.it. Si ringraziano Autore ed Editore

Ci sono voluti sedici anni ma finalmente è in via di pubblicazione la direttiva sulla tutela penale dell’ambiente (c.d. «ecoreati») che aggiorna quella del 2008.

Trattasi di innovazioni numerose e rilevanti: basta dire che gli articoli sono passati da 10 a 30 e le (altrettanto importanti) premesse (i ‘considerando’) da 16 a 75. Ci vorrà tempo, quindi, per studiarla in modo adeguato, anche alla luce del modo in cui verrà recepita nel nostro ordinamento (entro due anni dalla entrata in vigore). Soprattutto perché se ne dovrebbe occupare la speciale Commissione interministeriale istituita nel novembre scorso 1 dai Ministri per l’ambiente e per le riforme istituzionali che avrebbe dovuto rivedere in due mesi tutte le leggi vigenti di tutela dell’ambiente «onde raccoglierle in un unico testo normativo coerente con la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 econ i princìpi euro-unitari e internazionali»: Commissione composta inizialmente di 32 membri e da 22 «tecnici», quasi tutti sconosciuti in campo ambientale, e comprendente anche ‘trombati’ alle elezioni nonché numerosi avvocati e ingegneri che lavorano, o hanno lavorato per conto di lobby potenti e interessate alla realizzazione di grandi opere nel settore dell’energia e delle costruzioni Con un compito evidentemente impossibile sia per la composizione, anche quantitativa, della Commissione sia per i tempi, già con riferimento alla complessa e variegata legislazione precedente cui ora si aggiunge questa nuova, importante direttiva.

Staremo a vedere ma intanto, lasciando per ora da parte l’elenco dei reati previsti con relative sanzioni, sembra interessante dare subito una rapida scorsa ad alcune novità e chiarimenti generali che la nuova direttiva, con riferimento ai reati da essa previsti, introduce negli Stati membri i quali «dovrebbero disporre di una serie di sanzioni penali e non penali e di altre misure, anche di natura preventiva, per affrontare i diversi tipi di condotta criminosa in modo mirato, tempestivo, proporzionato ed efficace» (‘considerando’ n. 47)2.

In primo luogo, la prevenzione,tanto spesso dimenticata dal nostro legislatore3, rispetto alla qualel’art. 16 prescrive che «gli Stati membri adottano misure adeguate, quali campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai pertinenti portatori di interessi del settore pubblico e privato, nonché programmi di ricerca e istruzione, che mirano a ridurre i reati ambientali e il rischio di criminalità ambientale»edil ‘considerando’ n. 59 aggiunge, tra l’altro, che «le sanzioni accessorie inflitte alle persone giuridiche ai sensi della presente direttiva potrebbero includere l’obbligo per le società di istituire regimi per l’esercizio del dovere di diligenza per migliorare il rispetto delle norme ambientali, il che contribuisce anche alla prevenzione di ulteriori reati ambientali. Gli Stati membri potrebbero inoltre prendere in considerazione la creazione di un fondo a sostegno di misure di prevenzione in relazione ai reati ambientali e le loro conseguenze devastanti».

Quanto alla nozione di valutazione del danno ambientale, occorre tener conto delle condizioni originarie dell’ambiente colpito, nonché della durata, della portata e della reversibilità (art. 3, comma 6).

In tema di responsabilità delle persone giuridiche4, la direttiva precisa che «gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 quando siano stati commessi a vantaggio di tali persone giuridiche da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica interessata (...)», e che ciò «non preclude l’azione penale nei confronti delle persone fisiche che commettono, incitano o sono complici dei reati di cui agli articoli 3 e 4». In più, il ‘considerando’ 38 aggiunge che «laddove siano soddisfatte le condizioni per la responsabilità penale, in tali persone fisiche dovrebbero essere inclusi i membri del consiglio di amministrazione» . E proprio per le persone giuridiche la direttiva chiede di includere tra le sanzioni anche l’obbligo di ripristinare l’ambiente entro un determinato periodo, se il danno è reversibile; oppure di risarcire il danno all’ambiente, se il danno è irreversibile o se l’autore del reato non è in grado di procedere a tale ripristino; aggiungendo subito dopo l’esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico, l’esclusione dall’accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni, concessioni e licenze, l’interdizione temporanea o permanente di esercitare un’attività commerciale, il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all’esercizio delle attività che hanno portato al reato in questione, l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria, provvedimenti giudiziari di scioglimento, la chiusura delle sedi usate per commettere il reato, l’obbligo di istituire sistemi di dovuta diligenza per rafforzare il rispetto delle norme ambientali; e, «laddove vi sia un pubblico interesse, la pubblicazione integrale o parziale della decisione giudiziaria relativa al reato commesso e alle sanzioni o misure imposte, fatte salve le norme in materia di tutela della vita privata e di protezione dei dati personali». (art. 7, comma 2)5. Quanto all’importo delle sanzioni per le persone giuridiche, la direttiva stabilisce, in base al fatturato, il tetto sotto il quale le sanzioni massime non possono scendere 6 precisando che, comunque esso deve essere rapportato alla gravità delle condotte e alla situazione individuale, finanziaria e di altro tipo della persona giuridica interessata (art. 7, comma 3)7.

Quanto alle circostanze dei reati, la direttiva contempla, fra le altre, un’aggravante quando l’autore del reato ha distrutto prove o minacciato i testimoni o i denuncianti ovvero «quando il reato è stato commesso in una zona classificata come zona di protezione speciale a norma dell’articolo 4, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, oppure in un sito designato come zona speciale di conservazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE o in un sito di importanza comunitaria a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE» (art. 8); mentre c’è attenuante se l’autore del reato fornisce alle autorità amministrative o giudiziarie informazioni che esse non avrebbero potuto ottenere con altri mezzi e che sono loro utili per identificare o consegnare alla giustizia altri autori del reato ovvero acquisire elementi di prova(art. 9). A questo proposito, peraltro, l’art. 14 aggiunge che «gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché chiunque segnali i reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva e fornisca elementi di prova o collabori in altro modo con le autorità competenti, abbia accesso a misure di sostegno e assistenza nel contesto del procedimento penale, conformemente al diritto nazionale».

Novità anche per quanto concerne le indagini: gli Stati membri, infatti, devono provvedere a mettere a disposizione degli inquirenti «strumenti investigativi efficaci e proporzionati», includendo, se necessario, anche «strumenti investigativi speciali, come quelli utilizzati per contrastare la criminalità organizzata o per altri reati gravi» (art. 13). Anzi, a proposito degli inquirenti, la direttiva prescrive l’obbligo di destinare al perseguimento dei reati ambientali «risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche adeguate (...)», nonché personale specializzato , garantendo che «sia periodicamente fornita una formazione specializzata a giudici, pubblici ministeri, personale di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini, in relazione agli obiettivi della presente direttiva» (artt. 17 e 18). Tanto più che «gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il tracciamento, l’identificazione, il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato di cui agli articoli 3 e 4» (art. 10) e che, ai sensi del ‘considerando’n. 49, «è importante che gli Stati membri prendano in considerazione l’adozione di misure che consentano di utilizzare i beni confiscati, ove possibile, per finanziare il ripristino dell’ambiente o la riparazione di eventuali danni causati o per risarcire il danno ambientale, conformemente al diritto nazionale».

Quanto ai termini di prescrizione, la direttiva si preoccupa di precisare che, per contrastare efficacemente i reati ambientali, essi siano congrui rispetto al fine di «condurre le indagini, esercitare l’azione penale, svolgere il processo e adottare la decisione giudiziaria», nonché di consentire l’esecuzione delle sanzioni imposte a seguito di una condanna definitiva; e pertanto fissa, subito dopo, termini minimi di prescrizione differenziati cui gli Stati membri possono, in parte, derogare «purché tale termine di prescrizione possa essere interrotto o sospeso in caso di determinati atti» (art. 11).

È importante anche quanto si stabilisce circa la pubblicazione di notizie . Secondo la direttiva, infatti, la pubblicazione dei dati personali delle persone condannate contenuti in decisioni giudiziarie dovrebbe essere possibile solo in casi eccezionali debitamente giustificati a seguito di una valutazione caso per caso, ponderando l’interesse pubblico a fronte del rispetto del diritto alla vita privata e della protezione dei dati personali della persona condannata. E pertanto «dovrebbe essere possibile solo in caso di reati gravi e qualora siano necessari forti effetti dissuasivi (...)» (‘considerando’ n. 44 con riferimento all’art. 15).

Peraltro, la pubblicitàdei procedimenti relativi ai reati ambientali viene garantita dall’art. 22, a norma del quale «gli Stati membri provvedono a predisporre un sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici in forma anonima sulle fasi di comunicazione, di indagine e di azione giudiziaria per quanto riguarda i reati di cui agli articoli 3 e 4, per monitorare l’efficacia delle loro misure di lotta contro i reati ambientali», precisando, subito appresso, quali debbano essere, come minimo, questi dati ed aggiungendo che devono essere pubblicati almeno ogni tre anni e che, su queste basi, la Commissione provvede a pubblicare una relazione triennale.

Inoltre gli Stati membri devono elaborare, pubblicare ed aggiornare periodicamente una strategia nazionale per la lotta contro i reati ambientali contenente almeno obiettivi e priorità, ruoli e responsabilità delle autorità competenti, stima delle risorse necessarie e valutazione delle esigenze future (art. 21).

Una particolare attenzione viene riservata dalla direttiva al chiarimento di alcune definizioni8: non a caso il ‘considerando’ n. 6 prescrive che gli Stati membri dovrebbero « (...) definire con maggiore precisione i reati pertinenti (...)»; raccomandazione particolarmente importante per il nostro Paese che, come sappiamo, delineando i delitti contro l’ambiente, usa termini poco precisi quali, ad esempio, «ingenti quantitativi di rifiuti», compromissione o deterioramento«significativi e misurabili», «porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo». E pertanto, nell’art. 3 9 fornisce la definizione di «persona giuridica», «habitatall’interno di un sito protetto» ed «ecosistema», mentre nel ‘considerando’ n. 14 precisa che, ai fini della direttiva, «il termine “lesione” dovrebbe essere inteso in senso lato, ovvero comprensivo di qualsiasi forma di danno fisico a una persona, compreso un cambiamento della funzione corporea o della struttura cellulare, una malattia temporanea, cronica o mortale, un malfunzionamento dell’organismo o qualsiasi altro deterioramento della salute fisica, a eccezione della salute mentale». Come si vedrà, peraltro, la direttiva usa spesso la locuzione «quantità non trascurabile», che viene chiarita dall’art. 3, comma 8, il quale indica di quali parametri occorre tener conto (fra cui il numero, la misura del valore superato ed il costo del ripristino).

In questo quadro si collocano le importanti precisazioni della direttiva a proposito della «condotta illecita» che l’art. 3, comma 1, rapporta alla violazione di un atto normativo, comunitario o nazionale, nella materia disciplinata dalla direttiva stessa, precisando che «tale condotta è illecita anche se posta in essere su autorizzazione rilasciata da un’autorità competente di uno Stato membro, qualora tale autorizzazione sia stata ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione10, o qualora tale autorizzazione violi palesemente i pertinenti requisiti normativi sostanziali». In proposito, appare opportuno aggiungere che, secondo il ‘considerando’ n. 9, essa si realizza anche quando vengono violate «le leggi, i regolamenti o le disposizioni amministrative di uno Stato membro, o le decisioni adottate da un’autorità competente di uno Stato membro, che attuano tale diritto dell’Unione». Chiarimenti che appaiono perfettamente in linea 11 con la conclusione cui, con riferimento alla condotta «abusiva» richiamata da alcuni delitti ambientali nostrani, è giunta la Suprema Corte, la quale ritiene che «la condotta “abusiva” è non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali – ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale – ovvero di prescrizioni amministrative»12, aggiungendo più recentemente che una condotta è abusiva anche per inosservanza delle BAT13, e che«la condotta abusiva idonea ad integrare il delitto deriva non soltanto dalla mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività, ma anche dall’inosservanza di prescrizioni essenziali della stessa»14.

Peraltro, si deve notare che, così come il nostro diritto penale richiede dolo o colpa, la direttiva afferma che la condotta illecita « dovrebbe costituire reato se è intenzionale e, in alcuni casi, anche se commessa quanto meno per grave negligenza » (‘considerando’n. 9 e art. 3, comma 1), precisando successivamente che «per quanto riguarda i reati definiti dalla presente direttiva, il concetto di “grave negligenza” dovrebbe essere interpretato in conformità del diritto nazionale, tenendo conto della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia», anche se, comunque, non si richiede di introdurre nel diritto nazionale il concetto di «grave negligenza» (‘considerando’ n. 27).

Merita un cenno, infine, il ‘considerando’ n. 28, che si occupa di criminalità organizzata e criminalità economica , evidenziando opportunamente «particolare preoccupazione» qualora «alcuni reati ambientali siano tollerati o sostenuti attivamente dalle amministrazioni competenti o da funzionari nello svolgimento delle loro funzioni pubbliche. In alcuni casi, tale tolleranza o sostegno attivo può anche assumere la forma di corruzione»15.

Dopo questi primi cenni generali e generici, è ora di dare una rapida occhiata ai reati previsti dalla nuova direttiva (che dovranno essere recepiti dagli Stati membri), per i quali viene previsto un marcato inasprimento delle sanzioni (penali e non penali16), ben precisate nell’art. 5 (alla cui lettura si rinvia) il quale, tra l’altro, fissa alcuni limiti minimi di reclusione, unitamente all’obbligo di risarcire il danno causato e ripristinare l’ambiente danneggiato, con facoltà per gli Stati membri di perseguirli anche qualora commessi al di fuori del loro territorio.

Essi passano da 9 a 20, con l’aggiunta, quindi, di 11 a quelli introdotti dalla direttiva del 2008, che viene abrogata e sostituita da quella in esame. Tra le novità, spiccano quelli relativi a commercio illegale di legname, esaurimento delle risorse idriche, gravi violazioni in materia di sostanze chimiche e inquinamento provocato dalle navi, come risulta, in estrema sintesi, dal seguente specchietto schematico17.

DIRETTIVA DEL 2008

1. Ciascuno Stato membro si adopera affinché le seguenti attività, qualora siano illecite e poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza, costituiscano reati:

a) lo scarico, l’emissione o l’immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

b) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l’attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

c) la spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell’ambito dell’articolo 2, paragrafo 335, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e sia effettuata in quantità non trascurabile in un’unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;

d) l’esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all’esterno dell’impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

e) la produzione, la lavorazione, il trattamento, l’uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l’importazione, l’esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

f) l’uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;

g) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;

h) qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto;

i) la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato o l’uso di sostanze che riducono lo strato di ozono.

DIRETTIVA DEL 2024

1. Gli Stati membri assicurano che le condotte di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, se intenzionali, nonché le condotte di cui al paragrafo 4 del presente articolo, se poste in essere quanto meno per grave negligenza, costituiscano reato qualora siano illecite. omissis

2. Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti condotte, se illecite e compiute intenzionalmente, costituiscano reato18:

a) lo scarico, l’emissione o l’immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;

f) la raccolta, il trasporto o il trattamento dei rifiuti, la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché l’attività effettuata in quanto commerciante o intermediario, se tale condotta: i) riguarda i rifiuti pericolosi quali definiti all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e concerne quantità non trascurabili di tali rifiuti; oppure ii) riguarda rifiuti diversi da quelli di cui al punto i ) e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;

g) la spedizione di rifiuti ai sensi dell’articolo 2, punto 26, del regolamento (UE) n. 2024/… del Parlamento europeo e del Consiglio, se tale condotta concerne una quantità non trascurabile in un’unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;

j) l’esercizio o la chiusura di un impianto in cui è svolta un’attività pericolosa o in cui sono immagazzinate o utilizzate sostanze o miscele pericolose, se tali condotte, tale attività pericolosa e tale sostanza o miscela pericolosa rientrino nel campo di applicazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio , e se tali condotte provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;

k) la costruzione, l’esercizio e la dismissione di un impianto, se tali condotte e tale impianto rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e se tali condotte provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema

l) la fabbricazione, la produzione, la lavorazione, la manipolazione, l’impiego, la detenzione, lo stoccaggio, il trasporto, l’importazione, l’esportazione o lo smaltimento di materiale radioattivo o di sostanze radioattive, se tali condotte e tale materiale o tali sostanze rientrano nell’ambito di applicazione delle direttive 2013/59/Euratom, 2014/87/Euratom o 2013/51/Euratom del Consiglio e se tali condotte provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;

n) l’uccisione, la distruzione, il prelievo, il possesso, la commercializzazione o l’offerta a scopi commerciali di uno o più esemplari delle specie animali o vegetali selvatiche elencate nell’allegato IV o nell’allegato V, se le specie che figurano in quest’ultimo sono assoggettate alle stesse misure adottate per le specie di cui all’allegato IV, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e di uno o più esemplari delle specie di cui all’articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , salvo laddove tale condotta riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari;

o) il commercio di uno o più esemplari, o parti o prodotti derivati di essi, di specie animali o vegetali selvatiche elencati negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e l’importazione di uno o più esemplari o parti o prodotti derivati di essi, di tali specie elencati nell’allegato C di detto regolamento, salvo laddove tali condotte riguardino una quantità trascurabile di tali esemplari;

q) qualsiasi condotta che provochi il deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto, o la perturbazione delle specie animali elencate nell’allegato II, lettera a), della direttiva 92/43/CEE all’interno di un sito protetto, rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, di detta direttiva, se tale deterioramento o tale perturbazione sono significativi;

s) la produzione, l’immissione sul mercato, l’importazione, l’esportazione, l’uso, o il rilascio delle sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio, o la produzione, l’immissione sul mercato, l’importazione, l’esportazione o l’uso di prodotti e apparecchiature, e di loro parti, che contengono le sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all’articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali sostanze;

b) l’immissione sul mercato, in violazione di un divieto o di un altro obbligo inteso a tutelare l’ambiente, di un prodotto il cui impiego su più vasta scala, ossia l’uso del prodotto da molti utenti, a prescindere dal loro numero, comporti lo scarico, l’emissione o l’immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque e che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;

c) la fabbricazione, l’immissione o la messa a disposizione sul mercato, l’esportazione o l’uso di sostanze, sia allo stato puro che all’interno di miscele o articoli, compresa la loro incorporazione negli articoli, se tale condotta provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora, e: i) è soggetta alle restrizioni di cui al titolo VIII e all’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio; ii ) è vietata a norma del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/2006; iii) non è conforme al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio; iv) non è conforme al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio; v) non è conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; oppure vi) è vietata a norma dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio;

d) la fabbricazione, l’impiego, lo stoccaggio, l’importazione o l’esportazione di mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio, se tali condotte non sono conformi ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio e provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;

e) la realizzazione di progetti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio19, se tale condotta è attuata senza autorizzazione e provoca o può provocare danni rilevanti alla qualità dell’aria o del suolo o alla qualità o allo stato delle acque, o a un ecosistema, alla fauna o alla flora;

h) il riciclaggio delle navi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013, se tale condotta non rispetta i requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento20;

i) lo scarico di sostanze inquinanti effettuato dalle navi rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della direttiva 2005/35/CE 21 in una delle aree di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, tranne nei casi in cui tale scarico soddisfi le condizioni per le eccezioni di cui all’articolo 5 della medesima direttiva, che provoca o è probabile che provochi un deterioramento della qualità dell’acqua o danni all’ambiente marino;

m) l’estrazione di acque superficiali o sotterranee ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio22, se tale condotta provoca o può provocare danni rilevanti allo stato o al potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali o allo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei;

p) l’immissione o la messa a disposizione sul mercato dell’Unione o l’esportazione dal mercato dell’Unione di materie prime o prodotti pertinenti, in violazione del divieto di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2023/111523, salvo laddove tali condotte riguardino una quantità trascurabile;

r) l’introduzione nel territorio dell’Unione, l’immissione sul mercato, la detenzione, l’allevamento, il trasporto, l’utilizzo, lo scambio, il permesso di riproduzione, crescita o coltivazione, il rilascio nell’ambiente o la diffusione di specie esotiche invasive rilevanti al livello dell’Unione, se tali condotte violano:

i) le restrizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora; oppure ii) una condizione di un’autorizzazione rilasciata a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1143/2014 o di un’autorizzazione rilasciata a norma dell’articolo 9 di tale regolamento e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;

s) la produzione, l’immissione sul mercato, l’importazione, l’esportazione, l’uso, o il rilascio dei gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all’articolo 2, lettera a ), del regolamento 2024/... ++ del Parlamento europeo e del Consiglio o la produzione, l’immissione sul mercato, l’importazione, l’esportazione o l’uso di prodotti e apparecchiature, e di loro parti, che contengono i gas fluorurati a effetto serra di cui all’articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali gas, o la messa in funzione di tali prodotti e apparecchiature.

In più, come già abbiamo accennato, il comma 3 dell’art. 3 della nuova direttiva, prescrive che i reati di cui sopra siano aggravati se tali condotte provocano la distruzione di un ecosistema di dimensioni o di valore ambientale considerevoli o di un habitat all’interno di un sito protetto o danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi, a tale ecosistema o habitat. In proposito, infatti, il ‘considerando’ n. 21 precisa che «i reati relativi a condotte intenzionali elencati nella presente direttiva possono comportare conseguenze catastrofiche, come inquinamento diffuso, incidenti industriali con gravi effetti sull’ambiente o incendi boschivi su vasta scala. Qualora simili reati provochino la distruzione di un ecosistema di dimensioni o di valore ambientale considerevoli o di unhabitatall’interno di un sito protetto, oppure provochi danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi a tali ecosistema ohabitat, o alla qualità dell’aria, del suolo o dell’acqua, tali reati che hanno provocato conseguenze catastrofiche dovrebbero costituire reati qualificati e, pertanto, dovrebbero essere puniti con sanzioni più severe rispetto a quelle applicabili nei casi di reati diversi da quelli definiti nella presente direttiva. Tali reati qualificati possono comprendere condotte paragonabili all’“ecocidio”, che è già disciplinato dal diritto di taluni Stati membri e che è oggetto di discussione nei consessi internazionali». E l’art. 4 prescrive che anche istigazione, favoreggiamento, concorso di persone e tentativo siano penalmente punibili.

Come abbiamo premesso, ci sarà tempo e modo per approfondire la portata di questi reati, alcuni dei quali sono del tutto nuovi rispetto alla nostra normativa esistente. E pertanto sarà interessante vedere in quale modo verranno recepiti dal nostro legislatore. Ci sembra, nel frattempo, comunque utile fornire al lettore un quadro generale della nuova direttiva, come abbiamo tentato di fare.

1 Attualmente il primo decreto è stato sostituito da altro del gennaio 2024 il quale cambia le date di scadenza facendo slittare dal 31 gennaio al 30 settembre 2024 quella per la predisposizione di uno schema di legge delega e dal 31 dicembre 2024 al 30 giugno 2025 quella per la predisposizione degli schemi dei decreti attuativi. In più, amplia notevolmente il numero degli esperti di sostegno che passano da 22 a 38, inserendovi, finalmente, anche alcuni esperti di diritto ambientale.

2 Il ‘considerando’ n. 4 precisa che «la complementarità del diritto penale e del diritto amministrativo è fondamentale per prevenire e scoraggiare condotte illecite che danneggiano l’ambiente».

3 Il ‘considerando’ n. 2 ricorda che «a norma dell’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, la politica dell’Unione in materia ambientale deve mirare a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione. Tale politica deve essere fondata sui princìpi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga”. Dato che la criminalità ambientale incide anche sui diritti fondamentali, la lotta contro la criminalità ambientale a livello dell’Unione è cruciale per garantire la tutela di tali diritti».

4 «Per quanto riguarda i reati e le sanzioni definiti dalla presente direttiva, il significato del termine “persone giuridiche” dovrebbe escludere gli Stati o le istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri o le organizzazioni internazionali pubbliche» (‘considerando’ n. 5) .

5 Cfr. anche il ‘considerando’n. 37, secondo cui «gli Stati membri dovrebbero garantire che le sanzioni o le misure penali o non penali applicabili alle persone giuridiche ritenute responsabili dei reati qualificati quali definiti nella presente direttiva siano più severe di quelle applicabili in caso di altri reati definiti nella presente direttiva».

6 Potrà essere pari al 3 o 5 per cento del fatturato annuo mondiale o, in alternativa, a 24 o 40 milioni di euro.

7 Per approfondimenti, citazioni e richiami con riferimento alla responsabilità amministrativa da reato ambientale degli enti si rinvia a Galanti, I delitti contro l’ambiente, Pisa, 2021, 375 e ss.

8 Nella relazione sulla proposta di direttiva del 15 dicembre 2021 la Commissione europea indicava, tra gli obiettivi da perseguire: «migliorare l’efficacia delle indagini e delle azioni penali chiarendo o eliminando i termini vaghi utilizzati nelle definizioni di reato ambientale».

9 Alcune di queste definizioni erano già contenute nella direttiva del 2008 ma adesso vengono meglio precisate ed ampliate.

10 In proposito, Di Landro, L’abusività della condotta nei reati ambientali. Questioni de iure condito e de iure condendo . in Lexambiente,Riv. trim. dir. pen. amb., 2023, 3, ritiene questa formulazione «eccessivamente restrittiva» in quanto «non vi è alcun riferimento al concetto di collusione, che sembra invece opportuno affiancare alla corruzione».

11 Di Landro, op. loc. cit., evidenzia la «equivalenza tra “abusivamente” e “illegittimamente”».

12 Cass. Sez. III Pen. 3 luglio 2018, n. 29901, Nicolazzi, in www.lexambiente.it, 4 luglio 2018.

13 E cioè delle soluzioni tecniche impiantistiche, gestionali e di controllo elaborate in sede comunitaria - che interessano le fasi di progetto, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura di un impianto/installazione - finalizzate ad evitare, o, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua, nel suolo, oltre alla produzione di rifiuti, garantendo altresì l’ottimizzazione dei consumi di materie prime, prodotti, acqua ed energia e un’adeguata prevenzione degli incidenti: Cass. Sez. III Pen. 7 settembre 2021, n. 33089, Giuliano, in www.lexambiente.it, 13 settembre 2021, con nostra nota Cassazione e traffico illecito di rifiuti: agisce “abusivamente” chi non rispetta le migliori tecniche disponibili (BAT) , ivi, 30 settembre 2021, cui si rinvia per approfondimenti, richiami e citazioni.

14 Cass. Sez. III Pen. 17 ottobre 2023, n. 42241, Ascione, in www.lexambiente.it. , 7 novembre 2023. Per approfondimenti e richiami, anche sulla congruità dell’avverbio «abusivamente», si rinvia, in dottrina, al nostro Diritto penale ambientale, Pisa, 2024, 293 e ss.

15 Aggiungendo che «sono esempi di tale comportamento ignorare le violazioni delle leggi ambientali emerse in seguito a ispezioni o non segnalarle, omettere deliberatamente di condurre ispezioni o controlli, ad esempio per verificare il rispetto delle condizioni di un’autorizzazione da parte del titolare, sostenere risoluzioni o votare a favore del rilascio di licenze illegali o stilare rapporti favorevoli falsificati o non veritieri».

16 Secondo il ‘considerando’n. 31 «le sanzioni o le misure accessorie sono spesso considerate più efficaci delle sanzioni finanziarie, in particolare per le persone giuridiche. È quindi opportuno potersi avvalere di sanzioni o misure accessorie nei procedimenti pertinenti. Tali sanzioni o misure potrebbero includere l’obbligo di ripristinare l’ambiente, l’esclusione dall’accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni, e il ritiro di permessi e autorizzazioni. Ciò non pregiudica la discrezionalità dei giudici nei procedimenti penali di infliggere altre misure accessorie adeguate in singoli casi».

17 Il testo della direttiva del 2024 è quello risultante dopo la votazione del P.E. dove alcune indicazioni di atti sono non complete. Abbiamo accostato, per un immediato confronto, le ipotesi di reato presenti in entrambe le direttive, lasciando, tuttavia, per la direttiva del 2024 la originaria numerazione.

18 Ai sensi del comma 4 “gli Stati membri assicurano che le condotte elencate al paragrafo 2, lettere da a) a d), lettere f) e g), lettere da i) a q), lettera r), punto ii), e lettere s) e t), costituiscano reato se illecite e poste in essere quanto meno per grave negligenza”.

19 Sulla valutazione di impatto ambientale.

20 Chiarisce il ‘considerando’n. 19 che «ai fini del reato introdotto dalla presente direttiva in relazione al riciclaggio delle navi contemplato nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, va osservato che allo stato attuale, a norma del diritto dell’Unione, gli obblighi previsti da tale regolamento si applicano solo agli armatori quali definiti da tale regolamento».

21 Relativa all’inquinamento provocato dalle navi.

22 La quale istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque interne superficiali, di transizione, costiere e sotterranee, perseguendo scopi che riguardano tanto il profilo ambientale quanto quello più prettamente economico e sociale della gestione della risorsa.

23 Sulla deforestazione.