CONDONI EDILIZI E CAOS URBANISTICO (Sfatiamo una leggenda e chiariamo le responsabilità)
di Massimo GRISANTI
Prendo occasione dalla recente sentenza n. 3381/2012 della IV^ Sezione del Consiglio di Stato (Presidente P. Numerico, Estensore F. Taormina) in tema di lottizzazione abusiva per rendere noto il mio pensiero in ordine alla leggenda nazionale la quale vuole attribuire alle leggi sul condono edilizio il peccato originale in tema di grave vulnus alla pianificazione ed ordinato assetto del territorio.
Il Supremo Consesso amministrativo, condividendo gli approdi della Corte Suprema di Cassazione penale, stabilisce che il mutamento di destinazione d’uso che necessita di adeguamento degli standards urbanistici (verde e parcheggi pubblici, scuole, attrezzature sociali, ecc.) integra l’illecito di lottizzazione abusiva.
Il Consiglio di Stato ha altresì precisato che la lottizzazione abusiva “… è più grave del semplice abuso (e tale è stato sempre ritenuto dal Legislatore, anche penale) non perché “più imponente”, ma perché, maggiormente lesivo, perché espropria l’amministrazione del proprio potere programmatorio e la “costringe” ad iniziative (opere di urbanizzazione, etc) aggiuntive.”.
A questo punto è necessario ricordare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 107/1989 disse, chiaramente che “… il rilascio di concessione edilizia in sanatoria, per edifici compresi in una lottizzazione illegale, è subordinato alla sanatoria della stessa lottizzazione, attraverso l'approvazione di una variante agli strumenti urbanistici, secondo il disposto degli artt. 29 e 32 lettera b della legge 28 febbraio 1985, numero 47.”.
Varianti urbanistiche di recupero, quelle previste dalla Legge sul condono, che costituivano il presupposto per il rilascio delle concessioni edilizie e che dovevano assicurare:
a) una adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;
b) il rispetto degli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, idrogeologico;
c) il conseguimento di un razionale inserimento territoriale ed urbano dell'insediamento.
Il tutto entro un quadro di convenienza economico sociale rispettoso delle regole stabilite con legge dalle regioni, alle quali continua ad essere demandato il compito di stabilire:
a) i criteri e i termini ai quali devono attenersi i comuni per la individuazione e la perimetrazione degli insediamenti abusivi;
b) i criteri ai quali devono attenersi i comuni qualora gli insediamenti abusivi ricadano in zona dichiarata sismica;
c) i criteri per la formazione di consorzi, anche obbligatori, fra proprietari di immobili;
d) il programma finanziario per la attuazione degli interventi previsti con carattere pluriennale;
e) la definizione degli oneri di urbanizzazione e le modalità di pagamento degli stessi in relazione alla tipologia edilizia, alla destinazione d'uso, alla ubicazione, al convenzionamento, anche mediante atto unilaterale d'obbligo, da parte dei proprietari degli immobili.
Pertanto, come è facile comprendere, il legislatore statale ha chiaramente inteso voler chiudere con un passato di illegalità urbanistico-edilizia a conduzione che gli effetti della lottizzazione abusiva dei suoli potessero essere recuperabili mediante la pianificazione. Con ciò dimostrando che non ha voluto assolutamente derogare al principio della pianificazione contenuto nella Legge Urbanistica nazionale.
Allora, considerato che ad ogni piè sospinto in occasione di disastri ambientali vengono chiamati in causa i deleteri effetti premiali della Legge condonistica, chiediamoci: <Ma se il legislatore consentiva la sanatoria di opere difformi dai piani regolatori solamente previa formazione di stringenti varianti urbanistiche, come è possibile che l’edificazione abusiva possa aver causato danni al territorio ?>.
In realtà, il caos urbanistico e l’aggressione ai valori ambientali, storici, artistici, paesistici nonché alla pubblica incolumità e alla salute pubblica è frutto dalla politica delle amministrazioni regionali e comunali, le quali non conformandosi ai principi del legislatore statale – per evidenti reconditi motivi di consenso e per far cassa – hanno condonato interventi di lottizzazione abusiva (va configurato tale anche il mutamento di destinazione d’uso in assenza degli standards nella misura minima di legge) in assenza della pianificazione di recupero.
I comuni non dovevano rilasciare le concessioni a sanatoria per nuove opere o per mutamenti di destinazione d’uso in contrasto con la pianificazione vigente e in assenza degli standards, ma era fatto loro obbligo procedere con le demolizioni (che, però, è notorio tolgono voti).
Così come non dovevano essere rilasciate concessioni edilizie a sanatoria per opere in violazione del distacco minimo di dieci metri tra fabbricati ex D.M. n. 1444/68, in quanto si è in presenza di un vincolo inderogabile di inedificabilità assoluta delle aree contermini agli edifici posto a tutela della salute pubblica.
In conclusione, non sono le varie legge condonistiche che hanno ridotto il nostro Paese nelle condizioni in cui versa, ma è la loro applicazione che ne è stata dalle Regioni e dai Comuni.
Questi hanno perseguito – con una massiccia dose di ipocrisia – interessi di vario titolo (certamente non quelli pubblici che traspaiono dall’impianto normativo) e continuano ad avere il medesimo comportamento. Solamente loro sono i veri responsabili del malgoverno del territorio.
Questa è la politica italiana, bellezza!