Presidente: Vitalone C. Estensore: Petti C. Relatore: Petti C. Imputato: Ariberti. P.M. Izzo G. (Parz. Diff.)
(Annulla con rinvio, Trib. Genova, 24 Maggio 2005)
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - Aree protette - Navigazione a motore - Divieto - Individuazione dell'area con strumenti di segnalazione - Necessità - Fondamento.
La navigazione a motore nelle aree marine protette non segnalate non è più prevista quale reato, ai sensi degli artt. 19 e 30 L. 6 dicembre 1991 n. 394, a seguito dell'entrata in vigore della legge 8 luglio 2003 n. 172, che ha introdotto, con l'art. 9, il comma nono bis dell'art. 2 della citata legge n. 394, ai sensi del quale i limiti geografici delle aree protette entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione devono essere individuati con mezzi di segnalazione conformi alla normativa dell'Association International de Signalisation Maritime.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 18/01/2006
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 73
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 36261/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ARIBERTI Maurizio, nato a Milano il 24/12/1967;
avverso la sentenza del tribunale di Genova del 24 maggio del 2005;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale nella persona del Dott.
Gioacchino Izzo, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio
perché il fatto non è più previsto
dalla legge come reato;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
A seguito di opposizione avverso il decreto penale di condanna n.
1733/2001, con il quale Ariberti Maurizio era stato condannato alla
pena dell'ammenda di L. 150.000, veniva emesso decreto di citazione a
giudizio. All'esito del dibattimento, durante il quale erano sentiti
diversi testimoni, l'Ariberti era condannato per i reati L. n. 394 del
1991, ex art. 30, comma 1, e art. 19, comma 3 in relazione al Decreto
26 aprile 1999, art. 4, comma 3, lett. b), per aver navigato a motore
all'interno della zona B), nell'area di riserva generale del
Promontorio di Portofino. A fondamento della decisione il tribunale
osservava che alla guida dell'imbarcazione di proprietà di
tale
Solfrano Alessandra si trovava proprio l'attuale ricorrente, come era
emerso dalla deposizione del verbalizzante e dalla circostanza che
l'imputato, nel sottoscrivere il verbale, non aveva fatto presente che
l'imbarcazione era guidata dalla proprietaria. Ricorre per Cassazione
il prevenuto tramite il suo difensore sulla base di due motivi.
IN DIRITTO
Con il primo motivo il difensore deduce la manifesta
illogicità della
motivazione perché il tribunale aveva motivato la condanna
ritenendo
più convincente la versione del verbalizzante, per non aver
l'imputato
mosso alcuna contestazione al momento dell'addebito, omettendo in tale
modo di considerare tutte le altre testimonianze a favore del
prevenuto, compresa quella della stessa Solfrano, proprietaria e reale
conducente dell'imbarcazione. Con il secondo motivo si eccepisce la
violazione della L. 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 30, comma 1 bis
come modificato dalla L. 8 luglio 2003, n. 172, art. 4, comma 2.
Sostiene che il giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare la norma
anzidetta quale disposizione più favorevole al reo, posto
che l'area
marina ove si sarebbe verificata la violazione non era stata segnalata
con i mezzi e gli strumenti di cui all'art 2, comma 9 bis della legge
in epigrafe. Pertanto, non essendovi le segnalazioni richieste, il
fatto era punibile con una sanzione amministrativa. Chiede pertanto
l'annullamento della sentenza impugnata.
Il ricorso è fondato solo con riferimento al secondo motivo
e va accolto per quanto di ragione.
La sentenza impugnata non può considerarsi manifestamente
illogica
perché il tribunale ha indicato le ragioni per le quali ha
ritenuto la
testimonianza del verbalizzante più attendibile di quella
resa dagli
altri testi e tale valutazione non è censurabile in questa
sede.
D'altra parte la stessa proprietaria dell'imbarcazione, affermando di
avere ceduto per un momento i comandi al prevenuto al momento
dell'avvistamento da parte della capitaneria, ha in definitiva
confermato che al momento del fermo alla guida si trovava l'imputato,
il quale nell'immediatezza del fatto non fece presente di avere assunto
il comando dell'imbarcazione solo in quel frangente. Il primo motivo
quindi è inammissibile perché si risolve in
censure in fatto non
consentite in questa sede.
Fondato è invece il secondo motivo.
L'articolo 30 della Legge Quadro in materia di aree protette n. 394 del
1991 e successive modificazioni prevede oltre che ipotesi di reati
contravvenzionali, anche semplici illeciti amministrativi. In
particolare, per quanto concerne le aree marine, il comma 1 bis
introdotto con la L. 8 luglio 2003, n. 172, articolo 4, comma 2 dispone
che qualora l'area marina protetta non sia dotata degli opportuni mezzi
di segnalazione e comunque il conduttore o il comandante
dell'unità da
diporto non sia a conoscenza dei vincoli relativi all'area, per la
violazione dell'articolo 19, comma 3 della legge citata (divieto di
navigazione a motore), in luogo della sanzione penale dell'arresto o
dell'ammenda si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 200,00 ad Euro 1.000,00.
Il comma 9 bis,
dell'articolo 2 della Legge Quadro, introdotto con la L. 8 luglio del
2003, n. 172, articolo 4, comma 1 dispone a sua volta che i limiti
geografici delle aree protette marine entro le quali è
vietata la
navigazione senza la prescritta autorizzazione siano definiti secondo
le indicazioni dell'istituto idrografico della Marina ed individuati
sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla
normativa emanati dall'Association Internazionale de Signalisation
Marittime - Internationale Association of Marine Aids to Navigation and
Lightouse Authorities. Le anzidette disposizioni, ancorché
successive
al fatto, erano già vigenti al momento della decisione per
cui dovevano
essere tenute presenti dal giudice anche d'ufficio a norma
dell'articolo 2 c.p. quali disposizioni più favorevoli al
reo. Invece
nella decisione impugnata non v'è alcuna riferimento alla
segnalazione
del divieto che costituiva, a seguito delle modifiche dianzi
evidenziate, il presupposto per la configurabilità del reato
in luogo
della semplice infrazione amministrativa.
La sentenza impugnata va
quindi annullata con rinvio. Il tribunale di Genova dovrà
stabilire se
la zona fosse o no segnalata e, a seconda del risultato
dell'accertamento, adottare i provvedimenti consequenziali.
La tesi
del Procuratore Generale che ha concluso per l'immediato
proscioglimento perché il dubbio si deve risolvere a favore
dell'imputato non può essere accolta perché nella
fattispecie
l'incertezza può essere superata. Infatti il giudice di
merito
rinnovando il dibattimento con la riaudizione dei verbalizzanti o
assumendo informazioni presso la pubblica amministrazione potrebbe
comunque accertare se il divieto fosse o no segnalato all'epoca del
fatto.
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'art. 620 c.p.p. annulla la sentenza impugnata con rinvio al
Tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2006