SEZ. 3 SENT. 10641 DEL 07/03/2003 (UD.30/01/2003) RV. 224355
PRES. Savignano G REL. Vitalone C COD.PAR.342
IMP. Spinosa S PM. (Diff.) Meloni V
515001 BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE - Reato di cui all'art. 163 D.L.G. 490 del 1999 - Natura di reato di pericolo
pre sunto - Valutazione in concreto della offensivita' della condotta - Possibilita' - Condizioni e limiti.
L. DEL 8/8/1985 NUM. 431
D. L. DEL 27/6/1985 NUM. 312 ART. 1 SEXIES
D. LG. DEL 29/10/1999 NUM. 490 ART. 163 COST.
In materia paesaggistica il reato di cui all'art. 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, che si pone in continuita' normativa con
l'art. 1 sexies del decreto legge 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, non viene integrato da qualsiasi opera o attivita'
compiuta senza il preventivo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorita' preposta alla tutela del vincolo, atteso che anche in presenza di un
reato formale e di pericolo presunto e' riservata al giudice la verifica
dell'offensivita' specifica della condotta tenuta, con valutazione ex ante e che percio' deve essere diretta ad accertare non gia' se vi sia stato un
danno al paesaggio ed all'ambiente, bensi' se il tipo di intervento fosse
astrattamente idoneo a ledere il bene giuridico tutelato.
Fonte CED Cassazione
Beni Ambientali. Offensività condotta
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