TAR Campania (NA) Sez. V n. 3128 del 11 maggio 2021
Acque.Scarichi e valori limite

Il  combinato disposto degli artt. 124, comma 10, e 101, comma 1, del d.lgs. 2 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) designa un corpo normativo inteso ad assicurare la permanente e progressiva adeguatezza degli scarichi prodotti dagli insediamenti produttivi ai c.d. valori limite che, in ragione di fattori sopravvenuti (atmosferici, climatici o tecnici), si rendano necessari per salvaguardare la tutela dell'ambiente. Limiti o standards che non sono fissi o rigidamente stabiliti una volta per tutti al momento del rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Pubblicato il 11/05/2021

N. 03128/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00286/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 286 del 2016, proposto da
Tortora S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fernando Napolitano, Anna Ventimiglia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Anna Ventimiglia in Napoli, via Francesco Giordani,42;

contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari, Gabriele Romano, domiciliati in Napoli, piazza Municipio;
Ente D'Ambito Napoli Volturno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Longhi, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via F. Verrotti, 6;

per l'annullamento:

della determinazione prot. n. 6851 del 30.10.2015 con nota a firma del responsabile dello sportello unico per le attività produttive nella relativa parte in cui prevedono che per detto scarico il titolare dell'attività provvederà ad effettuare analisi delle acque reflue con cadenza semestrale che dovranno tassativamente rispettare i parametri allo scarico previsti per i corpi idrici superficiali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e dell’Ente D'Ambito Napoli Volturno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza straordinaria, tenutasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25, D.L. n. 137/2020 e del D.L. n. 44/2021, del giorno 20 aprile 2021 il dott. Fabio Maffei e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- La società ricorrente, attiva nel settore della produzione e distribuzione di alimenti con particolare riguardo alla refezione scolastica, ha dedotto che, in ragione dell'attività svolta, nel corso degli anni, era stata continuamente titolare di regolari autorizzazioni allo scarico delle acque reflue nell’impianto fognario comunale.

In data 18.12.2014 aveva presentato al SUAP del Comune di Napoli la domanda, corredata dalla relativa documentazione, al fine di ottenere il rinnovo della citata autorizzazione unica ambientale relativa allo scarico in pubblica fognatura per l'attività di pasti e piatti pronti e di altri prodotti alimentari, essendo oramai scaduta quella precedentemente ottenuta.

Tuttavia, l’amministrazione del Comune di Napoli, con l’impugnata determinazione n. 6851 del 30 ottobre 2015, nel prendere atto del parere rilasciato dall'Ente d'Ambito Napoli Volturno prot. N. 1716/2015, adottava un provvedimento autorizzativo dal contenuto del tutto simile a quello annullato dall’intestato Tar con la sentenza n. 1222/2015, pronunciata all’esito del giudizio vittoriosamente instaurato dalla ricorrente avverso il predetto parere.

Con la rilasciata Autorizzazione Unica Ambientale, infatti, replicando sostanzialmente il contenuto dell’annullato parere, l’amministrazione comunale aveva espressamente previsto che "il titolare dell'attività provvederà ad effettuare analisi delle acque reflue con cadenza semestrale che dovranno tassativamente rispettare i parametri allo scarico previsti dalla tabella 3 del D. Lgs. 152/2006 per i corpi idrici superficiali, e trasmettere gli esiti all'Ente d'ambito pena la decadenza dall'autorizzazione; si prescrive l'istallazione di un contatore in uscita".

Con l’odierno gravame, la società ricorrente è insorta avverso tale determinazione, censurandola nella parte in cui prevedeva che le analisi delle acque reflue avrebbero dovuto rispettare i parametri allo scarico previsti dalla tab. 3 del D. Lgs. 152/2006 per i corpi idrici superficiali, imponendo l’installazione di un contatore in uscita.

Nel dettaglio, ha articolato due censure così rubricate:

1) Violazione di legge - violazione e falsa applicazione del d.lgs. 152/2006 all. 5 tab.3 parte III - eccesso di potere - eccesso di potere per difetto di motivazione - eccesso di potere per sviamento - eccesso di potere per travisamento dei fatti - eccesso di potere per erroneità dei presupposti.

2) Violazione di legge — violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e ss.- eccesso di potere - eccesso di potere per difetto d'istruttoria e di motivazione eccesso di potere per travisamento dei fatti - disparità di trattamento — sviamento.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Napoli e l'ATO 2 Napoli-Volturno chiedendo la reiezione del ricorso.

All’udienza del giorno 20 aprile 2021 - tenutasi da remoto ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e del D.L. n. 44/2021 -, la causa è stata trattenuta in decisione.

2.- Il ricorso è infondato, dovendo essere disattese entrambe le articolate doglianze, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro medesima valenza censoria.

Invero, l’unitario nucleo giuridico fondante il gravame è volto a contestare l’illegittima indicazione della tabella riferita alle immissioni degli scarichi nelle acque superficiali nonostante l'autorizzazione riguardasse gli scarichi in pubbliche fognature.

In altri termini, la ricorrente ha censurato come l’irrazionale l'estensione dei più rigidi parametri previsti per l'immissione nelle acque superficiali degli scarichi in fognatura comportasse, per essa ricorrente, al fine di adeguarsi, un ingente e ingiustificato onere economico, contrario alla politica economica comunitaria e nazionale volta a favorire le piccole e medie imprese.

Come sopra anticipato, l’articolata impostazione censoria non coglie nel segno, condividendo il Collegio quanto statuito dal giudice di appello con la sentenza del 03/05/2016, n.1686, intervenuta a definire la precedente controversia instaurata inter partes.

Nel dettaglio, il combinato disposto degli artt. 124, comma 10, e 101, comma 1, del d.lgs. 2 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) designa un corpo normativo inteso ad assicurare la permanente e progressiva adeguatezza degli scarichi prodotti dagli insediamenti produttivi ai c.d. valori limite che, in ragione di fattori sopravvenuti (atmosferici, climatici o tecnici), si rendano necessari per salvaguardare la tutela dell'ambiente. Limiti o standards che, contrariamente a quanto ritiene la società ricorrente, non sono fissi o rigidamente stabiliti una volta per tutti al momento del rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

L'amministrazione comunale ha dato concreta applicazione alla disciplina richiamata prescrivendo, in sede di rilascio della (nuova) autorizzazione, che gli scarichi prodotti dall'impresa ricorrente, ancorché destinati ad essere convogliati nella rete fognaria, dovessero comunque rispettare i limiti previsti (cfr. tabella 3 all. 5 alla parte III del d.lgs. n. 152/2006) per gli scarichi nelle acque superficiali.

In altri termini, la civica amministrazione ha correttamente operato per salvaguardare gli interessi pubblici posti al vertice nella scala assiologia che orienta l'azione amministrativa e, comunque, non recessivi rispetto agli opposti interessi economici dell'impresa.

Pertanto, le prospettate esigenze economiche e di semplificazione delle procedure amministrative che, a dire della ricorrente, sarebbero state obliterate dall’amministrazione comunale, appaiono sicuramente recessive rispetto all’esigenza di assicurare l'adeguamento (peraltro, vincolante) degli scarichi prodotti ai nuovi standards posti a tutela dell'ambiente.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

3.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida, in favore di ciascuna delle parti costituite, in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio, tenutasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020 e D.L. n. 44/2021, del giorno 20 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati

Maria Abbruzzese, Presidente

Diana Caminiti, Consigliere

Fabio Maffei, Referendario, Estensore