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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 2003
Ulteriori misure urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici e vulcanici verificatisi nel territorio della provincia di Catania ed altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3278).

Gazzetta Ufficiale N. 85 del 11 Aprile 2003

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di
emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita'
vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli
eventi sismici concernenti la medesima area;
Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con
modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante
"Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle
calamita' naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonche' ulteriori
disposizioni in materia di protezione civile";
Vista l'ordinanza di protezione civile del 25 luglio 2001, n. 3145
recante "Interventi urgenti di protezione civile diretti a
fronteggiare l'emergenza connessa agli eventi eruttivi del vulcano
Etna che, dal 13 luglio 2001, hanno colpito la provincia di Catania";
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
29 novembre 2002, n. 3254, recante "Primi interventi urgenti diretti
a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi
connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della
provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima
area";
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, del predetto
decreto-legge convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2002, n. 286, nel quale e', tra l'altro, previsto che i Presidenti
delle regioni Molise, Puglia e Sicilia subentrano al capo del
dipartimento della protezione civile nel ruolo di commissario
delegato e provvedono agli ulteriori e diversi interventi correlati
al rientro nell'ordinario, alla fase della ricostruzione ed al
ripristino degli immobili colpiti dagli eventi sismici;
Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile
n. 245 di rep., in data 6 febbraio 2003 con il quale, ai sensi
dall'art. 3-bis della legge n. 286/2002, il capo del dipartimento
della protezione civile - Commissario delegato ha definito le
modalita' ed i termini per assicurare il subentro del Presidente
della Regione siciliana - commissario delegato nei rapporti in corso;
Ritenuto necessario, nelle more dell'avvio della ricostruzione,
regolamentare compiutamente, anche mediante successive ordinanze di
protezione civile, gli interventi affidati al commissario delegato al
fine di concludere celermente la fase della prima emergenza;
D'intesa con la Regione siciliana;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il presidente della Regione siciliana, commissario delegato ai
sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286,
e' incaricato di provvedere, anche con riferimento alle iniziative da
portare a termine ai sensi dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, n. 3254, all'attuazione ed
al completamento di tutti gli interventi finalizzati alla chiusura
della prima fase della emergenza.
2. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana
provvede ad erogare le risorse finanziarie occorrenti ai soggetti
istituzionali che hanno sostenuto spese documentate a favore dei
Centri operativi misti di Linguaglossa, Santa Venerina, Ragalna e
Guardia, e dei Centri operativi comunali di Santa Venerina,
Sant'Alfio, Milo, Zafferana Etnea, Acireale, Giarre, Linguaglossa,
Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, Calatabiano,
Piedimonte Etneo, Ragalna, Belpasso, Nicolosi e Mascalucia.
3. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana
provvede, altresi', prioritariamente, a realizzare i seguenti
interventi: indagini destinate ad evidenziare la possibilita' ed il
livello di rischio di fenomeni gravitativi interessanti il
contrafforte incombente sulla S.P.68, in localita' Presa, nel
territorio del comune di Piedimonte Etneo; mantenimento, sino
all'assolvimento delle esigenze di cui al comma 3, dell'art. 2 della
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254/2002, del
campo di assistenza in essere presso la frazione di Guardia del
comune di Acireale; messa in sicurezza e ripristino delle condizioni
di funzionalita' del cimitero di Milo; ripristino della pista di
accesso dal piazzale del rifugio Sapienza alle aree di osservazione e
soccorso situate a quota 2100 s.l.m.; attuazione del programma
predisposto dal comune di Nicolosi per la realizzazione di strutture
prefabbricate di emergenza da adibire a guardia medica, posto di
polizia di Stato e centro servizi, nonche', con oneri a carico del
bilancio regionale, una sala operativa regionale etnea per la
gestione dell'emergenza e una struttura base operativa d'emergenza,
anche prefabbricata, nel territorio del comune di Linguaglossa.
4. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana
procede alle verifiche di agibilita' degli immobili, ad effettuare
sopralluoghi di edifici pubblici e privati, a promuovere gli
ulteriori interventi necessari per il recupero dell'agibilita' e per
il miglioramento delle originali condizioni strutturali degli
immobili, anche con riferimento alle unita' abitative di proprieta'
degli istituti autonomi case popolari della provincia di Catania.
5. Al fine di assicurare con ogni urgenza la realizzazione di un
supporto logistico da destinare alle attivita' di soccorso e
prevenzione dei rischi, il Presidente della provincia di Catania
provvede, d'intesa con il dipartimento della protezione civile, alla
realizzazione di due elisuperfici, con oneri a carico delle risorse
finanziarie di cui alla presente ordinanza.
6. I sindaci dei comuni colpiti dagli eventi sismici di cui in
premessa sono tenuti a verificare lo stato di danneggiamento degli
immobili privati alfine di accertare l'eventuale ricorrenza in capo
ai proprietari del diritto a conseguire il contributo ex art. 2,
comma 3 della citata ordinanza n. 3254/2002. Qualora all'esito della
predetta verifica risulti che i danni possono essere fronteggiati
mediante l'utilizzo del contributo previsto dal citato art. 2, comma
3 ed i soggetti abilitati non formulino istanza di concessione del
contributo, i medesimi soggetti decadono dal contributo per
l'autonoma sistemazione di cui all'art. 2, comma 1 della ordinanza n.
3254/2002.
7. Nell'ipotesi in cui gli immobili ricadenti nella fattispecie
descritta al comma 6 del presente articolo, siano stati concessi in
locazione, i conduttori, a seguito del positivo accertamento eseguito
da parte dei sindaci ai sensi dello stesso comma 6, subentrano nella
titolarita' del diritto all'utilizzazione del contributo per la
riparazione degli stessi immobili; in difetto della presentazione
della richiesta di contributo i medesimi conduttori decadono dal
contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 2, comma 1
della ordinanza n. 3254/2002.
8. Il Dipartimento della protezione civile, al fine di assicurare
l'attivita' di un presidio operativo nell'area dei comuni etnei e
dell'Ente parco, e' autorizzato a stipulare fino a 2 contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per la necessaria attivita'
di consulenza specialistica, nonche' ad avviare ogni iniziativa utile
alla costituzione del predetto presidio operativo avvalendosi delle
deroghe di cui all'art. 4.
9. Il personale non dirigenziale direttamente impegnato nelle
attivita' di cui alla presente ordinanza, e' autorizzato a prestare
lavoro straordinario nel limite massimo di 50 ore mensili in
eccedenza a quello consentito dalle vigenti disposizioni.
10. Il Dipartimento della protezione civile assicura la
realizzazione delle attivita' dell'Osservatorio epidemiologico
provinciale per la valutazione degli effetti delle ceneri laviche
sulla salute umana.
11. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico per lo
svolgimento delle attivita' previste dal presente provvedimento,
nonche' per le esigenze derivanti dalla fase della ricostruzione, il
commissario delegato puo' avvalersi di un comitato
tecnico-scientifico, composto da cinque tecnici ed esperti di elevata
e comprovata professionalita' nelle materie di interesse della
presente ordinanza. Con successivo provvedimento da adottarsi da
parte del commissario medesimo, verra' determinato l'oggetto e la
durata di detto comitato, nonche' il compenso spettante a ciascuno
dei componenti.
12. Il commissario delegato, per il perseguimento delle finalita'
di cui alla presente ordinanza, e' autorizzato, d'intesa con il
dipartimento della protezione civile, ad effettuare rilievi
aereofotogrammetrici sui centri storici dei comuni colpiti dal sisma,
ad avviare la microzonazione sismica dei comuni colpiti dagli eventi
tellurici di cui in premessa nonche' a predisporre uno studio della
vulnerabilita' sismica degli edifici pubblici, strategici e di culto
localizzati nelle medesime aree.
13. Il Dipartimento della protezione civile fornisce il supporto
tecnico-scientifico al commissario delegato nell'attivita' di
classificazione sismica del territorio della Regione siciliana.

 

Art. 2.
1. All'art. 7, comma 1 dell'ordinanza di protezione civile n.
3145/2001 e' abrogata la seguente frase: "e per favorire la ripresa
delle attivita' produttive".
2. All'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 3145/2001 e'
aggiunto il seguente comma:
"4. Al fine di assicurare interventi idonei a favorire la ripresa
delle attivita' produttive la Regione siciliana e' autorizzata a
corrispondere primi contributi con le modalita' di cui agli
articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000 convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. I massimali di
rimborso previsti, rispettivamente, dai commi 4 e 3 dei predetti
articoli sono elevati al cento per cento dei danni subiti e
documentati dai soggetti richiedenti, nei limiti delle risorse
disponibili.".

 

Art. 3.
1. Il commissario delegato subentra nei rapporti convenzionali in
atto relativi alla disponibilita' ed alla utilizzazione delle
tendostrutture esistenti, valutando anche la necessita' di acquisirne
la definitiva disponibilita', se del caso modificando i contratti in
corso, ovvero stipulandone di ulteriori. Il commissario delegato
provvede, altresi', all'attivita' di manutenzione e gestione delle
strutture e dei beni mobili acquisiti o resi disponibili dal
Dipartimento della protezione civile.

 

Art. 4.
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente
ordinanza si applicano le deroghe di cui all'art. 13 dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254/2002.

 

Art. 5.
1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente ordinanza,
relativamente agli articoli 1 e 3, si provvede con le risorse che si
renderanno disponibili a seguito del riparto delle somme stanziate
dal decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15. Sui predetti fondi
graveranno anche gli interessi passivi che i comuni interessati dagli
eventi calamitosi oggetto della presente ordinanza dovranno
corrispondere alle proprie tesorerie per le anticipazioni effettuate
o da effettuarsi a seguito degli oneri sostenuti per l'attuazione
degli interventi necessari al superamento della prima emergenza.
2. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana,
per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente
ordinanza e' autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione su
future provvidenze comunque disposte, risorse finanziarie disponibili
sul bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 28 marzo 2000, n. 76 ed alle relative specifiche
disposizioni normative regionali. Per le medesime finalita' ed al
medesimo titolo di anticipazione il dipartimento della protezione
civile e' autorizzato a contribuire con risorse a carico del fondo
della protezione civile, che possono anche essere trasferite
direttamente alle amministrazioni comunali interessate in relazione a
esigenze gia' determinatesi prima della data di entrata in vigore
della presente ordinanza, tenute a farne motivata e documentata
richiesta e a rendicontarne l'utilizzo al commissario.

 

Art. 6.
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' estraneo a tutti gli effetti derivanti
dall'attuazione della presente ordinanza nonche' dalle obbligazioni
non direttamente assunte dal medesimo dipartimento e, pertanto,
eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a
qualsiasi titolo insorgente, non gravano sulle disponibilita'
finanziarie del citato Dipartimento della protezione civile.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 4 aprile 2003
Il Presidente: Berlusconi