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Sez. 3, Sentenza n. 6113 del 20/01/2005 Cc. (dep. 17/02/2005 ) Rv. 230680
Presidente: Onorato P. Estensore: Petti C. Relatore: Petti C. Imputato: Cisotta. P.M. Iacoviello FM. (Conf.)
(Rigetta, Trib. Lecce, 10 Febbraio 2004)
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE - Piano paesistico regionale - Adozione - Realizzabilità di opere compatibili in difetto di autorizzazione - Esclusione - Semplice decadenza del vincolo di inedificabilità assoluto.

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Massima (Fonte CED Cassazione)

In materia paesaggistica, l'avvenuta adozione del piano paesistico regionale, in attesa del quale risultava imposto un vincolo di inedificabilità assoluto al fine di prevenire situazioni di degrado ambientale, non legittima la realizzazione senza autorizzazione di opere ritenute compatibili con il piano, ma fa semplicemente venire meno il vincolo di inedificabilità assoluta prevista medio tempore, rendendo autorizzabili dall'autorità preposta alla tutela le opere compatibili.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 20/01/2005
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 74
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 39007/2004
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CISOTTA Luigi, nato ad Aradeo il 6 agosto 1939;
avverso l'ordinanza del tribunale di Lecce del 12 febbraio del 2004;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dr. Ciro Petti;
sentito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letti il ricorso ed il provvedimento denunciato;
Osserva:
IN FATTO
Con ordinanza del 12 febbraio del 2004, il tribunale di Lecce rigettava la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di Cisotta Luigi avverso il decreto di sequestro preventivo del manufatto realizzato dal predetto. Nel provvedimento impugnato il fatto è stato ricostruito nella maniera seguente.
Su istanza avanzata da Borgia Giovanna ed altri il Consiglio comunale di Maglie aveva adottato la delibera n. 95 dell'11 ottobre 1996 con cui aveva approvato la lottizzazione del "Comparto Policarita" di quel territorio. Il Comune, invitato dal CORECO a fornire chiarimenti in merito alla sussistenza di determinati vincoli, aveva chiesto a sua volta al Corpo Forestale di indicare se in quella zona esistessero vincoli idrogeologici o boschivi. Con nota del 3 dicembre 1996, l'Assessorato alle Foreste della Regione Puglia si limitò ad affermare che non esistevano vincoli idrogeologici. Con successiva delibera n. 33 del 30 maggio 1997 il Consiglio comunale di Maglie approvò definitivamente il piano di lottizzazione senza interpellare la Soprintendenza ai beni ambientali e senza il parere del Comitato urbanistico regionale, rilasciando conseguentemente otto concessioni edilizie in un arco di tempo compreso tra il 1997 ed il 2002. Per tale fatto si è proceduto nei confronti della persona indicata in epigrafe,destinataria di una delle concessioni, per il reato di cui agli artt. 44 lett. c) D.P.R. n. 380 del 2001 e 163 Decreto legislativo n. 490 del 1999.
A fondamento dell'ordinanza di rigetto il tribunale osservava: a) che la stessa Soprintendenza, pur inviando al comune di Maglie una planimetria nella quale la zona in questione non era indicata come boschiva, aveva tuttavia precisato che per le zone boschive il vincolo era imposto per legge indipendentemente dall'inclusione in appositi elenchi e che questa circostanza doveva necessariamente essere nota agli organi comunali; b) che, secondo l'orientamento di questa Corte, per territorio coperto da bosco, deve intendersi, non solo la superficie sulla quale insistono popolamenti arborei, ma anche le aree limitrofe; c) che nella fattispecie al momento del sopralluogo erano risultati già tagliati tre lecci; d) che il comparto in questione non godeva di alcuna esclusione dal vincolo ed in ogni caso in tema di lottizzazione era necessaria la preventiva valutazione paesaggistica di competenza regionale; e) che sussisteva il fumus delicti perché le concessioni urbanistiche erano state rilasciate senza l'autorizzazione paesaggistica; f) che sussisteva il periculm in mora giacché il sequestro era stato adottato per evitare il completamento dei lavori.
Ricorre per Cassazione l'imputato denunciando la violazione di legge penale per avere il tribunale erroneamente ritenuto la sussistenza del fumus delicti, trattandosi di zona non soggetta a vincolo paesaggistico. Assume che l'area in questione non era sottoposta a vincolo, sia per l'omessa inclusione in provvedimenti nazionali o regionali, sia per "l'inesistente imposizione del vincolo secondo le procedure di cui alla legge 1497 del 1939". Secondo il ricorrente è implicito che ogni vincolo su bene ambientale debba essere determinato con provvedimenti ulteriori diretti a specificare la localizzazione e l'estensione. In definitiva la tutela paesaggistica diventa rilevante solo per quei territori che sono individuati come boschivi nei piani paesaggistici attuati dalla regioni, per cui, in mancanza di atti amministrativi, che non sono sostituibili con accertamenti compiuti dall'autorità giudiziaria, un'area non può ritenersi assoggettata a vincoli. Nella fattispecie non risulta che la zona interessata dal piano di lottizzazione fosse stata individuata come boschiva. Anzi essa si può ritenere esclusa:
infatti il decreto legislativo n. 227 del 2001, nell'imporre alle Regioni di stabilire la definizione delle aree boschive, nelle more, ha precisato che non si considerano boschi, tra l'altro, i giardini pubblici e privati. Secondo il difensore l'area in questione si può considerare giardino privato perché attiguo alla "Villa Zoraide". DIRITTO
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Il decreto legislativo n. 490 del 1999, riprendendo la bipartizione precedente(legge n. 431 del 1985) divideva i beni ambientali in due categorie quelli oggetto di tutela specifica e preselezionata e quelli oggetto di tutela generica. Appartenevano alla prima categoria quelli indicati dall'articolo 139 ed individuati in base agli artt. da 140 a 145; appartenevano alla seconda categoria quelli indicati nell'articolo 146. Per la prima categoria, che poteva comprendere anche aree territoriali, era previsto un iter specifico di individuazione dei singoli beni o aree territoriali. Alla seconda categoria appartenevano i beni che erano individuati per legge e che erano indicati nell'articolo 146. Tali beni erano "comunque sottoposti alle disposizioni del titolo in ragione del loro interesse paesaggistico": si trattava quindi di beni sottoposti al vincolo "ope legis" e cioè automaticamente e in via generale senza la necessità di alcun provvedimento amministrativo di individuazione selettiva e specifica, previsto invece per l'altra categoria di beni. Ora tra i beni sottoposti a vincolo in via generale rientravano i territori coperti da boschi. Tale disciplina che riproduceva quella della legge n. 431 del 1985 e stata sostanzialmente ribadita anche dal decreto legislativo n. 42 del 2004 e più precisamente dall'articolo 142 in forza del quale sono tutelati per legge, tra gli altri, i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco,come definiti dall'articolo 2 commi 2 e 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 227. In base al comma 6 dell'articolo 2 del decreto legislativo dianzi citato si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea o associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, i sughereti e la macchia mediterranea, esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali. Quindi l'area in questione era all'epoca del fatto ed è ancora soggetta a vincolo paesaggistico imposto per legge. Siffatto vincolo, proprio perché imposto per legge era ed è immediatamente operativo perché la legge n. 431 del 1985 aveva innovato il regime precedente, sostituendo ai vincoli specifici gravanti su determinate località, dotati di particolari pregi estetici, una diffusa tutela del paesaggio e, al fine di prevenire situazioni di degrado ambientale, aveva imposto fino all'adozione dei piani paesaggistici regionali un vincolo di inedificabilità assoluta. L'avvenuta adozione del piano paesistico regionale, come statuito da questa corte (cfr. Cass. sez. 3^ 5 agosto 1998 n. 9164; Cass. sez. 3^ 7 marzo 2000, n. 2732), non legittima tuttavia chiunque a realizzare senza alcuna autorizzazione le opere ritenute, a suo giudizio, compatibili con il piano, ma fa semplicemente venire meno il vincolo d'inedificabilità assoluta previsto medio tempore dall'art. 1 quinquies della legge n. 431 del 1985, rendendo quindi autorizzabili dalla competente autorità amministrativa le opere compatibili. Pertanto qualsiasi modificazione del territorio boschivo, esclusa quella manutentiva, doveva e deve essere autorizzata dall'ente preposto alla tutela del vincolo e la relativa autorizzazione condizionava e condiziona l'efficacia della concessione edilizia (Cass. Sez. 3^ 26 marzo 2001 n. 11716). Nella fattispecie dal provvedimento impugnato emerge che si trattava di una zona boschiva e a sostegno di tale assunto si è precisato che erano stati tagliati già tre alberi di leccio.
L'assunto del ricorrente, secondo il quale l'area in questione sarebbe esclusa dal vincolo perché considerata dallo stesso consulente del P.M. giardino privato, in quanto facente parte "dell'attigua villa Zoraide", non può essere preso in esame da questa corte trattandosi di questione di fatto che, peraltro, non risulta neppure sottoposta alla preventiva valutazione del giudice di merito, tanto è vero che sul punto non si è dedotta alcuna specifica omessa motivazione. D'altra parte, questa corte, non potendo accedere al fascicolo del P.M. e segnatamente alla consulenza indicata dal ricorrente, non può neppure riscontrare la fondatezza dell'assunto. Risulta invece dal provvedimento impugnato ed ancora più puntualmente dal decreto di sequestro che il consulente tecnico del P.M. aveva, invece, evidenziato come l'intero comparto "Policarita", non era escluso dal vincolo paesaggistico ed il piano di lottizzazione poteva essere approvato solo previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (cfr pag. 2 del decreto di sequestro).
Il provvedimento impugnato deve essere quindi confermato. P.Q.M.
LA CORTE
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Penale, il 20 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2005