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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DIRETTIVA 27 maggio 2004
Disposizioni interpretative delle norme relative agli standard di qualita' nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose.

Gazzetta Ufficiale N. 137 del 14 Giugno 2004

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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 2003, n. 367, che ai sensi
dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,
ha emanato il regolamento che fissa gli standard di qualita'
nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e sue
modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sulla tutela
delle acque e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE
relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole, con particolare riferimento
agli articoli 4, 5, 28, 34, comma 1, 42, 43, 44 e 62, comma 3;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 «Attuazione
della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente,
in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di
depurazione in agricoltura»;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 «Attuazione
della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
Vista la direttiva quadro in materia di tutela delle acque
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre
2000, che prevede la riduzione e la graduale eliminazione
dell'inquinamento provocato dallo scarico, emissioni e rilascio di
sostanze prioritarie;
Considerato che, ai fini della tutela delle acque, per le sostanze
pericolose devono essere fissati obiettivi in modo uniforme su tutto
il territorio nazionale;
Considerato che lo strumento pianificatorio di tutela delle acque
dall'inquinamento e' definito nei piani regionali di tutela di cui al
titolo IV, capo 1, del citato decreto legislativo n. 152/1999, il
quale prescrive che le regioni debbono svolgere un'attivita'
conoscitiva volta all'individuazione delle pressioni antropiche ed al
rilevamento dello stato di qualita' dei corpi idrici e che, sulla
base dei dati raccolti, le regioni medesime devono approvare il piano
regionale di tutela delle acque entro il 31 dicembre 2004;
Considerato che il Parlamento ha conferito al Governo la delega per
il recepimento della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria in materia di acque (legge 31 ottobre 2003, n.
306 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
comunitaria 2003»).
Considerato che il Governo, con l'atto di recepimento della
direttiva sopra richiamata e con l'adozione del testo unico sulle
acque previsto dal disegno di legge sulla delega ambientale, di cui
si attende la prossima approvazione parlamentare, intende riordinare
la normativa vigente in vista degli obiettivi comunitari di qualita'
da conseguire entro il 2015 e delle norme comunitarie di attuazione
della citata direttiva 2000/60/CE;

E m a n a

la seguente direttiva:

1. Obiettivo del decreto ministeriale n. 367/2003 e' di fissare in
modo uniforme su tutto il territorio nazionale gli standard di
qualita' nell'ambiente acquatico nella matrice acquosa, per i corpi
idrici significativi e per quelli a specifica destinazione, al fine
di assicurare un'elevata tutela ambientale alle scadenze temporali
fissate dal decreto legislativo n. 152/1999 al 2008 (art. 5, comma 3)
e al 2015 (art. 4, comma 4), per le sostanze pericolose individuate a
livello comunitario, immesse nell'ambiente idrico da fonti puntuali e
diffuse.
Il decreto va pertanto interpretato ed applicato nel rispetto del
quadro normativo costituito dal sovraordinato decreto legislativo n.
152/1999 che al suo titolo IV individua quali strumenti di tutela i
piani di tutela delle acque (capo I, articoli 42-44) e la disciplina
degli scarichi (capo II, articoli 45-53).
Infatti, lo strumento sostanziale per la tutela delle acque
dall'inquinamento provocato dalle sostanze pericolose e' definito
negli articoli 42, 43 e 44 del decreto legislativo citato, i quali
prescrivono che le regioni debbono svolgere un'attivita' conoscitiva
finalizzata all'individuazione delle pressioni antropiche ed al
rilevamento dello stato di qualita' dei corpi idrici. Sulla base dei
dati raccolti, le regioni devono approvare il piano di tutela delle
acque non oltre il 31 dicembre 2004. In questo contesto va
considerata anche la gestione dei fanghi derivanti dagli impianti di
depurazione.
La disciplina degli scarichi, ex art. 28 del decreto legislativo n.
152/1999, consegue alle decisioni pianificatorie di cui sopra.
2. Le disposizioni del decreto ministeriale n. 367/2003 concernenti
gli scarichi si applicano, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del
decreto legislativo n. 152/1999, agli stabilimenti nei quali si
svolgono attivita' che comportano la produzione, la trasformazione o
l'utilizzazione delle sostanze pericolose considerate nel decreto
stesso e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze
in quantita' o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilita'
delle metodiche analitiche disponibili. Si tratta pertanto di due
condizioni concorrenti e soltanto in presenza di entrambe si deve
ritenere che gli scarichi siano da qualificare «scarichi di sostanze
pericolose».
3. In particolare, sulla base della normativa vigente, l'autorita'
competente in sede di rilascio dell'autorizzazione, tenendo conto
della tossicita', della persistenza e della bioaccumulazione della
sostanza considerata nell'ambiente in cui e' effettuato lo scarico,
puo' fissare, in particolari situazioni di accertato pericolo per
l'ambiente anche per la copresenza di altri scarichi di sostanze
pericolose, valori-limite di emissione piu' restrittivi di quelli
fissati ai sensi della normativa generale.
Per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 del decreto
legislativo n. 152/1999, derivanti dai cicli produttivi indicati
nella medesima tabella, la quantita' massima ammissibile della
sostanza continuera' ad essere espressa in unita' di peso per unita'
di elemento caratteristico dell'attivita' inquinante e cioe' per
materia prima o per unita' di prodotto, in conformita' con quanto
indicato nella stessa tabella.
Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose
il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo
l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve
lo stabilimento medesimo. Restano fermi, altresi', il disposto
dell'art. 28, comma 5, che lascia all'autorita' competente la
decisione in materia di separazione degli scarichi di processo da
quelli delle acque di raffreddamento, il disposto dell'art. 39 in
materia di acque di prima pioggia nonche' la normativa sui fanghi di
depurazione di cui al decreto legislativo n. 99/1992.
Per tutte queste disposizioni le autorita' competenti
scaglioneranno nel tempo le prescrizioni autorizzative, dando ai
titolari delle attivita' da cui originano gli scarichi i tempi di
adeguamento necessari nel rispetto del disposto dell'art. 62, comma
3, del decreto legislativo n. 152/1999.

4. L'allegato B del decreto ministeriale n. 367/2003 essendo
finalizzato - come espressamente previsto dall'art. 1, comma 10 - al
raggiungimento degli standard di qualita' per le sostanze pericolose,
integra il punto 1.2 dell'allegato V del decreto legislativo n.
152/1999, e deve conseguentemente intendersi riferito agli scarichi
contenenti sostanze pericolose, individuati all'art. 34, comma 1,
dello stesso decreto. In attesa del recepimento della direttiva
CE/2000/60 - che disciplinera' dettagliatamente la materia
modificando, se del caso, la normativa sostanziale vigente, di cui,
in particolare, al decreto legislativo n. 152/1999 (capo III),
nonche' al decreto legislativo n. 372/1999 e al decreto legislativo
n. 99/1992 - la scelta se attenersi o meno alle indicazioni riportate
nel predetto allegato B rientra nelle facolta' delle autorita'
competenti, ai sensi di quanto precisato al precedente punto 3 e con
le precisazioni di cui al successivo punto 5.
5. Per assicurare la necessaria trasparenza degli atti
amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi», ogni prescrizione eventualmente
adottata nelle autorizzazioni dovra' essere adeguatamente motivata
sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale di tutela,
tenendo conto in particolare della portata del corpo d'acqua e del
carico massimo ammissibile nello stesso. Si ricorda infatti che
l'art. 3 comma 1, della predetta legge prescrive che ogni
provvedimento amministrativo deve essere motivato e che la
motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni
giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione,
in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Se le ragioni della
decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato
dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima
deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto cui essa si
richiama che, nel caso in specie, non puo' essere che il piano
regionale di tutela delle acque.

6. Considerata l'esigenza di assicurare il raggiungimento degli
standard di qualita' della acque dall'inquinamento delle sostanze
pericolose con criteri di omogeneita' sul territorio, le autorita'
competenti si atterranno a quanto sopra indicato al fine di garantire
l'unitarieta' dell'azione di tutela ambientale.

Roma, 27 maggio 2004
Il Ministro