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Sez. 3, Ordinanza n. 4883 del 14/01/2005 Cc. (dep. 10/02/2005 ) Rv. 230849
Presidente: Zumbo A. Estensore: Teresi A. Relatore: Teresi A. Imputato: P.M. in proc. Prampero. P.M. Meloni VD. (Conf.)
(Annulla senza rinvio, Trib. Udine, 30 Ottobre 2004)
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Disciplina dei rifiuti - Categoria degli inerti di cui al D.Lgs. n. 36 del 2003 - Fanghi di drenaggio - Esclusione - Conferibilità nelle discariche di seconda categoria tipo A - Esclusione.

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Massima (Fonte CED Cassazione)
In materia di rifiuti, i fanghi di drenaggio, anche quelli che non contengono rifiuti pericolosi, non rientrano nella categoria degli "inerti", secondo la definizione contenuta nell'art. 2, comma primo, lett. e) del D.Lgs. n. 33 del 2003, e pertanto non possono essere conferiti nelle discariche di seconda categoria di tipo A, limitate agli inerti, il cui esercizio è stato prorogato fino al 16 luglio 2005.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 14/01/2005
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 41
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 42138/2004
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine;
avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Udine in data 30.10.2004 che ha annullato il decreto di convalida del sequestro probatorio di una discarica di proprietà del Comune di Ronchis, di documenti e di due campioni di fanghi di dragaggio;
nel procedimento a carico di:
Prampero Fausto, indagato per il reato di cui all'art. 51 comma 1 lett. a) d. lgs. n. 22/1997;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata, il ricorso e la memoria difensiva;
Udita nella Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., Dott. MELONI Vittorio, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Sentito il difensore del Comune di Ronchis, avv. Roberto Paviotti, il quali ha chiesto il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Con ordinanza 30.10.2004 il Tribunale di Udine annullava il decreto di convalida del sequestro probatorio di una discarica di proprietà del Comune di Ronchis, di documenti e di due campioni di fanghi di dragaggio nel procedimento a carico di Prampero Fausto, indagato del reato di cui all'art. 51, comma 1, lett. a) d. lgs. n. 22/1997. Osservava che nella discarica erano stati smaltiti 6.600 tonnellate di fanghi di dragaggio (codice CER 170506) provenienti dai canali Coron e Marano, contenenti mercurio (sostanza secca) nella concentrazione di 7/9 mg per kg; che i fanghi di drenaggio non contenenti sostanze pericolose rientrano nella categoria degli "inerti", secondo la definizione contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 36/2003; che tale inquadramento non contrastava con la delibera del Comitato interministeriale 27.07.1984; che l'esercizio delle discariche già autorizzate all'entrata in vigore del decreto del 2003, comprese quelle di seconda categoria di tipo A prorogato fino al 16 luglio 2005; che pertanto era in corso l'esercizio di una discarica autorizzata di rifiuti non pericolosi, essendo irrilevante la presenza nei fanghi per il modesto grado di concentrazione della sostanza. Proponeva ricorso per cassazione il P.M., il quale denunciava violazione di legge in ordine alla ritenuta insussistenza del fumus commissi delicti alla stregua dell'illegittima assimilazione dei fanghi di drenaggio ai rifiuti inerti e chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
Il ricorso è fondato.
Premesso che il controllo della Corte deve essere limitato alla congruità e coerenza delle valutazioni compiute in sede di merito e che esse non si sottraggono al sindacato di legittimità se il processo formativo del convincimento del giudice sia stato condizionato da un procedimento induttivo contraddittorio o illogico, ovvero da un esame incompleto e impreciso, va puntualizzato che, nel procedimento incidentale di sequestro, l'imposizione della misura cautelare reale è subordinata al controllo del fumus commissi delicti, ossia all'accertamento dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito all'agente in una determinata ipotesi di reato, non occorrendo l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza. Nello stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, il giudice, pur dovendosi limitare ad una presa d'atto della tesi accusatoria, non può, però, prescindere dall'individuazione di concreti elementi di fatto che, in tema di reati ambientali, attengono anche alla natura delle sostanze indicate come rifiuti, sicché su tale base fattuale deve essere operata la verifica dell'astratta possibilità di inquadrare il fatto attribuito all'indagato nelle ipotesi di reato enunciate.
Nel caso in esame, il Comune di Ronchis era stato autorizzato alla gestione di una discarica di seconda categoria tipo A nella quale potevano essere conferiti i rifiuti, puntualmente indicati con i codici CER, purché inerti ai sensi del punto 4.2.3.1. della deliberazione del Comitato interministeriale 27.07.1984, sicché erroneamente il Tribunale ha ritenuto che fosse consentito il conferimento in discarica dei fanghi di dragaggio che non sono compresi tra quelli elencati nella deliberazione del Comitato Interministeriale, tuttora in vigore.
Il vigente d. lgs. n. 38/2003 ha modificato le caratteristiche delle discariche d'inerti, disponendo che le nuove, a differenza di quelle autorizzate ai sensi della citata delibera, devono possedere un'adeguata impermeabilizzazione e devono essere munite di un efficiente sistema di raccolta del percolato, che va trattato. Le nuove discariche possono ricevere tipologie di rifiuti diverse da quelle previste nell'elenco tassativo predisposto dalla citata delibera proprio perché dotate di sistemi d'impermeabilizzazione e di raccolta dei liquidi di percolazione, mentre, per quelle preesistenti, l'art. 17 del decreto del 2003 prevede che "possono continuare a ricevere, fino al 16 luglio 2005 i rifiuti per i quali sono state autorizzate", e cioè quelli elencati nella richiamata delibera.
Da quanto sopra consegue che la discarica comunale non poteva ricevere i fanghi di dragaggio, sia perché non compresi tra gli inerti specificati nella delibera sia perché l'autorizzazione della discarica prevedeva espressamente solo lo stoccaggio di inerti, sicché deve escludersi che i fanghi di drenaggio, nella specie contenenti mercurio, siano assimilabili agli inerti, trattandosi, invece, di rifiuti aventi diverse caratteristiche e diversi codici CER.
Va, infine, rilevato che la proroga dell'esercizio delle discarica già autorizzata fino al 16 luglio 2005 non consentiva al Comune il deposito dei fanghi di dragaggio dovendo l'attività di stoccaggio avvenire nel rispetto delle disposizioni della delibera del Comitato interministeriale 27.07.1984.
Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, sicché rivive l'annullato decreto di sequestro probatorio. P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2005. Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2005