Cass. Sez. III n. 24483 del 23 giugno 2021 (CC 4 dic 2021)
Pres. Rosi Est. Aceto Ric. Feronia
Ambiente in genere.Natura delle prescrizioni ex art. 318-ter d.lgs. 152\08

La prescrizione impartita ai sensi dell’art. 318-ter, d.lgs. n. 152 del 2006, non è un provvedimento amministrativo, ma un atto tipico di polizia giudiziaria non autonomamente né immediatamente impugnabile davanti al giudice penale, restando ogni questione devoluta al giudice penale successivamente all’esercizio dell’azione penale o alla richiesta di archiviazione.


RITENUTO IN FATTO

    1. La società «FERONIA S.r.l.» ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 14/02/2020 del GIP del Tribunale di Modena che, declinando la propria giurisdizione sul rilievo della natura amministrativa del procedimento scandito dagli artt. 318-ter, comma 1, e segg. d.lgs. n. 152 del 2006, ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di declaratoria di illegittimità della prescrizione di cui all’art. 318-ter, cit., ovvero la proroga, nella sua estensione massima, del termine per adempiere.
        1.1. Con unico motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. per., l’erronea applicazione degli artt. 318-ter, comma 1, e segg. d.lgs. n. 152 del 2006, e la contraddittorietà della motivazione.
Sostiene, al riguardo:
a) l’ordinanza del GIP, ancorché adottata nel corso delle indagini preliminari, è immediatamente ricorribile per cassazione in quanto ha contenuto autonomamente decisorio;
b) la prescrizione è atto di polizia giudiziaria sicché ogni doglianza va rivolta al giudice penale;
c) la natura di polizia giudiziaria del provvedimento che prescrive le misure da adottare ai sensi dell’art. 318-bis, d.lgs. n. 152 del 2006, è confermata dalla giurisprudenza di legittimità per l’omologo procedimento adottato in sede di prevenzione degli infortuni sul lavoro; si contraddice, di conseguenza, il giudice quando riconosce che le due discipline presentano profili di omogeneità e tuttavia definisce come amministrativo il provvedimento adottato nell’ambito del d.lgs. n. 152 del 2006.

    2. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso osservando che la procedura declinata dagli artt. 318-bis e segg., d.lgs. n. 152 del 2006, non prevede un intervento dell’autorità giudiziaria, trattandosi di procedimento amministrativo affidato all’organo di vigilanza e alla polizia giudiziaria con asseverazione dell’ente ritenuto competente, sì che la richiesta di proroga doveva essere inoltrata all’organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria.

    3. La società ricorrente ha depositato una memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale ribadendo che la prescrizione costituisce atto di polizia giudiziaria, non essendovi ragione alcuna per ritenere che la procedura prevista dall’art. 318-ter, e segg. d.lgs. n. 152 del 2006, sia diversa da quella prevista dall’art. 20, comma primo, e segg., d.lgs. n. 758 del 1994, come del resto riconosciuto da questa stessa Corte di cassazione (viene citata, in particolare, Sez. 3, n. 14214 del 13/11/2019, dep. 2020, Rv. 279294 - 01).


CONSIDERATO IN DIRITTO

    2. Il ricorso è infondato.

    3. Il 17/01/2020 i Carabinieri Forestali avevano notificato al legale rappresentante della società ricorrente il verbale contenente la prescrizione, impartita ai sensi degli artt. 318-ter e segg., d.lgs. n. 152 del 2006, di procedere all’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi presenti all’interno della discarica gestita dalla «FERONIA S.r.l.» entro trenta giorni dall’ottenimento dell’autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria che ne aveva disposto il sequestro preventivo.
        3.1. Il 31/01/2020 la società aveva presentato al PM ed al GIP una memoria con cui contestava la legittimità della prescrizione, chiedendone l’annullamento, o che comunque fosse concessa una proroga del termine, fino all’estensione massima consentita di sei mesi, per interloquire con il Commissario delegato all’emergenza sisma sulle modalità di smaltimento dei rifiuti.
        3.2. Il GIP, con ordinanza del 14/02/2020, aveva dichiarato il “non luogo a provvedere” sull’istanza «trattandosi di procedimento “amministrativo” affidato all’organo di vigilanza e/o alla polizia giudiziaria (con asseverazione da parte dell’ente ritenuto competente, individuato in ARPAE Emilia-Romagna), organi ai quali pertanto deve essere richiesta la proroga motivata dalla oggettiva complessità della situazione».      

    4. La parte VI bis del d.lgs. n. 152 del 2006 - Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale, contenente gli artt. da 318-bis a 318-octies - è stata introdotta dall’art. 1, comma 9, legge n. 68 del 2015, la stessa legge che ha inserito il titolo sesto-bis del libro secondo del codice penale - intitolato “delitti contro l’ambiente”.
        4.1. Il meccanismo estintivo delle contravvenzioni punite dal d.lgs. n. 152 del 2006 segue lo stesso schema procedurale delineato dagli artt. 19 e segg., d.lgs. n. 758 del 1994, per le contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
        4.2. L’art. 318-bis, d.lgs. n. 152 del 2006, pone una precisa linea di confine di tale meccanismo estintivo rispetto alla fattispecie “premiale” prevista, dall’art. 452-decies cod. pen. (ravvedimento operoso), a beneficio degli autori dei delitti ivi previsti, definendo l’ambito di applicazione delle successive norme alle sole contravvenzioni sanzionate dal medesimo decreto n. 152, cit., a condizione che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.  
        4.3. L’art. 318-ter, “Prescrizioni”, è, per quanto di interesse, sostanzialmente sovrapponibile all’art. 20, d.lgs. n. 758 del 1994: in entrambi i casi «allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario» (nel caso previsto dall’art. 318-ter, d.lgs. n. 152 del 2006, la prescrizione deve essere «tecnicamente asseverata»). Il termine può essere prorogato, «a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero»: a) «in presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione» nel caso previsto dall’art. 318-ter; b) «per la particolare complessità o per oggettiva difficoltà dell’adempimento» nel caso previsto dall’art. 20. Il termine di sei mesi stabilito dall’art. 318-ter non è prorogabile; quello previsto dall’art. 20 è ulteriormente prorogabile di altri sei mesi quando «specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione». Identici sono i commi 2, 3 e 4 dei due articoli: «2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore. 3. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose. 4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale».
        4.4. L’art. 318-quater - Verifica dell’adempimento - ripete alla lettera, salvo varianti linguistiche, il contenuto dell’omologo art. 21, d.lgs. n. 758 del 1994. Anche l’art. 318-quinquies - Notizie di reato non pervenute dall’organo accertatore - replica, quasi alla lettera, il contenuto dell’art. 22, d.lgs. n. 758 del 1994. L’art. 318-sexies - Sospensione del procedimento - importa nel d.lgs. n. 152 del 2006, il meccanismo sospensivo dell’azione penale già delineato dall’art. 23, d.lgs. n. 758 del 1994. Il diverso tenore letterale del comma secondo dell’art. 318-sexies  si spiega con il fatto che l’art. 15, d.lgs. n. 124 del 2004, ha esteso l’obbligo della prescrizione anche ai casi in cui la fattispecie è a condotta esaurita ovvero nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge precedentemente all'adozione della prescrizione (comma 3; si veda, sul punto, Sez. 3, n. 36405 del 18/04/2019, Rv. 276681-01, secondo cui la procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale, prevista dagli artt. 318-bis e ss. del d.lgs. n. 152 del 2006 si applica tanto alle condotte esaurite - come tali dovendosi intendere quelle prive di conseguenze dannose o pericolose per cui risulti inutile o impossibile impartire prescrizioni al contravventore - quanto alle ipotesi in cui il contravventore abbia spontaneamente e volontariamente regolarizzato l'illecito commesso prima dell'emanazione di prescrizioni. Già in precedenza, del resto, la Corte costituzionale, con sentenza n. 19 del 1998, aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, d.lgs. n. 758 del 1994, "nella parte in cui non prevede che possano essere ammessi alla definizione in via amministrativa con conseguente dichiarazione di estinzione del reato coloro i quali abbiano regolarizzato la violazione prima che l'autorità di vigilanza abbia impartito la prescrizione", o "abbiano regolarizzato la violazione nonostante l'organo di vigilanza abbia omesso di impartire la prescrizione, ovvero l'abbia impartita senza osservare le forme legislativamente richieste”, osservando che, in base alla ‘ratio’ della disciplina e a un’interpretazione costituzionalmente orientata, deve ritenersi consentita un'applicazione della disciplina in base alla quale, in caso di notizia di reato acquisita da un'autorità di polizia giudiziaria diversa dall'organo di vigilanza e di spontanea regolarizzazione da parte del contravventore, l'organo di vigilanza sia autorizzato ad impartire "ora per allora" la prescrizione prevista dall'art. 20, ovvero, ed a maggior ragione, a ratificare nelle forme dovute prescrizioni irritualmente impartite, nonché a verificare l'avvenuta eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e ad ammettere il contravventore al pagamento della somma determinata a norma dell'art. 21, commi 1 e 2, sì che l'autore dell'illecito, previo pagamento della somma stabilita, possa usufruire dell'estinzione del reato disciplinata dall'art. 24). L’art. 318-septies - Estinzione del reato - è sovrapponibile, quanto a contenuti, all’omologo art. 24, d.lgs. n. 758 del 1994.

    5. La sostanziale sovrapponibilità dei procedimenti estintivi (espressamente riconosciuta da Sez. 3, n. 49718 del 25/09/2019, Rv. 277468 - 01) consente di applicare alle prescrizioni impartite ai sensi dell’art. 318-ter e segg., d.lgs. n. 152 del 2006, i medesimi, consolidati principi di diritto affermati da questa Corte di cassazione in relazione alle prescrizioni impartite ai sensi degli artt. 20 e segg., d.lgs. n. 758 del 1994, principi secondo i quali la prescrizione di regolarizzazione impartita dall'organo di vigilanza ex art. 20 del d.lgs. n. 758 del 1994, richiamato dall'art. 15 del d.lgs. n. 124 del 2004, non è un provvedimento amministrativo, ma un atto tipico di polizia giudiziaria, non connotato da alcuna discrezionalità, neppure tecnica, ed emesso sotto la direzione funzionale dell'autorità giudiziaria ex art. 55 cod. proc. pen., che si sottrae all'impugnazione davanti al giudice amministrativo, restando ogni questione devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario penale (Sez. 3, n. 14214 del 13/11/2019, dep. 2020, Rv. 279294 - 01; Sez. 3, n. 5864 del 18/11/2010, dep. 2011, Rv. 249566 - 01; Sez. 1, n. 1037 del 14/02/2000, Rv. 215391 - 01, secondo cui la prescrizione non è comunque mai autonomamente impugnabile; in senso conforme si vedano, altresì, Cass. civ., Sez. U, n. 3694 del 09/03/2012, Rv. 621896 - 01; Cass. civ., Sez. U, n. 19707 del 13/11/2012, Rv. 623888 - 01). Sul piano testuale, l’espresso richiamo, contenuto anche nell’art. 318-ter, d.lgs. n. 152 del 2006, all’art. 55 cod. proc. pen. e alla funzione propria della polizia giudiziaria di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori, conforta la conclusione che, diversamente da quanto affermato dal GIP nel provvedimento impugnato, anche le prescrizioni impartite ai sensi dell’art. 318-ter, cit., sono atti di polizia giudiziaria non impugnabili dinanzi al giudice amministrativo.

        6. Tali atti, però, non sono autonomamente ed immediatamente impugnabili nemmeno davanti al giudice penale.
            6.1. In primo luogo, in ossequio al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, avverso tali provvedimenti non è espressamente previsto alcun gravame trattandosi di atti che rientrano nell’attività tipica di polizia giudiziaria e ne costituiscono, ad un tempo, immediata esplicazione. Gli atti di polizia giudiziaria che ledono o comprimono diritti inviolabili della persona o comunque diritti costituzionalmente garantiti sono soggetti a convalida dell’autorità giudiziaria; oggetto di impugnazione, in tal caso, è il provvedimento dell’autorità giudiziaria, non l’atto di polizia giudiziaria. Si è condivisibilmente affermato, al riguardo, che «la collocazione del provvedimento prescrittivo nell'ambito delle funzioni tipiche di polizia giudiziaria era stata dettata dal chiaro intento del legislatore, non soltanto di ricondurre l'intera procedura nella sfera della giurisdizione, ma anche e soprattutto da quello di escludere con certezza che l'atto avesse natura di provvedimento amministrativo, così da sottrarlo al regime delle impugnazioni in sede amministrativa o giurisdizionale, cosa che (…) avrebbe gravemente compromesso ed inceppato la funzionalità e l'efficacia di tutto il sistema. Da qui le ragioni di una scelta profondamente innovativa rispetto al lontano archetipo rappresentato dall'istituto della diffida, regolato, secondo le caratteristiche di atto amministrativo, dall'art.9 del d.P.R. n.520 del 1955, a norma del quale "in caso di constatata inosservanza delle  norme di legge la cui applicazione è affidata all'ispettorato del lavoro, questi ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, valutate le circostanze del caso, di diffidare con apposita prescrizione il datore di lavoro fissando un termine per la regolarizzazione”» (Sez. 1, n. 1037 del 2000, cit.).
            6.2. In secondo luogo, e non per ordine di importanza, la possibilità di impugnare le prescrizioni impartite ai sensi degli artt. 318 e segg., d.lgs. n. 152 del 2006, consentirebbe al giudice penale di esercitare il controllo sulle condizioni dell’esercizio dell’azione penale prima ancora che l’azione stessa venga esercitata o che il pubblico ministero adotti una qualsiasi determinazione al riguardo. Il giudice non può concorrere a disciplinare gli atti tipici della fase prodromica all’esercizio dell’azione penale addirittura dettandone i contenuti e le condizioni così stravolgendo il principio della separazione e autonomia delle funzioni, rispettivamente requirenti e giudicanti, e della titolarità esclusiva dell’azione penale in capo al pubblico ministero, scippato delle sue prerogative.
        5.7. La Corte di cassazione si è a lungo interrogata sulla qualificazione della procedura di estinzione dei reati prevista dagli artt. 20 e segg., d.lgs. n. 758 del 1994. Secondo un primo indirizzo, tale procedura configura un'ipotesi di condizione di procedibilità dell'azione penale la cui completezza il giudice è tenuto ad accertare d’ufficio. In particolare, il giudice, prima di pronunciare sentenza di condanna per una delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, deve accertare che si siano regolarmente svolti tutti i passaggi della procedura stessa ovvero che l'organo di vigilanza abbia impartito al contravventore una apposita prescrizione fissando il termine necessario per la regolarizzazione; che l'organo di vigilanza non oltre sessanta giorni dalla scadenza di tale termine abbia verificato che la violazione sia stata eliminata secondo le modalità e nei termini prescritti; che in caso positivo l'organo di vigilanza abbia invitato il contravventore al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di trenta giorni; che si sia comunicato al P.M., entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'inadempimento alla prescrizione stessa ovvero, entro centoventi giorni dal medesimo termine, che il contravventore sebbene abbia adempiuto alla prescrizione, non ha effettuato il pagamento della sanzione. Il processo rimane sospeso fino al momento in cui pervenga al P.M. una di tali comunicazioni, mentre in caso di adempimento alla prescrizione e di pagamento della sanzione il reato si estingue (Sez. 3, n. 43825 del 04/10/2007, Rv. 238260 - 01; Sez. 3, n. 11502 del 12/02/2002, Rv. 221091 - 01; Sez. 3, n. 13340 del 01/10/1998, Rv. 212484 - 01). Nell’ambito di questo indirizzo si è affermato che il mancato rispetto della procedura estintiva determina l’improcedibilità ‘tout court’ dell’azione penale, sì che al giudice sarebbe precluso ovviarvi assegnando all’imputato un termine per la regolarizzazione, dovendosi limitare a prendere atto del mancato perfezionamento della procedura (Sez. 3, n. 37228 del 15/09/2015, dep. 2016, Rv. 268050 - 01; Sez. 3, n. 34900 del 06/06/2007, Rv. 237199 - 01). In senso contrario, invece, si è affermato che il giudice può sopperire alle carenze del procedimento preordinato all’estinzione del reato assegnando esso stesso un termine per l’adempimento e il successivo pagamento dell’oblazione amministrativa (Sez. 3, n. 6331 del 20/01/2006, Rv. 233486 - 01; Sez. 3, n. 11502 del 2002, cit.).
        5.8. Secondo un indirizzo più recente, l'omessa indicazione, da parte dell'organo di vigilanza, delle prescrizioni di regolarizzazione non è causa di improcedibilità dell'azione penale (Sez. 3, n. 7678 del 13/01/2017, Rv. 269140 - 01; Sez. 3, n. 20562 del 21/04/2015, Rv. 263751 - 01; Sez. 3, n. 5864 del 18/11/2010, Rv. 249566 - 01; Sez. 3, n. 26758 del 05/05/2010, Rv. 248097 - 01). Si è osservato, al riguardo, che, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina dettata dagli artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 758 del 1994, la formale assenza della procedura estintiva non può condizionare l'esercizio dell'azione penale nei casi in cui, legittimamente, l'organo di vigilanza ritenga di non impartire alcuna prescrizione di regolarizzazione, tenuto conto che l'imputato può comunque richiedere di essere ammesso all'oblazione, sia in sede amministrativa, sia successivamente in sede giudiziaria e nella stessa misura agevolata. Tale principio è stato espressamente applicato da Sez. 3, n. 49718 del 25/09/2019, Rv. 269140, anche alla procedura estintiva disciplinata dagli artt. 318-bis e segg. d.lgs. n. 152 del 2006, ancorché - si badi - l’oblazione assolta in sede giudiziaria ai sensi dell’art. 318-septies, comma 3, comporti il pagamento di una somma maggiore di quella dovuta in caso di corretto e tempestivo adempimento della prescrizione impartita ai sensi dell’art. 318-ter.
        5.9. Quel che rileva, ai fini della specifica questione oggetto di devoluzione, è che in ogni caso, indipendentemente da come le si voglia definire, le prescrizioni non possono essere impugnate dinanzi al giudice: se non costituiscono condizione di procedibilità la loro impugnazione sarebbe assolutamente inutile perché il pubblico ministero potrebbe validamente esercitare l’azione penale senza dover attendere l’esito di una decisione che non lo vincolerebbe in alcun modo; se le si considera condizioni di procedibilità la loro impugnazione inciderebbe sulle determinazioni del pubblico ministero in ordine all’esercizio dell’azione penale che sarebbe preventivamente performata dal giudice non solo nell’an ma anche nell’oggetto e ciò senza considerare che la sospensione del procedimento penale è consentita esclusivamente per i motivi indicati dall’art. 318-sexies, d.lgs. n. 152 del 2006.
        5.10. La questione deve essere risolta mediante l’esame diretto delle norme che scansionano il procedimento estintivo delle contravvenzioni in materia ambientale previste dal d.lgs. n. 152 del 2006. Tale scansione prevede, come visto, dei passaggi ben precisi: a) accertamento del fatto-reato costitutivo del potere/dovere di impartire una prescrizione (contravvenzione che non ha cagionato danno, o pericolo concreto e attuale di danno, alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette; tale potere deve essere tenuto distinto dal dovere immanente di eliminare le conseguenze dannose e pericolose del reato che è rimesso all’iniziativa dell’autore del reato e non è subordinato all’emanazione di alcuna prescrizione); b) adozione della prescrizione asseverata che indichi, ai fini della regolarizzazione, l’oggetto dell’obbligazione e il termine per il suo adempimento; c) comunicazione al PM del fatto-reato e della prescrizione con obbligo di immediata iscrizione della notizia di reato; d) verifica alla scadenza del corretto e tempestivo adempimento dell’obbligo (e dunque della eliminazione della violazione); e) in caso positivo: ammissione del contravventore al pagamento, entro trenta giorni, di una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione; pagamento tempestivo dell’oblazione; comunicazione al PM; f) in caso negativo: comunicazione al PM dell’inadempimento della prescrizione; g) sospensione del procedimento penale dalla data di iscrizione della notizia di reato fino alla comunicazione di uno degli esiti indicati alle lettere e) ed f) che precedono. L’adozione della prescrizione non preclude, però, l’autonoma iniziativa del PM che ben può chiedere l’archiviazione del procedimento se ritiene l’infondatezza della notizia di reato (art. 318-sexies, d.lgs. n. 152 del 2006) oppure esercitare l’azione penale se ritiene che la contravvenzione non sia oblabile a cagione del danno già provocato ovvero del pericolo concreto e attuale di danno. In entrambi i casi il controllo del giudice sulla decisione del PM (inazione/azione) è successivo alle determinazioni di quest’ultimo. Il PM, infatti, è totalmente estraneo al rapporto che si instaura tra il contravventore e l’organo di vigilanza o la polizia giudiziaria che impartisce le prescrizioni in totale autonomia, senza che il rappresentante della pubblica accusa possa interloquire sulle modalità e i contenuti dell’obbligo, né sui tempi dell’adempimento. Eventuali proroghe possono essere accordate al contravventore direttamente dell’organo di vigilanza e sono comunicate al PM a soli fini informativi non allo scopo di aprire un’interlocuzione con lui (art. 318-ter, d.lgs. n. 152 del 2006). Allo stesso modo, il PM che acquisisca ‘aliunde’ la notizia di una contravvenzione astrattamente oblabile, dopo averla iscritta nel registro delle notizie di reato, la deve trasmettere all’organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria senza ulteriori deleghe o indicazioni di sorta; dell’esito di tale trasmissione egli deve essere solo tenuto informato (art. 318-quinquies, d.lgs. n. 152 del 2006). Il sindacato sulla correttezza dell’operato dell’organo di vigilanza/polizia giudiziaria può (e deve) essere effettuato dal giudice penale solo all’esito delle determinazioni del PM in ordine all’esercizio dell’azione penale; prova ne sia che l’adempimento tardivo (purché congruo) della prescrizione (e dunque l’inadempimento) oppure l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza (e, dunque, in violazione delle prescrizioni specificamente impartite) non ostano alla possibilità del contravventore di accedere all’oblazione (ancorché pagabile in misura superiore) sia in sede di indagini preliminari, sia in sede dibattimentale. Del resto, il giudice è tenuto a verificare in ogni momento la sussistenza dei presupposti non tanto del corretto esercizio dell’azione quanto, piuttosto, delle condizioni che consentono al contravventore di beneficiare del meccanismo estintivo del reato al di fuori dei casi previsti dall’art. 162-bis cod. pen.
        5.11. In conclusione, deve essere affermato il principio di diritto che la prescrizione impartita ai sensi dell’art. 318-ter, d.lgs. n. 152 del 2006, non è un provvedimento amministrativo, ma un atto tipico di polizia giudiziaria non autonomamente né immediatamente impugnabile davanti al giudice penale, restando ogni questione devoluta al giudice penale successivamente all’esercizio dell’azione penale o alla richiesta di archiviazione.
        5.12. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 04/12/2020.