TAR Campania (NA) Sez. VIII n. 21780 del 26 ottobre 2010

Beni ambientali. Titolo abilitativo edilizio e nulla osta paesaggistico

Come ha statuito la (risalente) giurisprudenza, in materia sussiste il principio in base al quale, ancorché il nulla osta paesaggistico e la concessione edilizia siano preordinati ad interessi tra loro diversi, per effetto dell’art. 25 r.d. 3 giugno 1940 n. 1357 (reg. di attuazione della legge sulle bellezze naturali) che fa espresso divieto al sindaco di rilasciare concessioni edilizie in zone soggette a vincolo paesistico se non previo nulla osta della soprintendenza (ora regione), quest’ultimo costituisce presupposto di legittimità della concessione (cfr., Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sent. del 14 febbraio 1990, n. 100. Segnalazione e massima dell'Avv. M. Balletta).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale n. 10382 del 1991, proposto da: Petteruti Flavia,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido D'Angelo e (successivamente) Leonardo Scinto, con domicilio eletto presso Guido D'Angelo in Napoli, via del Rione Sirignano n. 6;

contro

Il Comune di Roccamonfina in persona del legale rapp.te p.t.,

per l'annullamento

del provvedimento di annullamento di ufficio del 17 ottobre 1991 n. 5045 della concessione edilizia (n. 57/88) alla stessa rilasciata dal Comune di Roccamonfina e per l’annullamento del conseguente provvedimento demolitorio n. 5046/1991;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2010 il cons. Alessandro Pagano e uditi per le parti i difensori: come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

1.- Con il presente ricorso Petteruti Flavia si duole che il Comune di Roccamonfina abbia disposto l’annullamento di ufficio della concessione edilizia alla stessa rilasciata (n. 57/88) e, successivamente, adottato il relativo provvedimento demolitorio.

Ha pertanto articolato sette motivi con cui deduce la violazione di legge (L. n. 431/1985; L.R. 10/1982; DPR 616/1977) e l'eccesso di potere sotto molteplici profili, concludendo per l’accoglimento.

2.- L’amministrazione non ha provveduto a costituirsi.

3.- All’udienza indicata, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

4.- Sussistono i presupposti ex art. 74 CPA per una pronuncia in forma semplificata.

5.- Come sopra evidenziato, è impugnato principaliter il provvedimento del commissario straordinario del Comune di Roccamonfina con cui è stato annullato l’avvenuto rilascio, in favore della attuale istante, della concessione edilizia n. 57/88.

Il commissario, in particolare, ha rilevato che tale titolo era stato rilasciato in assenza dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 7 L. 1497/1939: ha quindi ingiunto, con separato atto, la demolizione.

Con il primo mezzo, si assume che il provvedimento annullatorio era privo di motivazione.

Il motivo non ha pregio. Come si ricava dall’esame dello stesso, il provvedimento commissariale delinea una puntuale ricostruzione, in fatto ed in diritto, della vicenda rilevando come la concessione edilizia de qua sia stata rilasciata in assenza della predetta autorizzazione ex art. 7 cit., rispetto ad un territorio comunale interamente dichiarato di notevole interesse pubblico con D.M. 28.3.1985 (pubbl. in G.U. 26.4.1985) sicchè “ai fini del rilascio della predetta concessione era pregiudiziale la preventiva autorizzazione ex art. 7 della citata legge 1497/1939”. Come ha infatti statuito la (risalente) giurisprudenza, in materia sussiste il principio in base al quale, ancorché il nulla osta paesaggistico e la concessione edilizia siano preordinati ad interessi tra loro diversi, per effetto dell’art. 25 r.d. 3 giugno 1940 n. 1357 (reg. di attuazione della legge sulle bellezze naturali) che fa espresso divieto al sindaco di rilasciare concessioni edilizie in zone soggette a vincolo paesistico se non previo nulla osta della soprintendenza (ora regione), quest’ultimo costituisce presupposto di legittimità della concessione (cfr., Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sent. del 14 febbraio 1990, n. 100).

Con il secondo mezzo, si sostiene la contrarietà del provvedimento gravato alla determinazione della commissione edilizia comunale del 7 ottobre 1987.

La censura non può essere accolta. La portata del richiamato parere è –ad avviso del Tribunale– molto inferiore a quella che il ricorso vorrebbe sostenere.

In quella sede, la commissione edilizia si è infatti limitata ad affermare, in via generale, che nelle zone A e B del “vigente piano regolatore” potevano essere effettuati interventi edilizi, trattandosi di zone terremotate per le quali la normativa vigente “prevede specifiche disposizioni tese alla rinascita ed allo sviluppo socio–economico”. In tale parere (per quanto qui rileva) è però precisato che le richiese di concessioni edilizie (se pur devono essere valutate nell’ottica della ricostruzione post–terremoto riferita), al contempo vanno comunque rilasciate “nel rispetto” della disciplina di cui alle zone A e B citate e, per quanto qui interessa, “nel pieno rispetto delle caratteristiche ambientali”.

La determinazione richiamata –lungi dall’essere contraddetta dalla disposizione commissariale impugnata– è da quest’ultima, dunque, pienamente rispettata, posto che ha subordinato il rilascio del titolo edilizio alla normativa di tutela paesaggistica espressa, fra l’altro, dalla L. n. 1497/1939.

Con il terzo mezzo si richiama la normativa vincolistica di cui alla L. n. 431/1985.

Il richiamo risulta però fuori sesto, posto che –a latere di tale disciplina e dei problemi intertemporali dalla stessa determinati– come già si è evidenziato, il nucleo fondante dell’autoannullamento risiede nel mancato rispetto del sub–procedimento autorizzatorio imposto (al di là della L. n. 431/1095) dal decreto specifico gravante sulla zona de qua.

Nessun rilievo ha infine la quarta censura con cui si lamenta che la caducazione della concessione sia stata effettuata senza aver prima interpellato la commissione edilizia.

In disparte della considerazione di carattere generale che il referente soggettivo del provvedimento impugnato è l’ufficio commissariale straordinario presso quel Comune, il cui operato non segue strettamente gli itinera della ordinaria amministrazione– ciò che dirimente rilevare è la considerazione che il provvedimento caducatorio è stato adottato per la rilevata mancanza ex se di un segmento procedimentale insostituibile, di esclusiva valenza giuridica e, come tale, riscontrabile senza l’ausilio di organi tecnici.

La reiezione dei profili afferenti alla autocaducazione comporta che siano respinte anche le doglianze relative alla disposta demolizione che, in via del tutto consequenziale, accede al primo (e legittimo) provvedimento.

Il ricorso è pertanto riassuntivamente da rigettare.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune intimato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava)

pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:

–Rigetta il ricorso n. 10382/1991.

–Nulla spese.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Alessandro Pagano, Consigliere, Estensore

Renata Emma Ianigro, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/10/2010