Cass. Sez. III n. 39166 del 29 ottobre 2021 (CC 7 set 2021)
Pres. Rosi Est. Scarcella Ric. Baisi
Beni ambientali.Distruzione o deturpamento di bellezze naturali

Il reato di cui all’art. 734 cod. pen. è configurabile in relazione ai luoghi individuati da un qualsiasi provvedimento, legislativo o amministrativo, come meritevoli di una tutela particolare e specifica

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 23/04/2021 il Tribunale di Lucca ha rigettato l’istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo disposto dal G.I.P. in data 15/03/2021 rispetto alla cava III del sito di Piastra Bagnata, loc. Arnetola del Comune di Vagli Sotto (LU), in concessione alla Cooperativa Apuana Vagli Soc. Coop. a r.l., in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 734 c.p., 192, comma 1, 256 comma 1, 113, comma 3, 137, comma 9, D.lgs. n. 152 del 2006 per i quali il Baisi è indagato.

2. Contro l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613 c.p.p., articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.

2.1. Deduce, con il primo motivo, ex art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., la violazione dell’art. 125, comma 3, c.p.p. per motivazione apparente nonché dell’art. 321 c.p.p. in combinato disposto con l’art. 275 c.p.p. sotto il profilo del principio di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare adottata.
In sintesi, la difesa si duole perché il giudice del riesame non avrebbe adeguatamente valutato la richiesta, formulata dai ricorrenti in via subordinata, di riduzione del sequestro preventivo disposto dal G.I.P. in relazione all’intero cantiere della cava III del sito di Piastra Bagnata. Tale richiesta infatti sarebbe rimasta inevasa da parte del giudice del riesame, il quale, sul punto, avrebbe fornito una motivazione del tutto apparente.
A tal riguardo la difesa sottolinea che la richiesta di riduzione dell’area sottoposta a cautela non verteva sulla sussistenza del fumus dei reati ma, al contrario, sul rapporto asseritamente sproporzionato tra l’esigenza cautelare ritenuta sussistente dal G.I.P. e l’estensione materiale del sequestro disposto.
Ed infatti, dal punto di vista della difesa il G.I.P., pur avendo individuato il periculum da evitare nelle possibili infiltrazioni all’interno della cavità carsica (denominata “Abisso del Pozzone”), avrebbe ingiustificatamente esteso la misura cautelare all’intera area della Cava III del sito di Piastra Bagnata - un cantiere di 9.800 mq che ospita il materiale di più rilevante pregio economico di tutto il bacino estrattivo in concessione - con conseguente concreto rischio di integrale paralisi dell’attività economica della società e delle società addette alla lavorazione del materiale estratto. Tale statuizione sarebbe dunque del tutto sproporzionata, specialmente in considerazione del fatto che l’area ove è situata l’apertura in questione è delimitata rispetto all’intero cantiere e dunque il sequestro avrebbe ben potuto essere limitato, impedendo l’accesso alla sola area circostante l’Abisso del Pozzone in modo da evitare che gli operai vi introducessero attrezzi bagnati o polverosi.
A fronte della richiesta di riduzione dell’area sottoposta a vincolo cautelare, dunque, il Tribunale del riesame avrebbe fornito una motivazione del tutto apparente non specificando la ragione per la quale non ha ritenuto sussistere le condizioni e/o le possibilità di conseguire il medesimo risultato della misura reale con una misura meno invasiva rispetto al sequestro dell’intero cantiere della Cava III.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p, la violazione degli artt. 4,5,22,25,27 bis e 29 d.lgs. n.152/2006, nonché dei principi di precauzione e proporzionalità di cui agli artt. 5 T.U.E. e 191 T.F.U.E. e degli artt. 321 e 2 c.p.p.
In sintesi, la difesa si duole perché il piano di coltivazione elaborato dalla società sarebbe stato autorizzato in esito al procedimento di cui all’art. 27 bis d.lgs. 152/2006, il quale comprende, oltre alle diverse autorizzazioni amministrative, anche la valutazione di impatto ambientale che costituisce l’applicazione dei principi euro-unitari di precauzione e proporzione; ciononostante, il Tribunale del riesame avrebbe rigettato l’istanza principale di integrale annullamento del sequestro disposto dal G.I.P., ritenendo che, per le modalità con cui venivano svolte, le lavorazioni all’interno della Cava III, se proseguite, avrebbero necessariamente aggravato l’inquinamento delle acque sotterranee e del sistema idrologico a cui l’Abisso del Pozzone appartiene.
Ad avviso della difesa tali valutazioni sarebbero del tutto sommarie, frutto di un unico sopralluogo svolto 5 mesi prima del sequestro e a cui non è conseguita l’applicazione dei provvedimenti amministrativi interdittivi da parte dell’autorità competente. Senza contare che l’Arpat, che aveva partecipato al sopralluogo, al momento della adozione del sequestro preventivo non ha redatto il verbale di accertamento e contestazione, il quale invece risulterebbe redatto in data 16 marzo 2021, congiuntamente ai Carabinieri Forestali di Camporgiano, e comunque escluderebbe che il fatto costituisca reato e applicherebbe una sanzione pecuniaria.
Ad avviso della difesa, il giudice penale non avrebbe dimostrato l’effettiva reiterata violazione delle prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo e dunque, affermando che soltanto l’adozione del provvedimento ex art. 321 c.p.p. consente di evitare che l’indagato possa cagionare con il prosieguo delle attività ulteriori sversamenti,  si sarebbe arrogato un potere che non gli spetta e cioè avrebbe amministrato in carenza assoluta di potere stabilendo quali sono le misure idonee a ridurre il rischio ambientale determinato dall’esercizio di un’attività economico industriale.
Il giudice penale, in altri termini, avrebbe utilizzato lo strumento di cui al 321 c.p.p., non già per impedire la prosecuzione dei reati o l’aggravamento delle conseguenze dei reati, bensì per sostituirsi alle autorità amministrative nella valutazione di assentibilità dell’intervento oggetto dell’attività economico-imprenditoriale, ritenendo inidonee allo scopo di protezione ambientale le prescrizioni che accompagnano la vigente autorizzazione, ivi compresa la protezione realizzata con muro di bozze di cemento di 1 m di altezza;

2.3. Deduce, con il terzo motivo, ex art. 606, comma 1, lett.c) c.p.p. la violazione degli artt. 321 e 125, comma 3, c.p.p.
In sintesi, la difesa si duole perché il G.I.P., prima, ed il Tribunale del riesame, poi, avrebbero errato nel ritenere sussistente il periculum in quanto, invero, non vi sarebbe alcuna evidenza scientifica del fatto che l’Abisso del Pozzone sia effettivamente connesso al reticolo idrografico sotterraneo e, in ultima analisi, alla sorgente del fiume Frigido sita a Massa.
A sostegno della propria tesi, la difesa richiama una serie di documenti ed in particolare:  lo studio sulle cavità carsiche interessate direttamente o indirettamente dal piano di coltivazione della cava, depositato dalla Cooperativa odierna ricorrente su richiesta degli enti partecipanti alla conferenza dei servizi nel procedimento autorizzativo; uno studio del geologo dott. Landucci sul solo Abisso del Pozzone, che compendierebbe a sua volta analisi condotte da numerosi tecnici tra il 2013 e il 2019; la variante al piano di coltivazione presentata nel marzo 2014 e successivamente approvata, che sarebbe stata rilasciata sulla base di una relazione tecnica dell’ Ing. Giorgio Iabichino, docente del politecnico di Torino, il quale avrebbe ritenuto plausibile una coltivazione progressiva delle pareti che contornano la Cava III, fino alla quota autorizzata e salva l’adozione di opportune prescrizioni; la delibera di consiglio direttivo (n.8 del 2014) con cui il Parco delle Alpi Apuane ha autorizzato la realizzazione di sbassi anche in corrispondenza dell’Abisso del Pozzone; l’autorizzazione dell’Arpat a rimuovere le pareti della cavità carsica sino alla quota di 1008 m. s.l.m.; una relazione tecnica del 2019, la quale attesterebbe che la Cava III è talmente stretta, occlusa nonché lontana dalle sorgenti del Frigido che anche qualora vi fossero sversamenti di materiale gli stessi non potrebbero intaccare la risorsa idrica in quanto, lungo il tortuoso percorso che dette acque dovrebbero fare, ogni eventuale solido sospeso nelle stesse sarebbe naturalmente filtrato e disperso nel terreno senza comportare alcun inquinamento.
La difesa ribadisce inoltre quanto già dedotto nei motivi di riesame, ossia che per aprile del corrente anno era previsto dal piano autorizzativo l’avvio del piano di monitoraggio, elaborato su espressa richiesta degli enti competenti all’autorizzazione e volto ad approfondire le conoscenze circa la connessione delle singole emergenze carsiche presenti nella cava Piastra Bagnata – tra cui l’Abisso del Pozzone – con il reticolo idrografico, e ciò al fine di elaborare ulteriori misure di mitigazione del rischio ove risultasse comprovata tale connessione.
Il Tribunale del riesame, dunque, nel ritenere sussistente il periculum non avrebbe specificato da quale elemento ha tratto  l’esistenza di una effettiva connessione tra l’Abisso del Pozzone ed il reticolo idrografico sotterraneo. Piuttosto, ad avviso della difesa, il provvedimento cautelare adottato,  oltre a contrastare con chiare evidenze processuali, lungi dal tutelare l’ambiente, impedirebbe che sia portato a compimento il complesso studio ambientale, imposto alla società dal titolo autorizzativo vigente,  finalizzato all’elaborazione di ulteriori misure di mitigazione del rischio in caso di accertamento della connessione della cavità carsica in questione con il sistema idrografico, connessione di cui allo stato degli atti non vi sarebbe alcuna certezza.

2.4. Deduce, con il quarto ed ultimo motivo, ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p. la violazione degli artt. 374 c.p., 256, comma 1, e 237, comma 9, del D.lgs. 152/2006, nonché la violazione dell’art. 125 c.p.p.
In sintesi, la difesa si duole perché, quanto al fumus dei reati contestati, l’ordinanza impugnata non avrebbe dato conto di quali sarebbero le condotte penalmente rilevanti configurabili allo stato degli atti.
Ed infatti, per quanto attiene i reati di cui all’art. 256, comma 1, lett.a) e 137, comma 9, D.lgs. 152/2006, il Tribunale del riesame non avrebbe indicato quali sarebbero le concrete violazioni delle norme vigenti in materia e delle autorizzazioni, ipotizzando genericamente la violazione delle prescrizioni 8,9 e 12 dell’autorizzazione rilasciata alla Cooperativa nell’anno 2020.
A tal riguardo la difesa fa notare che la prescrizione n.8 è una disposizione assai generica, che riconosce un’ampia discrezionalità nell’individuare le opportune misure idonee a ridurre il trascinamento di solidi, e il giudice del riesame non avrebbe specificato perché quelle adottate dalla Cooperativa non sarebbero idonee a ridurre il trascinamento.
Anche in relazione alla ipotizzata violazione della prescrizione n. 9 il giudice non avrebbe chiarito, né da quale elemento concreto possa desumersi che la Cooperativa non mantiene pulite e sgombre le bancate e i fronti di cava, né quale grado di pulizia si dovrebbe pretendere in una cava di marmo a cielo aperto; il giudice, inoltre, non avrebbe fornito alcuna motivazione circa la ritenuta inidoneità delle operazioni di ripulitura dei piazzali a fronte della contestazione difensiva per cui gli stessi atti autorizzativi prevedrebbero la possibilità che acque miste  a polveri si cumulino nei piazzali di cava a cielo aperto, per essere poi periodicamente e frequentemente asportati meccanicamente, senza tuttavia prevedere una precisa scansione temporale. Ciò che i giudici della cautela hanno ritenuto riconducibile ad un abbandono di rifiuti, dunque, sarebbe stata in realtà una fase del trattamento, prevista dalla stessa autorizzazione.
Per quanto attiene poi l’ipotizzata violazione della prescrizione n.12, la difesa ribadisce quanto già affermato in sede di riesame ossia che nei pressi dell’unica macchina da taglio il giorno del sopralluogo era presente e funzionante la prescritta pompa di aspirazione delle acque. La pompa non funzionante sarebbe stata quella che dalla vasca di raccolta porta l’acqua al sistema di decantazione e filtraggio posto a quota superiore; detta pompa, tuttavia, non prevedrebbe un funzionamento continuativo ma si attiverebbe solo a raggiungimento del livello necessario e comunque sarebbe stata riparata a fine della giornata lavorativa dagli stessi operai della Cooperativa Apuana.
Inoltre, la mancata realizzazione delle canalette di materiale plastico –  prevista dalla prescrizione n.12 – sarebbe giustificata dall’accordo verbale raggiunto tra la società e l’Arpat a seguito di una consultazione; i due enti, infatti, si sarebbero accordati in relazione alla non necessarietà di quel tipo di intervento risultando sufficiente, nel caso di specie, il già esistente sistema di canalizzazione delle acque al fine di perseguire quello che sarebbe il dato fondamentale della prescrizione n. 12, evitare la dispersione incontrollata delle acque miste a polveri. Corroborerebbe tale ricostruzione dei fatti il dato che l’Arpat, in occasione del sopralluogo del 18/11/2020, non ha contestato la specifica violazione della disposizione n. 12 per la mancata realizzazione di canalette in materiale plastico.
Per quanto concerne infine il contestato reato di cui all’art. 734 c.p., il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto sussistente il fumus in ragione di due elementi: la qualità di “ bellezza naturale” dell’Abisso del Pozzone e la ritenuta inidoneità del muretto di delimitazione realizzato dalla Cooperativa ad  isolare in maniera adeguata la zona da proteggere, stante la documentazione fotografica allegata alla CNR del 5/02/2020 che avrebbe attestato una consistente presenza di materiale fangoso all’interno dell’area in cui sorge la cavità carsica.
 A tal proposito la difesa formula le seguenti contestazioni: l’altezza del muretto sarebbe stata ritenuta sufficiente dell’ ARPAT che nel 2019 , per la prima volta, ha prescritto la realizzazione del muretto con quella specifica altezza; le foto richiamate dal Tribunale non raffigurerebbero affatto la presenza di fango all’interno del muretto di recinzione ma di detriti asciutti posti a protezione della cavità; la presenza del muro divisorio e la circostanza che si tratta di una cavità a cielo aperto varrebbero da sole ad escludere, sul piano logico, la derivazione di tali fanghi da un’infiltrazione nel muretto di quelli presenti all’esterno ovvero da uno scavalcamento delle acque al di sopra del muretto.
In ogni caso - aggiunge la difesa - le infiltrazioni all’interno dell’Abisso del Pozzone, quand’anche fossero accertate, non integrerebbero la fattispecie contestata poiché la cavità carsica in questione non sarebbe una bellezza naturale ai sensi dell’art. 734 c.p., tant’è vero che tutte le prescrizioni dettate a protezione della stessa non sarebbero imposte a tutela di una “bellezza naturale” ma a tutela della matrice ambientale idrica.
In forza delle considerazioni che precedono, la difesa afferma che un’infiltrazione di fanghi all’interno della cavità in questione non configurerebbe in nessun caso, nemmeno astrattamente, la fattispecie contestata in quanto non distruggerebbe né altererebbe una bellezza naturale ma semmai produrrebbe inquinamento idrico, configurando una fattispecie delineata da tutt’altre disposizioni normative, penali e amministrative.
In conclusione, la difesa asserisce che, quand’anche si ritenesse la cavità carsica in questione una bellezza naturale e quand’anche venisse accertato il contestato sversamento di acque all’interno della stessa, tale episodio sarebbe in ogni caso del tutto accidentale, di entità minima, e avente ad oggetto acque non inquinanti o pericolose; un episodio siffatto sarebbe dunque inidoneo a provocare un rilevante mutamento delle caratteristiche ambientali del corso d’acqua e dunque non potrebbe in nessun caso prospettarsi l’integrazione del reato ex art. 734 c.p. non essendo riscontrabile un effettivo danneggiamento delle bellezze naturali.

3. In data 1.09.2021 la difesa dell’indagato ha fatto pervenire a mezzo PEC presso la cancelleria di questa Sezione, una memoria “sintetica” con allegati in cui si dà atto dell’esito del procedimento amministrativo avviato da parte della Regione Toscana competente al rilascio del PAUR (provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27-bis, TUA) ed in materia di VIA ex art. 29, co. 1, lett. b), TUA. Con tale memoria si documenta che il procedimento si è concluso con il provvedimento n. 12226 del 12.07.2021, con cui in sintesi la Regione ha revocato la sospensione cautelativamente imposta con l’avvio del procedimento, con le sole eccezioni della sospensione delle lavorazioni nel cantiere Cava III, in cui è in atto il sequestro preventivo, e della sospensione delle sole attività da svolgersi nel raggio di 15 ml. dalle aperture delle grotte carsiche e/o fratture rilevate nei cantieri di cava V e VI, come da provvedimento del Parco Regionale delle Alpi Apuane nel frattempo adottato ai sensi dell’art. 64, l.r. 30/2015. Quanto sopra, evidenzia la difesa, rileverebbe per quanto concerne il venir meno del periculum in mora, in quanto la P.A. competente avrebbe accertato, da un lato, che risulterebbero garantite le condizioni di sicurezza sull’area dei cantieri di cava esterna al raggio di 15 ml. rispetto alle cavità carsiche (prescrizioni 8/9), dall’altro che sarebbe stata ritenuta adeguata e sufficiente la sospensione dell’attività solo nelle aree comprese nel raggio di 15 ml. dall’imbocco delle cavità carsiche e, infine, che nel corso della conferenza di servizi, in relazione al c.d. Abisso del Pozzone, sarebbe stato osservato (prescrizione 12) che la realizzazione dei muretti effettuata dalla Cooperativa è ritenuta sufficiente cautela a tutela delle predette cavità carsiche, restandone necessario effettuare il rilievo da parte della Cooperativa che sarà valutato dal Parco anche tramite proprio sopralluogo.
Conclusivamente, quanto sopra confermerebbe la fondatezza del ricorso, perché l’archiviazione del procedimento amministrativo con l’autorizzazione conseguente a riprendere la coltivazione, salvo l’area su cui insistente il sequestro preventivo della cava III, confermerebbe l’assenza di qualsiasi pregiudizio alla tutela paesaggistica ed ambientale, atteso che i muretti realizzati a protezione della cavità sarebbero identici a quelli già realizzati a protezione dell’Abisso del Pozzone e presenti al momento del sequestro. Inoltre, la sospensione delle attività alle sole aree comprese nel raggio di 15 ml. dall’imbocco delle cavità carsiche confermerebbe, poi, l’irragionevolezza e la sproporzione del sequestro disposto dell’intera Cava III, che, peraltro, ben potrebbe essere limitata ai soli 15 ml. dall’imbocco coerentemente a quanto già argomentato dalle amministrazioni interessate, tenuto altresì conto della rilevanza strategica per l’azienda di tale Cava III in cui vi è il materiale più pregiato, atteso che la protrazione del sequestro potrebbe determinare conseguenze negative dal punto di vista economico.  

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere complessivamente rigettato.

2. Preliminarmente rileva il Collegio che la memoria difensiva con gli allegati non può essere presa in esame, atteso che la stessa è stata tardivamente depositata (1/9) rispetto alla data dell’udienza (7/9), ossia senza rispettare il termine di 15 gg. previsto dall’art. 611 c.p.p. Pacifico è infatti nella giurisprudenza di questa Corte che nel giudizio camerale di legittimità, le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione del rispetto dei termini di quindici e cinque giorni "liberi" prima dell'udienza, previsti dall'art. 611 cod. proc. pen., sono tardive e, pertanto, non possono essere prese in considerazione, neppure ai fini della liquidazione delle spese (da ultimo: Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018 - dep. 29/10/2018, S., Rv. 274040).

3. A ciò si aggiunge, peraltro, un ulteriore motivo di inammissibilità, atteso che l’esito del procedimento amministrativo, di cui la difesa dà contezza con il deposito della memoria e degli allegati, è successivo alla data della decisione impugnata e, soprattutto, comporta lo svolgimento di apprezzamenti di merito, inibiti a questa Corte di legittimità che, pertanto, dovranno essere sottoposti in valutazione al giudice di merito territorialmente competente. Deve, invero, essere ribadito che nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (da ultimo: Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019 - dep. 14/10/2019, PM c. Moretti Cuseri, Rv. 277609 – 01).

4. Tanto premesso, il primo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto il ricorrente reitera in sede di legittimità la medesima doglianza già formulata in sede di riesame, senza tuttavia confrontarsi con la motivazione spesa dal Tribunale in punto di mancata riduzione dell’area sottoposta a sequestro.

4.1. Come è noto, il sequestro preventivo è una misura cautelare reale disposta dall’autorità  giudiziaria nei confronti dell’indagato raggiunto da indizi di colpevolezza, qualora accerti il pericolo di reiterazione del reato o di aggravamento delle conseguenze dello stesso ; in particolare la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di sequestro preventivo, « il "periculum in mora" deve presentare i requisiti della concretezza ed attualità e richiede che sia dimostrata con ragionevole certezza l'utilizzazione del bene per la commissione di ulteriori reati o per l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede » (ex multis: Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017 - dep. 24/04/2018, Polifroni e altro, Rv. 272928 – 01).

4.2. Premesso ciò, il Tribunale del riesame ha opportunamente e logicamente sottolineato che i reati oggetto di contestazione (abbandono di rifiuti, gestione dei rifiuti in violazione dell’autorizzazione, deterioramento di bellezze naturali) non interessano solo la zona in cui si trova il c.d. “Abisso del Pozzone”, ma riguardano l’intera area della Cava III.
La difesa, dunque, erra nel ritenere che l’autorità giudiziaria abbia individuato il periculum da scongiurare a mezzo del sequestro esclusivamente nelle ulteriori infiltrazioni nel cd. “Abisso del Pozzone”. Ed infatti, il G.I.P. nel decreto di sequestro preventivo del 15.03.2021 ha chiarito che, data la accertata ripetitività della condotta, la libera disponibilità della cava porterebbe certamente all’aggravamento dei reati contestati, reati che, come ha ben chiarito il Tribunale del riesame nel provvedimento oggi impugnato, non riguardano solo la cavità carsica situata al centro della Cava III, ma anche altre zone della stessa.
La motivazione fornita dal Tribunale del riesame, dunque, non appare affetta dai denunciati vizi. Piuttosto il ricorrente omette di confrontarsi con le ragioni spese dall’autorità giudiziaria sul punto, reiterando la medesima questione in sede di legittimità.

5. Anche il secondo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto i ricorrenti omettono nuovamente di confrontarsi con le ragioni spese dall’autorità giudiziaria, formulando una doglianza che risulta non coerente rispetto al contenuto del provvedimento impugnato.

5.1. Anzitutto, preme ricordare che non compete al giudice della cautela accertare la fondatezza degli elementi a carico dell’indagato. In capo a detto giudice si configura, piuttosto, il compito di verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l’applicazione della misura cautelare richiesta dal P.M.
A tal riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, diversamente da quanto richiesto per le misure cautelari personali, per l’applicazione del «sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato» (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018 - dep. 27/04/2018, Armeli, Rv. 273069 – 01), tuttavia, tale fumus, «pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., necessita comunque dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato» (Sez. 5 , n. 3722 del 11/12/2019 - dep. 29/01/2020, Gheri, Rv. 278152 – 01).

5.2. Ciò premesso, il Tribunale del riesame – lungi dall’essersi arrogato competenze proprie dell’autorità amministrativa attraverso l’individuazione delle misure idonee o inidonee a contenere il danno ambientale – ha debitamente dato conto degli elementi, emersi nel corso delle indagini, idonei dimostrare la sussistenza del fumus dei reati oggetto di contestazione per la violazione delle prescrizioni contenute nel titolo autorizzativo vigente, ottenuto dalla Cooperativa nell’anno 2020 per la coltivazione dell’area in questione.

5.3. Ed infatti, per quanto riguarda i reati di cui agli artt. 256, comma 1 e 137, comma 9, D.lgs. n. 152 del 2006, il giudice della cautela ha logicamente tratto il fumus della loro sussistenza dalla, quanto meno apparente, violazione, da parte della Cooperativa Apuana, delle prescrizioni numero 8, 9 e 12 dell’autorizzazione già citata. Tali prescrizioni, infatti, prevedono in capo al soggetto autorizzato l’obbligo di adottare idonee misure per la riduzione del trascinamento di solidi da parte di acque meteoriche, per la rimozione del materiale di scarto e per la raccolta, oltre che l’obbligo di convogliare l’acqua tramite canalette al fine di evitare infiltrazioni nelle fratture presenti e la dispersione del materiale fine derivante dalla coltivazione.
Ebbene, in via del tutto logica e dunque insindacabile in sede di legittimità, il giudice della cautela ha ritenuto che l’accertata, significativa presenza all’interno della Cava III di acqua in quantità rilevante (in alcune zone addirittura superiore ai 15 cm) e di materiale lapideo frammisto a fanghi di lavorazione,  non potendo verosimilmente essere giustificata dagli eventi piovosi asseriti dalla difesa ma mai documentati, può piuttosto essere ricondotta al mal funzionamento della pompa per la raccolta d’acqua e dunque ad una attività di coltivazione verosimilmente posta in essere in violazione delle sopra richiamate prescrizioni dell’autorizzazione.

5.4. Anche per quanto riguarda il fumus del reato di cui all’art. 734 c.p., dalla lettura dell’ordinanza impugnata emerge chiaramente l’iter logico seguito dal giudice del riesame. Ed infatti, a fronte della prescrizione dell’autorizzazione rilasciata nel 2020, che imponeva alla Cooperativa di realizzare un muretto protettivo di 1 metro di altezza attorno al c.d. Abisso del Pozzone, il Tribunale del riesame ha dato rilievo alla circostanza per cui, al momento del sopralluogo del 18/11/2020, il muretto in concreto realizzato dalla Cooperativa aveva un’altezza di soli 60 cm. Il giudice del riesame ha dunque logicamente ritenuto che tale altezza non è stata idonea a proteggere la cavità carsica dalle infiltrazioni, e ciò tanto in astratto quanto in concreto, come attestato dalla quantità di materiale fangoso rinvenuto all’interno della zona ove insiste la cavità carsica.
Errata è dunque l’affermazione della difesa per cui il giudice del riesame avrebbe ritenuto inidoneo allo scopo di protezione ambientale il muro di bozze di cemento di 1 m. di altezza prescritto dall’autorizzazione vigente. Tale protezione in cemento, infatti, è stata originariamente realizzata con un’altezza di 60 cm e solo in seguito al sopralluogo tale altezza è stata adeguata alle prescrizioni dell’autorizzazione vigente. Ebbene, il Tribunale del Riesame nel provvedimento oggi ricorso ha sottolineato l’inidoneità dell’originaria altezza del muretto a proteggere l’area di rilevanza ambientale e non già l’inidoneità della prescrizione contenuta nell’autorizzazione vigente, alla quale, si ribadisce, la Cooperativa risulta essersi adeguata solo in seguito al sopralluogo del novembre 2020.
L’asserzione difensiva per cui il giudice penale si sarebbe arrogato un potere proprio dell’autorità amministrativa, dunque, risulta del tutto infondata. Dall’atto impugnato, infatti, emerge chiaramente che il giudice della cautela non ha messo in discussione la validità delle prescrizioni oggetto dell’atto autorizzativo dell’attività di coltivazione. Al contrario, il giudice, in forza di chiari elementi emersi dalle indagini, ha ipotizzato la violazione di dette prescrizioni da parte della Cooperativa Apuana e dunque la sussistenza dei reati provvisoriamente addebitati al ricorrente.

6. Anche il terzo motivo di ricorso incorre in un giudizio di inammissibilità per genericità.
Anzitutto la difesa si limita a richiamare, per stralci, una serie di documenti dai quali si ricaverebbe la mancanza di qualsivoglia evidenza scientifica circa l’effettiva connessione tra la connessione della cavità carsica e il reticolo idro geografico sottostante. La difesa, tuttavia, in evidente violazione del principio di autosufficienza del ricorso, omette di allegare tale documentazione, asseritamente idonea a mettere in crisi la tenuta del provvedimento impugnato.
Non solo, a prescindere dalla mancata allegazione dei documenti sui quali fonda la censura, non si può non rilevare che la difesa articola la stessa doglianza muovendo dall’erronea premessa per cui l’esigenza cautelare che ha determinato l’applicazione del sequestro preventivo sull’intera area della Cava III sia stata quella di prevenire la prosecuzione e l’aggravamento dell’inquinamento del reticolo idro-geografico sottostante la cavità carsica. Tale premessa, tuttavia, è del tutto erronea ed evidentemente non si confronta con le argomentazioni spese dal Tribunale del riesame nel provvedimento oggetto dell’odierno ricorso. Il giudice, infatti, ha confermato la misura cautelare reale perché, accertato il fumus dei reati oggetto di contestazione (abbandono di rifiuti, gestione dei rifiuti in violazione dell’autorizzazione, deterioramento di bellezze naturali), conformemente a quanto già valutato dal Gip, ha ritenuto tale misura l’unica idonea a prevenire la prosecuzione degli stessi reati, riguardanti non solo l’area della cavità carsica oggetto di una particolare tutela ambientale ma tutta l’area della Cava III.

7. In relazione al quarto motivo di ricorso, se ne rileva invece l’infondatezza per le ragioni di seguito esposte.

7.1. Il provvedimento impugnato non risulta carente nella parte in cui motiva la sussistenza del fumus in ordine ai reati di cui agli artt. 256, comma 1, e 137, comma 9, D.lgs. 152/2006.
Il giudice del riesame, infatti, è giunto a tale statuizione valorizzando una serie di elementi convergenti, derivanti dai risultati delle indagini e dalla documentazione fotografica allegata alla comunicazione della notizia di reato. In particolare, hanno acquisito rilievo tanto la presenza all’interno della Cava III di materiale lapideo frammisto a fanghi di lavorazione e di un’importante quantità di acqua - circostanza, questa, che, come già detto, il giudice ha logicamente ritenuto non ascrivibile agli eventi piovosi dalla difesa solo asseriti e mai provati -, quanto il mancato funzionamento della pompa per la raccolta d’acqua, secondo la difesa riparata al termine delle lavorazioni, asserzione, questa, che tuttavia confermerebbe la circostanza che le lavorazioni sul piazzale venivano portate avanti nonostante la consapevolezza del malfunzionamento della pompa e tollerando dunque il formarsi di fanghiglia sul piazzale.
Tali elementi hanno indotto il giudice a ritenere configurabile la violazione delle prescrizioni 8 e 9 e 12 dell’autorizzazione per la coltivazione dell’area vigente, rilasciata nell’anno 2020, che impongono alla cooperativa di adottare misure idonee a ridurre il trascinamento di solidi da parte di acque meteoriche, di rimuovere il materiale di scarto tenendo pulita ogni area della cava e di adottare un sistema di raccolta  e convogliamento dell’acqua tramite canalette per evitare infiltrazioni.

7.2. Tale valutazione giudiziale, risultando in sé logica, non può essere sindacata in sede di legittimità, né la difesa ha allegato alcunché al presente ricorso idoneo a mettere in crisi la tenuta logica del provvedimento impugnato (e del resto non avrebbe potuto nemmeno farlo, atteso il ristretto ambito cognitivo di questa Corte nei ricorsi ex art. 325, c.p.p., essendo esclusa la deducibilità del vizio di motivazione, salvo che per le ipotesi motivazione apparente od omessa che si riverberano in quello di violazione di legge, nella specie non ravvisabile: v., per tutte, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 - dep. 13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710 - 01), limitandosi a richiamare un accordo verbale tra l’Arpat e la Cooperativa in ordine alla non necessarietà delle canalette di cui alla prescrizione 12 dell’autorizzazione e l’immediata riparazione della pompa mal funzionante a fine giornata lavorativa.

7.3. Per quanto concerne poi il reato di cui all’art. 734 c.p., si rileva quanto segue.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussisterne il fumus sulla base di due elementi: la categorizzazione del c.d. “Fondo del Pozzone” come bellezza naturale ex art. 734 c.p. e l’inidoneità dell’originaria altezza del muretto realizzato dalla Cooperativa allo scopo di proteggere la cavità carsica dalle infiltrazioni.
Diversamente da quanto asserisce la difesa, non v’è dubbio alcuno sulla rilevanza ambientale della cavità carsica ai sensi dell’art. 734 c.p.
Pienamente condivisibile, infatti, risulta l’argomentazione spesa sul punto dal Tribunale del Riesame, il quale, nell’affermare la rilevanza ambientale del c.d. “Abisso del Pozzone” in quanto rientrante nel territorio del Parco Regionale delle Alpi Apuane oltre che nella Rete Europea e Globale dei geo-parchi patrocinata dall’Unesco, ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale che ritiene l’art. 734 c.p. configurabile in relazione ai luoghi individuati da un qualsiasi provvedimento, legislativo o amministrativo, come meritevoli di una tutela particolare e specifica (Sez. 3, n. 31282 del 24/05/2017 - dep. 22/06/2017, PG in proc. Merelli e altri, Rv. 270277 – 01)

7.4. Chiarito ciò, si rende opportuno ricordare che l’art. 734 c.p. sanziona il soggetto che attraverso una qualsiasi condotta, sia essa attiva o omissiva, cagiona la distruzione o l’alterazione di una bellezza naturale. La legge, dunque, richiede la sussistenza di un nesso causale tra la condotta dell’agente e la realizzazione dell’evento.
Ciò premesso, dal provvedimento impugnato si ricava che il giudice del riesame, sottolineata la rilevanza ambientale della cavità carsica presente al centro della Cava III del sito di Pietra Bagnata, ha ritenuto sussistere il fumus del reato ex art. 734 c.p. stante l’inidoneità dell’originaria altezza del muretto protettivo realizzato dalla Cooperativa rispetto al fine di tutelare la zona da infiltrazioni di acque e materiali di lavorazione. Come già messo in luce, infatti, l’autorizzazione vigente per la coltivazione dell’area, rilasciata alla Cooperativa nel 2020, imponeva alla stessa di realizzare un muretto protettivo dell’altezza di 1 m.
La Cooperativa, tuttavia, risulta aver adeguato l’altezza del muretto a quella indicata dalla prescrizione dell’atto autorizzativo solo in seguito al sopralluogo operato in data 18/11/2020.
Il tribunale del riesame, dunque, in via del tutto logica, ha ritenuto che il mancato tempestivo innalzamento dell’altezza del muretto protettivo secondo le prescrizioni amministrative vigenti possa aver contributo a permettere infiltrazioni all’interno della cavità carsica, la cui intensità, ritenuta dall’odierno ricorrente in ogni caso minima ed irrilevante, dovrà essere oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione ai fini della configurabilità in concreto del reato in questione, stante l’indirizzo giurisprudenziale per cui ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 734 cod. pen., distruzione o deturpamento di bellezze naturali, non è sufficiente una qualsiasi alterazione naturalistica del sito in questione, ma è necessario che quella specifica alterazione incida sulla bellezza naturale, così che si realizzi quantomeno una lesione o anche un semplice turbamento del godimento estetico dei visitatori o utenti, anche potenziali, del luogo (Sez. 3, n. 40267 del 03/10/2002 - dep. 28/11/2002, Pece, Rv. 222964 – 01).
Del resto, l’inidoneità dell’altezza originaria del muretto a tutelare la zona della cavità carsica, oltre a ricavarsi dalla prescrizione amministrativa che imponeva l’altezza di 1 m, risulta dimostrata per il giudice di merito anche dalle fotografie allegate alla CNR attestanti la presenza di fanghiglia all’interno della cavità.

7.5. Per quanto sopra, non risulta carente la motivazione del giudice in punto di fumus dei reati contestati, né è stato ritenuto ipotizzabile un dissequestro dell’area per avvenuto adeguamento dell’altezza del muretto protettivo rispetto alle prescrizioni dell’autorità amministrativa competente.
Ed infatti, il c.d. “Abisso del Pozzone” si colloca esattamente al centro della Cava sequestrata e, per quanto è sicuramente vero che ad oggi la zona della cavità carsica risulta protetta da un muretto di altezza pari a quella prescritta dall’atto autorizzativo, che dunque dovrebbe essere idonea ad impedire ulteriori infiltrazioni, vero è anche che il sequestro preventivo ha ragion d’essere per l’accertato pericolo di reiterazione degli ulteriori reati contestati, interessanti le altre zone della cava in questione.
Per le già indicate ragioni, pertanto, il quarto motivo si rivela infondato.

8. Il ricorso dev’essere, quindi, complessivamente rigettato, conseguendone ex art. 616, cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 7 settembre 2021