Cass. Sez. III n. 28227 del 18 luglio 2011 (cc 8 giu. 2011)
Pres. Ferrua Est.Ramacci Ric.Verona
Beni ambientali.Realizzazione di un parcheggio in area vincolata

Integra il reato di cui all'art. 181, D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la destinazione a parcheggio di un'area sottoposta a vincolo paesaggistico che sia attuata mediante rimozione, non autorizzata dall'Autorità, della vegetazione e dello strato superficiale del terreno con predisposizione di spazi destinati alla sosta di autovetture. (In motivazione la Corte ha precisato che tale intervento incide sull'aspetto esteriore dell'area soggetta a speciale protezione, e comporta comunque una destinazione diversa da quella originaria).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 08/06/2011
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - N. 1289
Dott. RAMACCI Luca - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARI Santi - Consigliere - N. 1355/2011
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. VERONA Angelo nato a Reggiolo il 13/3/1940;
avverso l'ordinanza emessa il 19/10/2010 dal Tribunale di Varese;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore Avv. Alessio Petretti del Foro di Roma. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale del riesame di Varese, con ordinanza del 19 ottobre 2010, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso il 14 settembre 2010 dal G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio, avverso il quale VERONA Angelo aveva presentato richiesta di riesame. Il provvedimento impugnato riguardava un'area di circa 25.000 mq in zona soggetta a vincolo paesaggistico ed adibita a parcheggio in violazione del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 e art. 734 c.p.. Avverso tale decisione il predetto proponeva ricorso per cassazione. Con un primo motivo di ricorso deduceva la violazione del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, rilevando che il parcheggio di vetture su un terreno, in difetto di opere edilizie, deve ritenersi penalmente indifferente ed il Tribunale non aveva indicato le ragioni per le quali tale rilevanza penale era stata invece ritenuta, posto che non era stato eseguito nessun intervento sull'area in questione. Con un secondo motivo di ricorso deduceva la violazione dell'art. 321 c.p.p., rilevando l'insussistenza del fumus del commesso reato. Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. In data 23 maggio 2011 faceva pervenire memoria ad ulteriore sostegno delle proprie ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Occorre preliminarmente ricordare che il D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181,il quale si pone in sostanziale continuità con la previgente L. n. 431 del 1985 e la normativa introdotta con il D.Lgs. n. 490 del 1999, ora abrogato, sanziona penalmente l'esecuzione, senza la preventiva autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo, di lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici. Si tratta, come è noto, di reato formale e di pericolo che si perfeziona, indipendentemente dal danno arrecato al paesaggio, con la semplice esecuzione di interventi non autorizzati idonei ad incidere negativamente sull'originario assetto dei luoghi sottoposti a protezione (v. Sez. 3^ n. 2903, 22 gennaio 2010 ed altre prec. conf.).
È di tutta evidenza, attesa la posizione di estremo rigore del legislatore in tema di tutela del paesaggio, che assume rilevo, ai fini delle configurabilità del reato contemplato dal menzionato art. 181, ogni intervento astrattamente idoneo ad incidere, modificandolo, sull'originario assetto del territorio sottoposto a vincolo paesaggistico ed eseguito in assenza o in difformità della prescritta autorizzazione.
L'individuazione della potenzialità lesiva di detti interventi deve inoltre essere effettuata mediante una valutazione ex ante, diretta quindi ad accertare non già se vi sia stato un danno al paesaggio ed all'ambiente, bensì se il tipo di intervento fosse astrattamente idoneo a ledere il bene giuridico tutelato (v. ex pl. Sez. 3^ n. 14461, 28 marzo 2003; n. 14457, 28/3/2003; n. 12863, 20 marzo 2003;
n. 10641, 7 marzo 2003).
È quindi richiesta la preventiva valutazione da parte dell'ente preposto alla tutela del vincolo per ogni intervento, anche modesto e diverso da quelli contemplati dalla disciplina urbanistica ed edilizia.
Alla luce di tali premesse generali, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto rilevanti, sotto il profilo paesaggistico e, pertanto, intrinsecamente idonei a comportare modificazioni ambientali interventi quali, ad esempio, la realizzazione di un campo da golf eseguita mediante livellamento del terreno (Sez. 3^ n. 6444, 21 febbraio 2006), l'abbassamento del livello di una strada vicinale (Sez. 3^ n. 3065, 2 aprile 1997), la realizzazione di un parcheggio mediante spandimento sul terreno di materiale tufaceo (Sez. 3^ n. 159, 9 gennaio 2007).
Più in generale, si è affermato che assume rilevanza il mutamento della consistenza estetica di un manufatto e, cioè, la sua fisionomia e l'aspetto esteriore (Sez. 3^ n. 2903, 22 gennaio 2010, fattispecie relativa alla mera chiusura con elementi vetrati di un portico di abitazione)
Si è ulteriormente specificato che, per la configurabilità del reato in esame, è sufficiente che l'agente faccia del bene protetto un uso diverso da quello cui esso è destinato, atteso che il vincolo posto su certe parti del territorio nazionale ha una funzione prodromica al governo del territorio stesso (Sez. 3^ n. 564, 11 gennaio 2006; Sez. 6^ n. 19733, 8 giugno 2006).
Ciò posto, deve osservarsi che, in linea generale, la realizzazione di parcheggi, anche in assenza di specifici interventi, comportando la trasformazione in via permanente del suolo inedificato assume rilevanza sotto il profilo urbanistico e richiede il permesso di costruire (Sez. 3^ n. 6930, 19 febbraio 2004) e, nel caso in cui comporti la trasformazione di un'area molto estesa, in assenza di qualunque intervento programmatorio sottoposto al controllo della P.A., può essere idoneo a configurare il reato di lottizzazione abusiva (Sez. 3^ n. 20390, 30 aprile 2004).
Non si tratta, pertanto, di un intervento del tutto indifferente, anche se posto in essere senza alcuna opera edilizia o mediante l'esecuzione di lavori di minima entità.
Resta dunque da verificare, alla luce dei principi dianzi richiamati, se un intervento, quale quello per cui è processo, assuma rilevanza sotto il profilo paesaggistico, verificando se abbia caratteristiche e consistenza tale da configurare, quantomeno, una modifica dell'aspetto esteriore dell'area ovvero un'utilizzazione della stessa non conforme all'originaria destinazione.
Nella fattispecie, risulta dalla lettura dell'imputazione che la condotta contestata era stata posta in essere "eliminando e/o danneggiando il sottobosco arbustivo, arboreo ed erbaceo, scolturando il terreno per una profondità di circa 20-30 centimetri e facendo parcheggiare circa 1.100 vetture".
Ne consegue che l'intervento eseguito era astrattamente idoneo ad arrecare pregiudizio all'originario assetto dei luoghi e necessitava di preventiva autorizzazione dell'ente competente. Può dunque affermarsi il principio secondo il quale la destinazione a parcheggio di un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, mediante la rimozione della vegetazione e dello strato superficiale del terreno con predisposizione di spazi destinati alla sosta di autovetture, incidendo sull'aspetto esteriore dell'area medesima, soggetta a speciale protezione e comportando comunque una destinazione della stessa diversa da quella originaria, richiede la preventiva autorizzazione paesaggistica in assenza della quale è configurabile il reato previsto e punito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181.
Quanto al secondo motivo di ricorso, deve osservarsi che correttamente il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del fumus del reato contestato, rilevando l'assenza del titolo abilitativo legittimante l'esecuzione dell'intervento.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2011