Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 “misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” – modifiche alla legge 241/1990 in materia di conferenza di servizi

di Carlo RAPICAVOLI

 

E’ stato pubblicato nel supplemento ordinario della gazzetta ufficiale del 31 maggio 2010 il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, entrato in vigore lo stesso giorno.

Il Decreto Legge, oltre alle misure finanziarie, ha introdotto modifiche alla Legge 241/1990 in materia di conferenza di servizi.

 

Le modifiche più significative, per i procedimenti di competenza degli Enti Locali sono:

 

1)     “In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42” (art. 14-ter, comma 3-bis della Legge 241/1990 introdotto dal Decreto Legge). Pertanto, in alternativa all’autorizzazione paesaggistica, con la procedura prevista dall’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, nel caso sia convocata la conferenza di servizi, la Sovrintendenza dovrà esprimersi in sede di conferenza; in questo caso, fermo restando che prima della convocazione della conferenza, deve essere predisposta tutta la documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti individuata dal D.P.C.M 12/12/2005, la Sovrintendenza potrà chiedere un rinvio della riunione che va fissata entro i quindici giorni successivi;

 

2)     “Nei casi in cui l’intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 10 del D. Lgs. 152/2006, devono essere utilizzati, senza modificazioni , ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 152/2006” (art. 14-ter comma 4-bis); pertanto si riconducono ad un unico procedimento le due procedure di VAS e di VIA;

 

3)     All’esito dei lavori della conferenza e in ogni caso scaduto il termine previsto per il procedimento di cui trattasi, l’amministrazione, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.  La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento (nuova formulazione art. 14-ter, comma 6-bis).

 

4)     “Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, paesaggistico-territoriale, il cui rappresentante, all’esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata” (nuova formulazione art. 14-ter comma 7);

 

5)     “Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso” (nuova formulazione art. 14-quater comma 1).

 

dott. Carlo Rapicavoli

Direttore Generale e Dirigente del Settore Ambiente

e Pianificazione Territoriale della Provincia di Treviso