Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6307, del 22 dicembre 2014
Beni Ambientali.Legittimità diniego nullaosta idrogeologico su terreno oggetto di rimboschimento eseguito con fondi pubblici

E’ legittimo il diniego di nullaosta idrogeologico su terreno boscato a seguito di attività di rimboschimento eseguita con fondi pubblici coerentemente con l’art. 53 del R.D. n. 3267/1923, per cui una volta compiuto il rimboschimento a carico del pubblico erario, dopo il collaudo dei lavori di sistemazione e di rinsaldamento, i terreni consegnati ai proprietari, debbono essere mantenuti restando vietata qualunque modifica, anche la semplice aratura. L’obbligo d’immutabilità dello stato dei suoli si trasmette automaticamente da un soggetto ad un altro, con il trasferimento a qualunque titolo (inter vivos o mortis causa) del diritto reale sottostante, per cui è quindi sempre riferibile non solo ai proprietari originari ma anche a tutti i loro successivi aventi causa. Se così non fosse sarebbe facile rendere inefficace l’obbligo con la semplice cessione delle aree rimboscate. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 06307/2014REG.PROV.COLL.

N. 03821/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3821 del 2012, proposto da: 
Edilizia Le Roccelle S.p.A., con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sandro Nisticò e Ulisse Corea, e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Monti Parioli n. 48, per mandato a margine dell'appello;

contro

- Regione Calabria, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Boccucci, e elettivamente domiciliata in Roma, alla via Ottaviano n. 9, presso lo studio dell'avv. Graziano Pungì, per mandato a margine del controricorso; 
- Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione I, n. 240 del 19 febbraio 2012, resa tra le parti, cui il ricorso in primo grado n.r. 1156/2009, integrato con motivi nuovi e motivi aggiunti, è stato dichiarato in parte inammissibile (quanto alla nota n. 9327 di prot. del 24 gennaio 2008 del Dirigente dell'Area tecnica del Comune di Borgia), in parte irricevibile per tardività (quanto al piano di coltura di area assoggettata a rimboschimento) e in parte infondato, e quindi rigettato (quanto alla determinazione del Dirigente del Settore 5 dell'Assessorato all'agricoltura, foreste e forestazione della Regione Calabria n. 22727 del 26 giugno 2009, recante rigetto dell'istanza del 4 settembre 2007 intesa a ottenere nulla osta idrogeologico per la realizzazione di n. 4 villini sulle particelle nn. 13 e 80 (già 8) del foglio 45 in località "Roccelletta" del Comune di Borgia, e agli atti presupposti e conseguenti impugnati), con condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.500,00, in favore del Comune di Borgia e con compensazione nei confronti della Regione Calabria e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2014 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi l'avv. Corea per la società Edilizia Le Roccelle S.p.A. e l'avvocato di Stato Bruni per il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.) La società Edilizia Le Roccelle S.p.A., con sede in Roma, è proprietaria di un vasto compendio immobiliare esteso circa quaranta ettari in località "Roccelletta" del Comune di Burgio, acquistato dai germani Mazza con atto a rogito del notaio Bisantis n. 76776 di repertorio del 7 novembre 1974, interessato da piano di lottizzazione convenzionata con atto intervenuto tra i suddetti germani Mazza e il Comune di Burgio rogato dal notaio Barbieri in data 8 ottobre 1974, con previsione di edificazione di centotrentuno lotti.

Intendendo procedere all'edificazione dei lotti nn. 42, 44, 45 e 46, insistenti sulle particelle n. 13 e 80 (già 8) del foglio 45, mediante realizzazione di quattro villini (convenzionalmente denominati "fabbricati A-B-C-D"), l'interessata ha chiesto il rilascio di nullaosta idrogeologico, che, in esito a laboriosa istruttoria, è stato negato con determinazione del Dirigente del Settore 5 dell'Assessorato all'agricoltura, foreste e forestazione della Regione Calabria n. 22727 del 26 giugno 2009, in base a duplice rilievo ostativo, trattandosi di terreno boscato a seguito di attività di rimboschimento eseguita con fondi pubblici con piano di coltura escludente utilizzazione edilizia, nonché di suolo percorso da incendio, con ulteriore divieto di edificazione.

Con ricorso in primo grado n.r. 1156/2009 la società ha impugnato il predetto diniego e gli atti a esso presupposti deducendo sei distinti e articolati motivi (1) Illegittimità - Violazione di legge (art. 10 bis della legge 7.8.1990, n. 241 inserito dall’art. 6 della legge 11.2.2005 n. 15) - Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, sviamento; 2) Illegittimità - Violazione di legge (R.D.L. 30.12.1923 n. 3267, R.D. 16.5.1926 n. 1126) - Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, sviamento - illegittimità derivata;. 3) Illegittimità - Violazione di legge (R.D.L. 30.12.1923 n. 3267, R.D. 16.5.1926 n. 1126) - Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, sviamento - illegittimità derivata; 4) Illegittimità - Violazione di legge (R.D.L. 30.12.1923 n. 3267, R.D. 16.5.1926 n. 1126) - Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, sviamento - illegittimità derivata; 5) Illegittimità - Violazione di legge per difetto di motivazione (art 3 l. 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni) - Violazione di legge (R.D.L. 30.12.1923 n. 3267, R.D. 16.5.1926 n. 1126) - Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, sviamento - illegittimità derivata; 6) Illegittimità - Violazione di legge per difetto di motivazione (art 3 l. 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni) - Violazione di legge (R.D.L. 30.12.1923 n. 3267, R.D. 16.5.1926 n. 1126) - Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, sviamento - illegittimità derivata).

Con motivi nuovi è stato poi impugnato anche il vincolo idrogeologico e il rimboschimento, con deduzione di ulteriore motivo articolato (Illegittimità - Violazione di legge (R.D.L. 30.12.1923 n. 3267, R.D. 16.5.1926 n. 1126) - Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, sviamento - illegittimità derivata).

Infine, a seguito del deposito di documentazione da parte dell'Avvocatura dello Stato, sono stati impugnati anche gli ulteriori atti e provvedimenti versati in giudizio, con articolato motivo aggiunto (Illegittimità - Violazione di legge (R.D.L. 30.12.1923 n. 3267, R.D. 16.5.1926 n. 1126) - Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, sviamento - illegittimità derivata).

Nel giudizio si sono costituiti la Regione Calabria, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Comune di Burgio, ciascuno deducendo, per propria parte, l'inammissibilità e infondatezza del ricorso.

Con sentenza n. 240 del 19 febbraio 2012 il T.A.R. Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione I, ha così provveduto:

- ha dichiarato inammissibile l'impugnativa della nota n. 9327 di prot. del 24 gennaio 2008 del Dirigente dell'Area tecnica del Comune di Borgia, concernente denuncia d'inizio di attività presentata dall'interessata, trattandosi di "...provvedimento...già oggetto di impugnazione da parte della società ricorrente con ricorso rubricato sub n. 320/2008, deciso da questo Tribunale con sentenza n. 117/2009 di accoglimento...";

- ha dichiarato irricevibile per tardività l'impugnativa del piano di coltura (recante all'art. 8 la prescrizione preclusiva dell'edificazione dell'area assoggettata al rimboschimento) perché "...la ricorrente era a conoscenza dell’esistenza del Piano di Coltura almeno a far data dalla comunicazione prot. n. 90 del 22.2.2006, con la quale il Corpo Forestale dello Stato, in merito all’istanza diretta alla realizzazione dei villini in questione, precisava che la zona di cui trattasi '…ricade in un contesto che dagli atti risulta proveniente da attività di rimboschimento con fondi pubblici ai sensi del RD 3267/23 e per il quale risulta vigente un piano di coltura prescritto ai sensi dell’art. 54 del citato RD 3267/23 ed art 67 del RD 1126/26' ed allegava il detto Piano di coltura";

- ha rigettato il ricorso quanto all'impugnativa di tutti gli altri atti, con esame congiunto dei vari motivi, rilevando che il diniego di nullaosta idrogeologico era fondato su un presupposto assorbente, costituito dall'esistenza di vincolo idrogeologico, come peraltro acclarato "...già con sentenza n. 1502/2011 (dello stesso T.A.R.: nota dell'estensore) su ricorso presentato dall’odierna ricorrente società Edilizia Le Roccelle Spa avverso il provvedimento regionale di valutazione di incidenza negativa in ordine ai medesimi fabbricati...", ritenendo altresì infondato l'assunto dell'inopponibilità del vincolo alla società quale acquirente "...in mancanza di prova -non fornita nel caso qui in esame- in ordine alla avvenuta contestazione da parte degli interessati secondo le modalità e termini indicati nelle ricordate disposizioni, l’area deve considerarsi definitivamente vincolata".

2.) Con appello spedito per la notificazione a mezzo del servizio postale raccomandato in data 9 maggio 2012 e depositato il 24 maggio 2012, la società Edilizia Le Roccelle S.p.A. ha impugnato la predetta sentenza, deducendo, in sintesi, i seguenti motivi:

1) Illegittimità- Violazione di legge (r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267 sub a) titolo II capo I, artt. 39-74 e sub b) titolo I capo I sezione I artt. 1-23, e r.d. 16 maggio 1926, n. 1126, titolo II) - Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, sviamento - Illegittimità derivata, perché, contrariamente a quanto erroneamente opinato nella sentenza gravata, sarebbe insussistente il vincolo idrogeologico; escluso che esso sia riconducibile al procedimento impositivo disciplinato dagli artt. 1 e ss del r.d.l. n. 3267/1923, non può nemmeno ritenersi che esso rinvenga dall'attività di rimboschimento, non essendo comprovato l'adempimento delle formalità partecipative (pubblicazione del decreto di approvazione delle opere di sistemazione) di cui al successivo art. 47, onde nessun rilievo può annettersi al piano di coltura e alle sue prescrizioni, come anche al verbale di collaudo e al verbale di riconsegna, in ogni caso inopponibili alla società Le Roccelle S.p.A., cui non sono stati nemmeno notificati; né potrebbe soccorrere il richiamo all'altra sentenza dello stesso T.A.R. n. 1502/2011, peraltro impugnata con separato appello n.r. 3755/2012.

2) Illegittimità - Violazione di legge per difetto di motivazione (art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni) - Violazione di legge (.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267 e r.d. 16 maggio 1926, n. 1126) - Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, sviamento - Illegittimità derivata, perché a seguito dell'incendio verificatosi il 26 giugno 2007 non potrebbe trovare comunque applicazione il divieto di edificazione di cui all'art. 10 comma 1 della legge 21 novembre 2000, n. 353, trattandosi di area edificabile secondo strumenti urbanistici anteriori (programma di fabbricazione, piano di lottizzazione convenzionata, piano regolatore generale adottato), come altresì comprovato dal certificato di destinazione urbanistica; peraltro la sentenza ha omesso lo specifico esame dei quinto motivo del ricorso in primo grado, imperniato sulla carente motivazione del diniego in rapporto sia all'intervenuta realizzazione di oltre un terzo del piano di lottizzazione che alla mancata enunciazione di ragioni d'interesse pubblico concretamente apprezzate ostative all'edificazione, invocandosi i pareri espressi su ricorsi straordinari relativi ad alcune dd.ii.aa. presentate dalla società Le Roccelle sui profili di compatibilità paesaggistica.

5) (recte: 3, secondo la logica serie ordinale: nota dell'estensore) Art. 54 r.d. 3267/1923 - Piano di coltura - Merito e tardività, perché la sentenza è altresì erronea quanto alla declaratoria d'irricevibilità dell'impugnativa del piano di coltura, che è stato impugnato allorché esso ha manifestato, a seguito del diniego di nullaosta idrogeologico, la sua lesività, e che è illegittimo per la carenza dei presupposti procedimentali, costituiti dalle formalità partecipative, come già denunciata nel primo motivo d'appello.

Nel giudizio si sono costituiti la Regione Calabria e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali che hanno dedotto a loro volta l'infondatezza dell'appello.

All'udienza pubblica del 24 giugno 2014 l'appello è stato discusso, e ne è stata riservata la decisione, anche in relazione all'intervenuta riserva, all'udienza del 17 giugno 2014, della decisione sull'appello collegato n.r. 3755/2012.

A seguito del deposito della sentenza n. 5045 del 13 ottobre 2014, con cui il predetto appello n.r. 3755/2012 è stato rigettato, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2014, a scioglimento della riserva, l'appello in epigrafe è stato deciso.

3.) L'appello in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza gravata.

Questa Sezione, in diversa composizione soggettiva collegiale, con la richiamata sentenza n. 5045 del 13 ottobre 2014 ha già avuto modo di esaminare la questione centrale relativa alla contestata sussistenza del vincolo idrogeologico, che costituiva la principale censura proposta con l'appello n.r. 3755/2012, relativo all'impugnazione della sentenza del T.A.R. per la Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione I, n. 1502 del 5 dicembre 2011, che ha rigettato il ricorso proposto contro determinazione dirigenziale regionale espressiva di negativa valutazione d'incidenza ambientale in ordine alla realizzazione dell'intervento edilizio.

Al riguardo, la Sezione ha testualmente osservato che:

"E’ del tutto inconsistente l’affermazione dell’inesistenza del vincolo a fronte dell’inequivocabilità delle prescrizioni del Piano di coltura del 20.6.1979 dell’Ispettorato Dipartimentale della Foreste –Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione e del verbale di restituzione e consegna dei terreni oggetto di rimboschimento del 13 maggio 1983.

Al riguardo il Corpo forestale dello Stato, nella nota n. 2334/2007, confermava senza ombra di dubbio l'esistenza del vincolo idrogeologico su tutti i terreni in questione come dimostra proprio l’espressione "in generale" erroneamente invocata.

E’ risolutivo al riguardo l’art. 8 del Piano di coltura del 20 giugno 1979 il quale stabilisce che nei terreni oggetto del rimboschimento:

-- “…non sarà consentita la lottizzazione del nuovo bosco per ricavarne aree fabbricabili…”;

-- “…non potranno mai cambiare destinazione e rimarranno vincolati a termini dell’art. 1 della legge 30.12.1923 n. 3267…”.

Tali prescrizioni sono del resto perfettamente coerenti con l’art. 53 del R.D. n. 3267 cit., per cui una volta compiuto il rimboschimento, a carico del pubblico erario, dopo il collaudo dei lavori di sistemazione e di rinsaldamento, i terreni consegnati ai proprietari, debbono “essere mantenuti … restando vietata qualunque modifica, anche la semplice aratura ..” (cfr. Cassazione penale sez. III 11/06/2004 n.35689; Cassazione penale sez. III 21/10/1981, ecc.).

In materia è stato sottolineato come le norme che, in funzione di rilevanti interessi pubblici generali, regolano i vincoli boschivi ed idrogeologici attribuiscono agli organi della P.A. poteri discrezionali specificamente limitativi in vario modo del libero esercizio del diritto di proprietà (cfr. Cassazione Civile Sez. U.U. 17-06-1996 n. 5520).

La fattispecie in sostanza deve essere ricondotta:

-- ad un caso tipico di obbligazione reali propter rem (che, come è noto, sono configurabili solo per espressa norma di legge; (cfr. infra multa: Corte di Cassazione, sezione II civile, 2 luglio 2014 n. 15107; idem 04 dicembre 2007 n. 25289);

-- aventi natura ontologicamente ambulatoria, in quanto gravano su chi ha, di volta in volta, la titolarità del relativo diritto.

L’obbligo di immutabilità dello stato dei suoli dunque si trasmette automaticamente, da un soggetto ad un altro, con il trasferimento a qualunque titolo (inter vivos o mortis causa) del diritto reale sottostante, per cui è quindi sempre riferibile non solo ai proprietari originari ma anche a tutti i loro successivi aventi causa.

Se così non fosse sarebbe facile rendere inefficace l’obbligo con la semplice cessione delle aree rimboscate.

Nel caso il vincolo era transitato con l’acquisto del terreno come obbligazione passiva, e quindi era sempre opponibile anche alla società attuale appellante.

Né è vero che l'iter procedimentale non sarebbe stato rispettato: al riguardo esattamente il TAR ha rilevato che l’area deve considerarsi definitivamente vincolata in mancanza di prova in ordine all’avvenuta contestazione da parte degli interessati secondo le modalità e termini di cui agli artt. 3 (affissione all’Albo pretorio), 4 (fase delle eventuali contestazioni) e 5 (pubblicazione) del Decreto.

Nel ricordato verbale di consegna dei terreni del 13 maggio 1983, risulta che il proprietario (dante causa dell’odierna appellante) era stato ritualmente preavvisato ed aveva puntualmente sottoscritto il verbale di consegna con l’espressa dichiarazione di accettare “senza riserva per l’osservanza delle norme contenute nell’apposito piano di coltura e di conservazione redatto dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catanzaro allegato…”.

In altri termini, l'imposizione del vincolo, in disparte il procedimento generale e ordinario di cui agli artt. 1 e ss. del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267, consegue, ai sensi del successivo art. 47, all'inclusione dei terreni negli elenchi di quelli sui quali devono eseguirsi rimboschimenti, ossia opere di sistemazione idraulico-forestale di cui all'art. 39 comma 2 n. 1), con oneri totali a carico dello Stato anche ai sensi del combinato disposto dei successivi artt. 86 e 87.

Nel caso di specie è incontestato, e comprovato dalla stessa documentazione versata in giudizio dall'Avvocatura dello Stato, che i terreni di cui alle particelle n. 13 e 80 (già 8) del foglio 45 furono interessati da lavori di rimboschimento con impianto di essenze arboree varie sin dal 1952, e che già in data 1° luglio 1952 alla presenza di Mazza Gregorio fu Salvatore fu redatto verbale d'immissione in possesso per l'esecuzione dei medesimi lavori, con compilazione in data 1° agosto 1957 di atto di sottomissione e liquidazione in favore del Mazza (che sottoscrisse) della indennità di occupazione temporanea prevista dall'art. 50 del r.d.l. n. 3267/1923.

Già nel suddetto atto, al numero 9, era stabilito che "la ditta proprietaria nel caso di permuta, vendita, cessione, passaggio e di qualunque cambiamento di proprietario, in qualunque modo avvenga, si obbliga d'imporre e di far osservare al nuovo proprietario l'onere di mantenere fedelmente gli impegni assunti col presente atto", tra i quali dunque quelli di cui al precedente numero 3, secondo il quale "Le utilizzazioni e il governo del futuro bosco dovranno compiersi in conformità del relativo piano di cultura e conservazione che a suo tempo sarà preparato dall'Ispettorato Ripartimentale Forestale di Catanzaro".

D'altro canto, nello stesso atto di compravendita stipulato dai germani Maria Concetta, Valentina, Emanuele, Luigi e Francesco Mazza con la società "Edilizia Le Roccelle" S.p.A. si dava espressamente atto che "...nell'appezzamento compravenduto è compresa una fascia frangivento estesa circa undici ettari, sottoposta a vincolo forestale...".

Ne consegue che, oltre al rilievo della natura del vincolo quale obbligazione propter rem che "deambula" nella sfera giuridico-patrimoniale dell'acquirente, quest'ultimo era edotto, o avrebbe dovuto comunque conoscere, sin dal momento della compravendita, di cui al rogito notarile n. 76776 di repertorio del 7 novembre 1974, delle problematiche relative all'esistenza del vincolo, e che, come pure esattamente rilevato dal T.A.R. Calabria, almeno a far data dalla comunicazione prot. n. 90 del 22 febbraio 2006 del Corpo Forestale dello Stato gli era altresì noto il piano di coltura, recante inequivoca prescrizione escludente l'edificazione, di evidente immediata lesività posto che, a fronte della medesima, era preclusa l'utilizzazione edilizia delle due particelle.

Escluso dunque qualsiasi fondamento giuridico della tesi relativa alla prospettata inesistenza e inopponibilità del vincolo idrogeologico, risulta altresì corretto il capo della sentenza che ha ritenuto irricevibile per tardività l'impugnativa del piano di coltura e delle sue prescrizioni.

L'infondatezza del primo motivo d'appello assorbe la cognizione del secondo, posto che, a prescindere da ogni approfondimento in ordine all'applicabilità del divieto di edificazione di cui all'art. 10 comma 1 della legge 21 novembre 2000, n. 353, il provvedimento di diniego del nullaosta idrogeologico è basato su un capo di motivazioneex se sufficiente, costituito dall'esistenza del vincolo e dal divieto di utilizzazione edilizia di cui all'art. 8 del piano di coltura, risultando quest'ultimo tardivamente impugnato, con conseguente infondatezza anche del terzo motivo d'appello.

4.) In conclusione, l'appello in epigrafe deve essere rigettato, restando assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi o eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

5.) Il regolamento delle spese del giudizio d'appello, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) così provvede sull'appello in epigrafe n.r. 3821 del 2012:

1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del T.A.R. per la Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione I, n. 240 del 19 febbraio 2012;

2) condanna la società Edilizia Le Roccelle S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione, in favore della Regione Calabria, in persona del Presidente pro-tempore, e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in persona del Ministro in carica, e per esso dell'Avvocatura generale dello Stato, distrattaria ex lege, delle spese e onorari del giudizio d'appello, liquidate in complessivi € 3.000,00 (tremila/00) per ciascuna delle anzidette parti, oltre IVA e CAP nella misura di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Goffredo Zaccardi, Presidente

Marzio Branca, Consigliere

Sandro Aureli, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)