Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6138, del 12 dicembre 2014
Beni Ambientali.Divieto installazione antenna per la telefonia mobile nelle immediate vicinanze di un’area boschiva

La realizzazione di un’antenna di 30 metri, ben più alta degli alberi circostanti, e di consistenti opere accessorie con la realizzazione di una rilevante struttura in cemento armato, non poteva essere considerato di modesta entità e tale, comunque, da poter essere realizzato in una zona intensamente protetta, nelle immediate adiacenze, meno di 10 metri, da un’area boschiva. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 06138/2014REG.PROV.COLL.

N. 06160/2011 REG.RIC.

N. 06161/2011 REG.RIC.

N. 06163/2011 REG.RIC.

N. 09035/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6160 del 2011, proposto da: 
T.I.M. - Telecom Italia Mobile S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto in Roma, Via Bocca di Leone, n. 78 (Studio BdL);

contro

Luigia Pascali, rappresentata e difesa dagli avv. Simonetta Pascali e Luigi De Giorgi, con domicilio eletto in Roma, presso l’avv. Arcangelo Bruno, Via Gregorio VII, n. 150;

nei confronti di

Comune di Vernole (LE), Pantaleo Pascali, Benito Pascali, Giuseppa De Carlo, Corrado Pascali, Roberta Pascali, Anna Daniela Pascali, Settimio De Pascali, Rita De Pascali, Ottavio De Pascali, Anna Pantalea Longo, Marcello Nicoletti, Leonardo Pascali, Giovanni De Giorgi, n.c.




sul ricorso numero di registro generale 6161 del 2011, proposto da: 
T.I.M. - Telecom Italia Mobile S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto in Roma, Via Bocca di Leone, n. 78 (Studio BdL);

contro

- Luigia Pascali, rappresentata e difesa dagli avv. Simonetta Pascali e Luigi De Giorgi, con domicilio eletto in Roma, presso l’avv. Arcangelo Bruno, Via Gregorio VII, n. 150;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici della Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

Comune di Vernole (LE), Oronzo Pacoda, Glauco Capone, Marcello Vadacca, Pantaleo Pascali, n.c.




sul ricorso numero di registro generale 6163 del 2011, proposto da:
T.I.M. - Telecom Italia Mobile S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto in Roma, Via Bocca di Leone, n. 78 (Studio BdL);

contro

- Luigia Pascali, rappresentata e difesa dagli avv. Simonetta Pascali e Luigi De Giorgi, con domicilio eletto in Roma, presso l’avv. Arcangelo Bruno, Via Gregorio VII, n. 150;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici della Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

Vodafone Omnitel N.V., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco De Leonardis, con domicilio eletto in Roma, via Germanico n. 172, appellante incidentale;
Comune di Vernole (LE), Arpa Puglia, n.c.




sul ricorso numero di registro generale 9035 del 2011, proposto da: 
Luigia Pascali, rappresentata e difesa dagli avv. Simonetta Pascali e Luigi De Giorgi, con domicilio eletto in Roma, presso Arcangelo Bruno, Via Gregorio VII, n. 150;

contro

- T.I.M. - Telecom Italia Mobile S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto in Roma, Via Bocca di Leone, n. 78 (Studio BdL); 
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici della Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

Comune di Vernole (LE), n.c.

per la riforma delle sentenze, di seguito indicate, riguardanti la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia mobile nel Comune di Vernole (LE), in località Torre Specchia Ruggeri.

In particolare:

- quanto al ricorso n. 6160 del 2011:

della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sezione I, n. 585 del 28 marzo 2011;

- quanto al ricorso n. 6161 del 2011:

della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sezione I, n. 584 del 28 marzo 2011;

- quanto al ricorso n. 6163 del 2011:

della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sezione I, n. 578 del 28 marzo 2011;

- quanto al ricorso n. 9035 del 2011:

della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sezione I, n. 583 del 28 marzo 2011.



Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio;

Visto l’appello incidentale di Vodafone Omnitel N.V. nell’appello n. 6163 del 2011;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2014 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti gli avvocati Francario, su delega di Sticchi Damiani, Romano, su delega di De Giorgi, De Leonardis e l’avvocato dello Stato Attilio Barbieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.- La società T.I.M. - Telecom Italia Mobile, di seguito TIM, il 7 aprile 2000 aveva presentato al Comune di Vernole (LE) una domanda per ottenere il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione, in località Torre Specchia Ruggeri, di una Stazione Radio Base (SRB) per la telefonia mobile.

2.- Il Comune di Vernole, in data 13 luglio 2000, rilasciava per l’intervento richiesto l'autorizzazione paesaggistica (n. 202 del 2000), ai sensi del d. lgs. n. 490 del 1999.

2.1.- Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici della Puglia, di seguito MIBAC, esaminata la l’autorizzazione rilasciata, comunicava, con nota del 21 luglio 2000, di non avere rilevato elementi tali da procedere all’annullamento del provvedimento, a condizione che la prevista recinzione non superasse l'altezza massima di m. 2 e che la pavimentazione, sia dell'area interna alla recinzione che del piano stradale di accesso, fosse in terra battuta, rispettando l'andamento orografico del terreno, per meglio integrare gli interventi con l'ambiente circostante.

3.- Con un primo ricorso TIM ha impugnato la determinazione del MIBAC davanti al T.A.R. per la Puglia, Sede di Lecce, lamentando l’illegittimità delle prescrizioni imposte.

3.1.- Il ricorso proposto da TIM è stato accolto dal T.A.R. di Lecce con la sentenza n. 579 del 28 marzo 20l1 che non è stata appellata ed è quindi passata in giudicato. Con la stessa sentenza il T.A.R. ha accolto anche i motivi aggiunti che erano stati proposti da TIM avverso il successivo parere negativo del MIBAC (del quale si dirà in seguito).

4.- Intanto, dopo l’autorizzazione paesaggistica, il Comune di Vernole, il 3 agosto 2000, rilasciava alla TIM anche l’autorizzazione edilizia (n. 12/00/7190) per l’installazione della Stazione Radio Base per la telefonia mobile.

5.- La TIM iniziava quindi i lavori per la costruzione dell’impianto autorizzato ma alcuni proprietari di abitazioni site in Torre Specchia Ruggeri, avendo notato i lavori di sbancamento per la realizzazione della Stazione Radio Base, chiedevano l’intervento delle autorità locali lamentando possibili danni al paesaggio e alla salute.

Alcuni di essi, tra cui la Sig. Luigia Pascali, proponevano ricorso davanti al T.A.R. per la Puglia, Sezione di Lecce, chiedendo l’annullamento dell'autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune di Vernole e della presupposta autorizzazione paesaggistica.

5.1.- Il T.A.R. di Lecce, con ordinanza cautelare n. 542 dell'8 marzo 2001, sospendeva l’efficacia degli atti impugnati ritenendo che l’autorizzazione era mancante della VIA regionale e della concessione edilizia.

Il Consiglio di Stato, con ordinanza della Sezione VI, n. 3364 del 21 giugno 2001, respingeva l’appello cautelare proposto da TIM ritenendo sussistente l'obbligo di acquisire la concessione edilizia per i lavori in questione.

5.2.- Tale ricorso è stato accolto dal T.A.R. di Lecce che, con la sentenza n. 584 del 28 marzo 2011, ha annullato l'autorizzazione comunale n. 12/00/7190 del 3 agosto 2000.

Secondo il T.A.R., in particolare, tale autorizzazione era illegittima per la violazione dell'art. 1 della legge regionale n. 30 del 1990, in quanto la Stazione Radio Base ricadeva in area annessa a bosco in cui era «vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia».

5.3.- Con il ricorso R.G. n. 6161 del 2011 TIM ha proposto appello avverso la sentenza n. 584 del 2011 chiedendone la riforma.

6.- Intanto, facendo seguito alle istanze dei residenti di Torre Specchia Ruggeri, il MIBAC, con atto n. 1372/bis dell'8 marzo 2001 riteneva di dover procedere all’annullamento della precedente nota, n. 19639 del 2000, favorevole con prescrizioni all’intervento, e comunicava al Comune di Vernole ed alla TIM il suo parere contrario all’installazione della Stazione Radio Base, avendo rilevato che l'antenna, per le sue rilevanti dimensioni (30 m.), deturpava il paesaggio ed alterava considerevolmente la percezione dei luoghi protetti.

6.1.- La TIM impugnava anche tali determinazioni davanti al T.A.R. di Lecce.

6.2.- Il T.A.R., con la già citata sentenza n. 579 del 28 marzo 2011, non appellata e quindi passata in giudicato, ha accolto sia il ricorso sollevato nei confronti della nota del MIBAC, favorevole con prescrizioni, sia i motivi aggiunti sollevati nei confronti delle nuove determinazioni negative del MIBAC.

Secondo il T.A.R., infatti, la Soprintendenza aveva esorbitato dal suo potere di controllo (di legittimità e non esteso al merito) sull’autorizzazione paesaggistica, ed inoltre aveva rinnovato l’esercizio di un potere che una volta esercitato in senso favorevole non poteva essere riesercitato con un provvedimento di segno contrario.

7.- Intanto il Comune di Vernole, con atto n. 6885 del 23 aprile 2001, riteneva di dover annullare in autotutela la citata autorizzazione edilizia n.12/00/7190 del 3 agosto 2000 e, sempre in data 23 aprile 2001, disponeva la disattivazione e la demolizione della SRB con il ripristino dello stato dei luoghi.

7.1.- La TIM ha impugnato anche tali provvedimenti davanti al T.A.R. di Lecce.

7.2.- Il T.A.R. di Lecce, con la sentenza n. 585 del 28 marzo 2011, ha dichiarato il ricorso improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, nella parte in cui era stata lamentata l'illegittimità del provvedimento dell'amministrazione comunale di annullamento in autotutela dell'autorizzazione edilizia n. 12/00/7190 del 3 agosto 2000, tenuto conto che la stessa autorizzazione edilizia era stata annullata dal T.A.R. con la già citata sentenza n. 584 emessa in pari data, e lo ha respinto nella parte riguardante l’ordine di demolizione che si giustificava in relazione alla avvenuta realizzazione dell’opera in mancanza di autorizzazione edilizia.

7.3.- TIM ha proposto appello per la riforma della sentenza n. 585 del 2011 con il ricorso n. 6160 del 2011 R.G.

8.- A seguito dell’intervenuto annullamento da parte del Comune di Vernole dell'autorizzazione che era stata rilasciata il 3 agosto 2000 e tenuto conto dell’entrata in vigore del nuovo Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (P.U.T.T./P.), approvato con delibera della Giunta Regionale della Puglia n. 1748 del 15 Dicembre 2000, la TIM nel luglio del 2001 ha richiesto per l'opera nel frattempo già realizzata, il rilascio di una concessione edilizia, ai sensi dell’art. 11 della legge 47 del 1985, nonché una nuova autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 5.01 delle NTA del nuovo P.U.T.T./P per la Puglia.

8.1.- Il Comune di Vernole, a seguito del parere negativo espresso dalla C.E.C., con verbale n. 221 del 5 gennaio 2001, ha respinto, con provvedimento n. 17889 del 30 novembre 2001, le richieste della TIM. Con successiva ordinanza, n. 3/02 del 21 gennaio 2002, il Comune ha quindi nuovamente disposto la disattivazione immediata e la demolizione della SRB, nonché la riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

8.2.- La TIM ha impugnato davanti al T.A.R. di Lecce anche tali provvedimenti.

8.3.- Con ordinanza n. 333 del 4 aprile 2002, il T.A.R., ha respinto l’istanza cautelare della TIM.

Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3338 del 30 luglio 2002, ha accolto l'appello proposto dalla TIM, limitatamente al provvedimento di disattivazione e demolizione dell’impianto.

8.4.- Il T.A.R. di Lecce, con sentenza n. 583 del 28 marzo 2011, ha poi accolto tale ricorso. Secondo il T.A.R., infatti, a seguito dell'approvazione del P.U.T.T./P per la Puglia, era venuto meno il vincolo di inedificabilità assoluta, previsto per l’area in questione dalla legge regionale n. 30 del 1990, e la realizzazione della SRB doveva ritenersi ammessa dall'art. 3.10.4, punto 4.2 lett. d) 2 delle NTA del P.U.T.T./P che consente la «realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi, e simili».

8.5.- Tale decisione è stata appellata dalla signora Pascali Luigia con il ricorso n. 9035 del 2011 R.G.

9.- Infine, in data 25 settembre 2008, Vodafone Omnitel N.V., di seguito Vodafone, ha chiesto al Comune di Vernole l’autorizzazione all’installazione di una propria SRB sulla struttura già realizzata di proprietà di Telecom.

9.1.- Il 23 dicembre 2008 il Comune di Vernole ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica, avendo ritenuto modesto l’impatto dell’antenna che si collocava sulla struttura già realizzata da TIM, e tale assenso è stato poi confermato dal MIBAC.

Si è, quindi, formato il silenzio assenso sulla richiesta ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, recante il codice delle comunicazioni elettroniche.

9.2.- La signora Pascali Luigia ha impugnato tali titoli davanti al T.A.R. di Lecce che, con sentenza n. 578 del 28 marzo 2011, ha accolto il ricorso ritenendo fondata la censura con la quale era stata lamentata l’inesistenza di un titolo autorizzatorio idoneo a legittimare la stazione di Telecom che doveva ospitare l'ulteriore impianto di trasmissione di Vodafone.

Secondo il TAR, infatti, l'impianto in questione era, in origine, mancante del titolo edilizio necessario per la realizzazione dell'intervento, «ove si tenga conto che la autorizzazione edilizia originaria è stata annullata con sentenza resa in pari data e che il ricorso prodotto avverso l'atto di annullamento in autotutela è stato, sempre con sentenza resa in pari data, dichiarato improcedibile».

9.3.- La sentenza n. 578 del 2001 è stata appellata da TIM con il quarto ricorso (n. 6163 del 2011 R.G.) e con appello incidentale anche da Vodafone.

10.- Tutto ciò premesso, si deve procedere preliminarmente alla riunione, per connessione, dei quattro ricorsi che, pur essendo stati proposti avverso quattro diverse sentenze, riguardano tutti la stessa questione sostanziale e coinvolgono le stesse parti.

11.- Con l’appello n. 6161 del 2011 la TIM ha sostenuto l’erroneità della sentenza, n. 584 del 2011, con la quale il T.A.R. di Lecce, accogliendo il ricorso proposto dai signori Pacoda Oronzo ed altri, proprietari di immobili siti in aree vicine a quella dove era stata realizzata la SRB, ha annullato l'autorizzazione che era stata rilasciata dal Comune di Vernole, il 3 agosto 2000 (n. 12/00/7190) per la realizzazione della SRB in questione.

Secondo il T.A.R., come si è già accennato, tale autorizzazione era illegittima per la violazione dell'art. 1 della legge regionale n. 30 del 1990, in quanto la Stazione Radio Base ricadeva in un’area, annessa a bosco, in cui era «vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia».

11.1.- La TIM, nel suo appello, ha sostenuto che tale sentenza è erronea tenuto conto che l’impianto oggetto dell’autorizzazione, pur con le sue strutture accessorie, non comporta una sostanziale modificazione dell’assetto del territorio, collocandosi al di sotto della soglia di rilevanza, ed è, quindi, trascurabile per volumi e superfici.

11.2.- La censura non può essere accolta.

La già citata legge regionale n. 30 dell’11 maggio 1990, recante norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale paesaggistico (le cui disposizioni sono state prorogate con diverse leggi regionali fino alla definitiva approvazione del P.U.T.T./P per la Puglia), all’art. 1 prevedeva che, fino all'approvazione del P.U.T.T. (Piano urbanistico territoriale tematico) del Paesaggio e dei beni ambientali, quale piano paesistico territoriale, con specifica considerazione dei valori paesaggistici ed ambientali, previsto dall'art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, e dei relativi piani paesistici delle diverse aree sub regionali individuate dal P.U.T.T., era vietata «ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia» nelle aree specificatamente indicate nello stesso articolo, fra le quali (lettera d) «i territori coperti da boschi o macchia mediterranea, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento e nelle fasce contermini di 100 metri».

Il successivo art. 2 della legge regionale n. 30 del 1990 aveva poi precisato che il divieto di cui all'art. 1 non si applicava per gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo non comportanti alterazioni dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici, nonché per l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali non comportanti alterazioni dello stato dei luoghi. Erano inoltre consentite opere di forestazione, di taglio colturale, di bonifica, di consolidamento degli abitati e delle aree interessate da movimenti franosi ed opere di sistemazione idrogeologica, autorizzate o approvate dagli organi competenti, nonché l'attività edilizia, con le relative opere di urbanizzazione nei territori costieri nelle zone «A» e «B» previste dagli strumenti urbanistici e nelle zone «C» nel rispetto dei limiti e delle procedure indicate nella stessa norma. Il comma 3 dell’art. 2 prevedeva inoltre che nelle aree boscate o interessate da macchia mediterranea, l'edificazione era consentita soltanto nelle radure purché gli interventi, oltre al rispetto delle condizioni del precedente comma, consentissero una zona di rispetto dal limite del bosco o della macchia mediterranea di almeno 100 metri.

11.3.- Sulla base di tali disposizioni, considerato che, come risulta dagli atti (e non è contestato dalle parti), il sito oggetto dell’intervento si pone a pochi metri dagli alberi e quindi ad una distanza inferiore a 100 metri da un’area boschiva, correttamente il T.A.R. ha ritenuto che il Comune, in presenza del suddetto vincolo di inedificabilità assoluta, non poteva rilasciare in favore della TIM l’autorizzazione per la realizzazione della SRB in questione.

11.4.- La TIM, nel suo appello, ha sostenuto che comunque il vincolo di inedificabilità assoluta non poteva applicarsi alla fattispecie in ragione della sostanziale irrilevanza edilizia (e paesaggistica) dell’impianto autorizzato, ma tale tesi non può ritenersi fondata tenuto conto che il contestato impianto prevedeva la realizzazione di un'antenna alta circa 30 metri, su un finto albero di pino, nonché consistenti lavori per la realizzazione della piattaforma di sostegno (di circa 10 mq.) e per le opere accessorie.

11.5.- Tale conclusione risulta, del resto, coerente con la funzione che assumono le misure di salvaguardia che sono state emanate, ai sensi dell'art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, al fine di impedire ogni modificazione dell’assetto del territorio fino alla approvazione dei piani paesistici ed evitare, quindi, possibili (ed irreversibili) pregiudizi ad aree ritenute, per il loro pregio, meritevoli di disposizioni di tutela.

12.- Con un ulteriore motivo di appello la TIM ha sostenuto che, comunque, il vincolo di inedificabilità assoluta era a tempo (fino all’approvazione del piano paesaggistico) ed aveva una natura paesaggistica, per cui correttamente l’amministrazione, dopo aver acquisito il parere favorevole ai fini paesaggistici, aveva rilasciato l’autorizzazione richiesta.

12.1.- Anche tale motivo non è però fondato.

E’ vero, come ha sostenuto la TIM, che il vincolo di inedificabilità assoluta era temporaneo (fino all’approvazione del piano paesaggistico), ma ciò non toglie che fino alla approvazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (P.U.T.T./P.), intervenuta con delibera della Giunta Regionale della Puglia n. 1748 del 15 Dicembre 2000, non poteva essere autorizzato alcun intervento sulle aree protette, nemmeno previa valutazione della sua compatibilità paesaggistica.

13.- L’appello proposto dalla TIM nei confronti della sentenza n. 584 del 2011 deve essere quindi respinto.

14.- L’intervenuto annullamento in sede giurisdizionale dell’autorizzazione che era stata concessa alla TIM per la realizzazione della SRB in questione, determina, come ha sostenuto il T.A.R. di Lecce, con la sentenza n. 585 del 28 marzo 2011, l’improcedibilità del ricorso che era stato proposto da TIM avverso gli atti con i quali il Comune aveva annullato in autotutela l’autorizzazione rilasciata ed aveva ordinato la demolizione delle opere realizzate.

14.1.- Deve essere quindi respinto anche l’appello (n 6160/11 R.G.) proposto dalla TIM nei confronti della sentenza n. 585 del 28 marzo 2011.

15.- A questo punto, in ordine cronologico, si deve esaminare l’appello (n. 9035/11 R.G.) proposto dalla signora Pascali Luigia avverso la sentenza n. 583 del 2011 con la quale il T.A.R. di Lecce ha ritenuto di dover annullare sia l’atto (n. 17889 del 30 novembre 2001) con il quale il Comune di Vernole, provvedendo sulla nuova istanza avanzata dalla TIM, dopo l’intervenuta approvazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio, ha negato l’autorizzazione paesaggistica e contestualmente ha negato il rilascio della concessione edilizia per l’intervento in esame, sia l’ordinanza n. 3/02 del 21 gennaio 2002 con la quale il Comune (dopo il suddetto diniego) ha disposto nuovamente la disattivazione immediata e la demolizione della SRB.

15.1.- Con il primo motivo di appello la signora Pascali ha sostenuto la nullità della sentenza di primo grado perché adottata in esito ad un giudizio svoltosi in assenza di contraddittorio fra le parti e per la mancata notifica del ricorso anche nei suoi confronti.

15.2.- Il motivo non è fondato.

Sebbene la signora Pascali (ed altri soggetti proprietari di immobili nella zona) avessero già manifestato il loro interesse nella vicenda (anche processuale) riguardante l’installazione della SRB in località Torre Specchia Ruggeri, tuttavia non si può ritenere che tali soggetti dovessero essere parti necessarie anche nel giudizio di primo grado che la TIM aveva proposto nei confronti di atti negativi che la riguardavano.

La signora Pascali avrebbe potuto peraltro pacificamente intervenire ad opponendum anche in tale giudizio.

15.3.- Nell’impugnazione di un diniego di permesso di costruire o di un’ordinanza di demolizione non sono, infatti, normalmente configurabili controinteressati nei confronti dei quali sia necessario instaurare un contraddittorio. Ciò anche nel caso in cui sia palese la posizione di vantaggio che scaturirebbe per il terzo dall’esecuzione della misura repressiva ed anche quando il terzo avesse provveduto a segnalare all’amministrazione l’illecito edilizio da altri commesso (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3380 del 6 giugno 2011).

Tale orientamento si fonda sulla considerazione che la qualità di controinteressato, cui il ricorso deve essere notificato, va riconosciuta non già a chi abbia un interesse, anche legittimo, a mantenere in vita il provvedimento impugnato (e tanto meno a chi ne subisca conseguenze soltanto indirette o riflesse), ma solo a chi dal provvedimento stesso riceva un vantaggio diretto e immediato, ossia un positivo ampliamento della propria sfera giuridica (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3212 del 29 maggio 2012).

15.4.- In ogni caso non può negarsi la legittimazione della signora Pascali ad appellare la sentenza in questione tenuto conto della sua posizione di parte nella complessiva vicenda processuale portata all’esame di questo giudice. Né tale legittimazione è stata contestata dalla TIM.

16.- Nel merito il T.A.R. ha ritenuto che il diniego opposto dal Comune di Vernole alla nuova richiesta della TIM doveva ritenersi illegittimo perché il vincolo di inedificabilità previsto dalla legge regionale n. 30 del 1990 era venuto meno, a seguito dell'approvazione del P.U.T.T./P. per la Puglia, e tenuto conto che la realizzazione della SRB doveva ritenersi ammessa dall'art. 3.10.4, punto 4.2 lett. d) 2 delle NTA del P.U.T.T./P. che consente, nell’area in questione, la «realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi, e simili».

16.1.- Al riguardo, si deve ricordare che la TIM, che aveva già realizzato l’impianto, aveva chiesto, in data 25 giugno 2001, il rilascio della concessione edilizia e del nulla osta paesaggistico, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 47 del 1985 che disciplinava le conseguenze dell’annullamento di una concessione edilizia già rilasciata (oggi le relative disposizioni sono contenute nell'art. 38 del Testo Unico dell’edilizia, emanato con il D.P.R. n. 380 del 2001).

16.2.- Il Comune di Vernole aveva tuttavia negato il rilascio degli assensi richiesti, visto anche il parere negativo espresso dal MIBAC, ritenendo che l’opera non rientrava fra quelle ammesse dal nuovo P.U.T.T./P.

In particolate il Comune ha ritenuto di non rilasciare, per le opere indicate, l’autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle NTA del P.U.T.T./P e di non rilasciare, conseguentemente, la concessione edilizia richiesta «visto il verbale della C.E.C., allargata ..., che così recita: 'Trattasi di un intervento su area annessa ad area boscata» e considerato che:

- «non si individuano nelle prescrizioni di base di cui all'art. 3.10A del P. U T T progetti o interventi autorizzabili da assimilare all'intervento proposto»;

- «la Soprintendenza con nota in data 8.3. 01 prot. n. 1372/bis si è così espressa: “in riferimento alla segnalazione di alcuni cittadini: questa Soprintendenza, visto lo stato dei luoghi, esprime parere contrario all'installazione dell'antenna TIM, alta circa 30 m., perché deturpa il paesaggio e altera considerevolmente la percezione dei luoghi».

17.- Come si è già più volte ricordato, il parere negativo espresso dal MIBAC è stato annullato con la sentenza del T.A.R. di Lecce n. 579, emessa sempre il 28 marzo 2011, non appellata e quindi passata in giudicato, ma il diniego del Comune contiene anche un’autonoma valutazione dello stesso Ente sulle domande di assenso presentate dalla TIM.

Anche il Comune di Vernole ha, infatti, ritenuto, anche in base al parere espresso dalla C.E.C. in composizione allargata, che la realizzazione della SRB non risultava possibile nell’area in questione perché non consentita dalle NTA del P.U.T.T./P.

18.- Questa Sezione, contrariamente a quanto sostenuto dal T.A.R., ritiene non censurabili le conclusioni raggiunte sul punto dall’Amministrazione comunale.

Infatti, l’intervento oggetto della richiesta della TIM, comportante la realizzazione di un’antenna di 30 metri (ben più alta degli alberi circostanti) e di consistenti opere accessorie (con la realizzazione di una rilevante struttura in cemento armato), non poteva essere considerato di modesta entità e tale, comunque, da poter essere realizzato in una zona intensamente protetta, nelle immediate adiacenze (meno di 10 metri) da un’area boschiva.

18.1.- In particolare non può essere condivisa la tesi, sostenuta dal T.A.R., secondo cui l’impianto in questione poteva ritenersi consentito facendo applicazione delle NTA del P.U.T.T./P., che all'art. 3.10.4, recante prescrizioni di base per “boschi e macchie”, al punto 4.2 lett. d) n. 2, consente la «realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi, e simili», non potendosi includere tale intervento, per il suo non irrilevante impatto paesaggistico, fra gli «impianti tecnici di modesta entità» indicati a titolo esemplificativo dalla accennata disposizione.

18.2.- In conseguenza, l’appello proposto dalla signora Pascali Luigia deve essere accolto e la sentenza del T.A.R. di Lecce n. 583 del 2011 deve essere annullata.

19.- Con il ricorso n. 6163 del 2011 (R.G.) la TIM ha appellato anche la sentenza n. 578 del 2011 con la quale il T.A.R. ha accolto il ricorso che era stato proposto dalla signora Pascali Luigia avverso l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Vernole e il conseguente silenzio assenso formatosi sulla richiesta avanzata da Vodafone, ai sensi dell’art. 87 del codice delle comunicazioni, di cui al d.lgs. n. 259 del 2003, per l’installazione (in co-siting) di una propria SRB sulla struttura già realizzata di proprietà di Telecom.

Tal sentenza è stata appellata, con ricorso incidentale, anche da Vodafone.

19.1.- L’appello di TIM e l’appello incidentale di Vodafone sono infondati.

Come ha, infatti, correttamente sostenuto il T.A.R., l’impianto realizzato dalla TIM, che doveva ospitare anche l'ulteriore impianto di Vodafone, era risultato sprovvisto di un idoneo titolo autorizzatorio.

Le autorizzazioni a realizzare la SRB di TIM sono, infatti, risultate illegittime, e ciò ha comportato il venir meno anche dell’autorizzazione rilasciata a Vodafone per utilizzare, in condivisione, la struttura già realizzata sulla base di atti.

19.2.- Peraltro, alla luce dei diversi atti emanati nella complessa vicenda che si è esaminata, la SRB di TIM non poteva ritenersi legittima già quando è stato assentito tale nuovo impianto.

19.3.- Si deve, inoltre, anche osservare che il parere paesaggistico favorevole reso dal Comune (e dal MIBAC) su tale nuovo intervento si è basato sulla sostanziale irrilevanza della nuova struttura in relazione alla già esistente struttura di TIM.

20.- In conclusione, sulla base a tutte le esposte considerazioni, devono essere respinti gli appelli di TIM n. 6160, n. 6161 e n. 6163 del 2011, nonché l’appello incidentale di Vodafone (nel ricorso n. 6163 del 2011), e devono essere, quindi, confermate le sentenze del T.A.R. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, n. 585, n. 584 e n. 578 del 28 marzo 2011.

Deve essere accolto, invece, l’appello n. 9035 del 2011 proposto dalla signora Pascali Luigia e, per l’effetto, in integrale riforma della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, n. 583 del 28 marzo 2011, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado da TIM.

21.- Le spese del doppio grado di giudizio possono essere in parte compensate fra la TIM e il Comune di Vernole, nonché dei confronti del MIBAC e di Vodafone, tenuto anche conto degli orientamenti oscillanti tenuto dalle due amministrazioni nella vicenda esaminata.

Seguono, invece, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in favore della signora Pascali Luigia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti:

- respinge gli appelli di T.I.M. - Telecom Italia Mobile S.p.A., n. 6160, n. 6161 e n. 6163 del 2011, nonché l’appello incidentale di Vodafone Omnitel N.V., nel ricorso n. 6163 del 2011, e conferma, quindi, le sentenze del T.A.R. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, n. 585, n. 584 e n. 578 del 28 marzo 2011;

- accoglie l’appello n. 9035 del 2011 proposto dalla signora Pascali Luigia e, per l’effetto, in integrale riforma della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, n. 583 del 28 marzo 2011, respinge il ricorso proposto in primo grado da T.I.M. - Telecom Italia Mobile;

- dispone la compensazione integrale delle spese e competenze del doppio grado di giudizio fra la T.I.M. - Telecom Italia Mobile S.p.A. e il Comune di Vernole, nonché dei confronti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici della Puglia e di Vodafone;

- condanna T.I.M. - Telecom Italia Mobile S.p.A. al pagamento di € 4.000,00 (quattromila), in favore della signora Pascali Luigia, per le spese e competenze del doppio grado di giudizio;

- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore

Silvestro Maria Russo, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)