TAR Toscana  Sez. III n. 1373 del 1 settembre 2011
Urbanistica. Modifica dei prospetti

Ai sensi dell’art. 10, comma 1 lettera c, del D.P.R. n. 380/2001, la modifica dei prospetti appare elemento qualificante della ristrutturazione non sottoposta al regime ordinario della d.i.a., ma al regime alternativo della d.i.a. o del permesso di costruire, e come tale sanzionata più severamente in mancanza del titolo, ex art. 44, comma 2 bis, del D.P.R. n. 380/2001.

N. 01373/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00744/2008 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 744 del 2008, proposto da Interedile s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vittorio Chierroni, con domicilio eletto presso lo stesso in Firenze, via dei Rondinelli n. 2;

contro

Comune di Scandicci, in Persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Bonacchi, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 8234 del 26 febbraio 2008 del Comune di Scandicci, con il quale è stata quantificata in complessivi euro 182.813,04 la somma dovuta per il rilascio della sanatoria edilizia richiesta dalla ricorrente;

per declaratoria

della debenza non di detta somma di Euro 182.813,04, ma del ridotto importo di euro 76.444,56 (o comunque dell’altro maggiore o minore importo che risulterà dovuto);

e per la condanna

del Comune di Scandicci a restituire alla ricorrente l’importo di Euro 106.368,48 (o comunque l’altro maggiore o minore importo che risulterà dovuto), quanto in più versato dalla ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria (dal giorno del pagamento al giorno della restituzione) anche a titolo di maggior danno ex art. 1224 c.c.;

nonché sui motivi aggiunti proposti per l’annullamento:

-della determinazione comunale n. 96 del 10/12/2010, con la quale è stato riquantificato l’importo dovuto per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria;

-della nota di trasmissione del 14/12/2010;

-e degli atti connessi (compresa la nota comunale del 15/11/2010);

per la declaratoria della debenza non dell’importo di euro 218.870,82, ma dell’importo di euro 96.380,74 (o della maggiore o minore somma che risulterà dovuta);

e per la condanna

a restituire l’importo di euro 82.618,3 (o il maggiore o minore importo che risulterà dovuto), oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche a titolo di maggior danno, ex art. 1224 c.c.;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti depositati in giudizio il 31/1/2011;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Scandicci;

Viste le memorie difensive delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2011 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori V. Chierroni e C. Bonacchi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

La ricorrente, proprietaria di un immobile a destinazione produttiva situato in via dei Pratoni, ha presentato in data 9/5/2007 istanza di sanatoria edilizia, riducendone successivamente l’oggetto alle unità immobiliari occupate dalla società Autoeur (unità immobiliari nn. 1, 2, 3 e 6), relativamente a modifiche interne ed esterne con parziale modifica della destinazione d’uso da produttiva a commerciale.

Il Comune di Scandicci, con determinazione del 26/2/2008, ha quantificato gli importi dovuti in relazione al rilascio del permesso in sanatoria, nelle seguenti misure: euro 84.516,47 a titolo di urbanizzazione primaria e secondaria (stante la modifica di destinazione d’uso da produttiva a commerciale), euro 4.984,05 per il costo di costruzione, euro 89.499,52 a titolo di oblazione, ed euro 3.614 a titolo di sanzione amministrativa.

La ricorrente, al fine di poter ritirare il titolo a sanatoria, ha pagato le somme richieste (documenti n. 3 e 4 depositati in giudizio), ovvero l’importo complessivo di euro 182.813,04, ed è poi insorta avverso la suddetta determinazione nella parte riguardante gli oneri di urbanizzazione e l’oblazione, deducendo:

violazione e/o falsa applicazione degli artt. 125 e 140 della L.R. n. 1/2005; eccesso di potere per errore e travisamento di fatto, difetto di istruttoria e violazione del giusto procedimento.

L’istante ha chiesto, oltre all’annullamento dell’atto impugnato, la restituzione dell’importo di euro 106.368,48, corrispondente a quanto versato in eccedenza rospetto alla misura assertitamente dovuta.

In pendenza del gravame, il dirigente comunale del Settore Edilizia e Urbanistica, con relazione del 15/11/2010 (documento n. 15 depositato in giudizio dal Comune), ha evidenziato l’erroneità del calcolo del costo di costruzione (che ascende da euro 4.984,05 ad euro 24.920,23) e dell’oblazione (dovuta nella misura di euro 109.435,64, anziché nell’importo di euro 89.499,52).

I predetti maggiori importi sono stati poi determinati con provvedimento dirigenziale del 10/12/2010, adottato a parziale rettifica della determinazione del 26/2/2008, già impugnata col ricorso principale.

Avverso la sopraggiunta determinazione la ricorrente è insorta con motivi aggiunti incentrati sulle seguenti censure:

1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 125 e 140 della L.R. n. 1/2005; eccesso di potere per errore e travisamento di fatto, difetto di istruttoria e violazione del giusto procedimento; illegittimità derivata;

2) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 44 del D.P.R. n. 380/2001, nonché dell’art. 140 della L.R. n. 1/2005; eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento di fatto e carenza di istruttoria; illegittimità derivata.

L’istante, oltre all’annullamento dell’atto impugnato, ha chiesto la restituzione dell’importo di euro 82.618,3, alla luce del ricalcolo effettuato dall’Ente.

Il Comune si è costituito in giudizio anche in relazione ai motivi aggiunti.

All’udienza del 9 giugno 2011 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

In via preliminare il Collegio osserva che la determinazione impugnata con il ricorso introduttivo è stata modificata con provvedimento del 10/12/2010 in riferimento all’importo calcolato a titolo di oblazione dovuta. L’atto sopraggiunto, operando il ricalcolo di tutte le somme connesse al rilascio del titolo in sanatoria, ha anche confermato la precedente determinazione dell’importo dovuto per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

Pertanto è venuto meno l’interesse all’impugnazione principale, trasferendosi l’interesse della ricorrente dall’annullamento della determinazione del 26/2/2008, sostituito dal nuovo provvedimento, all’annullamento di quest’ultimo.

Entrando nel merito della trattazione dei motivi aggiunti, valgono le seguenti considerazioni.

Con la prima doglianza aggiunta la ricorrente deduce che gli oneri di urbanizzazione non avrebbero dovuto essere calcolati per differenza tra gli oneri corrispondenti all’attuale destinazione commerciale e gli oneri a suo tempo pagati per l’originaria destinazione produttiva, in quanto il Comune era tenuto invece a detrarre gli oneri dovuti all’attualità, cioè al momento del rilascio del permesso in sanatoria.

La censura è infondata.

L’art. 125, comma 3, della L.R. n. 1/2005, ripetendo quanto in precedenza statuito dall’art. 10, comma 3, della legge n. 10/1977 e dall’art. 19, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, prevede, per modifiche di destinazione d’uso cui è riconducibile il caso di specie, un contributo di urbanizzazione calcolato nell’importo massimo corrispondente alla nuova destinazione, determinato con riferimento al momento dell’intervenuta variazione.

Orbene, come già evidenziato da questo TAR (sentenza n. 2211 del 27/10/2000), trattasi di norma sanzionatoria, nel senso che il legislatore ha introdotto una misura restrittiva per il privato che vuole modificare l’originaria destinazione dell’immobile, cosicchè, qualora il mutamento avvenga nei dieci anni successivi all’ultimazione dei lavori, trova applicazione la sanzione prevista dal citato art. 125 comma 3.

Pertanto, la mancata considerazione degli oneri attualmente corrispondenti alla originaria destinazione produttiva non contrasta con la disposizione regionale, la quale si limita a valorizzare l’obbligo di corrispondere il contributo previsto nella misura massima relativa alla nuova destinazione, senza prendere in considerazione il quantum dovuto in base ai parametri di calcolo vigenti per la destinazione pregressa.

Con il secondo rilievo introdotto con i motivi aggiunti l’istante deduce che l’oblazione non può trovare applicazione nel caso di specie, in quanto le opere realizzate non costituiscono illecito penale, essendo riconducibili al risanamento conservativo o, al più, alla ristrutturazione leggera.

L’assunto non è condivisibile.

Nel caso in esame rilevano alcune modifiche e ampliamenti dei prospetti, opere interne e il cambiamento di destinazione d’uso (si vedano la relazione tecnica allegata alla richiesta di attestazione di conformità –documento n. 2 depositato in giudizio dalla ricorrente- e gli elaborati grafici ad essa relativi –documenti n. 12 e seguenti depositati in giudizio dal Comune-).

L’art. 140, comma 4, della L.R. n. 1/2005 subordina il rilascio dell’attestazione di conformità al pagamento dell’oblazione solo ove si tratti di attività edilizia penalmente rilevante. Sotto quest’ultimo profilo l’art. 44, comma 2 bis, del D.P.R. n. 380/2001, qualifica come illeciti penali gli interventi realizzabili mediante d.i.a. ai sensi dell’art. 22, comma 3, eseguiti in assenza o in difformità dalla stessa, nell’ambito dei quali rientra la ristrutturazione edilizia comportante modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici. Invero quest’ultima norma, alla lettera a, prevede, mediante il rinvio all’art. 10 comma 1 lettera c, interventi di ristrutturazione cosiddetta “pesante”, cioè comportanti un organismo edilizio almeno in parte diverso dal precedente e caratterizzati da modifiche di volume, sagoma, superfici oppure di prospetti.

Pertanto le opere in oggetto, connotate da ampliamento dei prospetti, da modifica di destinazione e da modifiche interne, vanno annoverate nella predetta categoria, e non tra le ristrutturazioni minori o cosiddette leggere (Cass. pen., III, 4/12/2008, n. 834). Invero nel caso di specie, ai sensi dell’art. 10, comma 1 lettera c, del D.P.R. n. 380/2001, la modifica dei prospetti appare elemento qualificante della ristrutturazione non sottoposta al regime ordinario della d.i.a., ma al regime alternativo della d.i.a. o del permesso di costruire, e come tale sanzionata più severamente in mancanza del titolo, ex art. 44, comma 2 bis, del D.P.R. n. 380/2001.

In conclusione, il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre i motivi aggiunti devono essere respinti. Deve essere respinta l’istanza restitutoria come riformulata con i motivi aggiunti.

Le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi, sono determinate in euro 3.000 (tremila) oltre IVA e CPA, da porre a carico della ricorrente.

 

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, dispone quanto appresso:

-dichiara improcedibile il ricorso principale nell’intero petitum;

-respinge i motivi aggiunti sia nella domanda di annullamento che nella domanda di restituzione.

Condanna la ricorrente a corrispondere al Comune di Scandicci la somma complessiva di euro 3.000 (tremila) oltre IVA e CPA, a titolo di spese di giudizio comprendenti gli onorari difensivi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Angela Radesi, Presidente

Eleonora Di Santo, Consigliere

Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore

Da Assegnare Magistrato, Consigliere





L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE










DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)