Cons. Stato Sez. VI n. 2377 del 27 aprile 2010
Beni ambientali. Vincolo e degrado ambientale del sito

La qualificazione di rilevanza paesaggistico-ambientale di un sito non è determinata dal suo grado d'inquinamento - ché, allora, in tutti i casi di degrado ambientale sarebbe preclusa ogni ulteriore protezione del paesaggio riconosciuto meritevole di tutela - , l'imposizione del relativo vincolo servendo piuttosto a prevenire l'aggravamento della situazione e di perseguirne il possibile recupero.

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


N. 02377/2010 REG.DEC.
N. 07371/2007 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)


ha pronunciato la presente


DECISIONE


Sul ricorso numero di registro generale 7371 del 2007, proposto da:
Fiorini Remo, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Costa, con domicilio eletto presso Enrico Brenciaglia in Roma, via Nizza 22;

contro

Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali;

nei confronti di

Comune di Viterbo;

per la riforma

della sentenza del TAR LAZIO – Sede di ROMA -Sezione II Quater n. 05480/2007, resa tra le parti, concernente CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA - VINCOLO PAESAGGISTICO.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2010 il Consigliere Fabio Taormina e udito per parte appellante l’ avvocato Lubrano per delega dell'Avv. Costa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Con la decisione in epigrafe appellata il Tar ha respinto il ricorso di primo grado con il quale era stato chiesto dall’ odierna parte appellante l'annullamento del decreto del Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico del Lazio del 22.9.2003, recante l’ annullamento del provvedimento del Comune di Viterbo n. 89 del 9.7.2003 con cui si era espresso parere favorevole ai sensi degli artt. 32 della legge 47/85 e 39 della legge 724/94 relativamente alla domanda di sanatoria di un “fabbricato ad uso abitazione ” abusivamente realizzato nello stesso Comune (ubicato in località Strada Orfana –Bagnaia-, km. 6.700 in zona di rispetto stradale, distinto in catasto al foglio 148 particella 372).

Nel mezzo introduttivo del giudizio di primo grado erano state sollevate le censure di eccesso di potere per difetto di motivazione ed illogicità manifesta (il provvedimento impugnato aveva annullato il parere comunale in quanto immotivato, esperendo autonome indagini in violazione del principio di leale collaborazione, anziché limitarsi ad attendere la trasmissione delle integrazioni documentali eventualmente necessarie); quella relativa alla violazione dell’art. art. 82 comma 9 del D.P.R. 24 luglio 1977, di incompetenza, e di eccesso di potere per sviamento e difetto di motivazione lamentando che il Ministero, in violazione delle disposizioni predette, aveva effettuato una valutazione di merito in ordine alla compatibilità ambientale delle opere da sanare (neppure assistita da adeguata motivazione) sostituendosi a quella operata dal Comune.

Si lamentava inoltre il vizio di violazione e falsa applicazione della legge n. 241/90 e di eccesso di potere per sviamento e difetto di motivazione:l’atto impugnato non era assistito da adeguata motivazione, in particolare con riferimento ai dati topografici ed agli strumenti di pianificazione urbanistica da cui si desume che l’area avrebbe dovuto rimanere inedificata, ed era stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art. 7 della legge n. 241/90.

Nel merito, si denunciava il vizio di eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di motivazione e di istruttoria, ed erroneità dei presupposti: non era condivisibile il giudizio di incompatibilità ambientale espresso dal Soprintendente, in quanto non considerava l’effettivo stato dei luoghi (ormai tutt’altro che integri, come rappresentato da relazione peritale di parte allegata al ricorso).

Con la sentenza in epigrafe il Tar ha partitamente preso in esame le censure dedotte ed ha ritenuto infondato il gravame.

Secondo i primi Giudici, la censura con la quale si lamentava che il Soprintendente aveva svolto diretti accertamenti al fine di stabilire la compatibilità del manufatto con il vincolo gravante sull’area (mentre, secondo la tesi dell’appellante avrebbe dovuto limitarsi a chiedere al Comune la sola integrazione dei documenti eventualmente mancanti) era infondata in quanto l’autorità tutoria nell’esercizio della attività di controllo ha il potere di ispezionare anche lo stato dei luoghi -ove necessario per verificare la legittimità del nulla-osta comunale - non sussistendo alcun limite normativamente imposto.

Neppure, secondo il Tar, era esatto affermare che era stato illegittimamente esercitato un potere di riesame del merito dell’atto sottoposto a controllo, (così violando il principio di leale collaborazione tra l’organo regionale o comunale sub-delegato gestore del vincolo e l’autorità tutoria statale) anziché limitarsi ad un mero scrutinio di legittimità dello stesso: ciò perché il decreto della Soprintendenza era motivato con riguardo a numerose emergenze fattuali.

Segnatamente, si era ivi evidenziato che l’area interessata dall’intervento edilizio era dichiarata di notevole interesse ex lege n. 1497/1939 ai sensi dell’art. 146 lett. c) del d.lvo n. 490/99, ed il Comune non aveva chiarito come e perché l’intervento sanato fosse stato giudicato compatibile con le esigenze di tutela ambientale; a seguito di verifica si era rilevato che le opere erano state realizzate nella fascia di rispetto di un corso d’acqua in zona vincolata che doveva esser mantenuta integra ed inedificata, ( il manufatto abusivo era stato realizzato nel 1993 in zona ancora abbastanza integra con conseguente incisione negativa della località protetta, alterando i tratti tipici dei terreni posti a rispetto dei corsi d’acqua); il parere favorevole del Comune si risolveva nell’apportare una modifica ai tratti caratteristici della località protetta ed apportava una modifica al vincolo paesaggistico.

Ne conseguiva che era inesatto affermare che la Soprintendenza aveva esercitato un controllo di merito in ordine alla compatibilità dell’intervento in questione con il vincolo paesistico ( essendosi limitata ad evidenziare il contrasto con le specifiche prescrizioni del PTP che sanciscono un vincolo di inedificabilità a tutela dei fossi e dei corsi d’acqua).

Secondo il Tar, poi, anche il terzo mezzo, (con cui si denunciava il difetto motivazionale dell’atto impugnato e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento) doveva essere disatteso.

La determinazione comunale, non aveva tenuto conto dell’esistenza, nell’area interessata dalla costruzione, del vincolo assoluto di inedificabilità imposto delle norme tecniche di attuazione del vigente P.T.P; sotto altro profilo, risultando il provvedimento comunale adottato l’8.9.2003, successivamente all’entrata in vigore del D.M. 19.6.2002 n. 165 e non essendo stato detto decreto impugnato, non vi era alcun obbligo per la Soprintendenza di comunicare al ricorrente l’avvio del procedimento di secondo grado di cui al citato art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 490/1999, volto alla verifica della legittimità dell’autorizzazione rilasciata dal Comune.

In ultimo, la denunciata parziale compromissione di un’area vincolata non giustificava il rilascio di provvedimenti atti a comportarne l’ulteriore degrado, ma doveva richiedere, semmai, una maggiore attenzione da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo al fine di preservare gli spazi residui da un ulteriore “vulnus” ai valori ambientali tutelati: anche l’ultimo motivo di censura, pertanto, doveva essere disatteso.

L’odierna parte appellante ha censurato la predetta sentenza chiedendone l’annullamento in quanto viziata da errori di diritto ed illegittima riproponendo i motivi di censura già contenuti nel ricorso di primo grado.

Il piccolo locale adibito a ricovero di attrezzi agricoli da questi realizzato era di modeste dimensioni; la Soprintendenza non avrebbe potuto ispezionare il sito, in presenza della completa e compiuta istruttoria svolta dall’amministrazione comunale;erano state illegittimamente introdotte nel procedimento, ad opera della Soprintendenza, non ammissibili valutazioni di merito: ciò in base ad un atto connotato da motivazione non solo insufficiente ma, addirittura, meramente apparente, anche tenuto conto della situazione (ampiamente compromessa, sotto il profilo urbanistico ed ambientale) dell’area.

Essa ha puntualizzato e ribadito dette doglianze mercè il deposito di una articolata memoria datata 1.3.2010.

Alla camera di consiglio del 9 ottobre 2007 fissata per l’esame dell’istanza cautelare di sospensione della esecutività della sentenza appellata la Sezione con l’ordinanza n. 5301/2007 ha parzialmente accolto l’appello cautelare, limitatamente alla riduzione in pristino del manufatto di cui trattasi conseguente all’esecuzione del decreto impugnato in primo grado.


DIRITTO


La sentenza deve essere confermata previa declaratoria di infondatezza dell’appello.

L’azione amministrativa appare immune dai vizi di legittimità lamentati dall’appellante ed esattamente il Tar ha dichiarato l’infondatezza del ricorso di primo grado.

Il punto dal quale è necessario muovere (così invertendo la l’ordine di trattazione delle censure contenute nel ricorso in appello) riposa nella condivisibile affermazione, che costituisce jus receptum, e che riguarda sia i singoli beni che le aree protette, secondo cui “la qualificazione di rilevanza paesaggistico-ambientale di un sito non è determinata dal suo grado d'inquinamento - ché, allora, in tutti i casi di degrado ambientale sarebbe preclusa ogni ulteriore protezione del paesaggio riconosciuto meritevole di tutela - , l'imposizione del relativo vincolo servendo piuttosto a prevenire l'aggravamento della situazione e di perseguirne il possibile recupero. (Consiglio di Stato , sez. V, 27 marzo 2000, n. 1761: per l’analoga affermazione in materia di vincolo storico-artistico,secondo cui “lo stato di degrado ed abbandono in cui può versare un bene non preclude l'adozione della misura di vincolo ex art. 1 e 3 l. 1 giugno 1939 n. 1089, che è, anzi, indirizzata ad impedire ulteriore danno al bene di interesse storico ed ambientale ed a favorire, anche avvalendosi di finanziamento pubblico, eventuali interventi di recupero.”, si veda: Consiglio di Stato , sez. VI, 02 novembre 2007, n. 5662).

La censura fondata sulla pregressa compromissione ambientale e paesaggistica dell’area ove insiste il manufatto abusivamente edificato è pertanto infondata, collidendo con il consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato reso sia in sede consultiva (“in tema di condono per un'opera realizzata in zona soggetta a vincolo paesaggistico, la situazione di compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni anziché impedire, maggiormente richiede per la legittimità dell'azione amministrativa che nuove opere non deturpino ulteriormente l’ambito protetto.” Consiglio di Stato , sez. II, 13 dicembre 2006, n. 10387) che giurisdizionale (“ogni eventuale situazione di compromissione dell'ambiente ad opera di preesistenti realizzazioni, non esime l'amministrazione dall'assumere provvedimenti sanzionatori nei riguardi delle nuove costruzioni eseguite in contrasto con il vincolo paesaggistico ed anzi maggiormente richiede, per la legittimità dell'azione amministrativa, che ulteriori interventi non deturpino ulteriormente l'ambiente protetto.”Consiglio di Stato, sez. IV, 30 giugno 2005, n. 3547).

Tali condivisibili principi consentono, da un canto, di ritenere infondata l’ultima censura contenuta nel ricorso in appello e, al contempo, di valutare finalisticamente l’azione amministrativa intrapresa dalla Soprintendenza in quanto armonicamente coordinata con i principi generali in materia.

Posto poi che nel caso di specie la Soprintendenza ha verificato la non compatibilità dell’intervento in questione con il vincolo paesistico (evidenziando il contrasto con le specifiche prescrizioni del PTP che sanciscono un vincolo di inedificabilità a tutela dei fossi e dei corsi d’acqua) è evidente la infondatezza della doglianza mercè la quale si è lamentato l’indebito esercizio di un controllo di merito (si veda, di recente, la condivisibile ricostruzione contenuta nella decisione del Consiglio di Stato, sez. VI, 23 febbraio 2009, n. 1050 in tema di ampiezza della valutazione esercitabile dalle Soprintendenze).

Quanto alla doglianza relativa alla asserita assenza in capo alla Soprintendenza del potere di svolgere attività istruttoria, essa è tanto suggestiva quanto infondata (oltre ad essere assolutamente generica, richiamandosi ad un asserito vulnus del principio di “leale collaborazione” non corroborato dal richiamo di alcun referente normativo).

Parte appellante sembra impropriamente richiamarsi ad un principio giurisprudenziale reso in materia di termini di esercizio del potere repressivo (“l'art. 6 comma 6 bis, d.m. 13 giugno 1994 n. 495 e l'art. 159 comma 2, d.lg. 22 gennaio 2004 n. 42 possono ritenersi ricognitivi del principio della possibilità, da parte della Soprintendenza, di effettuare richieste istruttorie, idonee ad incidere sul termine perentorio di sessanta giorni: oltre all'ipotesi di documentazione non trasmessa ed utilizzata in sede di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, tali richieste possono riguardare anche accertamenti, chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio. I rischi di elusione del termine perentorio e di attribuzione alla Soprintendenza del potere di annullamento esercitabile senza termine certo, vengono evitati attraverso il contenimento temporale, risultante dalla lettura combinata delle due disposizioni. Ciò non significa che ogni richiesta istruttoria sia idonea ad interrompere il termine perentorio, in quanto resta anche ferma la possibilità di dedurre in giudizio l'insussistenza dei descritti presupposti, in base ai quali la richiesta può essere ritenuta legittima.”- Consiglio di Stato , sez. VI, 26 novembre 2007, n. 6032 -)

Da tale principio (e dalla consolidata prassi secondo cui le Soprintendenze si rivolgono agli enti che rilasciarono il provvedimento autorizzatorio per ottenere gli eventuali chiarimenti reputati necessari) l’appellante fa sostanzialmente discendere un corollario, eccentrico rispetto al sistema, secondo il quale alla Soprintendenza sarebbe precluso di svolgere alcun accertamento istruttorio nell’ambito delle proprie competenze.

Il vero è semmai il contrario: il potere di svolgere in proprio attività istruttoria è connaturato ed endemico al potere di disporre.

Ad esso può semmai derogarsi, richiedendo chiarimenti istruttori all’autorità che ha emesso il provvedimento oggetto di vaglio.

Non a caso, la giurisprudenza di primo grado che ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione ha semmai posto in risalto l’aspetto specularmente opposto a quello postulato da parte appellante precisando che “in tema di rilascio di nullaosta paesaggistico (nella specie per rilascio di concessione in sanatoria di abusi edilizi effettuati in zone sottoposte a vincolo), l'attività di verifica della correttezza del provvedimento regionale di conformità, di cui all'art. 7, l. 29 giugno 1939 n. 1497, effettuata sia dalla soprintendenza sia dall'autorità centrale - previa acquisizione di tutti gli atti necessari a consentire il pieno ed esaustivo apprezzamento dell'incidenza dell'intervento edilizio sull'assetto paesistico territoriale della zona e circostante - non implica, necessariamente, il compimento di effettivo sopralluogo ma può limitarsi alla valutazione documentale della condotta procedimentale tenuta dall'ente territoriale -nella specie, la verifica da parte dell'amministrazione centrale ha rilevato la carenza sul piano della motivazione circa la compromissione o meno del territorio-“.(T.A.R. Calabria Catanzaro, 09 novembre 1999, n. 1335).

Quanto alla lamentata violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, in quanto la Soprintendenza avrebbe omesso di comunicarle l'avvio del procedimento di riesame del nulla osta paesaggistico rilasciato dall'Autorità comunale, essa non sussiste.

La censura infatti si appalesa priva di pregio, poiché per effetto dell'art. 2 del D.M. 19 giugno 2002, n. 165, che ha abrogato l'art. 4 del D.M. 13 giugno 1994, n. 495, i procedimenti di riesame dei nulla osta paesaggistici ed ambientali non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90 (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 3 marzo 2004, n. 1063).

E ciò anche a non volere considerare (tanto più alla luce della “novella” di cui alla legge n. 15/2005 che ha innovato la lex generalis in materia di procedimento amministrativo di n. 241/1990) il consolidato orientamento secondo cui “l'obbligo di dare comunicazione dell'avvio del procedimento previsto dall'art. 7 l. n. 241 del 1990, non può essere applicato meccanicamente e formalisticamente, essendo volto non soltanto ad assolvere ad una funzione in favore del destinatario dell'atto conclusivo, ma anche a formare nell'amministrazione procedente una più completa e meditata volontà e dovendosi, comunque, ritenere che il vizio derivante dall'omissione di comunicazione non sussiste nei casi in cui lo scopo della partecipazione del privato sia stato comunque raggiunto o manchi. Dal che ne consegue che non può ritenersi sussistente la violazione di tale obbligo nel caso in cui il soggetto inciso sfavorevolmente da un provvedimento non dimostri che, ove sarebbe stato in grado di fornire elementi di conoscenza e di giudizio tali da far determinare in modo diverso le scelte dell'amministrazione procedente -nella specie trattasi di mancato avviso di avvio di procedimento di annullamento da parte della Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici del nulla osta comunale per la realizzazione di pontili mobili per approdi di imbarcazioni turistiche in località non individuata da variante a p.r.g. come "area portuale", e che pertanto si configurava come atto dovuto-.” (Consiglio di Stato , sez. VI, 06 ottobre 2005, n. 5436).

Ciò ovviamente, tenendo in considerazione la circostanza che il diniego repressivo concerneva la sussistenza di una zona di rispetto, e che il privato interessato, odierno appellante, nessun utile contributo procedimentale avrebbe potuto apportare.

Tale corollario, discendente dalla incontestata sussistenza del vincolo di inedificabilità (del quale sarebbe spettato all’appellante dimostrare, in termini non meramente assertivi, l’inesistenza) consente in ultimo di dichiarare immeritevole di accoglimento la doglianza attinente all’asserita assenza di supporto motivazionale della delibera reiettiva.

La essenza della statuizione amministrativa censurata riposa nella interpretazione ed applicazione di norme di legge a contenuto precettivo immediatamente vincolante.

Parte appellante ha contestato la legittimità ed esattezza di tale interpretazione; ma ciò appunto, costituisce l’essenza, il “proprium” dell’accertamento giudiziale e non integra certo vizio motivazionale dell’atto.

Dal tenore del provvedimento impugnato l’appellante era perfettamente in grado di ricavare gli elementi essenziali del convincimento dell’amministrazione (circostanza, quest’ultima, effettivamente avvenuta): non ricorrono certamente, nel caso di specie, quei parametri (“il difetto di motivazione dell'atto amministrativo impedisce di comprendere in base a quali dati specifici sia stata operata la scelta della pubblica amministrazione, nonché di verificarne il percorso logico seguito nell'applicare i criteri generali nel caso concreto, così contestando di fatto una determinazione assolutamente discrezionale e non controllabile e violando non solo l'obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi, indicando, ai sensi dell'art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li hanno determinati in relazione alle risultanze dell'istruttoria, ma anche i principi di imparzialità e buon andamento, di cui all'art. 97 cost. “-Consiglio di Stato , sez. IV, 04 settembre 1996, n. 1009-) enucleati dalla giurisprudenza perché possa essere ritenuto sussistente sì grave vizio dell’azione amministrativa.

Il vero è che l’intera impostazione del ricorso in appello non tiene conto di due principi-cardine enucleati dalla giurisprudenza e che costituiscono jus receptum.

Il primo di essi, in tema di poteri e competenze dell’organo statale, è quello per cui “dall'art. 159 comma 1 d.lg. n. 42 del 2004, emerge chiaramente la scelta operata dal legislatore, nel senso di configurare il procedimento di conformità paesaggistica in sanatoria in termini "dualistici", distinguendo in esso un momento iniziale di ordine autorizzatorio, di competenza dell'ente territoriale delegato, ed un momento successivo di verifica dell'autorizzazione rilasciata, appartenente alla competenza dell'Autorità statale, con conseguente autonomia del procedimento innanzi quest'ultima e connesse prerogative di partecipazione, attribuite specificamente al soggetto interessato, e rinnovate, rispetto a quelle della precedente fase svoltasi a seguito della sua domanda di autorizzazione innanzi all'ente territoriale delegato.”(Consiglio di Stato , sez. VI, 02 novembre 2007, n. 5682).

Il secondo portato dell’esperienza giurisprudenziale, anch’esso di risalente ispirazione, in tema di ampiezza e portata del vincolo imposto sull’area, si è spinto ad affermare che è ininfluente l’epoca (antecedente o successiva alla commissione dell’abuso) in cui sorse il vincolo, purchè il medesimo risulti apposto alla data in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria (ex multis, Consiglio di Stato , sez. IV, 19 marzo 2009, n. 1646).

Né rileva la mancata conoscenza da parte dell’autore dell’abuso della sussistenza del vincolo pregresso all’epoca della commissione dell’illecito (in termini: Consiglio di Stato , sez. VI, 02 febbraio 2009, n. 537).

Sarebbe spettato all’amministrazione dell’ente locale fornire analitica dimostrazione, fornita di consistente supporto motivazionale, del perché, pur a fronte del vincolo in oggetto, l’immobile si potesse ritenere meritevole del provvedimento di sanatoria (e quale fosse l’interesse, prevalente sul vincolo apposto, da salvaguardare). Il provvedimento repressivo impugnato non indulge in valutazioni di merito ma, fa corretto uso dei superiori principi, con statuizione immune da vizi di straripamento.

In conclusione, il provvedimento impugnato si appalesa legittimamente adottato nell'esercizio del potere di annullamento conferito al Soprintendente ed adeguatamente motivato, essendo a tal fine sufficiente il riferimento al rilevato contrasto con le prescrizioni in materia di vincolo da zona di rispetto ed alla carenza di motivazione del nulla osta comunale. Quest'ultimo vizio, peraltro, è stato ritenuto dalla giurisprudenza, con riferimento ai provvedimenti in esame, come particolarmente grave e di per sé sufficiente a giustificare l'annullamento del nulla osta comunale. In considerazione della tendenziale irreversibiltà dell'alterazione dello stato dei luoghi, infatti, un'adeguata gestione dei vincoli paesistici impone che l'autorizzazione paesistica sia congruamente motivata, esponendo le ragioni di effettiva compatibilità degli abusi realizzati con gli specifici valori paesistici dei luoghi, con la conseguenza che il difetto di motivazione dell'autorizzazione giustifica per ciò solo il suo annullamento in sede di controllo (Consiglio di Stato, Sez. V n. 4552/2005; Sez. VI, 8 agosto 2000, n. 4345; Sez. VI, 9 aprile 1998, n. 460; Sez. IV, 4 dicembre 1998, n. 1734; Sez. VI, 9 aprile 1998, n. 460; Sez. VI, 20 giugno 1997, n. 952; Sez. VI, 30 dicembre 1995, n. 1415; Sez. VI, 12 maggio 1994, n. 771).

In particolare, l’azione amministrativa appare essersi conformata ai principi autorevolmente affermati secondo i quali “con riferimento alle valutazioni che il Ministero per i beni e le attività culturali può formulare ex art. 82, comma 9, d.lg. 24 luglio 1977 n. 616 (così come da ultimo trasfuso nell'art. 151, comma 4, secondo periodo, d.lg. 29 ottobre 1999 n. 490) in sede di gestione dei valori paesistici e ambientali "ad estrema difesa del vincolo", va richiamata la incontestata giurisprudenza per la quale l'autorizzazione paesistica può essere annullata per qualsiasi vizio di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere (per sviamento, insufficiente motivazione, difetto di istruttoria, illogicità manifesta): in particolare, in considerazione della tendenziale irreversibilità dell'alterazione dello stato dei luoghi, l'atto che esamina la domanda di autorizzazione deve essere coerente col piano paesistico (ove emanato), si deve basare su una idonea istruttoria e su una adeguata motivazione (da cui devono risultare le ragioni poste a base della affermata prevalenza di un interesse diverso da quello tutelato in via primaria) e deve tenere conto del principio di leale cooperazione che in materia domina i rapporti tra il Ministero e le regioni. “.(Consiglio di Stato Adunanza Plenaria, 14 dicembre 2001, n. 9).

La sentenza impugnata, conclusivamente, resiste alle censure di cui all’appello che deve essere, pertanto, respinto.

Nessuna statuizione è dovuta sulle spese di giudizio, stante la mancata costituzione in giudizio delle appellate amministrazioni.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe lo respinge e per l’effetto conferma l’appellata sentenza.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:

Giovanni Ruoppolo, Presidente

Paolo Buonvino, Consigliere

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere, Estensore