Corte Costituzionale sent. 21 del 23 gennaio 2006
giudizi per conflitti di attribuzione tra enti sorti a seguito dei decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del 18 novembre 2004, DEC/DPN 2211 e dell’8 giugno 2005, DEC/DPN 1048, promossi con due ricorsi della Regione Toscana, notificati rispettivamente il 1° febbraio e il 4 agosto 2005, depositati in cancelleria il 10 febbraio e il 12 agosto successivi ed iscritti al n. 9 del registro conflitti 2005 ed al n. 26 del registro conflitti tra enti 2005.
SENTENZA N. 21
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi per conflitti di attribuzione tra enti sorti a seguito dei decreti 
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del 18 novembre 2004, 
DEC/DPN 2211 e dell’8 giugno 2005, DEC/DPN 1048, promossi con due ricorsi della 
Regione Toscana, notificati rispettivamente il 1° febbraio e il 4 agosto 2005, 
depositati in cancelleria il 10 febbraio e il 12 agosto successivi ed iscritti 
al n. 9 del registro conflitti 2005 ed al n. 26 del registro conflitti tra enti 
2005.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 29 novembre 2005 il Giudice relatore Alfio 
Finocchiaro;
uditi l’avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana e l’avvocato dello Stato 
Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso notificato in data 10 febbraio 2005 (reg. confl. n. 9 del 2005), 
la Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del 
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio in relazione al decreto del Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio del 18 novembre 2004 DEC/DPN 2211 con il quale è stato 
prorogato l’incarico di Commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale 
dell’arcipelago toscano al dott. Ruggero Barbetti, per la durata di sei mesi 
decorrenti dalla data del 3 dicembre 2004.
La ricorrente, assumendo la violazione degli artt. 5, 117 e 118 della 
Costituzione e del principio di leale cooperazione, in relazione all’art. 9, 
comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), 
che prevede, per la nomina del presidente degli Enti parco, un meccanismo di 
intesa tra il Ministro dell’ambiente e i Presidenti delle Regioni nel cui 
territorio ricada in tutto o in parte il parco, chiede che sia dichiarato che 
non spetta allo Stato di nominare, in mancanza della prescritta intesa con la 
Regione Toscana, il Commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale 
dell’arcipelago toscano, e che sia, conseguentemente, annullato il decreto 
ministeriale di nomina innanzi richiamato.
Riferisce la Regione ricorrente che la questione, riguardante il procedimento 
concernente la nomina del Presidente del Parco nazionale dell’arcipelago 
toscano, è già nota alla Corte costituzionale che, in merito, ha pronunciato la 
sentenza n. 27 del 2004.
Ai sensi dell’art. 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il 
presidente dell’Ente parco nazionale deve essere nominato di intesa tra il 
Ministro dell’ambiente ed i Presidenti delle Regioni nel cui territorio ricada 
in tutto o in parte il parco nazionale.
In data 1° marzo 2002 (in considerazione della imminente scadenza del presidente 
allora in carica), il Ministro chiedeva alla Regione Toscana l’intesa per 
nominare, quale Presidente dell’Ente Parco dell’arcipelago toscano, il dott. 
Ruggero Barbetti. La Regione, con propria nota del 15 marzo 2002, esprimeva 
motivatamente il proprio diniego all’intesa richiesta e chiedeva un incontro 
urgente allo scopo di ricercare l’intesa. Con il proprio decreto del 19 
settembre 2002, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio nominava 
un commissario straordinario dell’Ente parco nazionale dell’arcipelago toscano, 
nella persona del dott. Ruggero Barbetti.
Tale decreto veniva annullato dalla Corte costituzionale con la richiamata 
sentenza n. 27 del 2004.
Successivamente, con decreto del 19 febbraio 2004, il Ministro nominava il dott. 
Aldo Casentino ed il dott. Silvio Vetrano rispettivamente commissario 
straordinario e subcommissario dell’ente in oggetto, per la durata di sessanta 
giorni decorrenti dal 5 febbraio 2004.
Il provvedimento era motivato con la necessità di garantire l’ordinaria 
amministrazione dell’organo scaduto, nell’attesa di addivenire all’intesa con la 
Regione Toscana: a tal fine si dava atto che la Regione era stata coinvolta e 
conveniva sulla soluzione dando la sua disponibilità, manifestata con nota del 
21 gennaio 2004, ad avviare il confronto preordinato al raggiungimento 
dell’intesa prescritta dalla legge.
Con nota del 29 marzo 2004, inviata al Ministro per fax nello stesso giorno e 
poi spedita per posta, il Presidente della Regione, in vista dell’avvicinarsi 
della scadenza degli incarichi del commissario e del vice-commissario fissata 
per il 4 aprile 2004, invocando una reale e fattiva collaborazione ai fini 
dell’intesa per la nomina del Presidente dell’Ente parco, proponeva al Ministro 
alcuni nominativi di esperti da valutare ai fini dell’intesa per la nomina a 
Presidente dell’ente in oggetto, ed allegava i relativi curricula. Venivano 
proposti il prof. Cinelli, il dott. Landi ed il prof. Santi; i relativi 
curricula dimostravano il possesso, nei candidati, dei requisiti necessari per 
poter svolgere l’incarico. Il Presidente della Regione, nella citata nota, 
chiedeva al Ministro anche un incontro per discutere più dettagliatamente i 
profili delle candidature ed esaminare eventuali ulteriori ipotesi.
Il Ministro, con decreto del 6 aprile 2004, nominava il dott. Ruggero Barbetti 
quale commissario straordinario per la durata di sessanta giorni decorrenti dal 
6 aprile. Nel decreto si richiamava una lettera del 17 marzo 2004 inviata alla 
Regione, con cui si chiedeva l’intesa per la nomina del dott. Barbetti; si 
affermava che la Regione non aveva risposto; si ignorava del tutto la nota 
regionale del 29 marzo; si giustificava la nomina commissariale con l’esigenza 
di assicurare la funzionalità dell’azione amministrativa e, quanto al nome 
proposto – quello del dott. Barbetti, vale a dire il medesimo sul quale non si 
era perfezionata la procedura dell’intesa – se ne sosteneva l’idoneità «per le 
sue capacità professionali e per la specifica conoscenza del territorio di 
riferimento».
La Regione, a fronte di tale decreto, affermava di non aver mai ricevuto la 
lettera, ivi citata, del 17 marzo con cui il Ministro sosteneva di aver avviato 
la procedura dell’intesa. Ed infatti tale nota era pervenuta alla Regione 
Toscana solo in data 6 aprile 2004 – né del resto sarebbe potuta arrivare prima, 
essendo stata spedita dall’ufficio postale di Roma Ostiense solo in data 3 
aprile 2004, come attestava il timbro postale della lettera pervenuta – quando 
già era scaduto il precedente commissario.
A tale decreto seguiva una ulteriore nota del Ministro, in data 8 aprile 2004, 
pervenuta alla Regione in data 14 aprile 2004, in cui il medesimo comunicava di 
avere ricevuto la lettera regionale del 29 marzo 2004 proprio il medesimo giorno 
della adozione dell’atto di nomina del dott. Barbetti quale commissario 
dell’Ente parco (tale lettera era stata inviata via fax in data 29 marzo 2004). 
Il Ministro poi affermava di ritenere confliggente con lo spirito di 
collaborazione il rifiuto di intesa sul nominativo del dott. Barbetti; sosteneva 
che l’intesa fosse comunque da cercare e conseguire e dichiarava funzionale a 
tale primario obiettivo il breve termine di sessanta giorni della durata 
commissariale; fissava un incontro per il 22 aprile.
Il Presidente della Regione Toscana decideva di non impugnare il decreto di 
nomina commissariale, intendendo così favorire il procedimento per il 
raggiungimento dell’intesa e, in data 8 aprile 2004, rispondeva alla lettera del 
Ministro del 17 marzo, ribadendogli di non aver potuto rispondere prima perché 
quella lettera era pervenuta solo in data 6 aprile 2004, in quanto spedita 
dall’ufficio postale di Roma il 3 aprile 2004. In ogni caso il Presidente, al 
fine di addivenire ad un possibile accordo, riconfermava il contenuto della 
precedente lettera del 29 marzo (che veniva nuovamente trasmessa): in sostanza 
dunque il Presidente, nel richiamare le motivazioni in precedenza espresse in 
merito all’unico nominativo proposto dal Ministro, rilevava che, per addivenire 
all’intesa, non poteva essere sempre riproposto il solo, unico nome su cui 
l’intesa non era stata raggiunta e indicava di nuovo al Ministro tre nominativi 
(già segnalati con la lettera del 29 marzo) di soggetti con requisiti di elevata 
professionalità in rapporto all’incarico di presidente dell’Ente parco.
In data 20 aprile 2004 il Presidente della Regione Toscana scriveva ancora al 
Ministro affermando di aver sempre e tempestivamente risposto alle richieste 
ministeriali; evidenziava che i ritardi imputati non erano sussistenti; chiariva 
di aver sempre motivato le proprie posizioni in merito all’unico nome proposto 
dal Ministro (cioè quello del dott. Barbetti); ribadiva che il diniego 
all’intesa non era collegato allo schieramento politico del dott. Barbetti («lo 
prova il fatto che fra le proposte da me formulate per la presidenza dell’ente 
parco sono facilmente rintracciabili ipotesi sintoniche con l’attuale 
maggioranza di Governo»), ma alla necessità, sempre fatta presente, che il 
Presidente del Parco avesse anche un forte legame istituzionale con le realtà 
locali.
Ancora il Presidente evidenziava che la leale collaborazione avrebbe reso 
necessario non proporre da parte del Ministro sempre e solo il medesimo 
nominativo su cui non era stata raggiunta l’intesa, ed auspicava una positiva 
soluzione della vicenda nella riunione del 4 maggio.
Dopo questo incontro, il Presidente della Regione Toscana inviava al Ministro in 
data 12 maggio 2004 una propria ulteriore nota, in cui evidenziava che 
l’incontro del 4 maggio aveva avuto un esito negativo per «l’ennesima 
riproposizione del solo nominativo del dott. Ruggero Barbetti» che «non può in 
tutta evidenza essere considerata espressione di una volontà di leale e 
costruttiva collaborazione».
Il Presidente pertanto chiedeva una effettiva cooperazione o attraverso una 
proposta alternativa a quella del dott. Ruggero Barbetti, o esprimendo le 
necessarie valutazioni rispetto a quelle che la Regione aveva da tempo indicato. 
A tale lettera rispondeva il Ministro con nota del 17 maggio, ove si esprimeva 
rammarico e si preannunciava un incontro; intanto, con il decreto del 7 giugno 
2004 si confermava, quale commissario dell’ente, sempre il dott. Barbetti per 
ulteriori sessanta giorni decorrenti dal 5 giugno.
In tale decreto si citano solo due lettere del Ministro, una del 17 maggio con 
cui il Ministro avrebbe ribadito la necessità di dare corso alle nomine dei 
vertici istituzionali dell’Ente parco attraverso lo strumento dell’intesa, e la 
seconda, sempre nella stessa data, inviata al Presidente della Regione, ove il 
Ministro dichiarava di essere disponibile a riprendere l’iter finalizzato 
all’intesa. Era evidentemente parziale – secondo la ricorrente – la 
ricostruzione dei fatti contenuta in tale decreto in cui non si richiamano 
volutamente tutte le note inviate dal Presidente della Regione e in cui si 
omette ogni indicazione dei motivi per cui le proposte indicate dallo stesso 
Presidente non erano state prese in considerazione.
Anche in questo caso il Presidente della Regione Toscana riteneva di non 
ricorrere avverso tale decreto.
In seguito, il Presidente della Regione inviava un’ulteriore comunicazione al 
Ministro in data 28 giugno 2004, ove, appellandosi ai princípi sanciti dalla 
Corte costituzionale, gli chiedeva di esprimere una valutazione sulle proposte 
della Regione e di formulare una proposta alternativa a quella del dott. 
Barbetti che consentisse il raggiungimento dell’accordo.
A questa lettera seguivano un ulteriore decreto in data 22 luglio, di proroga 
dell’incarico commissariale al dott. Barbetti per altri sessanta giorni a far 
data dal 4 agosto 2004, nonché il decreto del 24 settembre di proroga 
dell’incarico, sempre al dott. Barbetti, per altri sessanta giorni dal 4 ottobre 
2004. Tale incarico quindi sarebbe scaduto il 3 dicembre 2004.
Con il provvedimento oggetto del presente conflitto, il Ministro, con effetto 
dal 3 dicembre 2004 ha prorogato il medesimo incarico commissariale sempre al 
dott. Barbetti, ma, questa volta, per la durata di sei mesi.
Il provvedimento lederebbe le competenze costituzionali garantite alla Regione e 
violerebbe il principio di leale cooperazione, recando vulnus agli artt. 5, 117 
e 118 della Costituzione.
Da quanto esposto nel fatto e attestato nei documenti depositati, risulta 
infatti che, dopo l’annullamento della nomina commissariale a seguito della 
sentenza n. 27 del 2004, il dott. Barbetti (e quindi quello stesso soggetto sul 
quale non è stata raggiunta l’intesa tra il Ministro ed il Presidente della 
Regione Toscana), esercita le funzioni di Presidente del Parco dell’arcipelago 
toscano (anche se con la qualifica di commissario, ma con identici poteri del 
presidente e con garanzia di durata, grazie alle proroghe) ormai 
ininterrottamente dal 6 aprile 2004.
Nella sentenza n. 27 del 2004, la Corte – dopo aver rilevato che la nomina 
commissariale non può essere giustificata dal solo fatto che non si sia 
raggiunta l’intesa per la nomina del presidente «perché in questo modo si 
finirebbe per attribuire al Governo il potere di aggirare l’art. 9, comma 3, 
legge n. 394 del 1991, scegliendo come commissario una persona non gradita dal 
Presidente della regione» – ha richiamato e confermato importanti principî in 
tema di intese tra Stato e Regioni.
In particolare la Corte ha ricordato che «lo strumento dell’intesa costituisce 
una delle possibili forme di attuazione del principio di leale cooperazione tra 
lo Stato e la regione e si sostanzia in una paritaria codeterminazione del 
contenuto dell’atto; intesa da realizzare e ricercare, laddove occorra, 
attraverso reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolino il 
raggiungimento di un accordo, senza alcuna possibilità di un declassamento 
dell’attività di codeterminazione connessa all’intesa in una mera attività 
consultiva non vincolante (cfr. sentenza n. 351 del 1991)».
Pertanto, con specifico riferimento alla prima nomina del commissario dell’Ente 
Parco dell’arcipelago toscano, la Corte ha evidenziato che «proprio per il fatto 
che alla nomina del Commissario si giunge in difetto di nomina del Presidente, 
per il mancato perfezionamento dell’intesa ed in attesa che ad essa si pervenga, 
condizione di legittimità della nomina del primo è, quantomeno, l’avvio e la 
prosecuzione delle procedure per la nomina del secondo». Nel caso di specie la 
nomina commissariale è stata dichiarata illegittima per il «mancato avvio e 
sviluppo della procedura dell’intesa per la nomina del Presidente, che esige, 
laddove occorra, lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare, nel 
rispetto del principio di leale cooperazione tra Stato e regione, le divergenze 
che ostacolino il raggiungimento di un accordo e che sole legittimano la nomina 
del primo» (cioè del commissario).
Il comportamento tenuto dal Ministro dopo la sentenza n. 27 del 2004 non ha 
affatto rispettato, si afferma nel ricorso, i suddetti princípi.
Il Presidente della Regione, infatti, si è tempestivamente attivato, ha proposto 
nomi di soggetti competenti, con dimostrata professionalità, ed ha 
reiteratamente chiesto risposte in merito.
A fronte di tale comportamento della Regione, il Ministro – sottolinea la 
ricorrente – non ha nemmeno preso in considerazione i nominativi proposti dalla 
stessa, senza esplicitare i motivi di tale disinteresse, e ha tenuto un 
comportamento ambiguo: nel decreto del 6 aprile 2004, con il quale ha rinominato 
commissario il dott. Barbetti, dopo l’annullamento della precedente nomina, si 
afferma che la Regione non ha fornito risposta alla lettera del 17 marzo 2004 
con cui era stata richiesta l’intesa e non si richiama la lettera regionale del 
29 marzo 2004, nonostante quest’ultima fosse stata trasmessa via fax allo stesso 
Ministro nello stesso 29 marzo 2004, mentre la lettera del 17 marzo 2004 non 
poteva essere pervenuta alla Regione il 6 aprile, essendo stata inviata per 
posta prioritaria il 3 aprile 2004.
Inoltre il Ministro, negli atti di proroga del commissario, ha inserito clausole 
di mero stile, con le quali ha dichiarato di voler addivenire all’intesa, ha 
affermato che il commissariamento va superato, che il medesimo è funzionale solo 
al raggiungimento dell’intesa ma, nella sostanza, a tali frasi non ha mai 
corrisposto un comportamento costruttivo, di «reiterate trattative volte a 
superare le divergenze». Prova sicura di tale disponibilità, solo formale e non 
sostanziale, è la circostanza che il Ministro abbia sempre avanzato un solo 
nome, quello del dott. Barbetti, senza mai neppure tentare di costruire l’intesa 
proponendo ulteriori nominativi.
Con il provvedimento oggetto del conflitto si proroga il commissariamento per 
sei mesi: è dunque evidente, osserva la ricorrente, che si tende a stabilizzare 
un organo straordinario che, per sua natura, dovrebbe avere una durata ben più 
limitata.
E’ significativo che la durata sia stata trasformata dagli usuali sessanta 
giorni a sei mesi, ciò che costituirebbe la conferma che non esiste alcuna 
volontà di ricercare un’intesa con il Presidente della Regione, ma si vuole solo 
istituzionalizzare e rendere più stabile il commissario.
Tutto quanto esposto evidenzierebbe che il Ministro si è limitato a proporre un 
nome, reiterandolo sempre, senza sviluppare quelle necessarie trattative che, 
sole, possono permettere il superamento delle divergenze.
La Regione Toscana ha “tollerato” i decreti del 6 aprile, del 7 giugno, del 22 
luglio e del 24 settembre, con i quali è stato rinominato e prorogato il 
commissario Barbetti, nonostante i medesimi fossero gravemente lesivi delle 
proprie competenze: l’amministrazione ha infatti ritenuto che la nomina 
commissariale, limitata a sessanta giorni, potesse consentire al Ministro di 
attivare e soprattutto di proseguire in modo sostanziale un procedimento basato 
sulla fattiva collaborazione, e, dunque, preordinato a ricercare in modo 
efficace e a trovare l’intesa con la Regione medesima.
Ormai appare invece chiaro – rileva la ricorrente – che nulla di tutto ciò ha 
fatto ed intende fare il Ministro, il quale attende, senza compiere alcuna 
attività, la scadenza degli incarichi commissariali e poi li proroga; avendo 
constatato che i precedenti atti non sono stati impugnati dalla Regione, con 
l’ultimo decreto ha prorogato addirittura per sei mesi l’incarico commissariale 
«per garantire la continuità amministrativa dell’ente, nelle more della 
definizione dell’intesa». E’ impossibile non constatare, anche considerando le 
identiche frasi sempre ripetute nei precedenti decreti, che si tratta di una 
motivazione formale, che si esaurisce in frasi vuote di qualsiasi contenuto 
concreto, perché il procedimento per addivenire all’intesa non verrà mai 
coltivato dal Ministro con la leale collaborazione che sarebbe necessaria.
Il comportamento “sleale” del Ministro determina una sicura lesione delle 
competenze regionali.
Il presidente, infatti, è l’organo fondamentale che rappresenta il parco e ne 
coordina l’attività; fa parte del consiglio direttivo che adotta lo statuto 
dell’ente, delibera i bilanci, il regolamento ed il piano del parco.
In sostanza il presidente del parco determina in modo incisivo le scelte 
dell’Ente parco e tali scelte inevitabilmente interferiscono con le competenze 
regionali. Infatti il parco dell’arcipelago toscano è stato istituito (con il 
citato d.P.R. 22 luglio 1996) per la conservazione e valorizzazione del 
patrimonio naturale, per la difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici ed 
idrogeologici, per la promozione sociale ed economica. E ancora, in base 
all’art. 11 della legge n. 394 del 1991, il regolamento del parco dovrà 
disciplinare le attività consentite nello stesso, con riferimento, tra l’altro, 
alla tipologia e alle modalità di costruzione di opere e di manufatti, alle 
attività artigianali, commerciali, alle attività agro-silvo-pastorali, sportive 
e ricreative.
Non può quindi dubitarsi che la regolamentazione dell’Ente parco (di cui, si 
ripete, il presidente è l’organo fondamentale) verrà ad interferire con le 
potestà costituzionalmente garantite alle Regioni nelle materie del governo del 
territorio (nelle quali rientra la difesa del suolo e quindi l’attività di 
difesa idrogeologica prevista all’art. 2 del d.P.R. 22 luglio 1996 istitutivo 
del parco, nonché la disciplina urbanistica ed edilizia degli interventi 
all’interno del parco), dell’agricoltura, del turismo, della caccia, della 
pesca.
Pertanto, l’interferenza del ruolo del presidente del parco con molteplici 
competenze regionali costituzionalmente garantite impone di interpretare 
l’intesa richiesta dall’art. 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991 quale forma 
di codeterminazione paritaria del contenuto dell’atto, come tale necessaria ed 
inibente la nomina di un presidente che non sia individuato a seguito della 
prescritta intesa.
Il comportamento del Ministro che non pone in essere le reiterate trattative 
volte a superare le divergenze che ostacolano il raggiungimento dell’intesa per 
la nomina del presidente dell’ente e che, sole, legittimano la nomina del 
commissario è sicuramente contrario – si rileva nel ricorso – ai princípi di 
leale collaborazione e determina, per quanto sopra esposto, una lesione delle 
competenze regionali che rende ammissibile la proposizione del presente 
conflitto, volto a difendere attribuzioni costituzionali regionali che sono 
impedite e menomate dall’illegittimo esercizio dei poteri altrui.
La ricorrente chiede pertanto che la Corte costituzionale accolga il ricorso e 
dichiari conseguentemente che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio, continuare a prorogare l’incarico 
del commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale dell’arcipelago toscano 
e, per conseguenza, annulli il decreto ministeriale del 18 novembre 2004 DEC/DPN 
2211, per violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione.
2.– Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito il Presidente del Consiglio 
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, 
chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.
Secondo la difesa erariale il ricorso sarebbe inammissibile perché mancherebbe 
l’indicazione dell’interesse costituzionalmente garantito leso dal provvedimento 
impugnato, potendosi lamentare una violazione del principio di leale 
collaborazione solo a fronte di una concreta attività del commissario 
pregiudizievole degli interessi della Regione. Inoltre, «nel persistere del 
dissenso tra Ministro e Regione il risultato a cui porterebbe l’eventuale 
accoglimento del ricorso sarebbe solo di togliere all’ente il suo organo 
operativo rendendo impossibile le iniziative indispensabili per la tutela di 
interessi ambientali propri anche della Regione».
Il ricorso sarebbe anche infondato perché la Regione ha mantenuto la sua 
posizione negativa sul nominativo proposto dal Ministro senza darne una 
effettiva motivazione, pur avendo avuto la Regione la possibilità di verificare 
nei fatti l’idoneità del commissario. I motivi della proposta del commissario 
straordinario sono stati esposti dal Ministro nella sua nota del 17 marzo 2004, 
alla quale la Regione ha risposto il 29 marzo successivo definendo l’ipotesi 
“non praticabile”, con una formula solo assertiva e non motivata. In 
particolare, sono stati lamentati il mancato completamento dell’iter di 
approvazione del parco, il permanere di un sostanziale abbandono dell’isola di 
Pianosa e un procedimento di costituzione dell’area marina protetta che non 
coinvolgeva inizialmente la Comunità del parco, la Provincia e la Regione. 
Tuttavia la Regione ha trascurato di considerare che i compiti elencati, per la 
loro rilevanza, non potevano essere portati a termine da un commissario 
straordinario con nomina di breve durata.
3.– Con ricorso notificato in data 12 agosto 2005 (reg. confl. enti n. 26 del 
2005), la Regione Toscana ha sollevato un nuovo conflitto di attribuzione nei 
confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’ambiente 
e della tutela del territorio in relazione al decreto del Ministro dell’ambiente 
e della tutela del territorio dell’8 giugno 2005 DEC/DPN 1048 con cui è stato 
prorogato l’incarico di Commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale 
dell’arcipelago toscano al dott. Ruggero Barbetti, per la durata di sei mesi 
decorrenti dalla data del 4 giugno 2005.
La ricorrente ribadisce le argomentazioni già esposte nel ricorso depositato in 
data 10 febbraio 2005 ed evidenzia altresì la sussistenza, nel caso in esame, 
delle gravi ragioni che giustificano la sospensione, ai sensi dell’art. 40 della 
legge 11 marzo 1953, n. 87, dell’esecuzione dell’atto oggetto del presente 
conflitto di attribuzione, in pendenza del relativo giudizio: ciò in 
considerazione del fatto che il decreto impugnato conferma per altri sei mesi 
una nomina commissariale illegittima perché lesiva delle attribuzioni regionali 
in quanto adottata in dispregio delle essenziali regole della leale 
collaborazione. D’altra parte, a fronte di provvedimenti che confermano e 
prorogano di sei mesi in sei mesi la nomina commissariale, la sospensione 
dell’esecutività del provvedimento diviene l’unico strumento per ristabilire il 
rispetto delle regole costituzionali, perché altrimenti la pronuncia di merito 
interverrebbe quando ormai l’atto ha esaurito i suoi effetti ed è stato 
sostituito con un nuovo provvedimento. Per scongiurare tale grave situazione, 
che priva la Regione della tutela idonea a ristabilire il rispetto delle proprie 
competenze costituzionali, appare indispensabile la sospensione dell’esecuzione 
del provvedimento oggetto del presente ricorso.
La Regione ricorrente ha chiesto pertanto che la Corte costituzionale, previa 
sospensione dell’esecuzione dell’atto di cui si tratta, accolga il ricorso e 
dichiari conseguentemente che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio, nominare e prorogare il commissario 
straordinario dell’Ente Parco nazionale dell’arcipelago Toscano senza che siano 
avviate e proseguite effettive trattative con la Regione per il raggiungimento 
dell’intesa per la nomina del Presidente, e per conseguenza annulli il decreto 
ministeriale dell’8 giugno 2005 DEC/DPN 1048, per violazione degli artt. 5, 117 
e 118 della Costituzione.
4.– Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e 
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia 
dichiarato inammissibile o infondato, riservando al prosieguo del giudizio una 
compiuta difesa nel merito delle questioni sollevate dalla Regione ricorrente.
5.– Nell’imminenza dell’udienza la Regione Toscana ha depositato memoria con la 
quale ha contestato le eccezioni di inammissibilità e di infondatezza dei 
ricorsi formulate dalla difesa erariale.
Considerato in diritto
1.– La Regione Toscana, con due distinti ricorsi (reg. confl. enti nn. 9 e 26 
del 2005), ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente 
del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’ambiente e della tutela del 
patrimonio, deducendo che non spetta a quest’ultimo prorogare il commissario 
straordinario dell’Ente Parco nazionale dell’arcipelago toscano per un periodo 
di sei mesi, poi prorogato di ulteriori sei mesi, in mancanza dell’intesa con il 
Presidente della Regione Toscana (nel cui territorio ricade il parco), prevista 
dall’art. 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle 
aree protette), assumendo che tale intesa è posta dal legislatore a salvaguardia 
delle potestà regionali costituzionalmente garantite nelle materie del governo 
del territorio e dell’edilizia, della valorizzazione dei beni culturali e 
ambientali, dell’agricoltura, del turismo, della caccia e della pesca, sicché la 
nomina fatta in mancanza di essa costituirebbe menomazione della sfera di 
attribuzioni costituzionalmente assegnate alle Regioni, in violazione degli 
articoli 5, 117 e 118 della Costituzione e del principio di leale cooperazione 
fra Stato e Regioni.
2.– Poiché i due ricorsi hanno ad oggetto due decreti ministeriali, entrambi 
relativi alla proroga della nomina della stessa persona a commissario 
straordinario dell’Ente parco nazionale dell’arcipelago toscano, i relativi 
giudizi vanno riuniti e decisi con unica pronuncia.
3.– Va preliminarmente esaminata la eccezione, sollevata dalla difesa erariale, 
di inammissibilità dei ricorsi per insussistenza della violazione del principio 
di leale collaborazione, potendosi lamentare siffatta violazione solo a fronte 
di una concreta attività del commissario pregiudizievole agli interessi della 
Regione.
La eccezione è infondata.
Nella specie, sussiste infatti l’interesse ai ricorsi perché con gli stessi non 
si deducono comportamenti illegittimi del commissario, ma si contesta la 
legittimità della sua nomina.
4.– Parimenti infondata è l’ulteriore censura di inammissibilità prospettata 
dall’Avvocatura generale dello Stato secondo cui «nel persistere del dissenso 
tra Ministro e Regione il risultato a cui porterebbe l’eventuale accoglimento 
del ricorso sarebbe solo di togliere all’ente il suo organo operativo rendendo 
impossibile le iniziative indispensabili per la tutela di interessi ambientali e 
territoriali, propri anche della Regione».
Il protrarsi del dissenso dei soggetti tenuti all’intesa può danneggiare gli 
interessi ambientali e territoriali dell’intera comunità nazionale, ma non 
induce alcuna inammissibilità, non incidendo sul potere della ricorrente di 
denunciare la lesività dei provvedimenti impugnati.
5.– Nel merito, i ricorsi sono fondati.
6.– Questa Corte, investita di identica questione in relazione alla nomina del 
commissario straordinario dello stesso Ente, ha stabilito che – mentre l’art. 9 
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo avere individuato, al comma 2, fra gli 
organi dell’Ente parco il Presidente, dispone, nel successivo comma 3, che lo 
stesso è nominato con decreto del Ministro dell’ambiente, d’intesa con i 
Presidenti delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano, nel cui 
territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale – nessuna disposizione 
prevede fra gli organi dell’Ente il commissario straordinario, ed ha aggiunto 
che ciò non esclude il potere del Ministro dell’ambiente di nominarlo 
nell’esercizio della vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di 
rilievo internazionale e nazionale, riconosciutagli dagli artt. 9, comma 1, e 
21, comma 1, della legge n. 394 del 1991, puntualizzando che tale potere non è, 
però, esercitabile liberamente (sentenza n. 27 del 2004).
Nella stessa decisione si è, infatti, precisato che «proprio per il fatto che 
alla nomina del commissario si giunge in difetto di nomina del Presidente, per 
il mancato perfezionamento dell’intesa ed in attesa che ad essa si pervenga, 
condizione di legittimità della nomina del primo è, quantomeno, l’avvio e la 
prosecuzione delle procedure per la nomina del secondo». Si è altresì aggiunto 
che «il mancato rispetto della necessaria procedimentalizzazione per la nomina 
del Presidente, rende illegittima la nomina del commissario straordinario, 
mentre è irrilevante il problema concernente l’apposizione di un termine alla 
permanenza in carica del Commissario straordinario, poiché la nomina risulta 
illegittima a prescindere da qualsiasi termine che fosse stato posto alla sua 
durata»; si è infine concluso che «l’illegittimità della condotta dello Stato 
non risiede pertanto nella nomina in sé di un Commissario straordinario, senza 
la previa intesa con il Presidente della Regione Toscana, ma nel mancato avvio e 
sviluppo della procedura dell’intesa per la nomina del Presidente, che esige, 
laddove occorra, lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare, nel 
rispetto del principio di leale cooperazione tra Stato e Regione, le divergenze 
che ostacolino il raggiungimento di un accordo e che sole legittimano la nomina 
del primo».
Questi princípi – confermati dalla giurisprudenza successiva (sentenza n. 339 
del 2005) – risultano violati in occasione dell’emanazione dei due decreti 
ministeriali impugnati, non potendo considerarsi avvio e sviluppo della 
procedura dell’intesa per la nomina del Presidente dell’Ente parco la 
riproposizione dello stesso nominativo da parte del Ministro dell’ambiente (in 
presenza del rifiuto della controparte di aderire a tale designazione) e la 
mancata risposta a designazioni alternative formulate dal Presidente della 
Regione Toscana.
Va, pertanto, dichiarato che non spetta allo Stato e, per esso, al Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio la nomina del commissario 
straordinario dell’Ente Parco nazionale dell’arcipelago toscano nel caso in cui 
tale nomina avvenga senza che sia stato avviato e proseguito il procedimento per 
raggiungere l’intesa per la nomina del Presidente. Conseguentemente, vanno 
annullati i decreti del 18 novembre 2004 DEC/DPN 2211 e dell’ 8 giugno 2005 DEC/DPN 
1048 con i quali è stato prorogato l’incarico del commissario straordinario 
dell’Ente Parco nazionale dell’arcipelago toscano.
7.– La pronuncia di merito assorbe la decisione sull’istanza di sospensione 
dell’atto impugnato da parte della Regione Toscana.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara che non spetta allo Stato e, per esso, al Ministro dell’ambiente e 
della tutela del territorio la nomina del commissario straordinario dell’Ente 
Parco nazionale dell’arcipelago toscano nel caso in cui tale nomina avvenga 
senza che sia stato avviato e proseguito il procedimento per raggiungere 
l’intesa con la Regione Toscana per la nomina del Presidente dello stesso Ente, 
e, per l’effetto, annulla i decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela 
del territorio 18 novembre 2004 DEC/DPN 2211 e 8 giugno 2005 DEC/DPN 1048 di 
proroga del commissario straordinario del predetto Ente Parco.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della 
Consulta, il 23 gennaio 2006.
Annibale MARINI, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2006.
 
                    




