Corte Costituzionale ord. 348 del 27 ottobre 2006
Turismo - Regione Siciliana -Campeggi esistenti e regolarmente
autorizzati -Previsione della possibilità di insediamento di
tutte le strutture previste dalla legge regionale n. 14/1982, anche in
deroga allo strumento urbanistico nonchè dell'obbligo del
comune di provvedere anche successivamente a recepirle in apposita
variante allo strumento urbanistico -Possibilità di
esecuzione negli stessi di opere previstedalla legge regionale n.
14/1982 anche nelle fasce di rispetto del demanio e dei boschi e parchi
di cui alla legge regionale n. 788/1976.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
-
Franco
BILE
Presidente
- Giovanni Maria
FLICK
Giudice
- Francesco
AMIRANTE
"
-
Ugo
DE
SIERVO
"
-
Romano
VACCARELLA
"
-
Paolo
MADDALENA "
-
Alfio
FINOCCHIARO "
-
Alfonso
QUARANTA
"
-
Franco
GALLO
"
-
Luigi
MAZZELLA
"
-
Gaetano
SILVESTRI "
-
Sabino
CASSESE
"
- Maria Rita
SAULLE
"
-
Giuseppe
TESAURO
"
- Paolo Maria
NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1,
comma 3, limitatamente alle parole «anche in deroga allo
strumento urbanistico; il comune provvede anche successivamente a
recepire in apposita variante allo strumento urbanistico», e
comma 4, limitatamente alle parole «i campeggi regolarmente
autorizzati, possono eseguire, in deroga, le opere previste»,
della delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20
gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095 – stralcio VI),
recante “Riproposizione di norme in materia di
turismo”, promosso con ricorso del Commissario dello Stato
per la Regione Siciliana, notificato il 27 gennaio 2006, depositato in
cancelleria il 4 febbraio 2006 ed iscritto al n. 13 del registro
ricorsi 2006.
Udito nella camera di consiglio del 27
settembre 2006 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.
Ritenuto che il Commissario dello Stato
per la Regione Siciliana, con ricorso del 27 gennaio 2006, depositato
il successivo 4 febbraio, ha promosso questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4, della
delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20
gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095 – stralcio VI),
recante “Riproposizione di norme in materia di
turismo”;
che, secondo il Commissario dello Stato,
l'art. 1, comma 3, violerebbe gli artt. 3, 9, 97 e 114 della
Costituzione, nella parte in cui prevede che nei campeggi esistenti e
regolarmente autorizzati possano insediarsi, anche in deroga allo
strumento urbanistico, le strutture previste dalla legge della Regione
Siciliana 13 marzo 1982, n. 14 (Disciplina dei complessi recettivi
all'aria aperta), e dispone che il comune provvede, anche
successivamente, a recepire tali strutture in apposita variante allo
strumento urbanistico;
che, sempre a parere del ricorrente,
anche l'art. 1, comma 4, nella parte in cui consente, per i campeggi
esistenti e regolarmente autorizzati, l'esecuzione delle opere previste
dalla cennata legge n. 14 del 1982, anche nelle fasce di rispetto del
demanio marittimo, dei boschi e dei parchi di cui all'art. 15 della
legge della Regione Siciliana 12 giugno 1976, n. 788 – recte:
n. 78 – (Provvedimenti per lo sviluppo del turismo
in Sicilia), violerebbe gli artt. 3, 9, 97 e 114 della Costituzione;
che, con atto depositato il 7 agosto
2006, il ricorrente ha rinunciato al ricorso in quanto, successivamente
all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata
promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 6 febbraio
2006, n. 13, con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura.
Considerato che, in mancanza di
costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso
comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (v., da
ultimo, l'ordinanza n. 11 del 2006).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre
2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 ottobre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Beni Ambientali. Campeggi
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