TAR Liguria, Sez. I, n. 376, del 30 aprile 2013
Urbanistica.Jus aedificandi e diritto di proprietà dei suoli

Assumono rilievo dirimente il carattere primario di numerosi interessi posti a tutela del territorio, tra cui quello di ambito idrogeologico, specie per un contesto soggetto a rischi noti quale quello regionale ligure, nonché l’epoca di esercizio di un potere autoritativo di valutazione dell'abuso. In proposito, va quindi ricordato che lo jus aedificandi, quale facoltà compresa nel diritto di proprietà dei suoli, rappresenta un interesse sottoposto a conformazione da parte della legge e della Pubblica amministrazione, in funzione dei molteplici interessi pubblici e privati, diversi da quelli del proprietario del suolo, che sono coinvolti dall'edificazione privata, e tale conformazione discende non solo dalla normativa di carattere urbanistico-edilizio, ma anche da altre normative settoriali.  (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00736/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00524/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 524 del 2012, proposto da: 
Anna Maria Chiesa, rappresentato e difeso dall'avv. Davide Tonnicchi, con domicilio eletto presso Davide Tonnicchi in Genova, via Xii Ottobre N. 10/13;

contro

Provincia di Genova Presidente, rappresentato e difeso dagli avv. Valentina Manzone, Carlo Scaglia, con domicilio eletto presso Valentina Manzone in Genova, Piazzale Mazzini 2; Comune di Camogli in Persona del Sindaco P.T.;

per l'annullamento

di provvedimento dirigenziale con il quale è stato espresso parere contrario al mantenimento di opere eseguite in difformità del progetto originario autorizzato



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Genova Presidente;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2013 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame parte ricorrente impugnava il provvedimento di cui in epigrafe, recante il parere contrario al mantenimento del manufatto oggetto di sanatoria, per contrasto con l’art. 16 comam 2 delle norme di attuazione del piano di bacino ambito 15.

In particolare, a fronte delle difformità - rispetto al progetto assentito – accertate e relative al manufatto realizzato in località Mortola, veniva chiesta regolarizzazione ex art. 48 l.r. 16\2006. In tale contesto il Comune chiedeva, per quanto di competenza stante la collocazione del manufatto, il nulla osta del Parco di Portofino, dal punto di vista paesaggistico e l’autorizzazione provinciale dal punto di vista idrogeologico e di antisismica. L’atto impugnato costituisce proprio l’esito negativo del procedimento a quest’ultimo riguardo, stante la carenza dei requisiti idrogeologici della zona di rilevanza sismica.

Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda e gli atti procedimentali che hanno portato alla valutazione contestata, venivano quindi dedotte le seguenti censure:

- violazione dell’art. 48 l.r. 16\2008, dell’art. 16 comma 2 n.a. piano di bacino, del principio tempus regit actum, eccesso di potere sotto diversi profili, in quanto le norme del piano di bacino son entrate in vigore successivamente alla realizzazione del manufatto;

- violazione dell’art. 48 cit. sotto altro profilo, essendo irrilevante il profilo idrogeologico ai fini di regolarizzazione e stante l’epoca di realizzazione.

L’amministrazione provinciale intimata si costituiva in giudizio e, controdeducendo punto per punto, chiedeva ed il rigetto del gravame.

Con ordinanza n. 266\2012 veniva respinta la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 18\4\2013 la causa passava in decisione.

Il ricorso è prima facie destituito di fondamento.

A fronte di una domanda di regolarizzazione di un manufatto asseritamente realizzato prima del 1967, appare conforme ai principi del vigente ordinamento il comportamento delle amministrazioni coinvolte (provinciale e comunale) teso alla previa acquisizione dei necessari assensi connessi alla tutela di vincoli di primario interesse pubblico, soggetti alla legislazione esclusiva statale ex art. 117 comma 2 lett s Cost. ovvero ai principi fondamentali dettati da quella concorrente (in tema di protezione civile). In proposito, pertanto, costituisce onere dell’organo giudicante, ed ancora prima della p.a. procedente, interpretare la legislazione regionale in termini costituzionalmente compatibili. Di tale onere il Comune di Camogli e la Provincia di Genova hanno fatto buon esercizio.

La norma regionale invocata statuisce quanto segue:

“1. Le opere in difformità da licenza edilizia eseguite prima del 1° settembre 1967 od in corso di realizzazione a tale data non rientranti nella definizione delle opere interne di cui all'articolo 22, comma 2, purché già accatastate all'epoca di loro esecuzione e munite di certificato di abitabilità o di agibilità, sono regolarizzabili, sotto il profilo amministrativo, mediante invio al Comune, da parte del proprietario della costruzione o dell'unità immobiliare, di comunicazione corredata da relazione descrittiva delle opere realizzate e da dichiarazione asseverata sulla data di esecuzione delle medesime e sui dati catastali e di abitabilità o agibilità.

2. Ove le opere in difformità di cui al comma 1 concretino variazioni non già accatastate all'epoca della loro realizzazione o non risultanti dal certificato di abitabilità o agibilità sono regolarizzabili mediante invio al Comune di comunicazione di cui all'articolo 22, comma 3, lettere a), b) e c), preceduta dal versamento della somma di euro 516,00.

3. Ove le opere in difformità di cui al comma 2 concretino variazioni in aumento della superficie della costruzione o della unità immobiliare fino alla soglia di 10 metri quadrati, la somma da corrispondere è pari a euro 5.164,00. Ove le variazioni in aumento siano di entità superiore e sino alla soglia di 20 metri quadrati la somma da corrispondere è pari a euro 10.328,00. Nel caso di variazioni di maggiore estensione la somma da corrispondere è preventivamente determinata dal Comune, su richiesta dell'interessato, tra un minimo di euro 15.492,00 ed un massimo di euro 46.476,00, tenendo conto delle caratteristiche dimensionali e funzionali della porzione interessata.

4. Il Comune, ricevuta la comunicazione e la attestazione di versamento di cui ai commi 2 e 3, ove richiesto, certifica l'avvenuta presentazione.

5. Ove le opere di cui ai commi 1, 2 e 3 risultino realizzate in aree od edifici già soggetti al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) in violazione dell'articolo 7 della medesima legge, sotto il profilo amministrativo il Comune, in applicazione dell'articolo 15 della stessa legge, impone il pagamento di una sanzione pari alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione.”

In disparte della conformità a Costituzione di tale ultima peculiare forma di sanatoria paesaggistica (non rilevante ai fini della presente controversia), la norma regionale non formula alcun richiamo a norme vincolistiche, autorizzandone la deroga, né potrebbe farlo; infatti, in relazione alla regolarizzazione del manufatto rispetto ai vincoli esistenti in loco assumono preminente rilievo le norme specifiche e di settore, sia per la connessione con preminenti interessi pubblici, sia per la competenza esclusiva statale a disciplinarne il campo regolatorio legislativo, specie in tema di principi fondamentali quali quelli connessi alla sussistenza del vincolo.

Al riguardo, anche in relazione al campo di operatività delle sanatorie a livello regionale, è sufficiente rinviare alla nota pronuncia (n. 225\2012) con cui la Consulta, proprio in relazione a normativa ligure, ha ribadito la preminenza delle indicazioni di cui alla legislazione statale ed ai relativi principi in ambito di tutela vincolistica.

In tema di normativa antisismica, merita poi un ulteriore cenno anche l’orientamento con cui la stessa Corte Costituzionale (cfr. sentenze nn. 201\2012 e 254\2010) ha ricordato che la disposizione dell'art. 88 del d.P.R. n. 380 del 2001 - con cui si riconosce soltanto al Ministro per le infrastrutture e i trasporti la possibilità di concedere deroghe all'osservanza delle norme tecniche di costruzione nelle zone considerate sismiche -, dettata allo scopo di garantire «una disciplina unitaria a tutela dell'incolumità pubblica, mirando a garantire, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, una normativa unica, valida per tutto il territorio nazionale», costituisce la chiara espressione di un principio fondamentale, come tale vincolante anche per le Regioni. Anche a fronte di tale chiara indicazione appare pertanto del tutto inconsistente la tesi di parte ricorrente che pretende di interpretare la legge regionale edilizia in tema di regolarizzazione come deroga alla disciplina antisismica.

In tale contesto, va quindi ribadito il consolidato principio, in tema di vincoli paesaggistici, ambientali ed idrogeologici apposti all'edificazione, a mente del quale l’obbligo di pronuncia da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione alla esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall'epoca d'introduzione del vincolo corrispondendo tale valutazione alla esigenza di vagliare l'attuale compatibilità, con il vincolo, dei manufatti realizzati abusivamente, ferma perciò la necessità del parere favorevole della autorità preposta alla gestione del vincolo per la sanabilità dell'opera (cfr. ad es. in tema proprio di vincolo idrogeologico CdS n. 6662\2012).

Più in generale, assumono rilievo dirimente il carattere primario di numerosi interessi posti a tutela del territorio, tra cui quello di ambito idrogeologico - specie per un contesto soggetto a rischi noti quale quello regionale ligure -, nonché l’epoca di esercizio di un potere autoritativo di valutazione di quello che, in ogni caso, resta un abuso. In proposito, con la migliore giurisprudenza va quindi ricordato che lo jus aedificandi, quale facoltà compresa nel diritto di proprietà dei suoli, rappresenta un interesse sottoposto a conformazione da parte della legge e della Pubblica amministrazione, in funzione dei molteplici interessi pubblici e privati, diversi da quelli del proprietario del suolo, che sono coinvolti dall'edificazione privata, e tale conformazione discende non solo dalla normativa di carattere urbanistico-edilizio, ma anche da altre normative settoriali; di conseguenza l'Amministrazione, nel nuovo esercizio del proprio potere, dovrà tenere conto degli eventuali vincoli e limiti diversi e ulteriori rispetto alla disciplina urbanistica in senso stretto che, in quanto siano applicabili anche se sopravvenuti (quali, in linea di massima, le prescrizioni sanitarie, anti-sismiche, i vincoli a tutela delle bellezze naturali e di beni di interesse storico e artistico), devono essere valutati al momento in cui la domanda viene esaminata (cfr. ad es. CdS n. 1007\2013).

In definitiva, relativamente ai motivi di gravame proposti, basati su di una peculiare ed arida lettura del dato normativo invocato, se per un verso la legge regionale richiamata non prende (né poteva farlo) in considerazione la sussistenza dei vincoli ambientali ed idrogeologici predetti nel disciplinare l’iter di regolarizzazione, per un altro verso restano pienamente in vigore le regole fondamentali e generali in materia di tutela di ambiti fondamentali, le quali impongono la previa acquisizione dei necessari titoli autorizzatori, innanzitutto per la natura primaria e la rilevanza degli interessi connessi.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente la pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila\00), oltre accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Santo Balba, Presidente

Davide Ponte, Consigliere, Estensore

Angelo Vitali, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)