T.A.R. VENETO Sez. I sent. 3587 del 27 Ottobre 2006
Autorizzazione paesaggistica e accordi di programma
Ricorso n. 748/2006
Sent. n.3587/06
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione,
costituito da:
Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Bruno Amoroso
Presidente
Italo Franco
Consigliere
Fulvio Rocco
Consigliere, Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso R.G. 748/2006, proposto da:
- Italia Nostra – ONLUS,
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro
tempore;
- Comitato Bassopolesano Antiterminal, in
persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore;
- Comitato di Zona Rosolina Mare, in
persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore;
- Assagaime - Associazione tra
Agenzie d’affari in mediazione, turistiche e di viaggi di
Rosolina, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro
tempore,
tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Matteo Ceruti e
dall’Avv. Francesco Acerboni, con elezione di domicilio
presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, Santa Croce n.
312/A,
contro
- la Regione Veneto, in persona del
Presidente della Giunta Regionale pro tempore, costituitosi in
giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Romano Morra e
dall’Avv. Antonella Cusin, entrambi dell’Avvocatura
Regionale, con domicilio eletto in Venezia presso gli Uffici della
Giunta Regionale, Dorsoduro n. 3901;
- Ministero per i beni e le
attività culturali, in persona del Ministro pro tempore,
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex
lege in Venezia, San Marco n. 63;
- Comune di Porto Viro (Rovigo), in
persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio,
rappresentato e difeso dall’Avv. Guido Barzazi, con elezione
di domicilio presso il suo studio in Venezia – Mestre, Via
Allegri n. 30,
e nei confronti di
- Terminal Edison G.N.L. – Adriatico S.r.l. (già
Edison LNG S.p.a.), in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonella Capria,
dall’Avv. Francesco Barone e dall’Avv. Domenico
Giuri, con elezione di domicilio presso lo studio di
quest’ultimo, Via delle Industrie n. 19/C;
- Comune di Cavarzere (Venezia), in persona del Sindaco pro tempore,
non costituitosi in giudizio;
- Consorzio di Bonifica Delta Po – Adige, in persona del suo
Presidente e legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in
giudizio;
- A.R.PA.V. – Agenzia Regionale per la prevenzione e la
protezione ambientale del Veneto, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio,
e con l’intervento ad opponendum
di Edison Stoccaggio S.p.a., in persona del suo legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Mario Bucello,
dall’Avv. Simona Viola, dall’Avv. Eugenio Bruti
Liberati, dall’Avv. Nicola Bassi e dall’Avv. Franco
Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio di
quest’ultimo in Venezia-Mestre, Via Felice Cavallotti n. 22,
per l’annullamento
1) del decreto del Presidente della Giunta Regionale del
Veneto n. 18 dd. 25 gennaio 2006, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 11 dd. 31 gennaio 2006 e avente per
oggetto l’approvazione dell’accordo di programma
stipulato tra la medesima Regione Veneto, il Comune di Cavarzere, il
Comune di Porto Viro, e il Consorzio di Bonifica Delta Po –
Adige e relativo al collegamento del terminale del metanodotto GLN off
shore prospiciente Porto Levante (Rovigo) con la stazione di
misurazione di Cavarzere (Venezia);
2) dell’accordo di programma medesimo;
3) di tutti gli atti di assenso sostituiti per effetto
dell’accordo di programma anzidetto, ivi comprese le intese,
i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla-osta ed ogni
altro provvedimento da emettersi, da parte delle Amministrazioni
pubbliche che sottoscrivono l’accordo di programma anzidetto,
nei confronti della Terminal Edison GNL Adriatico Adriatico S.r.l., e
precisamente:
a) il permesso di costruire relativo al territorio del Comune di Porto
Viro, rilasciato a’ sensi del combinato disposto
dell’art. 76 della L.R. 27 giugno 1985 n. 61 e
dell’art. 10 del T.U. approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n.
380;
b) la variante urbanistica (adottata a’ sensi
dell’art. 32 della L.R. 29 novembre 2001 n. 35) e i permessi
di costruire relativi al Comune di Cavarzere, parimenti rilasciati
a’ sensi del combinato disposto dell’art. 76 della
L.R. 61 del 1985 e dell’art. 10 del T.U. approvato
con D.P.R. 380 del 2001;
c) i provvedimenti relativi all’attraversamento della barra
di sabbia e dello Scanno Cavallari in corrispondenza del Po di Maistra,
dell’argine di prima difesa a mare in corrispondenza della
Laguna Bagliona, al parallelismo all’argine destro del Po di
Levante in corrispondenza della Valle Sacchetta sino al Canale
consorziale Sadocca, all’attraversamento
dell’argine di seconda difesa a mare corrispondente
all’argine destro del Canale di Sadocca,
all’attraversamento del Po di Levante e del canale Po
Brontolo in località Fornaci del Comune di Porto Viro,
all’attraversamento del Canale di Loreo poco più a
monte dell’omonimo centro abitato (rilasciati a’
sensi della L.R. 9 agosto 1988 n. 41, della L.R. 7 novembre 2003 n. 27
e del R.D. 25 luglio 1904 n. 523);
d) l’approvazione del progetto di interventi di ripristino
ambientale, morfologico e vegetazionale, come stabilito dal decreto
emesso in data 6 ottobre 2003 dal Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del territorio di concerto con il Ministero per le
Attività Culturali;
e) il parere idrogeologico-forestale del Servizio Forestale Regionale
di Padova e Rovigo, emesso a’ sensi del R.D.L. 30 dicembre
1923 n. 3267, dell’art. 20 del R.D. 16 maggio 1926 n. 1126,
degli artt. 53 e 54 della L.R. 13 settembre 1978 n. 52 e della
deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 1997 n. 4808, all. C;
4) del parere della Soprintendenza dei beni architettonici e per il
paesaggio di Verona, Vicenza e Rovigo di cui alla nota Prot. n. 15755
dd. 9 dicembre 2005;
5) nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi
segnatamente comprese tutte le determinazioni assunte nella conferenza
di servizi decisoria dd. 12 dicembre 2005.
Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato il 5 aprile 2006 e
depositato il 12 aprile 2006;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e
le attività culturali, della Regione Veneto, del Comune di
Porto Viro e del Terminale Edison G.N.L. Adriatico S.r.l.;
visto l’atto di intervento in giudizio ad opponendum di
Edison Stoccaggio S.p.a.;
viste le memorie prodotte dalle parti;
visti gli atti tutti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 12 ottobre 2006, (relatore il
consigliere Fulvio Rocco) l’Avv. M. Ceruti per i ricorrenti
Italia Nostra-ONLUS, Comitato Bassopolesano Antiterminal, Comitato di
Zona Rosolina Mare e Assagaime – Associazione tra agenzie
d’affari in mediazione, turistiche e di viaggi di Rosolina,
l’Avvocato dello Stato Stefano Maria Cerillo per il Ministero
per i beni e le attività culturali, l’Avv. R.
Morra per la Regione Veneto, l’Avv. G. Barzazi per il Comune
di Porto Viro, l’Avv. A. Capria per la Terminal Edison G.N.L.
Adriatico S.r.l. e l’Avv. M. Bucello per la Edison Stoccaggio
S.p.a.;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1.1. La complessità delle questioni proposte con il ricorso
in epigrafe rende preliminarmente opportuna una puntuale esposizione
dei fatti di causa.
La Terminale G.N.L. Adriatico S.r.l. – già Edison
Gas S.p.a., Edison T&S S.p.a., Edison S.p.a. e Edison LGN
S.p.a., e oggi configurata quale joint venture tra il Gruppo Edison,
Qatar Petroleum e ExxonMobil Italiana Gas S.r.l. –
è titolare di un progetto avente per oggetto la
realizzazione di un terminale di rigassificazione di gas naturale
liquefatto (GNL) da collocare in acque territoriali prospicienti Porto
Viro (Rovigo) e per il quale è attualmente progettato un
collegamento nel territorio di Minerbio (Bologna) con un apposito
metanodotto alla rete di trasporto nazionale del gas.
Va sin d’ora precisato che, a’ sensi
dell’art. 30, comma 1, del D.L.vo 23 maggio 2000 n. 164,
“le opere necessarie per l'importazione, il trasporto, lo
stoccaggio di gas naturale, e per i terminali di GNL, compresi gli
impianti di rigassificazione, con esclusione di quelle da realizzare
nelle zone di demanio marittimo e nelle zone indicate
nell’art. 55 del Codice della navigazione, sono dichiarate,
con provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato o, per gasdotti di distribuzione, della competente
Autorità della regione interessata, ed a seguito
dell'approvazione del relativo progetto, di pubblica
utilità, nonchè urgenti e indifferibili agli
effetti della L. 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche e
integrazioni”.
La difesa della controinteressata Terminal GNL Adriatico S.r.l.
riferisce, inoltre, che l’impianto di cui trattasi risulta
inserito nell’elenco delle infrastrutture energetiche di
interesse comune europeo approvato con decisione del Parlamento e del
Consiglio CE n. 1254/96/CE del 5 giugno 1996 che - per
l’appunto - stabilisce un insieme di orientamenti relativi
alle reti transeuropee nel settore dell'energia.
Tale provvedimento è stato successivamente modificato dalla
decisione n. 1741/99/CE del 29 luglio 1999 e, quindi, ulteriormente
dettagliato per effetto della decisione della Commissione 2000/761/CE
del 16 novembre 2000, recante le specificazioni dei progetti di
interesse comune anzidetti.
Il medesimo impianto risulta, quindi, incluso, per effetto della
deliberazione del CIPE n. 121 dd. 21 dicembre 2001, all. 4, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, Suppl.
Ordinario n. 51, nel primo elenco degli interventi di interesse
strategico nazionale formato a’ sensi e per gli effetti
dell’art. 1 della L. 21 dicembre 2001 n. 443, a la sua
utilità è stata pure riconosciuta ai fini di una
maggiore apertura concorrenziale del mercato interno del gas anche con
provvedimento n. 13036 dd. 25 marzo 2004
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato (cfr. il relativo bollettino n. 13/2004, nonché la
pubblicazione integrale del testo del provvedimento su
http://www.agcm.it).
Consta dalla lettura degli atti di causa che con un patto territoriale
sottoscritto a’ sensi dell’art. 2, comma 203, della
L. 23 dicembre 1996 n. 662 dalla Regione Veneto, da tutti i Comuni
dell’area del Polesine e dalla Edison Gas è stata
prevista, tra l’altro, la “localizzazione al largo
di Porto Levante del terminal gasiero per garantire una fonte pulita
allo sviluppo dell’ambiente”.
Per effetto di un protocollo aggiuntivo al Patto susseguentemente
stipulato il 21 maggio 1999 tra Edison Gas e il Consorzio per lo
sviluppo economico e sociale del Polesine – soggetto,
quest’ultimo, che a sua volta rappresenta tutte le
Amministrazioni firmatarie del patto territoriale anzidetto e che
è responsabile per la sua attuazione – tale
previsione è stata ulteriormente dettagliata, dandosi le
parti atto – tra l’altro – che
“la scelta di localizzare l’opera in mare aperto
preclude, di per sé, ogni possibilità di arrecare
danno alla morfologia naturale del Delta del Po … , mentre
la circostanza che le condutture siano sottomarine o sotterranee
garantisce che il loro impatto sul paesaggio risulti
pressoché nullo”.
In data 25 settembre 1998 Edison Gas ha quindi dato avvio al
procedimento di valutazione della compatibilità ambientale
(VIA) del progetto del terminale, che in origine contemplava la
collocazione del manufatto, consistente in una struttura di
calcestruzzo appoggiata al fondale marino, a circa 6 miglia dalla costa
al largo di Porto Levante, con una capacità di stoccaggio
massima di 250.000 metri cubi e una capacità di
movimentazione di 4 miliardi di Sm3/anno di gas naturale.
Il terminale doveva, quindi, essere servito da una condotta di
trasporto sottomarina fino alla costa e, poi, da una condotta a terra
fino alla stazione di misura da realizzare a Ca’ Cappello, in
Comune di Porto Viro.
Il progetto presentato all’epoca prevedeva che quanto
ottenuto mediante il processo di rigassificazione fosse immesso nella
rete nazionale dei metanodotti in corrispondenza del punto di ingresso
di Mestre della rete Mestre – Ravenna.
Con deliberazione n. 2843 del 1999, adottata a’ sensi della
L.R. 26 marzo 1999 n. 10, la Giunta Regionale del Veneto, ha espresso
al riguardo parere favorevole, dichiarando in tale evenienza la
compatibilità della parte a terra del metanodotto rispetto
alle previsioni di tutela contenute nel Piano d’Area del
Delta del Po ma indicando nel contempo alcune prescrizioni da
osservare, tra le quali alcune cautele operative e temporali per la
posa della condotta e l’esigenza di modificare la
collocazione della stazione finale di misura di Ca’ Cappello.
Il Ministro dell’ambiente, sulla scorta del parere favorevole
reso dalla Commissione VIA, ha quindi provveduto con decreto
DEC/VIA/4407 del 30 dicembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 4 febbraio 2000 n. 30, ad esprimere un giudizio positivo di
compatibilità ambientale, corredandolo con la previsione di
apposite condizioni di mitigazione.
A questo punto Edison Gas ha chiesto la concessione per la costruzione
e la gestione del terminale, a’ sensi del R.D.L. 2 novembre
1933 n. 1741 e del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 420, ottenendone il
rilascio per effetto del decreto del Ministro dell’Industria
dd. 7 luglio 2000.
Tale concessione è stata quindi volturata ad Edison LNG.
Edison Gas ha pure chiesto e ottenuto con decreto del Ministero delle
infrastrutture dd. 16 ottobre 2002 il rilascio della concessione
demaniale marittima avente per oggetto l’occupazione dello
specchio d’acqua e degli altri beni immobili necessari alla
realizzazione dell’opera.
Edison Gas ha, altresì, chiesto e ottenuto con decreto del
Ministero delle attività produttive dd. 6 agosto 2002 il
rilascio dell’autorizzazione, a’ sensi
dell’art. 3 del D.L.vo 164 del 2000, ad importare il GNL
destinato ad alimentare l’impianto.
Edison Gas aveva, peraltro, anche presentato in data 7 settembre 2001
al Ministero delle attività produttive una domanda
finalizzata sia all’approvazione di un nuovo e diverso
progetto di metanodotto, lungo oltre 100 chilometri e destinato al
trasporto del gas importato fino alla sua immissione nella rete
nazionale a Minerbio, in luogo di Mestre, sia alla dichiarazione di
pubblica utilità di tale opera, a’ sensi
dell’art. 30 del D.L.vo 164 del 2000, unitamente alla
porzione iniziale sottomarina del metanodotto medesimo, per la quale
era già intervenuto – come si è visto
innanzi – il giudizio di compatibilità ambientale
mediante il predetto decreto ministeriale n. DEC/VIA/4407 del 30
dicembre 1999.
Il nuovo tracciato del metanodotto risultava contraddistinto
– tra l’altro - da un punto di spiaggiamento
collocato leggermente più a sud del precedente, da un
percorso più lineare del precedente all’interno
della laguna in direzione della Penisola di Santa Margherita, dal
sostanziale mantenimento del punto di intersezione della condotta con
l’argine compreso tra la Valle Bagliona e la Laguna Vallona,
nonché dall’attraversamento dello Scolo Mea e
dello Scolo Sadocca, all’uscita della Valle Canocchione
Morato, in un punto collocato più a sud del precedente e
dalla susseguente collocazione della conduttura non più in
un tracciato diretto a Ca’ Capello ma in una sede parallela
della strada provinciale fino all’incrocio con la Strada
Statale Romea.
Con decreto dd. 25 marzo 2002 il Ministero delle attività
produttive ha emesso la dichiarazione di pubblica utilità
dell’opera in favore di Edison T&S, poi
Edison Stoccaggio S.p.a., ossia nei confronti della Società
del Gruppo Edison che svolge l’attività di
trasporto del gas.
In data 26 febbraio 2002 Edison Gas ha quindi avviato il procedimento
per la valutazione ambientale del nuovo tratto di metanodotto che
doveva essere realizzato tra Porto Viro e Minerbio.
Con decreto del Ministero dell’ambiente di concerto
con il Ministero per i beni e le attività culturali
DEC/VIA/2003/605 del 6 ottobre 2003, emesso previ pareri favorevoli
resi dalla Regione Veneto, dalla Regione Emilia Romagna e
dalla Commissione VIA, è stato espresso
un giudizio positivo di compatibilità ambientale, corredato
da prescrizioni.
Da ultimo, Edison LNG – poi Terminal Edison GNL Adriatico
S.r.l. ha chiesto in data 18 settembre 2003 l’approvazione di
un’ulteriore variante al progetto iniziale, e ciò
al fine di aumentare la capacità di rigassificazione da 4 a
8 miliardi di mc/anno.
Con decreto dd. 11 novembre 2004 il Ministero delle attività
produttive ha approvato anche tale variante, aggiornando in questo modo
la precedente concessione dd. 7 luglio 2000, nel mentre con decreto del
Ministero dell’ambiente di concerto con il Ministero per i
beni e le attività culturali DEC/DSA/2004/0866 dell'8
ottobre 2004 è stato espresso un ulteriore
giudizio positivo con prescrizioni circa la compatibilità
ambientale dell’opera.
La Regione Veneto riferisce che il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime
di Venezia ha approvato in data 1 agosto 2005 la realizzazione e il
posizionamento del terminale su di un fondale di m. 30 prospiciente la
località di Porto Levante (cfr. pag. 7 della memoria dd. 5
ottobre 2006 depositata dalla difesa dell’Amministrazione
Regionale)
Terminal Edison GNL Adriatico precisa, inoltre, di aver presentato in
data 28 luglio 2006 alla Regione Veneto la documentazione relativa agli
interventi di ripristino ambientale, morfologico e vegetazionale,
secondo quanto disposto dall’anzidetto decreto ministeriale
DEC/VIA/2003/605 del 6 ottobre 2003 (“Caratterizzazione
faunistica e vegetazionale” e “Progetto di
ripristino ambientale”: cfr. pag. 9 della memoria
defensionale dd. 9 maggio 2006 depositata da tale parte).
Al fine di accelerare la realizzazione dell’opera, con
riguardo al primo tratto del metanodotto da Porto Viro a Cavarzere,
Terminale Edison GLN Adriatico ha chiesto al Presidente della Giunta
Regionale del Veneto di avviare la procedura di cui all’art.
32 della L.R. 29 novembre 2001 n. 35, in forza del quale “per
l’attuazione organica e coordinata di piani e progetti che
richiedono per la loro realizzazione l'esercizio congiunto di
competenze regionali e di altre amministrazioni pubbliche, anche
statali ed eventualmente di soggetti privati, il Presidente della
Giunta regionale può promuovere la conclusione di un accordo
di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti
interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per
determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni
altro connesso adempimento. L’accordo può
prevedere altresì procedimenti di arbitrato,
nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei
soggetti partecipanti, escluse le amministrazioni statali. Per
verificare la possibilità di concordare l'accordo di
programma, il Presidente della Giunta regionale convoca una conferenza
fra i soggetti interessati. L’accordo consiste nel consenso
unanime dei soggetti interessati, autorizzati a norma dei rispettivi
ordinamenti in ordine alla natura e ai contenuti dell'accordo stesso.
Esso è reso esecutivo con decreto del Presidente della
Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto. L’accordo sostituisce ad ogni
effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i
nulla osta previsti da leggi regionali. Esso comporta, per quanto
occorra, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera,
nonché l’urgenza e l'indifferibilità
dei relativi lavori, e la variazione integrativa agli strumenti
urbanistici senza necessità di ulteriori
adempimenti”.
Dalla lettura delle premesse del decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 18 del 25 gennaio 2006, recante l’approvazione
dell’esito della conferenza medesima, si evince che con nota
Prot. n. 783047/57.00 del 16 novembre 2005 il medesimo Presidente della
Giunta Regionale ha ritenuto applicabile nella specie il
testè riportato art. 32 della L.R. 35 del 2001 ed ha
individuato nella Segreteria Regionale Ambiente e Territorio la
struttura competente all'attivazione del procedimento agli effetti
dell'approvazione dei provvedimenti non ancora rilasciati e che con
nota Prot. n. 783047/57.00 del 16 novembre 2005 tale Ufficio ha avviato
il conseguente procedimento nei confronti dei seguenti soggetti: Ente
parco regionale Delta del Po, Consorzio di bonifica Delta Po Adige,
Consorzio di bonifica Polesine Adige Canalbianco, Comune di Porto Viro,
Comune di Cavarzere, Terminale GNL Adriatico S.r.l., nonché
Genio Civile Regionale di Rovigo.
Nel processo verbale della conferenza di servizi decisoria dd. 12
dicembre 2005 si legge, quindi, quanto segue: “
…Con nota Prot. n. 785865/57.00 del 17 novembre 2005,
è stata convocata la conferenza istruttoria, che si
è tenuta il giorno 24 Novembre 2005 presso la Regione
Veneto, presenti i rappresentanti” delle amministrazioni
pubbliche testè menzionate e di Terminale GNL Adriatico
S.r.l., “nonchè il Comune di Loreo, i
rappresentanti di ARPAV (Agenzia regionale per la protezione ambientale
– Veneto) e della Direzione regionale pianificazione
territoriale e parchi e l’Unità di progetto
distretto bacino idrografico Delta Po-Fissero-Tartaro-Canalbianco,
nella quale sono state fissate un riunione tecnica per il giorno 6
dicembre 2005 e la data della conferenza decisoria da tenersi il 12
dicembre 2005; … con successiva nota di convocazione della
riunione tecnica del 6 dicembre 2005, Prot. n. 810028/5700, sono stati
invitati, oltre alle Amministrazioni e Enti summenzionati, anche la
Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio delle Province
di Verona, Vicenza e Rovigo e l’Unità Periferica
Servizio Forestale Regionale Padova e Rovigo;premesso
altresì che in sede di conferenza istruttoria è
stato verificato che:
il Comune di Loreo ha provveduto al rilascio del permesso di costruire
di propria competenza con atto n. 06 del 14 aprile 2005;
il Consorzio di Bonifica Delta Po Adige ha provveduto al rilascio di
concessioni a titolo precario di propria competenza il 24 febbraio 2004
Prot. n. 1310/1 e il 26 maggio 2004 Prot. n. 4260/1;
il Consorzio di Bonifica Polesine Adige Canalbianco ha provveduto al
rilascio di concessione di propria competenza il 15 aprile 2004 Rep. n.
2230;. non è stato ancora rilasciato il permesso di
costruire relativo al territorio del Comune di Porto Viro;
l’Ente Parco Regionale Delta del Po non ha ancora rilasciato
il nulla-osta paesaggistico di competenza ai sensi del combinato
disposto dell’art. 64 della LR. 13 aprile 2001n. 11 e
dell’art. 159 del D.L.vo22 gennaio 2004 n. 42,
nonché il nulla-osta relativi ai vincoli idrogeologico e
forestale ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L.R. 8 settembre 1997
n. 36; . relativamente invece al tratto di metanodotto e stazione di
misura cadente nel territorio del Comune di Cavarzere, il Comune ha
dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 21
novembre 2002 ha espresso parere positivo al progetto subordinatamente
all’accoglimento delle osservazioni formulate nel documento
allegato alla deliberazione stessa, ma ha rilevato di non aver potuto
provvedere al rilascio del relativo permesso a costruire in quanto
l’opera è in variante urbanistica; per
gli aspetti di competenza della Regione devono essere rilasciati:
(i) provvedimenti relativi all’attraversamento
della barra di sabbia e dello Scanno Cavallari in corrispondenza del Po
di Maistra, dell’argine di prima difesa a mare in
corrispondenza della Laguna Bagliona, parallelismo all’argine
destro al fiume Po di Levante in corrispondenza della Valle Sacchetta
sino al canale consorziale Sadocca, attraversamento
dell’argine di seconda difesa a mare corrispondente
all’argine destro del canale Sadocca, attraversamento del Po
di Levante e del canale Po Brondolo, in località Fornaci del
comune di Porto Viro, attraversamento canale di Loreo poco
più a monte dell’omonimo centro abitato, ai sensi
della LR n. 41 del 1988, della L.R. 27 del 2003 e del R.D. 523 del 1904;
parere idrogeologico-forestale del Servizio Forestale Regionale di
Padova e Rovigo ai sensi della L.R. 52 del 1978 e
approvazione del progetto degli interventi di ripristino ambientale,
morfologico e vegetazionale, come stabilito dal decreto
DEC/VIA/2003/605 del 6 ottobre 2003 del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con
il Ministero per le Attività Culturali;
approvazione della variante urbanistica per il Comune di Cavarzere
relativa alla stazione di misura; • tutta la documentazione
relativa ai provvedimenti sopra citati e sostituiti dal presente
accordo, è depositata agli atti degli enti sottoscrittori
dello stesso.
Dato atto che in sede di conferenza decisoria del 12 dicembre 2005:
sono risultati presenti la Regione Veneto, il Comune di Porto Viro, il
Comune di Cavarzere, il Consorzio di Bonifica Delta Po Adige, mentre
l’Ente Parco Delta Po ha comunicato, con nota del Commissario
Straordinario pervenuta in data 12 dicembre 2005, di non partecipare
alla conferenza e di essere in procinto di rilasciare il provvedimento
di autorizzazione paesaggistica per l’area di pertinenza
dell’Ente Parco; è stato acquisito il parere della
Commissione edilizia integrata del Comune di Porto Viro del 12 dicembre
2005; è stata acquisita la nota del Consorzio di Bonifica
Delta Po Adige Prot. n. 10019 del 12 dicembre 2005 con la quale sono
confermate le concessioni rilasciate, con ulteriori precisazioni;
l'Ufficio del Genio Civile di Rovigo si è espresso
in senso favorevole per gli aspetti relativi alla sicurezza idraulica;
l’Unità Periferica e il Servizio Forestale
Regionale di Padova e Rovigo ha espresso il proprio nulla-osta
relativamente ai movimenti di terra necessari per la realizzazione dei
lavori, per quanto di competenza, nonché per le opere di
mitigazione e di consolidamento previste dagli elaborati di progetto
degli interventi di ripristino ambientale, morfologico e
vegetazionale; è stato acquisito il parere
favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il
Paesaggio delle Province di Verona, Vicenza e Rovigo, espresso con nota
prot. n. 15755 del 9.12.2005, ai sensi dell'art. 159 del D.L.vo 42 del
2004; preso altresì atto che: l’'Ente Parco Delta
Po il 12 dicembre 2005 ha rilasciato il provvedimento autorizzatorio
Prot. n. 5295 PRAT. n. 19/05 “Metanodotto Porto Viro
– Cavarzere - Minerbio. Collegamento del terminale GNL off
shore prospiciente Porto Levante (RO) alla stazione di misura di
Cavarzere (VE). Autorizzazione paesaggistica ex art. 159 del D.L.vo 42
del 2004, autorizzazione in relazione al vincolo idrogeologico e
vincolo forestale, nulla osta ai sensi della L. 6 dicembre 1991 n.
394”, inviato nella stessa data alla Soprintendenza per i
Beni Architettonici ed il Paesaggio delle Province di Verona, Vicenza e
Rovigo;
il Servizio Forestale Regionale per le Province di Padova e Rovigo ha
confermato, con nota Prot. n. 849631/4800 del 15 dicembre 2005, il
parere favorevole, per quanto di competenza, relativamente ai movimenti
di terra necessari alla realizzazione di lavori di cui trattasi,
nonché a tutte le opere di mitigazione e di consolidamento
previste dagli allegati progettuali esaminati; l’Ufficio del
Genio Civile Regionale di Rovigo ha confermato, attraverso le
risultanze dell'adunanza della Commissione tecnica regionale decentrata
in materia di LL.PP. del 16 dicembre 2005 voto n. 188, che possa essere
accolta, ai soli fini idraulici l'istanza presentata dalla
Società, intesa ad ottenere le concessioni idrauliche per i
lavori di cui trattasi;
considerato che ai sensi del comma 4 dell’art. 32 della
L.R. 35 del 2001, deve ritenersi acquisito il consenso
unanime degli enti interessati alla stipula del presente accordo di
programma, si conviene: Art. 1. Premesse e oggetto. Le premesse
costituiscono parte integrante del presente accordo di programma
limitatamente al primo tratto del terminale del metanodotto GLN
prospiciente Porto Levante (RO) da Porto Viro alla stazione di misura
di Cavarzere (VE).
Il presente accordo di programma, che autorizza tali opere è
sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della
L.R. 29 novembre 2001, n. 35 e sostituisce ad ogni effetto le intese, i
pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta e ogni altro
provvedimento da rendersi da parte delle amministrazioni che lo
sottoscrivono nei confronti della società
“Terminale GLN Adriatico s.r.l.”. Gli atti che il
presente accordo sostituisce sono:
a) il permesso di costruire relativo al territorio del Comune di Porto
Viro (ai sensi del combinato disposto dell'art. 76 della L.R. 27 giugno
1985 n. 61 e dell’art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380);
b) la variante urbanistica (ai sensi dell’art. 32 della L.R.
35 del 2001) e i permessi di costruire relativi al territorio del
Comune di Cavarzere (ai sensi del combinato disposto
dell’art. 76 della L.R. 61 del 1985 e
dell’art. 10 del D.P.R. 380 del 2001);
c) i provvedimenti relativi all’attraversamento della barra
di sabbia e dello Scanno Cavallari in corrispondenza del Po di Maistra,
dell’argine di prima difesa a mare in corrispondenza della
Laguna Bagliona, parallelismo all’argine destro al fiume Po
di Levante in corrispondenza della Valle Sacchetta sino al canale
consorziale Sadocca, attraversamento dell'argine di seconda difesa a
mare corrispondente all'argine destro del canale Sadocca,
attraversamento del Po di Levante e del canale Po Brondolo, in
località Fornaci del comune di Porto Viro, attraversamento
canale di Loreo poco più a monte dell'omonimo centro abitato
(ai sensi della L.R. 9 agosto 1988 n. 41, della L.R. 7
novembre 2003 n. 27 e del R.D. 25 luglio 1904 n. 523); d)
l’approvazione del progetto degli interventi di ripristino
ambientale, morfologico e vegetazionale, come stabilito dal decreto del
6 ottobre 2003 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
territorio di concerto con il Ministero per le Attività
Culturali.
e) il parere idrogeologico-forestale del Servizio Forestale Regionale
Padova e Rovigo (ai sensi del R.D.L. 30 novembre 1923 n. 3267,
dell’art. 20 del R.D. 16 maggio 1926 n. 1126, degli artt. 53
e 54 della L.R. 13 settembre 1978 n. 52 e della deliberazione della
Giunta Regionale n. 4808 del 30 dicembre 1997, allegato
“C”).Art. 2. Prescrizioni in materia ambientale.
Con il presente accordo di programma si approva il progetto degli
interventi di ripristino ambientale, morfologico e vegetazionale, di
cui agli elaborati n. LA-E-82018 “Caratterizzazione
faunistica e vegetazionale” e n. LA-E-82018
“Progetto di ripristino ambientale”, presentati
alla Regione del Veneto, con nota del 28 luglio 2005, dalla
società Terminale GLN Adriatico S.r.l., a condizione che
siano rispettate tutte le prescrizioni assunte dagli Enti interessati e
il monitoraggio venga esteso da tre a cinque anni, nonché lo
stato di avanzamento dei lavori sia effettuato ogni due anni,
d’intesa con la Regione Veneto- Servizio Forestale di Padova
e Rovigo e con l’Ente parco Delta del Po.
Si prescrive - altresì - che il materiale di
risulta dello scavo della traccia sia caratterizzato e,
conseguentemente, destinato secondo le disposizioni regionali vigenti
in materia.
Art. 3. Permesso di costruire relativo al territorio del Comune di
Porto Viro. E’ rilasciato il permesso di costruire relativo
alla domanda presentata dalla società Edison LNG S.p.a
registrata agli atti del Comune di Porto Viro con Prot. n. 16142 del 2
agosto 2004, avente per oggetto la realizzazione del primo tronco del
metanodotto Porto Viro-Cavarzere denominato “Spiaggiamento
Porto Viro località Foce Po di Maistra-Cavarzere”
su terreni precisati negli elaborati allegati alla domanda medesima.
Art. 4. Variante urbanistica e permessi di costruire relativi al
territorio del Comune di Cavarzere (VE).
E’ approvata la variante urbanistica del comune di Cavarzere
(VE) che cambia la zonizzazione dell'area interessata dalla stazione di
misura da zona agricola “E2” in zona per servizi
tecnologici “F2” come rappresentata nell'elaborato
grafico sub 1 al presente accordo.
E’ rilasciato il permesso di costruire relativo alla domanda
presentata dalla società Edison LNG S.p.a registrata agli
atti del Comune di Cavarzere con Prot. n. 13462/AT/04, e successiva
integrazione del 10 dicembre 2005, Prot. n. 15860, avente per oggetto
la realizzazione del metanodotto Porto Viro-Cavarzere- primo tronco a
partire dal confine con il comune di Loreo, fino alla stazione di
misura esclusa, in località "Grignella", su terreno censito
al catasto del comune di Cavarzere (VE) al Foglio n. 92, mappali nn.
81, 113, 112, 111, 114, 64, 83, 6. E’ rilasciato il permesso
di costruire relativo alla domanda presentata dalla società
Edison LNG S.p.a registrata agli atti del Comune di Cavarzere (VE) con
Prot. n. 13462/AT/04, e successive integrazioni 1.6.2005, n. 7095 e
23.12.2005, n. 16511, avente per oggetto la realizzazione della
stazione di misura ubicata nel territorio di Cavarzere (VE) e relativa
al metanodotto Porto Viro-Cavarzere, su terreno censito al catasto del
comune di Cavarzere (VE) al Foglio n. 92, mappale n. 6, fermo restando
che va acquisito inoltre acquisito dalla Società il nulla
osta dell’Azienda Ulss n. 14 prima di avviare i lavori per
l’intervento della predetta stazione di misura. Art. 5.
Prescrizioni relative ai permessi di costruire.
I permessi di costruire indicati agli articoli 3 e 4 devono osservare
le seguenti prescrizioni: a) i lavori devono essere iniziati entro 12
mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo ed ultimati
entro 36 mesi dall’inizio degli stessi; b) deve essere
prodotta denuncia scritta dell’inizio dei lavori con
indicazione e contestuale accettazione degli incaricati della Direzione
dei Lavori e dell’esecuzione dei lavori e con l'obbligo di
tempestiva comunicazione per eventuali sostituzioni in corsa
d’opera; c) il mancato rispetto del termine fissato per
l’inizio dei lavori, comprovato dalla non avvenuta o tardiva
denuncia di cui alla lettera b), comporta, senza necessità
di alcun provvedimento, l’automatica decadenza del permesso
di costruire;
d) nel cantiere dovrà esser esposto, per tutta la durata dei
lavori, in maniera ben visibile, un cartello con
l’indicazione dell’opera in corso, degli estremi
del presente accordo di programma e dei nominativi
dell’intestatario, del progettista, del direttore dei lavori,
del calcolatore delle opere in cemento armato, dei responsabili della
sicurezza e della data di inizio dei lavori;
e) prima dell'inizio dei lavori si dovrà
depositare in Comune, qualora richiesti: denuncia delle opere in
cemento armato per le costruzioni eseguite con cemento armato o in
ferro ai sensi dell’art. 4 della L. 5 novembre 1971, n. 1086;
progetto per impianto e isolamento termico ai sensi della L. 9 gennaio
1991 n. 10; f) l’ultimazione dei lavori
dovrà essere comunicata al comune per iscritto; in caso di
mancato rispetto del termine prescritto, salvo il caso di proroga, se
assentita, dovrà essere richiesto un nuovo titolo edilizio
per la parte non ultimata; g) il permesso di costruire rilasciato con
il presente accordo è trasferibile ai successori o aventi
causa; h) l’entrata in vigore di nuove prescrizioni
urbanistiche comporta la decadenza del permesso di costruire che sia in
contrasto con le prescrizioni stesse, salvo che i relativi lavori siano
iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data
dell’inizio; i) il titolare del permesso di costruire e il
direttore dei lavori sono responsabili ai sensi dell’art. 29
del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; j) il titolare del permesso di
costruire deve evitare di ingombrare le vie e gli spazi pubblici, e
adottare le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persona o
a cosa;
k) dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli
infortuni sul lavoro; l) il luogo destinato all’opera deve
essere chiuso, lungo i lati prospicienti le vie e gli spazi pubblici,
con adeguata segnalazione, anche luminosa, del cantiere durante
l’orario della pubblica illuminazione stradale; m)
per eventuali occupazioni di opere stradali deve essere richiesta la
concessione di occupazione temporanea; le aree a lavoro ultimato o
anche prima dell’ultimazione, su richiesta
dell’Amministrazione comunale, se la costruzione viene
abbandonata o sospesa per un certo tempo, devono essere restituite nel
preesistente stato. Art. 6. Parere idraulico e idrogeologico-forestale.
La ditta Terminale GNL Adriatico, in relazione al vincolo idrogeologico
e vincolo forestale è autorizzata a effettuare i lavori
relativi alla realizzazione collegamento del terminale GNL off-shore
prospiciente Porto Levante (RO) alla stazione di misura di Cavarzere
(VE). Sono autorizzati, inoltre, gli attraversamenti della barra di
sabbia e dello Scanno Cavallari in corrispondenza del Po di Maistra,
dell’argine di prima difesa a mare in corrispondenza della
Laguna Bagliona, dell'argine di seconda difesa a mare corrispondente
all'argine destro del canale Sadocca, del Po di Levante e del canale Po
Brondolo, del canale di Loreo nonché il parallelismo
all'argine destro al fiume Po di Levante in corrispondenza della Valle
Sacchetta sino al canale consorziale Sadocca. Le suddette
autorizzazioni sono da intendersi integrate con le indicazioni
dell’ Ufficio del Genio Civile di Rovigo e del Consorzio di
Bonifica Delta Po Adige di seguito riportate.In merito alla
tracciabilità del percorso, ovvero l'individuazione del
percorso stesso, è opportuno vengano apposti adeguati
segnalatori in corrispondenza delle strutture e/o delle pertinenze
idrauliche. Prima dell’esecuzione dei lavori la ditta
dovrà effettuare un accurato rilievo della zona per
individuare l’esatta situazione di fatto e delle opere
interessate nonché dei rami dei canali sublagunari
attraversati. Tali operazioni dovranno essere concordate e realizzate
previa verifica delle modalità esecutive da parte
dell'Ufficio del Genio Civile di Rovigo, sentito il Consorzio di
Bonifica Delta Po Adige per le aree di competenza.
Attraversamento Scanno Cavallari - Po di Maistra. Prescrizioni per tale
attraversamento sono state impartite dall’Ufficio del Genio
Civile delle OO.MM. di Venezia con nota n. 1066 dell’ 1
agosto 2005.
Attraversamento Scanno Cavallari _ Laguna Vallona
In corrispondenza dell'attraversamento dei canali sublagunari
dovrà essere garantito un franco di almeno 3 metri tra
l’estradosso superiore del tubo e la quota di fondo di
progetto del canale sublagunare attraversato. La ditta dovrà
provvedere ad evidenziare una fascia di metri 10 lungo il tragitto del
tubo mediante la posa di briccole in legno distanziate metri 50. Le
briccole dovranno riportare una targhetta quotata con indicazione della
quota dell'estradosso della tubazione all'interno della sezione di
fascia corrispondente alle briccole. Dovrà essere ubicata
una coppia di briccole sia in corrispondenza del cambio della quota
dell’estradosso del tubo sul ciglio della sponda di progetto
dei canali sublagunari sia in corrispondenza al piede della sponda
stessa conseguente all'attraversamento della cunetta di fondo del
canale sublagunare.
Dovrà essere garantita la manutenzione delle briccole e
delle targhette segnalatrici per tutta la durata
dell’officiosità del metanodotto. In fase di
esecuzione dei lavori di posa del tubo in corrispondenza dei canali
sublagunari la ditta dovrà garantire il flusso dell'acqua
lungo i canali stessi evitando la realizzazione della tura di
contenimento in pali prima di aver realizzato idonei by-pass aventi le
stesse dimensioni del canale da attraversare.
Attraversamento argine di prima difesa a mare in corrispondenza Valle
Bagliona. Al fine di non lesionare la chiavica Bagliona, la prevista
infissione delle palancole in prossimità della citata
struttura idraulica dovrà avvenire con attrezzature atte a
ridurre le vibrazioni (testata munita di vibratore ad alta frequenza a
momento variabile).
Dette palancole a lavori ultimati dovranno essere rimosse e
ripristinate le scarpate arginali. La pendenza della scarpata arginale
lato mare dovrà rispettare il rapporto altezza/lunghezza
pari ad 1/3, mentre quella lato campagna dovrà essere
conformata al rapporto ½.
La sommità arginale in corrispondenza
all’attraversamento, conformemente alle dimensioni prescritte
negli anni ‘60 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,
dovrà essere portata a quota + 4,00 m.s.l.m.m. mentre la
relativa larghezza dovrà essere impostata a 5,00 m. Il
conseguente allargamento, al fine di salvaguardare il tracciato della
strada di servizio, dovrà pertanto avvenire verso mare. Il
dosso stradale conseguente al posizionamento della tubazione
dovrà essere raccordato alla superficie stradale esistente
con rampe aventi pendenze non superiori al 3%, prestando attenzione di
non creare situazioni di pericolo per l’attuale
viabilità.
La tubazione lungo la scarpata arginale lato mare dovrà
essere adagiata su idonea soletta in cemento armato e protetta ai lati
da pietrame. Sulla strada di servizio, limitatamente ai tratti
utilizzati per l’esecuzione dell'opera in questione,
dovrà essere assicurata una adeguata manutenzione e
dovrà essere effettuato un puntuale ripristino a lavori
ultimati. Per tali tratti di strada e per le rampe necessarie
all’esecuzione dei lavori dovrà essere richiesta
apposita concessione la cui durata coinciderà con il periodo
di utilizzo e per la quale dovrà essere versato apposito
canone. Sulla sommità arginale dovrà essere
sempre garantita la continuità del transito dei mezzi
d'opera ossia prima, durante e dopo lo svolgimento dei lavori di
attraversamento. Parallelismo argine destro fiume Po di Levante
Le palancole provvisionali dislocate sul lato nord del tracciato
parallelo all’argine del fiume Po di Levante, a lavori
ultimati, dovranno essere mantenute in loco, evitando nel modo
più assoluto la loro rimozione. Dovrà essere
mantenuto pure il ricoprimento in terra lato fiume. Prima
dell’avvio dei lavori dovranno essere presentati all'Ufficio
del Genio Civile di Rovigo, per un’opportuna e puntuale
valutazione, i particolari costruttivi inerenti il transito della
tubazione attraverso la chiavica Sacchetta. Dovrà essere
garantito lo smaltimento delle acque meteoriche (e/o
l’eventuale funzione irrigua) attraverso l’attuale
sistema di scolo, parzialmente interessato dai lavori di interrimento
parallelamente l'argine destro del fiume Po di Levante. Attraversamento
argine seconda difesa a mare
La soluzione proposta (T.O.C.) rispetto quella
dell’attraversamento a cavaliere d’argine
è preferibile in quanto in tale ipotesi
l’intervento non va ad interessare minimamente
l’alveo e le strutture arginali.
Art. 7 Disposizioni finali. Il presente accordo produrrà
effetti dal giorno successivo alla pubblicazione del Decreto del
Presidente della Regione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Venezia, 12 gennaio 2006. Per la Regione Veneto
Roberto Casarin; per il Comune di Porto Viro Geremia Giuseppe Gennari;
per il Comune di Cavarzere Piera Bumma; per il Consorzio di Bonifica
Delta Po Adige Giancarlo Mantovani”.
Il surriportato accordo è stato quindi approvato con il
predetto decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 18 dd. 25
gennaio 2006, pubblicato unitamente al testo integrale
dell’accordo medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto n. 11 dd. 31 gennaio 2006, pag. 12 e ss.
Nelle premesse di tale decreto si legge – tra
l’altro – che l’accordo è
approvato “vista la delibera di Giunta Regionale n. 4339 del
30 dicembre 2005 con la quale è stato approvato lo schema
dell’accordo” medesimo, che si prende
“atto …. che in data 12 dicembre 2005 è
stato verificato dal responsabile del procedimento, appositamente
delegato dal Presidente della Giunta Regionale con nota Prot. n.
783047/57.00 del 16 novembre 2005, il consenso unanime dei soggetti
interessati alla stipula … ai sensi del comma 4 dell'art. 32
della L.R. 35 del 2001” e che l’accordo medesimo
“sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le
autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta e ogni altro
provvedimento che doveva essere reso dalle amministrazioni che lo
sottoscrivono e comporta anche la variazione integrativa allo strumento
urbanistico del Comune di Cavarzere senza necessità di
ulteriori adempimenti”, come parimenti previsto
dall’anzidetto art. 32, comma 4 della L.R. n. 35 del 2001.
1.2. Giova pure evidenziare che con ricorsi rispettivamente proposti
innanzi al T.A.R. per il Lazio sub R.G. n. 9331/2002, n. 11079/2002 e
n. 11074/2002 la Provincia di Rovigo, il Comune di Adria e il Comitato
Bassopolesano Antiterminal - avente sede, quest’ultimo, in
Porto Viro e segnatamente costituito per “tutelare
l’ambiente, la salute, i beni culturali e il corretto assetto
urbanistico del Comune di Porto Viro e del Delta del Po, che verrebbero
irreversibilmente frustrati dalla realizzazione del progettato
metanodotto” (cfr. pag. 9 dell’atto
introduttivo del presente giudizio) – hanno chiesto
l’annullamento dell’anzidetto decreto del Ministero
delle attività produttive dd. 25 marzo 2002, recante
l’approvazione del progetto di massima del metanodotto
“Porto Viro – Cavarzere –
Minerbio” con contestuale dichiarazione di pubblica
utilità, nonché urgenza ed
indifferibilità della costruzione dello stesso,
nonchè di ogni altro atto presupposto o conseguente.
Tutti e tre i ricorsi sono stati rispettivamente respinti con sentenze
nn. 5340, 5435 e 5453 rese in data 9 giugno 2005 dalla Sez. III
– ter del T.A.R. del Lazio.
Tali statuizioni sono state, quindi, rispettivamente confermate dalla
Sez. IV del Consiglio di Stato con dispositivi di decisione nn. 460,
462 e 461 dd. 11 luglio 2006.
Al momento dell’introito della presente causa in decisione
non si conoscono ancora le motivazioni delle pronunce rese in appello.
1.3. Tutto ciò premesso, con il ricorso in epigrafe Italia
Nostra – ONLUS, Il Comitato Bassopolesano Antiterminal, il
Comitato di Zona Rosolina Mare e Assagaime – Associazione tra
le agenzie d’affari in mediazione turistiche e di viaggi di
Rosolina, chiedono l’annullamento:
1) del decreto del Presidente della Giunta Regionale del
Veneto n. 18 dd. 25 gennaio 2006, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 11 dd. 31 gennaio 2006 e avente per
oggetto l’approvazione dell’accordo di programma
stipulato tra la medesima Regione Veneto, il Comune di Cavarzere, il
Comune di Porto Viro, e il Consorzio di Bonifica Delta Po –
Adige e relativo al collegamento del terminale del metanodotto GLN off
shore prospiciente Porto Levante (Rovigo) con la stazione di
misurazione di Cavarzere (Venezia);
2) dell’accordo di programma medesimo;
3) di tutti gli atti di assenso sostituiti per effetto
dell’accordo di programma anzidetto, ivi comprese le intese,
i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla-osta ed ogni
altro provvedimento da emettersi, da parte delle Amministrazioni
pubbliche che sottoscrivono l’accordo di programma anzidetto,
nei confronti della Terminal Edison GNL Adriatico Adriatico S.r.l., e
precisamente:
a) il permesso di costruire relativo al territorio del Comune di Porto
Viro, rilasciato a’ sensi del combinato disposto
dell’art. 76 della L.R. 27 giugno 1985 n. 61 e
dell’art. 10 del T.U. approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n.
380;
b) la variante urbanistica (adottata a’ sensi
dell’art. 32 della L.R. 29 novembre 2001 n. 35) e i permessi
di costruire relativi al Comune di Cavarzere, parimenti rilasciati
a’ sensi del combinato disposto dell’art. 76 della
L.R. 61 del 1985 e dell’art. 10 del T.U. approvato
con D.P.R. 380 del 2001;
c) i provvedimenti relativi all’attraversamento della barra
di sabbia e dello Scanno Cavallari in corrispondenza del Po di Maistra,
dell’argine di prima difesa a mare in corrispondenza della
Laguna Bagliona, al parallelismo all’argine destro del Po di
Levante in corrispondenza della Valle Sacchetta sino al Canale
consorziale Sadocca, all’attraversamento
dell’argine di seconda difesa a mare corrispondente
all’argine destro del Canale di Sadocca,
all’attraversamento del Po di Levante e del canale Po
Brontolo in località Fornaci del Comune di Porto Viro,
all’attraversamento del Canale di Loreo poco più a
monte dell’omonimo centro abitato (rilasciati a’
sensi della L.R. 9 agosto 1988 n. 41, della L.R. 7 novembre 2003 n. 27
e del R.D. 25 luglio 1904 n. 523);
d) l’approvazione del progetto di interventi di ripristino
ambientale, morfologico e vegetazionale, come stabilito dal decreto
emesso in data 6 ottobre 2003 dal Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del territorio di concerto con il Ministero per le
Attività Culturali;
e) il parere idrogeologico-forestale del Servizio Forestale Regionale
di Padova e Rovigo, emesso a’ sensi del R.D.L. 30 dicembre
1923 n. 3267, dell’art. 20 del R.D. 16 maggio 1926 n. 1126,
degli artt. 53 e 54 della L.R. 13 settembre 1978 n. 52 e della
deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 1997 n. 4808, all. C;
4) del parere della Soprintendenza dei beni architettonici e per il
paesaggio di Verona, Vicenza e Rovigo di cui alla nota Prot. n. 15755
dd. 9 dicembre 2005;
5) nonché di ogni altro atto presupposto e
conseguente, ivi segnatamente comprese tutte le determinazioni assunte
nella conferenza di servizi decisoria dd. 12 dicembre 2005.
Nel ricorso si premette che Italia Nostra – ONLUS
è associazione di protezione ambientale, a’ sensi
dell’art. 13 della L. 8 luglio 1986 n. 349 e del conseguente
D.M. 20 febbraio 1987, con conseguente sua legittimazione, a’
sensi dell’art. 18 della medesima L. 349 del 1986 e
dell’art. 17, comma 46, della L. 15 maggio 1997 n. 127, a
proporre ricorso anche nella presente sede di giudizio avverso gli atti
ritenuti suscettibili di arrecare una compromissione
dell’ambiente.
Per quanto attiene al Comitato Bassopolesano Antiterminal, si
è già detto che esso è stato
dichiaratamente costituito a fini di tutela dell’ambiente,
della salute e del corretto assetto urbanistico del Comune di Porto
Viro e del Delta del Po.
Il Comitato di Zona Rosolina Mare è, viceversa, definito
quale “espressione di tutti (sic!) i cittadini che vivono e/o
operano sul territorio” (verosimilmente di Rosolina Mare), i
cui scopi precipui sono la difesa degli interessi di tutti cittadini
rappresentati e la promozione dei valori di solidarietà,
associativi, della scuola, culturali, sociali, morali, politici e
religiosi che si manifestano nella zona. In particolare, per il
raggiungimento delle sue finalità il predetto Comitato si
propone di promuovere, anche d’intesa con le pubbliche
Istituzioni e con gli Enti pubblici e privati, tutte le iniziative
utili e necessarie per la salvaguardia della salute pubblica,
dell’ambiente, per il miglioramento della sicurezza, dei
trasporti pubblici, della viabilità e, in genere, di tutti i
servizi e di tutto quanto sia di pubblico interesse, tenendo in
considerazione la particolare vocazione turistica del territorio ed,
allo stesso tempo, (di) salvaguardare l’ambiente, vista
l’importanza dell’ecosistema in cui operano i
soggetti rappresentati” (cfr. pag. 12 dell’atto
introduttivo del presente giudizio).
Assagaime – Associazione tra agenzie d’affari in
mediazione, turistiche e di viaggi di Rosolina, persegue viceversa lo
scopo, individuato dall’art. 3 del proprio statuto sociale,
della promozione e dello sviluppo del turismo a Rosolina Mare,
nonché della tutela, nel senso più ampio, degli
interessi degli associati, costituiti dai titolari delle agenzie
immobiliari, di viaggio e turistiche operanti nel territorio di
Rosolina.
Nell’atto introduttivo del presente giudizio sono dedotti
– in estrema sintesi - i seguenti ordini di censure.
1) Violazione dell’art. 159 del D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 42
e dell’art. 6 della L.R. 31 ottobre 1994 n. 63. Eccesso di
potere per mancanza del presupposto dell’autorizzazione
paesaggistica.
Le ricorrenti muovono dal presupposto che, a’ sensi degli
artt. 146, comma 8 e 159, comma 2, del D.L.vo 42 del 2004,
l’autorizzazione per gli interventi aventi rilievo
urbanistico-edilizio e che devono essere realizzati in aree
assoggettate a vincolo paesaggistico si configura quale atto distinto e
presupposto rispetto al titolo edilizio, con la conseguenza che
quest’ultimo non potrebbe essere rilasciato in assenza
dell’autorizzazione anzidetta.
Le ricorrenti affermano che tale principio era – peraltro
– già presente
nell’ordinamento vigente nel Veneto per effetto
dell’art. 6, commi 5 e 6, della L.R. 63 del 1994, laddove
risulta – per l’appunto – normato un
regime di subdelega della Regione nei confronti delle
Amministrazione Comunali in ordine al rilascio delle autorizzazioni
paesaggistiche.
Secondo la prospettazione delle ricorrenti, nel caso di specie
l’Accordo di programma qui impugnato statuirebbe il rilascio
di un titolo edilizio a Terminale Edison GNL Adriatico avente per
oggetto la posa delle tubazioni del predetto tratto di
metanodotto Porto Viro – Cavarzere senza che sia stata
rilasciata, da parte dell’Amministrazione Comunale di Porto
Viro, la pur necessaria autorizzazione paesaggistica di cui
all’anzidetto art. 159 del D.L.vo 42 del 2004 in forza
dell’insistenza, sull’area attraversata dal
metanodotto medesimo, di un vincolo imposto a’ sensi e per
gli effetti del D.M. 1 agosto 1985 e rientrante –
altresì - nel Piano d’Area del Delta del Po, che a
sua volta costituisce strumento di pianificazione territoriale
urbanistica con valenza paesistica approvato dal Consiglio Regionale,
a’ sensi e per gli effetti dell’art. 3, n. 1, lett.
a), della L.R. 27 giugno 1985 n. 61, con deliberazione n. 1000 dd. 5
ottobre 1994.
Le ricorrenti – altresì – negano che il
parere favorevole Prot. n. 15755 dd. 9 dicembre 2005 emesso dalla
Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio delle Province
di Verona, Vicenza e Rovigo possa configurarsi - ancorché
sia stato acquisito agli atti dell’accordo di programma
- quale autorizzazione paesaggistica rilasciata a’
sensi del predetto art. 159 del D.L.vo 42 del 2004, in quanto
letteralmente definito – per l’appunto –
quale mero “parere”, ossia quale atto non avente
funzione decisoria ed adottato da un organo che, in tal modo, avrebbe
comunque esaurito il proprio potere di controllo e di annullamento nei
confronti dell’Amministrazione Comunale.
Le ricorrenti – altresì – affermano che
Terminale GNL Adriatico mai avrebbe chiesto la diretta attivazione da
parte della Soprintendenza nel procedimento, e che nessuna
comunicazione di intervenuta adozione di un’autorizzazione
paesaggistica sarebbe stata nella specie trasmessa dal Comune di Porto
Viro alla Soprintendenza medesima, a’ sensi
dell’art. 159, comma 4, del D.L.vo 42 del 2004, agli effetti
del suo eventuale annullamento.
2) Violazione della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sez. III
– ter, 4 luglio 2005 n. 5435.
Ad avviso delle ricorrenti, il contenuto di tale pronuncia giudiziale
risulterebbe, nella specie, violato laddove si afferma la
necessità dell’autorizzazione edilizia al fine
della realizzazione dell’opera costituita
dall’anzidetto tratto di metanodotto.
3) Violazione degli artt. 6, 7, 8 e 10 delle N.T.A. del Piano
d’Area del Delta del Po.
Le ricorrenti evidenziano che le condutture dell’opera
attraversano “scanni” – ossia le
fragilissime lingue di sabbia collocate tra la laguna e il mare, tra le
quali lo “Scanno Cavallai” e lo “Scanno
Boccasette” – e “bonelli”,
ossia “scanni” stabilizzati, nonché
“lagune” (quale la “Laguna
Vallona”) e “valli da pesca” (quale la
“Valle Bagliona2).
Tali particolarità paesaggistiche sono definite e
disciplinate dagli artt. 6, 7, 8 e 10 delle N.T.A. del Piano
d’Area del Delta del Po, rispettivamente contemplanti gli
“scanni”, i “bonelli”, le
“lagune, sacche, velme e barene”, nonché
le “valli da pesca”.
Le ricorrenti evidenziano che la disciplina di Piano testè
citata espressamente e categoricamente vieterebbe ogni intervento di
movimento di terra e di scavi, con la sola eccezione dei lavori
finalizzati alla realizzazione delle opere di difesa idraulica, ovvero
delle opere destinate all’acquacoltura e alla pesca.
4) Illegittimità del parere della Soprintendenza per i Beni
Architettonici ed il Paesaggio delle Province di Verona, Vicenza e
Rovigo Prot. n. 15755 dd. 9 dicembre 2005 per eccesso di potere nelle
figure sintomatiche della carenza di istruttoria e mancanza di
motivazione in relazione alla compatibilità del progetto
rispetto al Piano d’Area del Delta del Po.
Invalidità derivata dell’Accordo di programma e
degli atti di assenso rilasciati.
Le ricorrenti reputano che il parere reso dalla Soprintendenza difetti
di qualsivoglia considerazione motiva in ordine alla
compatibilità del progetto rispetto ai vincoli contenuti dal
sovrastante Piano d’Area, e che da tale vizio consegua la
caducazione in via derivata dell’Accordo di programma e degli
atti di assenso rilasciati in forza della sua approvazione.
5) Illegittimità dell’Accordo di programma laddove
è sostitutivo del permesso di costruire altrimenti
rilasciato dall’Amministrazione Comunale di Porto Viro.
Violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241 ed
eccesso di potere per assoluta mancanza di motivazione in
relazione al parere negativo reso al riguardo dalla Commissione
edilizia integrata.
Le ricorrenti evidenziano che la Commissione edilizia integrata del
Comune di Porto Viro ha espresso con proprio atto dd. 12 dicembre 2005
un parere sostanzialmente negativo sull’opera in questione.
Tale parere risulterebbe citato nel testo dell’Accordo di
programma “in termini laconici ed evasivi” (cfr.
ivi: “è stato acquisito il parere della
Commissione edilizia integrata del Comune di Porto Viro del 12 dicembre
2005”), “… senza più nulla
aggiungere in proposito” (cfr. pagg. 25 e 26
dell’atto introduttivo del presente giudizio) e senza,
quindi, che i soggetti partecipanti all’Accordo di programma
pervenissero all’asseritamente necessitata conseguenza di
negare il rilascio sia dell’autorizzazione paesaggistica, sia
del permesso di costruire.
6) Violazione dell’art. 32 della L.R. 35 del 2001,
dell’art. 13 del T.U. approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n.
380 e dell’art. 20 del Regolamento edilizio del Comune di
Porto Viro. Incompetenza del Vicesindaco di Porto Viro ad esprimersi in
sede di conferenza di servizi decisoria del 12 dicembre 2005 al fine
del rilascio del permesso di costruire.
Le ricorrenti affermano, in relazione al contenuto delle disposizioni
testè citate, che non già il
Vicesindaco di Porto Viro, ma il dirigente ovvero il responsabile
preposto al competente ufficio dell’Amministrazione Comunale
avrebbe dovuto intervenire in sede di conferenza di servizi decisoria
del 12 dicembre 2005 al fine di validamente formare l’assenso
dell’Amministrazione medesima al rilascio del titolo edilizio
richiesto per la realizzazione del metanodotto.
7) Illegittimità dell’Accordo di programma nella
parte in cui sostituisce il permesso di costruire per violazione
dell’art. 11 del T.U. approvato con D.P.R. 380 del 2001.
Eccesso di potere per mancanza del presupposto, carenza di motivazione
e contraddittorietà manifesta. Violazione
dell’art. 3 della L. 241 del 1990. Eccesso di potere per
difetto di motivazione in relazione al contrasto con il parere reso in
data 12 dicembre 2005 dalla Commissione edilizia integrata del Comune
di Porto Viro.
Le ricorrenti reputano che l’Accordo di programma non poteva
configurarsi quale rilascio del permesso di costruire, stante il fatto
che Terminale Edison GNL Adriatico non avrebbe la materiale
disponibilità delle aree sulle quali dovrebbe essere
collocato il metanodotto.
8) Illegittimità dell’Accordo di programma per
violazione dell’art. 32 della L.R. 35 del 2001 e
dell’art. 34 del T.U. approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n.
267 in relazione al mancato assenso sul suo contenuto da parte di tutte
le Amministrazioni convocate ai relativi lavori o comunque ad essi
interessate, ed in particolare dell’Ente Parco Regionale del
Delta del Po.
Le ricorrenti reputano che la mancata partecipazione del predetto Ente
Parco all’Accordo di programma, ancorché sia stato
in tal senso invitato, si configuri nella specie quale circostanza
rilevante agli effetti del mancato raggiungimento
dell’unanimità dei soggetti coinvolti, con
conseguente illegittimità dell’Accordo medesimo.
9) Ulteriore violazione del predetto art. 34 del T.U. approvato con
D.L.vo 267 del 2000 e del principio di imparzialità
dell’azione amministrativa sancito dall’art. 97
Cost. agli effetti della partecipazione alla conferenza di servizi di
rappresentanti della Societàinteressata alla realizzazione
dell’opera. In subordine, illegittimità
costituzionale dell’art. 32 della L.R. 35 del 2001 per
violazione degli artt. 97 e 117 Cost.
Le ricorrenti reputano che Terminale Edison GNL Adriatico non avesse
titolo a partecipare alla conferenza di servizi decisoria sul contenuto
dell’Accordo di programma in quanto soggetto direttamente
coinvolto dall’esito dell’azione amministrativa da
esso stesso richiesta: e ciò con evidente lesione del
fondamentale principio dell’imparzialità
dell’azione amministrativa medesima.
In via subordinata, ove si reputasse che tale partecipazione risulti
consentita a’ sensi e per gli effetti
dell’art. 32 della L.R. 35 del 2001, le ricorrenti formulano
un’eccezione di illegittimità costituzionale della
relativa disciplina per asserita sua difformità rispetto ai
testè citati articoli della Costituzione.
10) Violazione del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, della direttiva
92/43/CEE, della decisione della Commissione CE 7 dicembre 2004 e della
deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2803 del 4 ottobre
2002.
Le ricorrenti evidenziano che il tracciato del metanodotto interferisce
con il S.I.C. – Sito di Importanza Comunitaria istitutito con
D.M. 3 aprile 2000 e denominato “Delta del Po: lagune e valli
fra il Po di Levante e il Po di Venezia” (codice
Natura 2000 IT 3270009) e, al momento dello spiaggiamento della
conduttura nello Scanno Cavallari, interferisce pure con la ZPS
– Zona a Protezione Speciale “Delta del Po: rami
fluviali e scanni” (codice Natura 2000 IT 3270016).
Le ricorrenti, in relazione a ciò, rilevano quindi che
l’approvazione del progetto non sarebbe stata –
nella specie – preceduta dal deposito di una
“valutazione di incidenza”, viceversa segnatamente
imposta dall’art. 5, commi 1 e 7, del D.P.R. 357 del 1997
– attuativo delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE
– e dalla disciplina applicativa contenuta dalla predetta
deliberazione della Giunta Regionale n. 2803 del 4 ottobre 2002.
2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero per i beni e le
attività culturali, la Regione Veneto, il Comune di Porto
Viro, e Terminal Edison GNL Adriatico, eccependo in via preliminare
l’inammissibilità del ricorso ma replicando,
comunque, in via puntuale alle censure avversarie e
concludendo per la reiezione del ricorso.
3. Non si sono costituiti in giudizio il Comune di Cavarzere, il
Consorzio di Bonifica Delta Po – Sadige e l’ARPAV
– Agenzia Regionale per la prevenzione e la protezione
ambientale del Veneto.
4. E’, viceversa, intervenuta ad opponendum la Edison
Stoccaggio S.p.a., Società del Gruppo Edison esercente
l’attività di trasporto del gas, formulando
eccezioni e difese del tutto omologhe a quelle del Ministero per i beni
e le attività culturali, della Regione Veneto, del Comune di
Porto Viro, e di Terminal Edison GNL Adriatico.
5. Con ordinanza n. 416 dd. 10 maggio 2
beni Ambientali. Autorizzazione paesaggistica e accordi di programma
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