TAR Toscana Sez.II n.1430 del 27 settembre 2011
Beni Ambientali. Parchi eolici ed impatto territoriale

L'impatto territoriale degli impianti per la produzione di energia eolica, sicuramente rilevante e tale da giustificare l'esercizio dei poteri urbanistici e paesaggistici, non è tuttavia un elemento da considerare in via esclusiva, dovendo l'attività in parola tener conto altresì (e principalmente) dell'interesse nazionale - costituzionalmente rilevante - all'approvvigionamento energetico, soprattutto se in forme non inquinanti, il quale richiede la necessità, in base al principio di proporzionalità, della precisa indicazione delle ragioni ostative al rilascio della autorizzazione paesaggistica, al fine di eliminare sproporzioni fra la tutela dei vincoli e la finalità di pubblico interesse sotteso alla produzione ed utilizzazione dell'energia elettrica

N. 01430/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01642/2010 REG.RIC.

N. 02033/2010 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1642 del 2010, proposto da:
Associazione Italiana Per il World Wide Fund For Nature, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Tamburini, con domicilio eletto presso il medesimo in Firenze, via Maragliano, 100;

contro

- Regione Toscana, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Ciari, presso cui è elettivamente domiciliata in Firenze, Avvocatura Regionale, piazza dell'Unita' Italiana,1;
- Comune di Riparbella, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Renzo Grassi, con domicilio eletto presso l’avv. Luca Capecchi in Firenze, via Bonifacio Lupi, 20;
- Provincia di Pisa, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Antonietta Antoniani e Silvia Salvini, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaella Poggianti in Firenze, via degli Artisti, 8/B;
- Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;

nei confronti di

- Parco Eolico Riparbella S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Novelli, Francesco Sciaudone, Flavio Iacovone e Ugo Franceschetti, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Firenze, via dell'Oriuolo, 20;
- European Wind Farms Italy S.r.l., non costituita in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 2033 del 2010, proposto da:
Associazione Italiana Per il World Wide Fund For Nature, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Tamburini, con domicilio eletto presso il medesimo in Firenze, via Maragliano, 100;

contro

- Regione Toscana, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Ciari, presso cui è elettivamente domiciliata in Firenze, Avvocatura Regionale, piazza dell'Unita' Italiana,1;
- Comune di Riparbella, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Renzo Grassi, con domicilio eletto presso l’avv. Luca Capecchi in Firenze, via Bonifacio Lupi, 20;
- Provincia di Pisa, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Antonietta Antoniani e Silvia Salvini, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaella Poggianti in Firenze, via degli Artisti, 8/B;
- Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, in persona del Ministro p.t., e Direzione Regionale Per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, Soprintendenza Beni Architettonici., Paesaggio e Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico di Pisa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso cui domiciliano per legge in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

nei confronti di

Parco Eolico Riparbella S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Novelli, Francesco Sciaudone, Flavio Iacovone e Ugo Franceschetti, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Firenze, via dell'Oriuolo, 20;
- European Wind Farms Italy S.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

A) quanto al ricorso n. 1642 del 2010:

1.- della deliberazione Regione Toscana, Giunta Regionale 25 gennaio 2010 n. 53 pubblicata sul bollettino ufficiale n. 5, del 3 febbraio 2010 n.53 pubblicata sul bollettino ufficiale n. 5, del 3 febbraio 2010;

dei verbali e prescrizioni della conferenza di servizi del 15 luglio 2009-incognita- nonché della conferenza di servizi 28 luglio 2009, 26 ottobre 2009 e 14 dicembre 2009- parte integrante e sostanziale della delibera- e relative raccomandazioni;

nonché per quanto occorrer possa

dell'atto autorizzativo ai fini del vincolo paesaggistico di cui all'art. 146 comma II del D.lgs 42/2004, di cui al punto 4 della deliberazione di VIA giunta Regionale 25.1.2010 n. 53;

dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui al regio decreto legislativo 32607/1923, alla LR 39/2000 e alla DPGR 48/R03,

della nota 23.1.2009 della Provincia di Pisa contenente parere di compatibilità ambientale dell'opera -incognito;

del parere 26 marzo 2009 prot. 918/bn della Soprintendenza per i beni architettonici e per il Paesaggio, per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico delle province di Pisa e Livorno nonché della nota Soprintendenza, 23 settembre 2008 prot. 2733/bn;

della deliberazione Giunta Comunale di Riparbella n. 126 del 10.12.2009, nonché della deliberazione n. 30 del 8 marzo 2010;

degli atti tutti richiamati nella delibera Giunta Comunale Riparbella n. 126 e in particolare della deliberazione 11 novembre 2009 della Commissione Comunale per il paesaggio;

di ogni eventuale ulteriore atto autorizzativo ancorché incognito;

di ogni ulteriore atto presupposto connesso e consequenziale;.

B) quanto al ricorso n. 2033 del 2010:

del decreto dirigenziale 20 maggio 2010 n. 2427 Direzione generale politiche territoriali e ambientali, Settore miniere ed energia della Giunta Regionale della Toscana - pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Toscana n. 22 del 1° giugno 2010, avente ad oggetto: legge regionale 39/2005 - decreto legislativo 387/2003; autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto eolico della potenza di 20 MWE denominato " Parco eolico Poggio Malconsiglio " nel comune di Riparbella (PI). Proponente European Wind Farm Italy srl ".

Nonché per quanto di ragione del verbale della conferenza dei servizi riunione del 20 aprile e del 4 maggio 2010.;

di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale nonché ove occorrer possa, dei pareri del Ministro dei beni e le attività Culturali - Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana del 15.4.2010 e di altro parere, di data ed estremi incogniti, menzionati a verbale della conferenza dei servizi del 4 maggio 2010.

 

Visti i due ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione nei due giudizi del Comune di Riparbella, della Regione Toscana, della Parco Eolico Riparbella S.r.l. nonchè del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Pisa, con le relative documentazioni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti delle due cause;

Relatore nell'udienza pubblica del 1 giugno 2011 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con un primo ricorso a questo Tribunale, notificato il 23 settembre 2010, depositato il successivo 14 novembre e iscritto al n.r.g. 1642/2010, l’Associazione indicata in epigrafe, in sede di trasposizione da ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, chiedeva l’annullamento della delibera della Giunta regionale Toscana con la quale era stata espressa pronuncia favorevole di compatibilità ambientale sul progetto di parco eolico denominato “Parco Eolico Poggio Malconsiglio”, nonché degli atti propedeutici indicati.

La ricorrente, dopo aver richiamato la successione temporale degli atti del procedimento che avevano portato all’adozione del provvedimento impugnato e dopo aver evidenziato l’importanza del sito sotto il profilo avifaunistico e paesaggistico che la legittimava all’impugnativa, lamentava, in sintesi, quanto segue.

I) Violazione di legge: Violazione per omessa e/o falsa applicazione direttiva 92/43 CEE del Consiglio 21/05/1992 relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche – Violazione della Direttiva 79/409 CEE del Consiglio del 02/04/1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici – Violazione per falsa e/o omessa applicazione DPR 35771997. Regolamento di attuazione della Direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Violazione di legge: Violazione per omessa e/o falsa applicazione Legge Regionale 06/04/2000 n. 56 – Eccesso di potere – Carenza di istruttoria – Contraddittorietà irrazionalità e irragionevolezza”.

La ricorrente evidenziava lo scopo della normativa comunitaria richiamata, come recepita, tesa alla tutela della biodiversità, della flora e dalla fauna minacciate secondo canoni di imposizione molto rigidi, come attestato anche da numerose pronunce della Corte di Giustizia, nei confronti degli enti territoriali e locali.

Secondo la ricorrente, in argomento, non risultava considerato a sufficienza il problema dell’impatto ambientale causato dalla fauna e avifauna presente nell’area interessata dall’impianto in questione e gli approfondimenti previsti dalla Regione Toscana in corso di istruttoria non erano stati di durata consona a quanto richiesto.

II) Violazione di legge – Violazione dei principi di azione ambientale e dello sviluppo sostenibile: artt. 3/ter e 3/quater del Testo Unico ambientale – Eccesso di potere: contraddittorietà – carenza dei presupposti.

Gli approfondimenti richiesti in ordine all’incidenza sull’avifauna erano scarsamente significativi e mostravano livelli di incertezza conoscitiva importante.

III) Violazione di legge: violazione decreto legislativo 42/2004 artt. 135-136-142-143 e ss – art. 9 Costituzione – Violazione di legge: l.r. 1/2005 – violazione articoli 3,4,5,9,33,48 – violazione delibera CR 72 del 24.7.2007 piano d’indirizzo territoriale (PIT) artt. 20-21-22 – Violazione di legge: violazione del piano territoriale di coordinamento della provincia di Pisa PTC – violazione di legge: violazione per falsa e/o erronea e/o omessa applicazione del PRG del comune di Riparbella – Violazione del Piano Strutturale – Violazione di legge: violazione art. 3 l. 241/1990 – Eccesso di potere: carenza di motivazione e carenza di istruttoria, irrazionalità, illogicità e travisamento dei fatti”.

La ricorrente riteneva violato il piano di indirizzo territoriale regionale (PIT), con particolare riguardo al mancato rispetto della disciplina delle invarianti strutturali ivi previste, alla tutela del patrimonio collinare, ai beni paesaggistici di interesse unitario regionale, alle infrastrutture di interesse unitario regionale ed ai valori evidenziati dalla normativa vigente, sia nazionale che regionale, tutti obbligatoriamente da valutare nel complessivo giudizio di comparazione tra interessi pubblici e privati che deve sussistere in tutte le procedure di valutazione di impatto ambientale. Tali valori non erano stati considerati in alcun modo nei provvedimenti impugnati ed il mancato rispetto di tali invarianti era contestato dalla ricorrente anche in riferimento alla pianificazione provinciale di cui al piano territoriale di coordinamento (PTCP) ed alla pianificazione propria del piano regolatore comunale, in relazione, per quanto riguardava il primo, alla normativa che prevedeva la conservazione integrale dei profili dei crinali rimasti liberi da insediamenti storici e l’adozione di un’approfondita istruttoria sul punto in caso di localizzazione di impianti eolici e, per quanto riguardava il secondo, ai limiti di realizzazione previsti nelle zone agricole di particolare interesse paesaggistico corrispondenti unicamente alla realizzazione di opere di pubblico interesse finalizzate alla tutela, conoscenza e fruizione dei valori naturalistico ed ambientali.

IV) Violazione di legge: art. 9, II comma, della Costituzione – violazione art 146 dl.g. 42/2004 – violazione art. 3 l. 241/90 – violazione del PIT per mancata considerazione delle norme che disciplinano le invarianti strutturali – violazione PTC Pisa e PRG. Eccesso di potere: contraddittorietà, irrazionalità, incongruità”.

In relazione al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, la relativa Soprintendenza aveva dato luogo ad un evidente contraddittorietà nelle determinazioni assunte perché, da una parte, aveva ritenuto l’inadeguatezza istruttoria sostanziale della rappresentazione territoriale sottopostale dal soggetto interessato dopo specifica richiesta e, dall’altra, aveva invece rilasciato il proprio assenso finale.

V) Violazione di legge: violazione e omessa e/o erronea e/o falsa applicazione legge regionale 3.12.98/79 e del T.U. Ambientale – violazione delibera di Giunta regionale 1069/99 – Violazione di legge: art. 3 l. 241/1990 – Eccesso di potere: carenza di motivazione, irrazionalità, insufficiente istruttoria, contraddittorietà, illogicità”.

Il soggetto proponente non aveva fornito le integrazioni richieste dalla Regione Toscana, con riferimento alla verifica delle alternative progettuali. In ogni caso la valutazione positiva non aveva dimostrato di aver preso in esame alcune materiale istruttorio sul punto né, tantomeno, aveva motivato in ordine alle alternative prese in esame. Alcuni aspetti di particolare rilievo, proprio in relazione agli effetti cumulativi con altri impianti eolici e relativi all’impatto acustico nonché alle condizioni socio economiche della zona, erano stati poi illegittimamente rimandati alla fase successiva di rilascio dell’autorizzazione unica invece di disporre la sospensione della procedura di v.i.a. o di concluderla negativamente.

VI) Violazione di legge. Violazione d’articolo 26, comma III T.U. decreto legislativo 3.4.2006 n. 152 e successive modificazioni. Violazione di legge: art. 1 e ss l. 241/1990. Violazione del principio di partecipazione e di trasparenza”.

Nonostante fossero state richieste al soggetto proponente integrazioni istruttorie consistenti, non risultava che le relative note trasmesse, particolarmente rilevanti nei loro contenuti, fossero state nuovamente sottoposte alle osservazioni del pubblico.

Si costituivano in giudizio la Regione Toscana, la Parco Eolico Riparbella s.r.l. ed il Comune di Riparbella, chiedendo, con memorie di mera forma, la reiezione del ricorso.

Nelle more, era adottato anche il provvedimento di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell’impianto eolico in questione, avverso il quale la medesima associazione ricorrente proponeva un secondo ricorso a questo Tribunale, notificato il 24 novembre 2010, depositati il successivo 30 novembre 2010 e iscritto al n.r.g. 2033/2010, lamentando quanto segue.

Illegittimità derivata”.

La ricorrente richiamava, in estrema sintesi, i profili di illegittimità contestati con il ricorso n. 1642/2010, ritenendo l’illegittimità derivata da questo del provvedimento impugnato.

II) Violazione di legge: violazione D.lgs 152/2006 e succ.mod – Violazione l.r. 79/98 – Violazione di legge l. 241/90 e succ. mod. artt. 14 e ss. – Violazione per falsa e/o omessa applicazione dell’art. 12 l. 387/2003 e l.r. 39/2005”.

In relazione a ritenuti vizi propri dell’autorizzazione impugnata, la ricorrente lamentava che risultavano disattese le prescrizioni n. 7 e n. 10 di cui al provvedimento di v.i.a., relative, rispettivamente, alla circostanza che in fase di progettazione esecutiva il proponente doveva indicare le idonee misure di migrazione del rischio di caduta di gravi ed alla circostanza che in tali occasioni doveva ugualmente rappresentare il rispetto dei limiti di rumorosità, pena la revisione della struttura complessiva e/o localizzazione del parco eolico in questione, non risultando allo scopo sufficiente la relazione tecnica sull’impatto acustico presentata dalla società proponente che la stessa Regione Toscana non aveva ritenuto esaustiva nel corso dell’istruttoria. Risultava, poi, non adempiuto quanto era stato prescritto, sempre in corso di istruttoria, con riguardo agli effetti economici del progetto, in relazione alla prescrizione n. 35, e dagli effetti sugli impatti cumulativi, in relazione alla prescrizione n. 36, dato che la relativa relazione del marzo 2010 non poteva essere ritenuta sufficiente, in quanto faceva riferimenti a studi di un’Università scozzese relativi all’impatto degli impianti eolici sul turismo, che concludevano per la piena inadeguatezza laddove si manifestavano caratteristiche territoriali simili a quelle toscane.

Non risultavano, infine, neanche considerati con sufficiente approfondimento gli effetti economici sulle attività imprenditoriali della zona, attraverso una valutazione che appariva comunque necessaria al fine di ponderazione degli interessi coinvolti.

III) Violazione di legge ed eccesso di potere come carenza di istruttoria”.

Risultava omesso il parere del Ministero dello sviluppo economico-Dipartimento telecomunicazioni, necessario per una gestione efficiente delle radiofrequenze, per cui non poteva darsi luogo all’emanazione del provvedimento conclusivo poi adottato finché non risultava chiusa la fase istruttoria relativa e consegnata la documentazione richiesta alla proponente, come evidenziato in corso di istruttoria dal medesimo Ministero. Né risultavano specifiche prescrizioni sul punto idonee a considerare risolta la problematica emersa nel corso del procedimento.

IV) Violazione di legge: violazione d.lgs. 42/2004 e succ. mod. art. 146 e ss., art. 147, VII e VIII comma – Violazione di legge: l. 241/1990 art. 3 – art. 16 l.r.l. 1/2005 art. 88 e ss.”.

In relazione al rispetto della prescrizione n. 36 di cui al provvedimento di v.i.a., la relativa relazione del marzo 2010 non era stata considerata in sede di parere reso dalla Soprintendenza e dalla Direzione regionale competenti, pure assenti alla conferenza di servizi, laddove il parere in materia ambientale è sempre obbligatorio in tale ultima sede. In caso di riscontrata inerzia da parte delle amministrazioni competenti, quindi, doveva chiedersi un intervento del Ministero nell’esercizio del proprio potere sovraordinato.

Si costituivano nel presente giudizio la Regione Toscana, la Provincia di Pisa, le amministrazioni statali indicate in epigrafe e la Parco Eolico Riparbella srl, chiedendo, con memoria di mera forma, la reiezione anche di tale ricorso..

Successivamente, la ricorrente, la Regione, la Provincia, il Comune e la controinteressata, in prossimità dell’udienza pubblica del 1 giugno 2011, depositavano nei due giudizi memorie ad illustrazione e sostegno delle rispettive tesi difensive.

In particolare, la Provincia eccepiva l’inammissibilità del ricorso n. 164272010 in quanto non risultava impugnato un atto presupposto costituito dal parere da lei espresso nel corso del procedimento, con nota del 1 settembre 2008, richiamato a conferma nella nota successiva del 23 gennaio 2009, questa solo oggetto di impugnazione.

Anche il Comune di Riparbella formulava un’eccezione di inammissibilità, in relazione al richiesto annullamento della deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 10 dicembre 2009, perché impugnata oltre il termine di decadenza dal termine di pubblicazione per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio comunale.

Alla pubblica udienza del 1 giugno 2011 la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio, preliminarmente, dispone la riunione dei due giudizi, attesa la connessione soggettiva e parzialmente oggettiva che li contraddistingue.

Il Collegio, inoltre, rileva la tardività del deposito documentale della difesa erariale, avvenuto solo in data 24 maggio 2011, oltre il termine massimo di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm, per cui del relativo contenuto non ne può tenere conto.

In secondo luogo, il Collegio altresì ritiene che deve essere disattesa l’eccezione sollevata dalla Provincia di Pisa relativa all’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di atto presupposto, nello specifico della nota della Provincia di Pisa del 1 settembre 2008 contenente parere di compatibilità ambientale, dato che la medesima Provincia ha formulato un nuovo parere con nota del 23 gennaio 2009, dopo il deposito di documentazione integrativa nel corso dell’istruttoria, e tale ultima nota, pur richiamando il contenuto del precedente, proprio perché fondata su un nuovo esame istruttorio, doveva ritenersi atto confermativo ma non meramente confermativo.

Si ricorda infatti, sul punto, che una nuova statuizione assunta in esito ad una nuova istruttoria assume valore di atto "confermativo" e non già di atto "meramente confermativo" secondo quanto assunto da fonte giurisprudenziale ormai consolidata, per cui si è in presenza di un atto “meramente confermativo” (detto anche “conferma impropria”) quando l'amministrazione, di fronte ad un'istanza di riesame o ad una nuova istruttoria, si limiti a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcun specifico approfondimento e senza una nuova motivazione. Su tale fondamento, l'atto meramente confermativo non può riaprire i termini per impugnare il precedente, semplicemente confermato, non rappresentando il secondo atto un'autonoma determinazione dell'amministrazione, sia pure identica nel contenuto alla precedente, ma solo la manifestazione della decisione dell'amministrazione di non ritornare sulle scelte già effettuate. Al contrario, si è invece al cospetto di un atto “confermativo” (conferma in senso proprio) quando l'amministrazione, dopo aver riconsiderato i fatti e i motivi prospettati, si esprime nuovamente senza limitarsi ad una constatazione di fatto dell'esistenza di un precedente provvedimento ma dando luogo ad un sostanziale procedimento di riesame, che porta alla riconsiderazione della situazione di fatto e di diritto alla base della decisione (da ult.: TAR Sicilia, Pa, Sez. II, 3.3.11, n. 391; Cons. Stato , Sez. VI, 11.5.07, n. 2315).

Nel caso di specie, il riesame dei nuovi documenti ha portato ad una nuova fase istruttoria, per cui l’amministrazione provinciale si è pronunciata non con una conferma “impropria” delle precedenti determinazioni ma con una conferma (sostanziale) delle conclusioni sulla base di nuova e diversa valutazione, con la conseguenza che il provvedimento definitivamente incidente sull’assetto degli interessi delle parti è solo quello da ultimo adottato e impugnato nella presente sede.

Semmai, il Collegio potrebbe soffermarsi sul valore di tale nota provinciale del 23 gennaio 2009 all’interno del procedimento, rilevandone la caratteristica di mero atto procedimentale ma da questo aspetto può prescindersi, attesa comunque l’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti.

Analogamente deve concludersi per le altre eccezioni sollevate dalla parti, attesa, appunto, l’infondatezza del gravame, come verrà evidenziata in prosieguo.

Passando all’esame del merito del ricorso n. 1642/2010, il Collegio osserva che, con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione della normativa comunitaria – e di quella nazionale di recepimento – relativa alla tutela degli “habitat” naturali e seminaturali.

Il Collegio, sul punto, rileva che l’intervento, come evidenziato a sufficienza nel corso dell’istruttoria, non riguarda siti di importanza comunitaria (SIC), essendo posti i più vicini a circa dieci chilometri di distanza, per cui i l’art. 6 della Direttiva richiamata non risulta applicabile, in quanto relativo solo a tutela di SIC. Né risultano concretamente dimostrate eventuali conseguenze irreversibili sulle specie floristiche tutelate.

Il monitoraggio risultava aver considerato il ciclo biologico dell’avifauna ed erano imposte strette forme di monitoraggio sugli impatti in questione, attraverso la prescrizione n. 22, che coinvolgevano le competenze provinciali di vigilanza e controllo.

Ne consegue, quindi, l’infondatezza del motivo.

Ad analoga conclusione deve pervenirsi per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, in quanto la prescrizione relativa all’ulteriore monitoraggio richiesto non appariva illogica in reazione al rispetto del principio di azione ambientale e sviluppo sostenibile, in quanto era prospettato anche il blocco di uno o più aerogeneratori in specifici periodi dell’anno, se risultava superata le soglie di mortalità considerate.

Infondato è anche il terzo motivo, con il quale la ricorrente lamentava la violazione delle c.d. “invarianti strutturali” considerate nel PIT e relative al patrimonio collinare, alle infrastrutture di interesse regionale, ed ai beni paesaggistici di interesse unitario.

In merito il Collegio rileva che le invarianti strutturali richiamate dalla ricorrente di cui al PIT, non escludono la realizzabilità di parchi eolici, prevedendo soltanto una adeguata istruttoria e motivazione in ordine alla compatibilità generale con l’area di intervento (cfr. precedente di questa Sezione: 25.6.07, n.939). Ebbene, dalle risultanze istruttorie risultano elementi idonei al convincimento che la pronuncia di compatibilità ambientale in esame sia stata sorretta da adeguata istruttoria.

Sulla collocazione dell’impianto, si fa riferimento al parere dalla competente Soprintendenza e depositato in atti, secondo cui l’area interessata dall’intervento è contraddistinta da marginalità rispetto alle abitazioni dei residenti ed alle strade di grande comunicazione nonché da distanza, ritenuta sufficiente, dagli elementi di particolare interesse paesaggistico, culturale o turistico della zona, non rilevando interferenze anche con le attività economiche o sociali del contesto ivi esistente.

Non si ravvisavano, quindi, particolari elementi di incompatibilità nella localizzazione dell’impianto sulla base delle disposizioni del PIT regionale.

Analogamente deve osservarsi per il PTC provinciale. L’intervento in questione, infatti, secondo la ricostruzione molto approfondita che ha svolto la Provincia di Pisa nelle sue difese, rientra nel c.d “sistema territoriale locale”, quale invariante ai sensi degli artt. 12 e 15 del PTCP, denominato “Sistema territoriale locale delle Colline Interne e Meridionali”. In relazione a tale “sistema”, si osserva che, pur insistendo sulla necessità di valorizzare e conservare, tra altri elementi, i crinali collinari, non è esclusa la realizzabilità, in sé, come invece afferma la ricorrente, di impianti eolici se effettuate le opportune valutazioni di compatibilità paesaggistica e naturalistica dell’impianto, da valutarsi secondo le linee guida regionali (art. 68.2.3. del PTCP) le quali, ai fini dell’esclusione di realizzabilità, prevedono alcune “aree critiche”, tra cui, però, non risulta quella interessata dall’intervento in questione.

Inoltre, risulta che siano state adottate numerose prescrizioni (n. 23, 25.26 e 27) nella relativa conferenza di servizi, tese proprio a mitigare l’impatto conformemente agli strumenti di programmazione richiamati dalla ricorrente.

Sotto il profilo dedotto con il motivo di ricorso, quindi, che non appare tenere nel dovuto conto la normativa specifica sulla realizzabilità degli impianti eolici, non si riscontra alcuna violazione nei sensi lamentati né la ricorrente fornisce elementi oggettivi da cui dedurre che si stava dando luogo ad un “livello di impatto talmente consistente da stravolgere l’identità dei luoghi e la loro conformazione morfologica e strutturale”, come da lei apoditticamente affermato nel ricorso, dato anche che la relativa compatibilità dell’impianto è stata comunque valutata e giudicata positivamente mediante elementi che non appaiono palesemente illogici, contraddittori o erronei, secondo i parametri di legittimità unicamente valutabili nella presente sede in relazione all’ampia discrezionalità riconosciuta all’amministrazione in argomento, tenuto conto anche della pari rilevanza dell’interesse all’incremento delle fonti di energia rinnovabile (per tutte: Cons. Stato, Sez. V, 21.11.07, n. 5910e Sez. VI, 25.6.04, n.971).

In relazione alla ritenuta violazione del PRG comunale in considerazione delle norme vincolanti alla destinazione d’uso delle zone E2, sottosistema delle aree boscate, in cui è collocato l’impianto, si rileva che l’art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 387/03 prevede invece che “Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14”.

La medesima giurisprudenza ha chiarito la “ratio” di tale disposizione, fondandola sugli impegni internazionali e comunitari che hanno indotto il legislatore statale a varare il d.lgs. n. 387/2003, ispirato a principi di semplificazione e accelerazione delle procedure finalizzate alla realizzazione e gestione degli impianti di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, segnatamente, da fonte eolica (Cons. Stato, Sez. VI, 22.2.10, n. 1020), specificando anche che l’art. 12 cit. qualifica le opere per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili come di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti, con tutte le conseguenze previste dall’ordinamento (Cons. Stato, Sez. V, 11.12.07, n. 6388).

Si ricorda, infatti, che tale profilo è stato valorizzato da recente giurisprudenza, con cui il Collegio concorda, la quale ha proprio evidenziato che l'impatto territoriale degli impianti per la produzione di energia eolica, sicuramente rilevante e tale da giustificare l'esercizio dei poteri urbanistici e paesaggistici, non è tuttavia un elemento da considerare in via esclusiva, dovendo l'attività in parola tener conto altresì (e principalmente) dell'interesse nazionale - costituzionalmente rilevante - all'approvvigionamento energetico, soprattutto se in forme non inquinanti, il quale richiede la necessità, in base al principio di proporzionalità, della precisa indicazione delle ragioni ostative al rilascio della autorizzazione paesaggistica, al fine di eliminare sproporzioni fra la tutela dei vincoli e la finalità di pubblico interesse sotteso alla produzione ed utilizzazione dell'energia elettrica (TAR Calabria, Cz, Sez. I, 12.1.11, n. 32).

Ne consegue che se è vero che i Comuni possono prevedere, nell’esercizio della propria discrezionalità in materia di governo del territorio, aree specificamente destinate ad impianti eolici, anche tenendo conto delle diverse disposizioni vigenti in tema di sostegno del settore agricolo, agroalimentare locale e di tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e paesaggio rurale, occorre, però ritenere che, in assenza di alcuna espressa previsione conformativa, detti impianti possono essere localizzati senza distinzione, almeno per quanto riguarda la valutazione di compatibilità urbanistica, in tutte le zone agricole (TAR Calabria, n. 32/11 cit. e TAR Umbria, 15.7.07, n. 518).

Ad analoga conclusione deve pervenirsi anche in relazione al quarto motivo.

In merito, il Collegio concorda con quanto osservato dalla Regione Toscana in ordine alla necessità di leggere integralmente il parere della Soprintendenza cui fa riferimento la ricorrente.

Infatti, si ricava che il medesimo Ente, pur richiamando l’inadeguatezza di rappresentazione di quanto richiesto alla proponente ad integrazione, evidenziava “l’effettiva novità e di inesperienza del metodo di analisi e di graficizzazione prospettato, per cui gli elaborati prodotti, sostanzialmente di tipo tradizionale con pochi elementi in più, hanno solo in parte contribuito ad una migliore identificazione delle aree esposte all’intervento e ad una più approfondita verifica degli eventuali impatti”.

La Soprintendenza, quindi, nell’ambito della sua discrezionalità, ha ritenuto comunque sufficiente la specificazione, sia pure limitatamente all’intera rappresentazione grafica richiesta con una metodologia innovativa mediante l’uso di determinati software di recente costruzione.

Inoltre, si rileva che il provvedimento di v.i.a impugnato contiene una specifica prescrizione (n. 36) tendente a mitigare ulteriormente gli effetti sul paesaggio derivanti dalla realizzazione dell’impianto in questione, anche sotto i profili di valutazione cumulativa con altri impianti, dell’impatto visivo, dell’impatto paesaggistico, dell’impatto sull’avifauna e sulle attività agricole, turistico-commerciali ed economiche dell’area vasta di riferimento.

Non si riscontra quindi, sempre nell’ambito dei limiti di cui al presente giudizio di legittimità, la contraddittorietà e illogicità lamentate con il secondo motivo di ricorso.

Anche il quinto motivo si palesa infondato, dato che alternative progettuali in realtà sono state considerate e illustrate nel corso dell’istruttoria, privilegiando in conclusione l’area che era considerabile come a maggior vocazione eolica.

Come detto, proprio nella prescrizione n. 36 sopra ricordata, si faceva comunque riferimento alla valutazione in fase istruttoria della presenza di altri impianti esistenti e, dalla documentazione integrativa allo studio di impatto ambientale, si rilevava che vi era ampia fornitura di elementi oggettivi, quali anche dati fotografici, in ordine al monitoraggio sull’avifauna e sulle modalità con cui concordare un’eventuale rimboschimento compensativo.

Per quel che riguarda l’impatto acustico, si evidenzia che sono state considerate le relative prescrizioni al fine di demandare al comune competente di provvedere e rinviando alla fase esecutiva ogni concreta attuazione di misure di contenimento sui singoli recettori, con un’iniziativa che non si palesa illogica o contraddittoria, laddove è nella fase esecutiva di funzionamento dell’impianto che devono essere verificati in concreto gli impatti acustici mentre, nella fase di valutazione di impatto ambientale, è sufficiente una valutazione potenziale delle relative conseguenze, evidenziando prescrizioni idonee alla continuità e persistenza dei relativi monitoraggi, ferme restando le competenze dei singoli enti locali in argomento e il successivo calo del numero degli aerogeneratori installati, da 17 a 10.

Il progetto, quindi, per quel che rileva nella fase di valutazione di impatto ambientale, era stato valutato sotto il profilo acustico, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, imponendo specifici adempimenti in fase di progettazione esecutiva.

Come pure richiamato in precedenza, infine, non si rileva l’assenza di valutazione delle ricadute conseguenti sulle attività agricole, turistiche e commerciali dell’area vasta.

Si richiama la prescrizione n. 35 in cui è imposto, ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 cit., la presentazione di un documento relativo alla valutazione economica delle ricadute conseguenti alla realizzazione del progetto proprio sulle attività agricole, turistiche e commerciali in questione. Ciò oltre a quanto rappresentato nello Studio di Impatto Ambientale della proponente, in cui si rileva la descrizione degli aspetti socio economici conseguenti all’intervento e all’interazione tra i vari fattori di influenza sul tessuto economico-sociale dell’area vasta.

Leggendo, quindi, la prescrizione sopra ricordata nel contesto integrale in cui è collocata, non si rileva un’assenza di valutazione in fase istruttoria degli aspetti segnalati dalla ricorrente ma, al contrario, un’integrazione degli stessi che, senza rilevare lacune progettuali, impone alla società proponente un adempimento ulteriore, come tale da intendersi rafforzativo di quanto già emerso in fase istruttoria, considerato che lo stesso ero rivolto alla tutela dell’”area vasta” e non solo dell’area fisicamente interessata dal progetto esaminato, proprio nel rispetto degli aspetti ambientali e paesaggistici per i quali è stata prevista l’articolata procedura di valutazione di impatto ambientale.

Anche l’ultimo motivo del ricorso n. 1642/2010 si palesa infondato.

Si osserva, infatti, che nel caso di specie non era necessaria una ripubblicazione riferita alla comunicazione del deposito di documentazione integrativa effettuata in corso di istruttoria, al fine di cui all’art. 26, comma 3, d.lgs. n. 152/06 nel testo in vigore al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, in quanto rientra nella discrezionalità dell’autorità competente disporre una nuova pubblicazione delle integrazioni alla documentazione presentata e ciò appare plausibilmente non ritenuto nel caso di specie, in considerazione che le integrazioni e gli approfondimenti richiesti non davano luogo ad una nuova elaborazione del progetto originario e/o dello studio di impatto ambientale.

Passando all’esame del ricorso n. 2033/2010, il Collegio rileva l’infondatezza del primo motivo, in quanto in esso si lamentava un’illegittimità derivata da quanto prospettato con il ricorso n. 1642/2010, illegittimità inesistenti per quanto sopra illustrato.

In relazione al secondo motivo, il Collegio rileva che non risulta il mancato adempimento delle prescrizioni indicate, come lamentato dall’associazione ricorrente.

Infatti, il Collegio concorda con la ricostruzione difensiva della Regione Toscana, laddove quest’afferma che l’autorizzazione unica non viene rilasciata in base alla realizzazione di un progetto esecutivo ma in relazione ad una elaborazione progettuale definitiva, come si evince chiaramente dalla lettura della prescrizione n.7 richiamata, laddove si fa riferimento all’impegno del proponente a provvedere “in fase di progetto esecutivo” mediante adeguate misure di mitigazione.

In ordine all’indicazione dei soggetti competenti a verificare il rispetto delle prescrizioni, il Collegio, pur richiamando la vigenza delle norme di legge che individuano le relative competenze, evidenzia che alla lettera D) dell’impugnato provvedimento sono esplicitamente richiamati i Comuni interessati e la Provincia di Pisa, nell’ambito delle rispettive competenze, quali soggetti deputati ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo circa l’adempimento delle prescrizioni, salve le indicazioni di eventuali inadempienze da comunicarsi alla Regione Toscana, anche da parte del titolare dell’autorizzazione.

In relazione alla prescrizione n. 10 del provvedimento di v.i.a., il Collegio osserva che il progetto autorizzato riguardava soltanto 10 dei 17 aereogeneratori originariamente richiesti, con ciò ottemperando alla prescrizione in questione che richiedeva anche la rivisitazione della struttura complessiva, intesa quale numero di aereogeneratori, nonché l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili in relazione alla riduzione delle emissioni sonore di sette specifici areogeneratori.

Solo in caso di nuova dislocazione, poi, era prevista un’ulteriore fase di valutazione.

Appare evidente che la società proponente aveva scelto di privilegiare la riduzione del numero degli aereogeneratori, secondo modelli specifici che garantiscono il rispetto dei limiti di emissione, immissione e differenziale per i periodi diurni e notturni.

A ciò si aggiunga che risulta, da parte della proponente, il deposito dei documenti richiesti circa la valutazione economica delle ricadute sulle attività agricole, turistiche e commerciali dell’area vasta, come sopra più volte evidenziato.

Per quanto riguardava il dissenso espresso dal rappresentante del Settore VIA, che richiamava studi di un’Università scozzese in relazione all’impatto dei parchi eolici sul turismo, si rileva che tale studio non era orientato direttamente sulle caratteristiche del territorio toscano interessato dalla localizzazione dell’impianto, fondandosi anche su esperienze maturate nel Regno unito, in Norvegia e Danimarca.

Inoltre, il rappresentato dissenso era superato, in sede di conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14 ter l.n. 241/90, dalla decisione maggioritaria, fondandosi esclusivamente su valutazioni legate a profili economici, senza che si possa rilevare di alcuna contraddittorietà nell’operato dell’amministrazione che ha preso atto delle conclusioni della fase istruttoria.

D’altro canto, lo stesso Sindaco del Comune di Riparbella, nel suo intervento in sede di conferenza di servizi, bilanciava ogni considerazione contraria sotto il profilo economico evidenziando che la realizzazione del parco eolico in questione “può costituire un’opportunità per l’intera economia del territorio”, come confermato anche da testimonianze raccolte presso i sindaci di Comuni limitrofi i quali segnalavano l’inserimento positivo di impianti eolici nelle comunità di riferimento, senza alcun pregiudizio per le attività turistiche e socio economiche in generale.

Anche tali osservazioni convincono il Collegio della legittimità del provvedimento impugnato in relazione alla completezza della relativa fase istruttoria, secondo i parametri più volte richiamati che possono essere delibati nella presente sede, non potendo essere esclusivamente la vocazione turistica della zona a prevalere su tutti gli altri aspetti socio-economici che possono entrare in gioco nella realizzazione di un impianto eolico, anche al fine del pubblico interesse al rafforzamento della presenza sul territorio di impianti produttivi di energia rinnovabile.

Analogamente deve essere ritenuto infondato il terzo motivo.

Risulta, infatti, dalla lettura del verbale della conferenza di servizi del 4 maggio 2010, che il Ministero dello sviluppo economico, pur rappresentando in un primo momento, con comunicazione via fax del 20 aprile 2010, di non poter esprimere il proprio parere perché ancora non aveva ricevuto le notizie richieste ai gestori delle telecomunicazioni interessati, aveva poi trasmesso due ulteriori note del 29 aprile 2010, con cui comunicava il proprio nulla osta nell’ambito della conferenza di servizi in questione.

Parimenti infondato, infine, è il quarto e ultimo motivo.

Risulta infatti che comunque la società proponente abbia adempiuto alla specifica prescrizione n. 36 e che, comunque, la mancata espressione di un parere in seno ad una conferenza di servizi, se l’amministrazione risulta regolarmente convocata, non costituisce elemento ostativo ai sensi della normativa vigente e il richiamato articolo 16 della l.n. 241/90 si applica solo allorquando non è stata indetta alcuna conferenza di servizi.

Alla luce di quanto dedotto, quindi, i due ricorsi devono essere rigettati.

Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti della Regione Toscana, della Provincia di Pisa e della società controinteressata, potendosi compensare invece con le amministrazioni statali che non hanno pressoché svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:

1) riunisce i ricorsi;

2) rigetta i ricorsi.

3) condanna l’Associazione ricorrente a corrispondere le spese di lite - che liquida in totale in euro 6.000,00 - alla Regione Toscana, alla Provincia di Pisa e alla Parco Eolico Riparbella S.r.l., nella misura di euro 2.000,00, oltre accessori di legge, per ciascuna di esse. Compensa per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 1 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore

Pietro De Berardinis, Primo Referendario





L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE










DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/09/2011